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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1209/2024
tra dott.ssa – Cod. Fisc.: – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), P.IVA_1
Reg. Sottocerreti n. 129/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola – Cod. Fisc.:
– PEC: – Fax: 0144/329629 – C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Acqui Terme (AL), Via Carducci n. 42
ATTORE
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio BOLLOLI, del Foro di Alessandria, C.F. con domicilio eletto presso il di lui Studio in 15121 C.F._4
Alessandria, Corso A. Lamarmora nr. 21, PEC Email_2
CONVENUTO
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Macola. Per il convenuto l'avv. Bolloli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 9,49 a causa di altra udienza, riaperto alle ore 10,36 e chiuso alle ore 11,59 a causa di altra udienza, riaperto alle ore 12,06 e chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1209/2024 promossa da:
dott.ssa – Cod. Fisc.: – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), P.IVA_1
Reg. Sottocerreti n. 129/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola – Cod. Fisc.:
– PEC: – Fax: 0144/329629 – C.F._5 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Acqui Terme (AL), Via Carducci n. 42
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio BOLLOLI, del Foro di Alessandria, C.F. con domicilio eletto presso il di lui Studio in 15121 C.F._4
Alessandria, Corso A. Lamarmora nr. 21, PEC Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiarata la responsabilità del convenuto – Cod. Fisc.: –nato a [...] C.F._3
AL ID (AL) il 13/01/1939, per la causazione dei danni descritti in causa e per le causali indicate, condannarlo a risarcire all'attrice – Cod. Fisc.: – nata a [...]_1 C.F._1 (TO) il 01/03/1984, titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in P.IVA_1 AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, gli importi di € 1.850 per deterioramento di scorte e di € 3.250 oltre I.V.A. ed oneri di legge per lavori di ripristino, come indicati nella menzionata relazione di ATP 14/05/2023 del dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'accaduto (21/10/2019) Persona_1 al saldo;
-ordinare al convenuto di porre in essere, sui terreni di sua proprietà in AL ID, le CP_1 opere indicate a suo carico nella menzionata relazione di ATP 14/05/2023 del dott. Persona_1 consistenti in: “lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo ” per evitare il colamento dell'orizzonte CP_2 lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada pagina 2 di 11 VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso”;
-condannare il convenuto a risarcire all'attrice le spese tecniche del CTU CP_1 Parte_1
liquidate con decreto 26/06/2023, le spese legali relative al procedimento di ATP, le Persona_1 spese legali relative all'invito alla negoziazione assistita e le spese legali relative alla presente causa, da liquidarsi.”. Per il resistente.
1) In Principalità: Rigettarsi tutte le Domande di Controparte, in quanto infondate, in Fatto ed in Diritto;
2) In via di primo subordine: Rigettarsi le Domande di Controparte, sia pure in astratto non infondate, in
Fatto ed in Diritto, per la sussistenza del caso fortuito previsto dall'Articolo 2.050 del Codice Civile consistente in un evento metereologico di portata eccezionale, nello specifico, caratterizzato da straordinarietà ed imprevedibilità (in sensibile deviazione rispetto alla ordinaria frequenza statistica);
3) In via d'ulteriore subordine: Dichiararsi tenuta l'Amministrazione VIle di Alessandria a rifondere i danni tutti subiti dalla proprietà in conseguenza degli straordinari eventi Pt_1 metereologici dell'Ottobre 2019;
4) In via di estremo subordine: In caso di ulteriore rigetto, anche delle Domande di cui ai superiori Punti
01) e 02), riqualificarsi, dunque riquantificarsi in via equitativa e di giustizia, il pregiudizio sussistente in capo alla Signora Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. esponeva che: - a settembre 2020 aveva Parte_1 dovuto intraprendere nei confronti del convenuto il procedimento di Accertamento CP_1
Tecnico Preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., conclusosi con il deposito della relazione del CTU il
14/05/2023, poiché, quale titolare di Azienda Agricola biologica e proprietaria dei terreni agricoli certificati biologici nel Comune di AL ID (AL), regione Sottocerreti, foglio 10, mappali 196 (frutteto misto), 100-101-375-376-104-105-106-111 (seminativo), 108 (orto e frutteto misto) e del mappale 410 occupato dagli immobili di abitazione e di servizio all'Azienda Agricola;
- soprastante a dette proprietà, da cui sono separati solo dalla strada provinciale n. 197, vi sono i terreni di proprietà del convenuto, in declivio verso la proprietà della ricorrente e censiti al foglio 10 mappali 197-198; - in occasione di piogge, anche non eccezionali, dalla proprietà del convenuto si riversa acqua e fango sulla sottostante proprietà della ricorrente, con conseguenti danni;
- il problema è accentuato dal fatto che i terreni del convenuto vengono arati e presentano conseguentemente terra smossa che viene più facilmente trasportata dalle piogge tramutandosi in fango;
- nell'ottobre del 2019, a seguito di piogge, si riversò sulla proprietà della ricorrente una colata di acqua e fango misto a ramaglie impressionante e il 21.10.2019 il cortile e l'intero piano terra dell'edificio sono stati invasi dalla colata rimanendo ricoperti da uno strato dai 10 ai 30 cm di fango, ghiaia smossa e ramaglie, sicchè i locali, i macchinari e le sementi e granaglie presenti nell'edificio risultano variamente danneggiati, come da quantificazione riportata nella relazione del CTU;
- il risarcimento di tali danni, dopo la conclusione del procedimento di ATP, è stato richiesto dal legale dell'attrice, dapprima il
15/11/2023 (doc. 5) al legale del convenuto senza esito, quindi con formale invito a negoziazione assistita a mezzo raccomandata a.r. 20/12/2023 (doc. 6), cui il Sig. non ha aderito, rispondendo con lettera via CP_1 pec 12/02/2023 di nulla dovere (doc 7).
2. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo così replicava: - CP_1 l'evento atmosferico fosse eccezionale e tale da rientrare nel caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; - “come la stessa circostanza di sottoporre a periodiche arature un terreno lo renda più sicuro dal punto di vista idrogeologico rispetto ad una situazione d'incoltura ed abbandono”; - come la ricorrente avrebbe potuto a sua volta creare una zona di rispetto e di protezione all'interno del proprio fondo (che risulta essere stata realizzata ma in epoca successiva all'evento) come suggerito, in sede di ATP dal Perito incaricato. Con ciò chiedendo il rigetto delle domande e in via subordinata dichiararsi tenuta l'Amministrazione VIle di Alessandria a rifondere i danni tutti subiti dalla proprietà del ricorrente.
pagina 3 di 11 3. All'udienza del 12.9.2024 il Giudice autorizzava la chiamata della VI di Alessandria, entro il termine del 20.9.24 e rinviava all'udienza del 5.12.2024.
