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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2186/2024 del R.A.C.C. in data 14/11/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FINOTELLI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in via Rubini, 71/40 Corbola
RICORRENTE
c o n t r o
- C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente per oggetto: Pagamento somma, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 08/10/2025
CONCLUSIONI
- per “si chiede che venga condannata la resistente al Parte_1
pagamento delle rate versate a favore di per l'importo di 7.931,05 CP_2
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, in virtù della avvenuta contrazione dell'obbligazione in luogo di CP_1
qualificando la domanda come azione di regresso per il pagamento del terzo e, in via subordinata, quale domanda di arricchimento senza causa.
Pag. 1 Dichiara di rinunciare alla domanda di pagamento di euro 17.443,80. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato congiuntamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di accertare la debenza ed CP_1
ottenere il pagamento della somma di euro 22.366,92 “o quella maggiore
o minore che verrà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia”.
In particolare, il ricorrente ha allegato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente e per tale ragione di aver contratto un finanziamento con la Bper Banca Agenzia di Ferrara al fine di versare quanto dovuto da quest'ultima a favore di oggetto di Persona_1
transazione.
Ha, inoltre, allegato di vantare un credito pari ad euro 17.443,80 derivante da una polizza stipulata dalla resistente con Allenza
Assicurazioni, riscattata e versata sul conto corrente cointestato e poi integralmente prelevata da CP_1
Ha invocato l'operatività dell'art. 2041 c.c.
Nelle memorie istruttorie il ricorrente ha depositato documentazione attestante il versamento di ulteriori rate del finanziamento e chiesto la assunzione di testi, escussi alla udienza del giorno 8 ottobre 2025.
All'esito ha rinunciato alla domanda di pagamento di euro 17.443,80, insistendo esclusivamente nella domanda di restituzione dell'importo già versato in adempimento del finanziamento contratto per il pagamento del debito altrui.
***
Parte ricorrente ha provato in giudizio la assunzione, in data 13 ottobre
2020, di una obbligazione da parte di – derivante CP_1
dall'incendio colposo della autovettura di – assunta Persona_1
Pag. 2 in una transazione per il pagamento di euro 35.000,00 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
L'importo è stato versato attraverso un assegno del 22 ottobre 2020 della Bper Banca, non trasferibile, n. 5206389750-03.
La provvista per il pagamento risulta evidentemente conseguita dal ricorrente attraverso la contrazione di un finanziamento al consumo del
20 ottobre 2020 presso la Bper Banca.
La prossimità della data di sottoscrizione del finanziamento e di emissione dell'assegno ne sono chiara prova;
la circostanza è poi corroborata dalla dichiarazione del teste dipendente Testimone_1
dell'istituto di credito, che ha rappresentato come originariamente la richiesta di concessione del credito fosse stata avanzata da CP_1
– evidenziando l'urgenza e l'importanza della erogazione della
[...]
somma – e, solo a seguito della valutazione negativa sulla possibile concessione del mutuo, dal compagno presentato da Parte_1
(teste “Quello che posso dire è che nel 2020, CP_1 Testimone_1
prima della stipulazione del contratto di finanziamento da parte del sig. era Pt_1
venuta per chiedere un finanziamento. Tuttavia, è stata fatta una CP_1
valutazione sul merito creditizio negativa, e comunicata. La sig.ra disse che era CP_1
molto importante ottenere il finanziamento. Per tale motivo la sig.ra ci presentò il CP_1
compagno che era già nostro cliente. In questo caso la valutazione del Parte_1
merito creditizio è stata positiva e per tale motivo è stato concesso il finanziamento”).
La successione temporale degli elementi istruttori esaminati porta a rendere del tutto verosimile la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente ovvero la assunzione del finanziamento per ottenere la provvista necessaria al pagamento del terzo creditore in forza della transazione sottoscritta da CP_1
Ne deriva il diritto di ripetere le somme versate in adempimento del contratto suddetto documentate e pari ad euro 7.931,05 a titolo di
Pag. 3 ingiustificato arricchimento come opportunamente richiesto dalla parte, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla sentenza al saldo (cfr. Cass., S.U. 9946/2009: “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione
dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce
automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non
essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista
dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ.,
né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che
adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da
parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui
agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento
sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le
condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere
un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può
agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante
l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
2186/2024 R.G.:
1) CONDANNA al pagamento di euro 7.931,05, oltre CP_1
interessi nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla sentenza al
Pag. 4 saldo a favore di ai sensi dell'art. 2041 c.c.; Parte_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite del presente procedimento che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077.00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A (se dovute).
Ferrara, il 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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