Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/04/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 15 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8746/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cannistraci, giusta procura in RT
atti;
-ricorrente-
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1
domiciliato in Piazza della Repubblica 26, 95125 Catania, presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-resistente-
Avente ad oggetto: Assegno di Inclusione (ADI)
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito della condizione di svantaggio in capo al Sig.
in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di Assegno di RT
Inclusione;
1
21.08.2024 di reiezione dell'istanza di Assegno di Inclusione nei confronti del Sig. RT
;
[...]
- Per l'effetto, condannare l' a corrispondere, dal mese di maggio 2024, o comunque secondo CP_1
le decorrenze di legge, il predetto trattamento assistenziale di inclusione in favore del Sig. RT
;
[...]
- Condannare l' a corrispondere al ricorrente la maggiore somma tra interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente asseriva di essere un paziente del Centro Malattie
Mentali di Acireale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, di essere inserito in un programma di cura ed assistenza, nonché di aver avanzato nei confronti dell' un'istanza volta al CP_1
riconoscimento del c.d. Assegno di Inclusione (ADI) in data 24.04.2024.
Affermava, pertanto, di essere in possesso dei requisiti disciplinati dall'art. 2 D.L. n. 48/2023, necessari al riconoscimento del beneficio preteso e, in particolare, di essere un soggetto in condizione di svantaggio iscritto ad un programma di cura ed assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione - come documentato dall'attestazione dell' Parte_2
del 08.02.2024 – a partire dal mese di giugno 2020 e, dunque, al momento della presentazione dell'istanza; puntualizzando di vivere da solo e di avere un valore ISEE inferiore alla soglia massima prevista.
Precisava che, trattandosi di requisiti ricavabili da certificazione di natura sanitaria, era onere dell' verificare l'effettiva sussistenza della condizione di svantaggio e l'inserimento nel relativo CP_1
programma, adoperando – in interoperabilità - il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del
Ministero della Salute, come previsto dal Messaggio dell'Istituto convenuto n. 623 del 10.02.2024.
Aggiungeva che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'implementazione della interoperabilità con le banche dati, l'amministrazione adottante il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovavano in una delle condizioni di svantaggio, avrebbe dovuto attestare la sussistenza dei predetti requisiti;
attestazione che doveva essere confermata entro sessanta giorni dalla notifica dell' dalle amministrazioni competenti tramite CP_1
l'apposito servizio messo a disposizione dall'Istituto previdenziale stesso.
Rimarcava, inoltre, il fatto che qualora fossero trascorsi sessanta giorni senza alcuna pronuncia da parte dell'amministrazione interessata, la domanda avrebbe dovuto avere automatico esito positivo per silenzio assenso: al riguardo asseriva che la propria istanza risultava istruita il 23.05.2024, data a partire dalla quale decorrevano i sessanta giorni per la maturazione del silenzio assenso.
2 Lamentava che – in assenza di qualsivoglia pronuncia entro il termine summenzionato - la richiesta sarebbe dovuta passare in esito positivo per silenzio assenso in data 23.07.2024, mentre risultava ancora sospesa al 29.07.2024.
Infine, dichiarava di aver ricevuto solo il 23.08.2024 un sms dal quale apprendeva il rigetto dell'istanza recante la data del 21.08.2024, dolendosi peraltro della genericità della motivazione addotta, ritenendo l' che egli non fosse in grado di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 2, CP_1
comma 1, D.L. n. 48/2023.
1.2. Con memoria depositata in data 26.11.2024, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
adducendo che la richiesta avanzata da parte ricorrente era stata respinta per
[...]
“Esito negativo della verifica della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza dei componenti indicati nella domanda stessa” e che tale rigetto non era stato disposto dalla sede territoriale, bensì generato dal gestionale all'esito delle verifiche da parte delle amministrazioni (nel caso di specie, l' incaricate di rilasciare i certificati inerenti le Parte_2
condizioni di svantaggio ed indicate nella domanda dal richiedente stesso.
Osservava che, relativamente ai controlli effettuati dalle strutture sanitarie, era disponibile il servizio
WEB denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, tramite il quale l'Amministrazione competente poteva convalidare la dichiarazione indicata nell'istanza, spettando all'operatore della controllare e attestare se le indicazioni riportate fossero valide o meno, Parte_3
comportando – in quest'ultimo caso – il rigetto della domanda.
Da ultimo, sottolineava come non fosse stato proposto dal ricorrente alcun riesame avverso la reiezione per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi dedicati.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito accertata l'ammissibilità della domanda, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto, spese vinte, in subordine accertati i requisiti di legge tutti per il diritto alla prestazione oggetto di causa ritenere dovute le somme che saranno accertate in corso di causa, spese compensate”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 15 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre esaminare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
3 Il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 - convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 3 luglio
2023 - recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro “, fornisce all'art.
1 - commi 1 e 2 - la definizione del beneficio oggetto di causa: “È istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”.
L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
Il successivo art. 2 individua - ai commi 1 e 2 - i soggetti beneficiari, statuendo che: “L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. [...]
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore
4 a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
[...]
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio si rileva che parte ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti dal summenzionato art. 2 D.L. n. 48/2023 al momento della presentazione dell'istanza (Protocollo: INPS-ADI-2024-1405168) volta al riconoscimento dell'Assegno di inclusione (ADI), avvenuta in data 24.04.2024; infatti, il documento “Consultazione esito dei controlli dei requisiti” versato in atti da parte resistente, mostra l'esito positivo espresso in
5 merito alle voci “Controlli preliminari”, “Verifica ISEE” e “Verifica beni durevoli” (cfr. doc.