4. All'udienza del 6.12.2024, stante la possibilità di trovare un accordo tra le parti, il Giudice rinviava al 24.1.2025.
5. All'esito del 6.12.2024, il Giudice così provvedeva: “lette le note scritte dei difensori sostitutive dell'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza del 31 marzo 2025 ore 8,45 per discussione ex art. 281 sexies cpc e termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
6. All'udienza del 31.3.2025 il Giudice, dopo discussione tra le parti, formulava una proposta conciliativa alle parti, rinviando al 17.4.2025 mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc per la verifica di tale adesione.
7. All'esito del 17.4.2025, il Giudice così provvedeva: “lette le note scritte dei difensori sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza del 27 giugno 2025 ore 9,00 per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§
Le domande della ricorrente sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
La ricorrente chiede di dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del resistente in qualità di esclusivo responsabile, in conseguenza dell'evento di intense piogge che il 21.10.2019 ha riversato dalla proprietà del resistente alla proprietà della ricorrente “una colata di acqua e fango misto a ramaglie impressionante e il cortile e l'intero piano terra dell'edificio sono stati invasi dalla colata rimanendo ricoperti da uno strato dai 10 ai 30 cm di fango, ghiaia smossa e ramaglie, sicchè i locali, i macchinari e le sementi e granaglie presenti nell'edificio risultano variamente danneggiati, come da quantificazione riportata nella relazione del CTU”.
Il resistente ha invocato il caso fortuito, allegando - ancorchè nel corso del giudizio, ma risultando atti parificati a quelli legislativi e/o a giurisprudenza, sono sempre producibili - l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2019 riportante l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nr. 615 del 16 Novembre 2019 - Allegato nr. 02) e l'Ordinanza Commissariale nr. 1/A18.000/615/2022 (Allegato nr. 03), in cui si evidenzia l'eccezionalità degli “eventi meteorologici” avvenuti nei giorni 19/22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria. Il resistente ha poi evidenziato come, anche alla luce di quanto scritto nella relazione dal CTU, vi sia pure una coresponsabilità sia da parte della VI di Alessandria, sia da parte della stessa resistente. Infine, ha evidenziato di avere “di buon grado accolto la proposta conciliativa di corrispondere al Ricorrente la somma di € 4.000,00 omnia” senza avere un'accettazione da parte della ricorrente.
Per risolvere la questione occorre innanzitutto prestare attenzione a quanto scritto nella relazione dell'ausiliario tecnico, nominato su ricorso della ricorrente nella fase anticipata.
Il CTU dottore agronomo ha così scritto nella sua relazione: “il sottoscritto CTU ha Persona_1 verificato che la situazione di rischio idrogeologico nel punto dove è avvenuto l'evento in oggetto, è in corso da diversi anni come riportato nel ricorso della ricorrente. … premesso che l'evento meteorologico al quale si fa riferimento risulta di portata straordinaria e riguarda eventi eccezionali metereologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria e ulteriore estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito anche del successivo evento del 21 e 25 novembre come riportato dalla Ordinanza Commissariale N. 1/A18.000/615-622 in data 17/01/2020 e successive D.C.M del
14 novembre 2019, e D.C.M. del 02 dicembre 2019; Si conferma che la successione di eventi imprevisti ed imprevedibili di precipitazioni piovose, per quantità e concentrazione temporale eccezionali e sovrabbondanti, comportano l'annullamento del potere di infiltrazione del terreno provocando il dilavamento e quindi poi ruscellamento a valle con le conseguenze del caso. … I terreni oggetto della perizia risultano:
1. terreni in proprietà alla Sig. , sito in AL ID, catastalmente Parte_1 pagina 4 di 11 individuato con i mappali 410, 108 e 196, del Fg 10 al Catasto Terreni di AL ID (All. n. 2 Visura
Catastale attuale per soggetto), terreni sui quali si è riversata la colata di acqua e conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili, per il quale riversamento si lamenta il danno oggetto della perizia;
acqua e detriti tutti provenienti dal fronte della Strada VIle n. 197 AL-Montaldo B.A-”.
Acqua e fango a loro volta riversatisi sulla strada dal fosso stradale presente unicamente sul lato Sx secondo la direzione AL-Montaldo B.A- : in massima parte intasato dai copiosi colamenti di fango misto ad acqua, derivante dall'orizzonte lavorato del terreno di proprietà del sig. . CP_1
(pagg.
3-4 relazione CTU).
Il CTU, esaminata la documentazione, così osserva: “Da tale documentazione si evince la mancanza di adeguati interventi alla regimazione corretta delle acque sul terreno al mappale 197-198 Foglio 10 in proprietà al Sig. ; interventi che riguardano la buona pratica agricola e che dovevano essere CP_1 già predisposti indipendentemente dall'evento occorso, indispensabili alla sicurezza delle zone confinanti e sottostanti la sua proprietà. Gli interventi, posti in essere successivamente all'evento oggetto di perizia , hanno salvaguardato da nuovi dilavamenti e danni occorsi nuovamente nei giorni a seguire. Si ritiene attendibile e veritiera la documentazione della cartografia allegata da CTP Geom. (fonte Persona_2 CSI Piemonte cartografia ufficiale della Regione Piemonte) secondo la quale mediante l'analisi delle curve di livello, si può dedurre che il bacino di raccolta che convoglia le sue acque nel tratto indagato è di circa 73.500 mq. (vedasi allegato 2), di cui l'appezzamento , ne costituisce il tratto terminale. E' quindi CP_1 verosimile che i “tempi di corrivazione” di questo piccolo bacino di raccolta abbiano comportato in qualche giorno l'accumulo di elevate quantità di acqua percolanti, secondo la curva di massima pendenza, sul fronte finale e quindi sui terreni individuati nella proprietà del .
