Decreto cautelare 11 aprile 2018
Sentenza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 11/04/2018, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2018
N. 04011/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4011 del 2018, proposto da:
FR RI, IL AI, CR MA, VA MO, PP RE, ED AQ, MI RA IA, AN RZ, AN GI, FR NO, PP NZ, UR HI, RO RI, RE AI, MO AN, MA CA, NZ AR, CI RR, OM ZA, OM NO, IO AI, PP DU, NE TA, IO CA, IO CA, AN CA, OM IS, LE NI, NA D'NG, ER D'ER, AO De DO, IO De DO, NI Di NO, IO Di CC, ED Di TR, NI MA, LE DO, AR FA, ZO LI, RA SU, FR FE, IA UZ, NN LA, NA OG, EN RE, NG IO, IO AL, ST UL, ES UL, NG SO, NA SO, AN OS, MA OS, UI UI, ON TR, MA IE, SE IO, VA IO, VA TI, PP Li CA, GO IB, AO LO, IN IO, PA MA, MA NT, MI CH, EN IN, OM IC, IL ZZ, AR EL, ZI HI, RA NI, AN IR, GI ON, BR LA, RI ST OR, LA AR RO, RI MO, LE PP PA, RI RE PA, CC MB, AC LL, LE AP, MI TE, FE SI, MA PE, OM ET, IL ZI, OM TE, LE TI, DA EN, CA RI CI, RI CI, RA IC, AO LO, PP AN, RI NA, RA NT, RO NI, AR VE, BE SC, LI AR, EN ON, ER TA, IL UC CH, LA TI, LE RE, LE TI, LM IE, MA ET, IO LO, rappresentati e difesi dall'avvocato EN Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Miur, Dip. Miur per il Sistema Educativo di Istr. e di Form., Direzione Generale per il personale Scolastico, Usr Calabria, Usr Abruzzo, Usr Veneto, Usr Lazio, Usr Umbria, Usr Lombardia, Usr Emilia Romagna, Usr Piemonte, Usr Toscana, Usr Campania, Usr Sicilia non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico, pubblicato in G.U. il 16.02.2018 avente per oggetto “ concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado” nella parte in cui, all'art. 3 rubricato “requisiti di ammissione” dispone: “ gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purchè siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purchè, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno” con conseguente esclusione di tutti gli insegnanti tecnico pratici iscritti nelle suddette graduatorie in data posteriore a quella prevista ovvero non inseriti in alcuna graduatoria; nonché dell'art. 4 denominato “ domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”, nella parte in cui prevede che al comma 3 “ I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso l'istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” ed al comma 8 lett l) relativamente alle dichiarazioni che deve fornire il candidato al concorso pena la sua esclusione: “ per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno [..]; nonché al comma 9 del medesimo articolo “ Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”; nonché dell'art. 10 denominato “ dichiarazione, presentazione e valutazione titoli” nella parte in cui prescrive che: “ 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto previsto all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale; 2. La Commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”;
- nonché del decreto del 15 dicembre 2017 pubblicato in G.U. del 09.02.2018 avente per oggetto “ Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lett b) e commi 3,4,5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione” nella parte in cui all'art. 6 rubricato “requisiti di ammissione” prescrive che: “ 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado [..]; 2. Gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purchè siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 [..]; ed all'art. 7 prevede che: “ 2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzodi apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerata la prossima fissazione della Camera di Consiglio al 15 maggio 2018.
P.Q.M.
Respinge.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 maggio 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 10 aprile 2018.
| Il Presidente |
| CC Savoia |
IL SEGRETARIO