“schermata reiezione” allegato alla memoria costitutiva depositata in data 26.11.2024).
In particolare, il “Modulo di attestazione della condizione di svantaggio e inserimento in programma della persona” - rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Distretto di Acireale) in data 08.02.2024 e, dunque, antecedentemente alla presentazione dell'istanza de quo – consente di accertare l'iscrizione del Sig. in un apposito programma di cura e/o di assistenza RT
a decorrere dal mese di giugno 2020, trovandosi in una delle “condizioni di svantaggio” disciplinate dalla regolamentazione di dettaglio di cui all'art. 3, comma 5, D.M. n. 154/2023 e, precipuamente, rientrando nella “categoria di cui alla lett. a)”, ossia: “ Persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici”.
Ed ancora, relativamente alle modalità di richiesta ed erogazione del beneficio, l'art. 4 del predetto
D.L. n. 48/2023 dispone che “L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all' CP_1
che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente
Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR), dal Ministero della giustizia, dal , dall'Anagrafe Controparte_3
tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. [...]”.
Dello stesso tenore è il Messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024 dell' Controparte_2
– qualificato “Assegno di inclusione – verifica condizione di svantaggio e
[...] dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL” – in virtù del quale: “Ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assegno di inclusione, l' [...] verifica il CP_1
possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'ADI, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto- legge n. 48/2023.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023 sono state definite, tra l'altro, le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura, tra cui la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione previsti all'articolo 2 del decreto- legge n.48/2023.
6 Il richiedente l'accesso alla misura ADI, qualora lui stesso o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n.154/2023 sopra richiamato, è tenuto a dichiarare in domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla,
e l'inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI.
Per le certificazioni di natura sanitaria è previsto che l' verifichi l'esistenza della certificazione CP_1 dello stato di svantaggio e l'inserimento nel relativo programma, interrogando in interoperabilità, il
Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell'articolo
87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità con le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio,
è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di dalle competenti amministrazioni attraverso il CP_1
servizio dedicato reso disponibile da In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, CP_1
fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Per le verifiche sopra indicate, ha rilasciato un servizio pubblicato nel portale istituzionale e CP_1 denominato “Validazione delle certificazioni ADI” attraverso il quale l'amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l'inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI.
Il servizio è rivolto alle strutture sanitarie che abbiano rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI. [...] L'operatore della struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve indicare se il cittadino ha/non ha una condizione di svantaggio (decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13/12/2023) e se è/non è inserito in un programma di cura e assistenza.
Il servizio mette a disposizione dell'operatore della struttura sanitaria abilitato, la lista delle richieste da verificare.
Le richieste possono essere riferite alternativamente alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza o riguardare entrambe.
7 Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla stessa o da altra struttura sanitaria ovvero sia demandata ai servizi sociali o agli Uffici di esecuzione esterna dell'amministrazione giudiziaria.
Quindi ogni struttura indirizzata e di competenza dovrà verificare la condizione di svantaggio ovvero l'inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto gli pertiene.
[...]Dopo aver confermato l'operazione, l'attestazione effettuata dalla struttura sanitaria viene automaticamente resa disponibile ai sistemi per il completamento dell'istruttoria della CP_1
Parte domanda ADI. [...] In relazione agli esiti delle verifiche, la domanda di otrà proseguire l'iter istruttorio solamente nel caso in cui entrambe, la condizione di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza, siano verificate positivamente
• dalla sola struttura sanitaria se entrambe le verifiche sono ricondotte a tale struttura
• dalla struttura sanitaria e dall'ulteriore amministrazione interessata (una struttura sanitaria differente ovvero i Servizi sociali o Uffici della giustizia) nel caso in cui siano state indicate in domanda come certificanti la condizione di svantaggio ovvero responsabili del programma di cura e assistenza. [...]
È utile ricordare che nel caso in cui l'amministrazione interessata ad una o entrambe le verifiche non si pronunci nei sessanta giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso”.
Proprio in merito al silenzio assenso lamentato da parte ricorrente - in assenza di alcuna specifica contestazione da parte resistente, nonché di documentazione idonea a comprovare qualsiasi pronuncia espressa entro il termine di sessanta giorni decorrente dal 23.05.2024, data in cui l'istanza risultava istruita (cfr. doc. “schermata reiezione”, voce “Mensilità maggio 2024” contenuta nella
“Consultazione esito dei controlli dei requisiti”) – viene accertato il fatto che, in data 29.07.2024, la domanda si trovava ancora “in stato di sospensione”, piuttosto che passare automaticamente “in esito positivo per silenzio assenso”, come sarebbe dovuto accadere già a partire dal 23.07.2024.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che parte ricorrente abbia diritto a ricevere l'Assegno di inclusione ( x art. 1 D.L. n. 48/2023, a decorrere dal mese di maggio 2024, in quanto dimostra Pt_4
di essersi trovato nelle condizioni per esso prescritte dalla relativa disciplina di riferimento, antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza (24.04.2024).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa come indicato da parte ricorrente in nota spese, e della fase introduttiva, di studio e decisoria, in favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna parte resistente ad erogare in favore di l'Assegno di inclusione (ADI) RT
spettantegli ex art.1 D.L. n. 48/2023, a decorrere dal mese di maggio 2024, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 884,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 20 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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