Per questi motivi
, essendo il CP_1 terreno del l'ultimo prima della strada e del relativo fosso, risulta indispensabile una corretta CP_1 pratica agronomica del terreno stesso ai fini di eliminare e/o limitare (in caso di eventi eccezionali come quello oggetto della perizia ) lo sversamento eccessivo nel canale stradale e la conseguente fuoriuscita dell'acqua dal piano stradale. Tutto questo non esclude quindi la responsabilità del proprietario del fondo agricolo dagli adempimenti di legge per la manutenzione dei fossi di tracimazione e del corretto assetto agronomico dei terreni in qualità di proprietario frontista della strada pubblica comunale. … Neppure viene meno la responsabilità dell'Amministrazione VIle … L'Amministrazione VIle deve anche garantire fuori dal centro abitato, almeno su un lato, un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.” (pagg.
5-9 relazione CTU).
Inoltre il CTU, quanto alla responsabilità riconducibile a terzi o alle VI, così scrive in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta: “Non è pertanto compito del CTU di esperire eventuali altre responsabilità che invece potrà ricercare il con i suoi Proprietari Confinanti . Per quanto riguarda la CP_1
, si ritiene che gli elementi a disposizione non consentano una precisa analisi e definizione Parte_2 della problematica, che dovrà essere comunque verificata con l'Amministrazione VIle. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione stradale si fa riferimento al documento integrativo allegato dalla Amministrazione VIle che chiarisce l'ambito e le possibilità di intervento a norma di legge.” (pag. 10 relazione CTU).
Infine, il CTU così risponde quanto alla quantificazione dei danni: “Per quanto attiene all'importo delle Con scorte indicato dalla , anche a seguito dell'integrazione del CTP per parte si Parte_3 Pt_1 concorda con il CTP nel riconoscere l'importo di € 1.850,00 anziché di € 2.500. Per quanto Persona_2 attiene l'intervento di ripristino e la sistemazione degli accessi e delle cunette di pertinenza della proprietà
si ritiene che l'importo sia congruo, data anche la situazione del danno a suo tempo Parte_1 documentata. … Il C.T.U. ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed in base a tale documentazione, nonché delle considerazioni che precedono, ha redatto le seguenti valutazioni: 1) quantificazione dei danni Con da riconoscere alla Agr. relativi alle scorte morte: € 1.850,00 (Euro milleottocento Parte_1 cinquanta/00) per il deterioramento di 20 q.li di grano , 10 q.li di farro , 20 q.li di farina tutti biologici.
Vedi preventivo Tabella n. 3 allegata a Relazione di Perizia Stragiudiziale Dott.ssa (All. n. Parte_1
5), e documentazione integrativa allegata da CTP tenuto anche conto delle osservazioni in Per_3 proposito, contenute nella Relazione Integrativa del CTP Geom. (All. n. 6); 2) Persona_2
pagina 5 di 11 Con quantificazione dei danni da riconoscere alla relativi ai lavori di ripristino (scavo e Controparte_4 asporto del fango, ripristino delle cunette, sistemazione degli accessi e delle pendenze della corte, ecc.) delle pertinenze delle proprietà al mappale 410 e 108 forniti da ditte competenti: € 3.250,00 (Euro tremiladuecentocinquanta/00) (oltre ad IVA ed oneri secondo legge) ( preventivo (All. n. 7) CP_5 importo ritenuto congruo e che risulta nella media dei valori di mercato all'epoca dell'evento; 3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (pagg. 11-12 relazione CTU).
Tuttavia su tale versante il CTU prescrive alcune misure anche alla ricorrente: “4) interventi a carico Con della : a. opere a protezione dalle acque provenienti dal piano stradale : costruzione Controparte_6 di un canale grigliato sull'accesso; esecuzione di una piccola cordonatura (eseguita con tronchi) posteriore alla siepe che possa deviare l'acqua della strada (che a valle non ha alcuna protezione) nel canale grigliato e formazione di cunette nella corte che possano deviare l'acqua fuori dal fabbricato parallelo alla strada;
b. risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su strada provinciale nel tratto frontaliero dei mappali 196 del Foglio 10 , in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (pag. 12 relazione CTU).
Ed infine sempre su tale versante il CTU prescrive alcune misure anche all'altra (allora) resistente: “5) interventi a carico della Amministrazione VIle: c. al momento della sostituzione del tubo a sezione circolare per l'attraversamento stradale tra i mappali 197 e 245 del foglio 10, e/o per l'installazione di nuovi passaggi stradali, si richiede l'utilizzo di tubazione autoportante a sezione parallelepipeda pari alla larghezza del canale stesso in quel tratto. d. annuale e regolare “Manutenzione” dei fossi stradali, almeno per il tratto a confine della particelle n. 249-248-247-246-245-197- 196-194-412 sul Foglio n. 10 del
Catasto Terreni del Comune di AL B.da, da ottemperare in tempo utile e preventivamente a quelli che sono ritenuti i periodi più probabili e conclamati per gli eventi di precipitazioni atmosferiche in VI di Alessandria (tardo autunno fino ad inizio primavera) ; ” (pagg. 12-13 relazione CTU).
In sintesi, dalla relazione del CTU emerge la seguente ricostruzione fattuale e logica:
1) nel fondo del resistente di confluiscono da valle acque di circa 73.500 mq., ed CP_1 essendo il suo terreno l'ultimo prima della strada provinciale e del relativo fosso, risulta indispensabile una corretta pratica agronomica del terreno ai fini di eliminare e/o limitare (in caso di eventi eccezionali) lo sversamento eccessivo nel canale stradale e la conseguente fuoriuscita dell'acqua dal piano stradale. In ragione di tali considerazioni sarebbe stato onere del resistente chiamare in garanzia gli altri proprietari dei fondi posti a valle, al fine di ripartire o suddividere eventuali responsabilità;
2) il CTU, quanto alla tombinatura eseguita dalla ricorrente e sollevata dal CTP di parte resistente, risponde sbrigativamente che “ritiene che gli elementi a disposizione non consentano una precisa analisi e definizione della problematica”, con ciò errando poiché nel quesito (riportato nella relazione a pag. 2) era così stato chiesto: “accerti e riferisca le cause dei danni subiti dalla proprietà della ricorrente”;
3) il CTU riconosce pure la necessità di eseguire diverse misure mitigatorie, a carico tanto della ricorrente, quanto dell'altra allora resistente (VI di Alessandria). In ragione di ciò sarebbe stato onere della ricorrente chiamare direttamente in questo giudizio l'altra resistente (già evocata correttamente nel procedimento per l'Accertamento Tecnico Preventivo) e comunque pure onere ed interesse dello stesso resistente procedere alla (richiesta ed autorizzata) chiamata in garanzia, al fine di farne CP_1 accertare l'eventuale responsabilità, nel contraddittorio. pagina 6 di 11 In pratica dalla relazione del CTU emerge una responsabilità diffusa su più soggetti nel governo del territorio, secondo buone prassi di contenimento delle acque piovane e quindi delle conseguenze prodotte dalla massa delle stesse acque piovane sul terreno.
Tuttavia, le parti processuali hanno deciso, scientemente o meno, di concentrare il contraddittorio (e dunque la legittimazione passiva/attiva quanto alle domande) esclusivamente su sé stessi.
Invero, che vi fosse (perlomeno) una corresponsabilità della VI di Alessandria è apparso chiaro sin dall'inizio anche dalla stessa lettura del ricorso per ATP, nel quale la difesa della ricorrente così scrive: “E così, il15ottobre 2019 dopo un evento piovoso di entità per nulla straordinaria (media giornaliera in
Piemonte sotto i 15 mm, fonte sito Arpa Piemonte) il fosso lungo la provinciale è tracimato a causa del fango proveniente dall'appezzamento 197 del Sig. .” (pag. 2 ricorso 01/09/2020). CP_1
Tesi questa confermata ed alimentata nell'allora difesa del resistente : “---- per essere il terreno dotato CP_1 di tre canali, confluenti in fossato di strada pubblica, di smaltimento dell'acqua piovana proveniente addirittura in larga misura da aree soprastanti di proprietà di terzi ed anche da terreno lateralmente confinante di proprietà per essere interposta tra la proprietà danneggiante a monte e quella Parte_1 danneggiata a valle una strada pubblica che nel lato a confine con l'intero fronte della prima presenta un fossato di protezione e raccolta delle acque percolanti dal morfologico declivio della zona soprastante di cui il terreno del resistente è l'estrema propaggine, attraverso tre canali di scolo che vi si immettono insistenti, uno nella parte mediana del detto terreno ed altri due ai lati dello stesso su strade di accesso comuni ad altre proprietà” (comparsa di costituzione e risposta 25/10/2020 pag. 3).
Tesi, infine confermata dalla stessa VI di Alessandria ex art. 115 c.p.c. in virtù del principio di non contestazione, nella cui comparsa di costituzione e risposta 27/01/2021 nulla replica se non genericamente
“negando ogni addebito”. Invero, è notorio come i fossi adiacenti alle strade provinciali appartengono all'ente proprietario della strada, che di solito è la VI (o, in alcuni casi, la Città
Metropolitana). Questi fossi sono considerati parte della strada stessa e sono soggetti al suo regime di demanialità, così come le scarpate e le banchine. Pertanto, la manutenzione e la pulizia dei fossi sono generalmente di competenza dell'ente proprietario della strada, anche se possono esserci obblighi per i proprietari dei terreni confinanti. Nella specie sarebbe stato onere della VI di Alessandria allegare e provare l'esistenza di obblighi posti a carico dei proprietari dei terreni confinanti. Così non è stato, sicchè la corresponsabilità inerente la gestione del fosso (più che della strada, che ha fatto da mero conduttore dell'acqua e fango poi riversatisi sul fondo delle ricorrente, e che avrebbe fatto in modo analogo anche nel caso in cui la strada fosse stata realizzata nel miglior materiale drenante possibile) le è certamente addebitabile.
Occorre quindi verificare ed affrontare, al di là di quanto scritto dal CTU, se l'evento del 19.10.2019 (e date limitrofe) scatenante i danni lamentati, rientri sotto l'ombrello della responsabilità ex art. 2051 c.c. o se vi fuoriesca mediante la riconducibilità al caso fortuito.
Al riguardo, ancorchè l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2019 riportante l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nr. 615 del 16 Novembre 2019 - Allegato nr. 02) e l'Ordinanza Commissariale nr. 1/A18.000/615/2022 (Allegato nr. 03), evidenzino inequivocabilmente l'eccezionalità degli “eventi meteorologici” avvenuti nei giorni 19/22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria, assai pertinente diviene il richiamo da parte ricorrente della giurisprudenza formatasi.
Infatti, come già osservato, la Cassazione ha così definitivamente chiarito al riguardo, a fronte del cambiamento climatico e al susseguirsi di eventi che di per sé hanno le caratteristiche di eccezionali: “In materia, come è noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. da 2477 a 2483, che: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e pagina 7 di 11 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».” (Cass., Sez. III, Ord. 11/02/2022, n. 4588). Ed inoltre: “Con particolare riferimento all'ipotesi —che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, Cass. n. 2482 del 2018 (da cui è tratta l'enunciazione dei principi sopra trascritta, nella sostanza comunque sovrapponibile a quella contenuta anche nelle altre sopra citate pronunce) ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno. Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n.
25837 del 2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che: —la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
—per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
—al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità(in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»; —in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
—all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la pagina 8 di 11 res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo. localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
8. Tale principio, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018; n. 18075 del 2018;n. 33243 del 2019;n. 31066 del 2019;n. 30521 del 2019;n. 14861 del 2019;n.
14571 del 2019;n. 36715 del 2021) e cui si intende qui dare continuità, deve ritenersi non rispettato nella specie. Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
8. Tale principio, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018;
n. 18075 del 2018;n. 33243 del 2019;n. 31066 del 2019;n. 30521 del 2019;n. 14861 del 2019;n. 14571 del 2019;n. 36715 del 2021) e cui si intende qui dare continuità, deve ritenersi non rispettato nella specie.” (Cass., Sez. III, Ord. 11/02/2022, n. 4588).
Sulla base di questi principi e di tali indicazioni, questo Tribunale deve dunque solo valutare se l'evento indicato in atti fosse da considerare «eccezionale e imprevedibile» sulla base di «dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia». E per procedere a tale esame tali dati devono essere stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere, nella specie gravante sul custode, quivi convenuto.
Nella specie tale onere non è stato assolto e dunque il custode-resistente sarà chiamato a risponderne.
Quanto alla misura della sua responsabilità e alla quantificazione dei danni s'impongono le seguenti ulteriori - ma conseguenti a quanto già scritto prima – considerazioni.
Per il risarcimento per equivalente occorre tenere in considerazione la relazione del CTU, essendo stata svolta con competenza e rigore (anche se non in modo esaustivo), oltre ad avere risposto alle osservazioni dei CCTTPP -, in quanto è risultata una ripartizione di responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, ancorchè non meglio quantificata in quote. Ripartizione di responsabilità che si può tuttavia riscontrare e fondare sulla proporzione e dimensione delle misure da approntarsi da tutti i soggetti chiamati nella gestione del territorio (di cui è causa) al fine di mitigare i fenomeni conseguenti ad eventi, di per sé eccezionali ma nel contesto temporale di lunga durata oramai prevedibili e quindi parzialmente prevenibili.
Pertanto, si ritiene equo, in virtù della ripartizione sostanziale delle misure contenitive (come indicate dal
CTU) da eseguirsi da parte di tutti i soggetti già parti processuali nel procedimento di ATP, che:
- il resistente risponda a titolo di risarcimento per equivalente della quota pari al 50% dei danni quantificati dal CTU;
- la ricorrente e la VI (che non essendo parte di questo giudizio, non potrà essere condannata) rispondano (in abstracto) a titolo di risarcimento per equivalente della quota pari ad ¼ ciascuna. La ricorrente ovviamente avendo contribuito in parte alla realizzazione del proprio danno in tale quota.
Invero, il CTU ha riscontrato danni a favore della ricorrente per le somme corrispondenti ad € 1.850 per deterioramento di scorte ed a € 3.250 oltre I.V.A. corrispondenti al rimborso di spese di ripristino, il chè conduce ad una condanna del resistente al pagamento, in ragione della metà come prima indicato, della somma di € 925 e di € 1.625 oltre IVA.
Il resistente sarà pure tenuto ad eseguire, con condanna in forma specifica, le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la pagina 9 di 11 Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andre ad eseguire, con condanna in forma specifica, le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.da- Carpeneto” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (come indicato a pagg. 11-12 relazione CTU).
Quanto alla condanna alle spese del giudizio s'impongono le seguenti valutazioni.
Nel giudizio risulta che il resistente abbia accettato la proposta conciliativa di questo Giudice, indicata in un risarcimento per equivalente pari ad € 4.000 omnia, mentre risulta che la ricorrente l'abbia rifiutata, ritenendola inidonea a ristorarla anche delle spese che ha dovuto sostenere per affrontare i giudizi.
A conclusione del giudizio è risultato dovuto un risarcimento per equivalente pari ad una somma (in proporzione) sensibilmente inferiore a quella proposta in sede conciliativa.
Come noto, il primo comma dell'art. 91 c.p.c. prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Per parte la norma non intende quella soccombente ma quella vittoriosa, che senza motivo abbia rifiutato una proposta conciliativa di un importo equivalente o inferiore a quello poi accertato in sentenza (come anche chiarito da ultimo da App. Bologna nella sentenza datata 2.7.2024 n. 1512/2024).
Tuttavia, è risultata necessaria anche la condanna in forma specifica del resistente.
In ragione di ciò il resistente dovrà essere condannato a rimborsare le spese del giudizio, di quelle del procedimento per ATP e per l'avvio della Negoziazione Assistita, in misura pari ad 1/3 secondo i c.d. parametri forensi inerenti lo scaglione di riferimento di cui alla domanda (come anche puntualmente riportato nella nota spese dal difensore della ricorrente) e saranno liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU graveranno per metà su ciascuna delle attuali parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la responsabilità di per la quota del 50% per la causazione dei danni descritti CP_1 nel giudizio e per l'effetto lo Condanna a risarcire a , titolare dell'omonima Azienda Parte_1
Agricola – P. I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, al P.IVA_1 pagamento delle somme di € 925 e di € 1.625 oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda in questo giudizio al saldo;
lo Condanna inoltre ad eseguire in forma specifica sui terreni di sua proprietà in AL ID le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” come indicato a pagg. 11-12 relazione CTU 14/05/2023 del dott. ; Persona_1
pagina 10 di 11 - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna altresì a rimborsare a , titolare dell'omonima Azienda CP_1 Parte_1
Agricola – P. I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, le spese P.IVA_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.765,87 (= € 1.692,33 + € 779 + € 147,27) per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre a CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 100,60 per spese anticipate. Spese della CTU per metà su ciascuna delle attuali parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1209/2024
tra dott.ssa – Cod. Fisc.: – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), P.IVA_1
Reg. Sottocerreti n. 129/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola – Cod. Fisc.:
– PEC: – Fax: 0144/329629 – C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Acqui Terme (AL), Via Carducci n. 42
ATTORE
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio BOLLOLI, del Foro di Alessandria, C.F. con domicilio eletto presso il di lui Studio in 15121 C.F._4
Alessandria, Corso A. Lamarmora nr. 21, PEC Email_2
CONVENUTO
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Macola. Per il convenuto l'avv. Bolloli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 9,49 a causa di altra udienza, riaperto alle ore 10,36 e chiuso alle ore 11,59 a causa di altra udienza, riaperto alle ore 12,06 e chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1209/2024 promossa da:
dott.ssa – Cod. Fisc.: – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), P.IVA_1
Reg. Sottocerreti n. 129/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola – Cod. Fisc.:
– PEC: – Fax: 0144/329629 – C.F._5 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Acqui Terme (AL), Via Carducci n. 42
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio BOLLOLI, del Foro di Alessandria, C.F. con domicilio eletto presso il di lui Studio in 15121 C.F._4
Alessandria, Corso A. Lamarmora nr. 21, PEC Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiarata la responsabilità del convenuto – Cod. Fisc.: –nato a [...] C.F._3
AL ID (AL) il 13/01/1939, per la causazione dei danni descritti in causa e per le causali indicate, condannarlo a risarcire all'attrice – Cod. Fisc.: – nata a [...]_1 C.F._1 (TO) il 01/03/1984, titolare dell'omonima Azienda Agricola – Partita I.V.A.: - corrente in P.IVA_1 AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, gli importi di € 1.850 per deterioramento di scorte e di € 3.250 oltre I.V.A. ed oneri di legge per lavori di ripristino, come indicati nella menzionata relazione di ATP 14/05/2023 del dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'accaduto (21/10/2019) Persona_1 al saldo;
-ordinare al convenuto di porre in essere, sui terreni di sua proprietà in AL ID, le CP_1 opere indicate a suo carico nella menzionata relazione di ATP 14/05/2023 del dott. Persona_1 consistenti in: “lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo ” per evitare il colamento dell'orizzonte CP_2 lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada pagina 2 di 11 VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso”;
-condannare il convenuto a risarcire all'attrice le spese tecniche del CTU CP_1 Parte_1
liquidate con decreto 26/06/2023, le spese legali relative al procedimento di ATP, le Persona_1 spese legali relative all'invito alla negoziazione assistita e le spese legali relative alla presente causa, da liquidarsi.”. Per il resistente.
1) In Principalità: Rigettarsi tutte le Domande di Controparte, in quanto infondate, in Fatto ed in Diritto;
2) In via di primo subordine: Rigettarsi le Domande di Controparte, sia pure in astratto non infondate, in
Fatto ed in Diritto, per la sussistenza del caso fortuito previsto dall'Articolo 2.050 del Codice Civile consistente in un evento metereologico di portata eccezionale, nello specifico, caratterizzato da straordinarietà ed imprevedibilità (in sensibile deviazione rispetto alla ordinaria frequenza statistica);
3) In via d'ulteriore subordine: Dichiararsi tenuta l'Amministrazione VIle di Alessandria a rifondere i danni tutti subiti dalla proprietà in conseguenza degli straordinari eventi Pt_1 metereologici dell'Ottobre 2019;
4) In via di estremo subordine: In caso di ulteriore rigetto, anche delle Domande di cui ai superiori Punti
01) e 02), riqualificarsi, dunque riquantificarsi in via equitativa e di giustizia, il pregiudizio sussistente in capo alla Signora Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. esponeva che: - a settembre 2020 aveva Parte_1 dovuto intraprendere nei confronti del convenuto il procedimento di Accertamento CP_1
Tecnico Preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., conclusosi con il deposito della relazione del CTU il
14/05/2023, poiché, quale titolare di Azienda Agricola biologica e proprietaria dei terreni agricoli certificati biologici nel Comune di AL ID (AL), regione Sottocerreti, foglio 10, mappali 196 (frutteto misto), 100-101-375-376-104-105-106-111 (seminativo), 108 (orto e frutteto misto) e del mappale 410 occupato dagli immobili di abitazione e di servizio all'Azienda Agricola;
- soprastante a dette proprietà, da cui sono separati solo dalla strada provinciale n. 197, vi sono i terreni di proprietà del convenuto, in declivio verso la proprietà della ricorrente e censiti al foglio 10 mappali 197-198; - in occasione di piogge, anche non eccezionali, dalla proprietà del convenuto si riversa acqua e fango sulla sottostante proprietà della ricorrente, con conseguenti danni;
- il problema è accentuato dal fatto che i terreni del convenuto vengono arati e presentano conseguentemente terra smossa che viene più facilmente trasportata dalle piogge tramutandosi in fango;
- nell'ottobre del 2019, a seguito di piogge, si riversò sulla proprietà della ricorrente una colata di acqua e fango misto a ramaglie impressionante e il 21.10.2019 il cortile e l'intero piano terra dell'edificio sono stati invasi dalla colata rimanendo ricoperti da uno strato dai 10 ai 30 cm di fango, ghiaia smossa e ramaglie, sicchè i locali, i macchinari e le sementi e granaglie presenti nell'edificio risultano variamente danneggiati, come da quantificazione riportata nella relazione del CTU;
- il risarcimento di tali danni, dopo la conclusione del procedimento di ATP, è stato richiesto dal legale dell'attrice, dapprima il
15/11/2023 (doc. 5) al legale del convenuto senza esito, quindi con formale invito a negoziazione assistita a mezzo raccomandata a.r. 20/12/2023 (doc. 6), cui il Sig. non ha aderito, rispondendo con lettera via CP_1 pec 12/02/2023 di nulla dovere (doc 7).
2. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo così replicava: - CP_1 l'evento atmosferico fosse eccezionale e tale da rientrare nel caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; - “come la stessa circostanza di sottoporre a periodiche arature un terreno lo renda più sicuro dal punto di vista idrogeologico rispetto ad una situazione d'incoltura ed abbandono”; - come la ricorrente avrebbe potuto a sua volta creare una zona di rispetto e di protezione all'interno del proprio fondo (che risulta essere stata realizzata ma in epoca successiva all'evento) come suggerito, in sede di ATP dal Perito incaricato. Con ciò chiedendo il rigetto delle domande e in via subordinata dichiararsi tenuta l'Amministrazione VIle di Alessandria a rifondere i danni tutti subiti dalla proprietà del ricorrente.
pagina 3 di 11 3. All'udienza del 12.9.2024 il Giudice autorizzava la chiamata della VI di Alessandria, entro il termine del 20.9.24 e rinviava all'udienza del 5.12.2024.
4. All'udienza del 6.12.2024, stante la possibilità di trovare un accordo tra le parti, il Giudice rinviava al 24.1.2025.
5. All'esito del 6.12.2024, il Giudice così provvedeva: “lette le note scritte dei difensori sostitutive dell'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza del 31 marzo 2025 ore 8,45 per discussione ex art. 281 sexies cpc e termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
6. All'udienza del 31.3.2025 il Giudice, dopo discussione tra le parti, formulava una proposta conciliativa alle parti, rinviando al 17.4.2025 mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc per la verifica di tale adesione.
7. All'esito del 17.4.2025, il Giudice così provvedeva: “lette le note scritte dei difensori sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, Fissa l'udienza del 27 giugno 2025 ore 9,00 per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§
Le domande della ricorrente sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
La ricorrente chiede di dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del resistente in qualità di esclusivo responsabile, in conseguenza dell'evento di intense piogge che il 21.10.2019 ha riversato dalla proprietà del resistente alla proprietà della ricorrente “una colata di acqua e fango misto a ramaglie impressionante e il cortile e l'intero piano terra dell'edificio sono stati invasi dalla colata rimanendo ricoperti da uno strato dai 10 ai 30 cm di fango, ghiaia smossa e ramaglie, sicchè i locali, i macchinari e le sementi e granaglie presenti nell'edificio risultano variamente danneggiati, come da quantificazione riportata nella relazione del CTU”.
Il resistente ha invocato il caso fortuito, allegando - ancorchè nel corso del giudizio, ma risultando atti parificati a quelli legislativi e/o a giurisprudenza, sono sempre producibili - l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2019 riportante l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nr. 615 del 16 Novembre 2019 - Allegato nr. 02) e l'Ordinanza Commissariale nr. 1/A18.000/615/2022 (Allegato nr. 03), in cui si evidenzia l'eccezionalità degli “eventi meteorologici” avvenuti nei giorni 19/22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria. Il resistente ha poi evidenziato come, anche alla luce di quanto scritto nella relazione dal CTU, vi sia pure una coresponsabilità sia da parte della VI di Alessandria, sia da parte della stessa resistente. Infine, ha evidenziato di avere “di buon grado accolto la proposta conciliativa di corrispondere al Ricorrente la somma di € 4.000,00 omnia” senza avere un'accettazione da parte della ricorrente.
Per risolvere la questione occorre innanzitutto prestare attenzione a quanto scritto nella relazione dell'ausiliario tecnico, nominato su ricorso della ricorrente nella fase anticipata.
Il CTU dottore agronomo ha così scritto nella sua relazione: “il sottoscritto CTU ha Persona_1 verificato che la situazione di rischio idrogeologico nel punto dove è avvenuto l'evento in oggetto, è in corso da diversi anni come riportato nel ricorso della ricorrente. … premesso che l'evento meteorologico al quale si fa riferimento risulta di portata straordinaria e riguarda eventi eccezionali metereologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria e ulteriore estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito anche del successivo evento del 21 e 25 novembre come riportato dalla Ordinanza Commissariale N. 1/A18.000/615-622 in data 17/01/2020 e successive D.C.M del
14 novembre 2019, e D.C.M. del 02 dicembre 2019; Si conferma che la successione di eventi imprevisti ed imprevedibili di precipitazioni piovose, per quantità e concentrazione temporale eccezionali e sovrabbondanti, comportano l'annullamento del potere di infiltrazione del terreno provocando il dilavamento e quindi poi ruscellamento a valle con le conseguenze del caso. … I terreni oggetto della perizia risultano:
1. terreni in proprietà alla Sig. , sito in AL ID, catastalmente Parte_1 pagina 4 di 11 individuato con i mappali 410, 108 e 196, del Fg 10 al Catasto Terreni di AL ID (All. n. 2 Visura
Catastale attuale per soggetto), terreni sui quali si è riversata la colata di acqua e conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili, per il quale riversamento si lamenta il danno oggetto della perizia;
acqua e detriti tutti provenienti dal fronte della Strada VIle n. 197 AL-Montaldo B.A-”.
Acqua e fango a loro volta riversatisi sulla strada dal fosso stradale presente unicamente sul lato Sx secondo la direzione AL-Montaldo B.A- : in massima parte intasato dai copiosi colamenti di fango misto ad acqua, derivante dall'orizzonte lavorato del terreno di proprietà del sig. . CP_1
(pagg.
3-4 relazione CTU).
Il CTU, esaminata la documentazione, così osserva: “Da tale documentazione si evince la mancanza di adeguati interventi alla regimazione corretta delle acque sul terreno al mappale 197-198 Foglio 10 in proprietà al Sig. ; interventi che riguardano la buona pratica agricola e che dovevano essere CP_1 già predisposti indipendentemente dall'evento occorso, indispensabili alla sicurezza delle zone confinanti e sottostanti la sua proprietà. Gli interventi, posti in essere successivamente all'evento oggetto di perizia , hanno salvaguardato da nuovi dilavamenti e danni occorsi nuovamente nei giorni a seguire. Si ritiene attendibile e veritiera la documentazione della cartografia allegata da CTP Geom. (fonte Persona_2 CSI Piemonte cartografia ufficiale della Regione Piemonte) secondo la quale mediante l'analisi delle curve di livello, si può dedurre che il bacino di raccolta che convoglia le sue acque nel tratto indagato è di circa 73.500 mq. (vedasi allegato 2), di cui l'appezzamento , ne costituisce il tratto terminale. E' quindi CP_1 verosimile che i “tempi di corrivazione” di questo piccolo bacino di raccolta abbiano comportato in qualche giorno l'accumulo di elevate quantità di acqua percolanti, secondo la curva di massima pendenza, sul fronte finale e quindi sui terreni individuati nella proprietà del .
Per questi motivi
, essendo il CP_1 terreno del l'ultimo prima della strada e del relativo fosso, risulta indispensabile una corretta CP_1 pratica agronomica del terreno stesso ai fini di eliminare e/o limitare (in caso di eventi eccezionali come quello oggetto della perizia ) lo sversamento eccessivo nel canale stradale e la conseguente fuoriuscita dell'acqua dal piano stradale. Tutto questo non esclude quindi la responsabilità del proprietario del fondo agricolo dagli adempimenti di legge per la manutenzione dei fossi di tracimazione e del corretto assetto agronomico dei terreni in qualità di proprietario frontista della strada pubblica comunale. … Neppure viene meno la responsabilità dell'Amministrazione VIle … L'Amministrazione VIle deve anche garantire fuori dal centro abitato, almeno su un lato, un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.” (pagg.
5-9 relazione CTU).
Inoltre il CTU, quanto alla responsabilità riconducibile a terzi o alle VI, così scrive in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta: “Non è pertanto compito del CTU di esperire eventuali altre responsabilità che invece potrà ricercare il con i suoi Proprietari Confinanti . Per quanto riguarda la CP_1
, si ritiene che gli elementi a disposizione non consentano una precisa analisi e definizione Parte_2 della problematica, che dovrà essere comunque verificata con l'Amministrazione VIle. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione stradale si fa riferimento al documento integrativo allegato dalla Amministrazione VIle che chiarisce l'ambito e le possibilità di intervento a norma di legge.” (pag. 10 relazione CTU).
Infine, il CTU così risponde quanto alla quantificazione dei danni: “Per quanto attiene all'importo delle Con scorte indicato dalla , anche a seguito dell'integrazione del CTP per parte si Parte_3 Pt_1 concorda con il CTP nel riconoscere l'importo di € 1.850,00 anziché di € 2.500. Per quanto Persona_2 attiene l'intervento di ripristino e la sistemazione degli accessi e delle cunette di pertinenza della proprietà
si ritiene che l'importo sia congruo, data anche la situazione del danno a suo tempo Parte_1 documentata. … Il C.T.U. ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed in base a tale documentazione, nonché delle considerazioni che precedono, ha redatto le seguenti valutazioni: 1) quantificazione dei danni Con da riconoscere alla Agr. relativi alle scorte morte: € 1.850,00 (Euro milleottocento Parte_1 cinquanta/00) per il deterioramento di 20 q.li di grano , 10 q.li di farro , 20 q.li di farina tutti biologici.
Vedi preventivo Tabella n. 3 allegata a Relazione di Perizia Stragiudiziale Dott.ssa (All. n. Parte_1
5), e documentazione integrativa allegata da CTP tenuto anche conto delle osservazioni in Per_3 proposito, contenute nella Relazione Integrativa del CTP Geom. (All. n. 6); 2) Persona_2
pagina 5 di 11 Con quantificazione dei danni da riconoscere alla relativi ai lavori di ripristino (scavo e Controparte_4 asporto del fango, ripristino delle cunette, sistemazione degli accessi e delle pendenze della corte, ecc.) delle pertinenze delle proprietà al mappale 410 e 108 forniti da ditte competenti: € 3.250,00 (Euro tremiladuecentocinquanta/00) (oltre ad IVA ed oneri secondo legge) ( preventivo (All. n. 7) CP_5 importo ritenuto congruo e che risulta nella media dei valori di mercato all'epoca dell'evento; 3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (pagg. 11-12 relazione CTU).
Tuttavia su tale versante il CTU prescrive alcune misure anche alla ricorrente: “4) interventi a carico Con della : a. opere a protezione dalle acque provenienti dal piano stradale : costruzione Controparte_6 di un canale grigliato sull'accesso; esecuzione di una piccola cordonatura (eseguita con tronchi) posteriore alla siepe che possa deviare l'acqua della strada (che a valle non ha alcuna protezione) nel canale grigliato e formazione di cunette nella corte che possano deviare l'acqua fuori dal fabbricato parallelo alla strada;
b. risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su strada provinciale nel tratto frontaliero dei mappali 196 del Foglio 10 , in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (pag. 12 relazione CTU).
Ed infine sempre su tale versante il CTU prescrive alcune misure anche all'altra (allora) resistente: “5) interventi a carico della Amministrazione VIle: c. al momento della sostituzione del tubo a sezione circolare per l'attraversamento stradale tra i mappali 197 e 245 del foglio 10, e/o per l'installazione di nuovi passaggi stradali, si richiede l'utilizzo di tubazione autoportante a sezione parallelepipeda pari alla larghezza del canale stesso in quel tratto. d. annuale e regolare “Manutenzione” dei fossi stradali, almeno per il tratto a confine della particelle n. 249-248-247-246-245-197- 196-194-412 sul Foglio n. 10 del
Catasto Terreni del Comune di AL B.da, da ottemperare in tempo utile e preventivamente a quelli che sono ritenuti i periodi più probabili e conclamati per gli eventi di precipitazioni atmosferiche in VI di Alessandria (tardo autunno fino ad inizio primavera) ; ” (pagg. 12-13 relazione CTU).
In sintesi, dalla relazione del CTU emerge la seguente ricostruzione fattuale e logica:
1) nel fondo del resistente di confluiscono da valle acque di circa 73.500 mq., ed CP_1 essendo il suo terreno l'ultimo prima della strada provinciale e del relativo fosso, risulta indispensabile una corretta pratica agronomica del terreno ai fini di eliminare e/o limitare (in caso di eventi eccezionali) lo sversamento eccessivo nel canale stradale e la conseguente fuoriuscita dell'acqua dal piano stradale. In ragione di tali considerazioni sarebbe stato onere del resistente chiamare in garanzia gli altri proprietari dei fondi posti a valle, al fine di ripartire o suddividere eventuali responsabilità;
2) il CTU, quanto alla tombinatura eseguita dalla ricorrente e sollevata dal CTP di parte resistente, risponde sbrigativamente che “ritiene che gli elementi a disposizione non consentano una precisa analisi e definizione della problematica”, con ciò errando poiché nel quesito (riportato nella relazione a pag. 2) era così stato chiesto: “accerti e riferisca le cause dei danni subiti dalla proprietà della ricorrente”;
3) il CTU riconosce pure la necessità di eseguire diverse misure mitigatorie, a carico tanto della ricorrente, quanto dell'altra allora resistente (VI di Alessandria). In ragione di ciò sarebbe stato onere della ricorrente chiamare direttamente in questo giudizio l'altra resistente (già evocata correttamente nel procedimento per l'Accertamento Tecnico Preventivo) e comunque pure onere ed interesse dello stesso resistente procedere alla (richiesta ed autorizzata) chiamata in garanzia, al fine di farne CP_1 accertare l'eventuale responsabilità, nel contraddittorio. pagina 6 di 11 In pratica dalla relazione del CTU emerge una responsabilità diffusa su più soggetti nel governo del territorio, secondo buone prassi di contenimento delle acque piovane e quindi delle conseguenze prodotte dalla massa delle stesse acque piovane sul terreno.
Tuttavia, le parti processuali hanno deciso, scientemente o meno, di concentrare il contraddittorio (e dunque la legittimazione passiva/attiva quanto alle domande) esclusivamente su sé stessi.
Invero, che vi fosse (perlomeno) una corresponsabilità della VI di Alessandria è apparso chiaro sin dall'inizio anche dalla stessa lettura del ricorso per ATP, nel quale la difesa della ricorrente così scrive: “E così, il15ottobre 2019 dopo un evento piovoso di entità per nulla straordinaria (media giornaliera in
Piemonte sotto i 15 mm, fonte sito Arpa Piemonte) il fosso lungo la provinciale è tracimato a causa del fango proveniente dall'appezzamento 197 del Sig. .” (pag. 2 ricorso 01/09/2020). CP_1
Tesi questa confermata ed alimentata nell'allora difesa del resistente : “---- per essere il terreno dotato CP_1 di tre canali, confluenti in fossato di strada pubblica, di smaltimento dell'acqua piovana proveniente addirittura in larga misura da aree soprastanti di proprietà di terzi ed anche da terreno lateralmente confinante di proprietà per essere interposta tra la proprietà danneggiante a monte e quella Parte_1 danneggiata a valle una strada pubblica che nel lato a confine con l'intero fronte della prima presenta un fossato di protezione e raccolta delle acque percolanti dal morfologico declivio della zona soprastante di cui il terreno del resistente è l'estrema propaggine, attraverso tre canali di scolo che vi si immettono insistenti, uno nella parte mediana del detto terreno ed altri due ai lati dello stesso su strade di accesso comuni ad altre proprietà” (comparsa di costituzione e risposta 25/10/2020 pag. 3).
Tesi, infine confermata dalla stessa VI di Alessandria ex art. 115 c.p.c. in virtù del principio di non contestazione, nella cui comparsa di costituzione e risposta 27/01/2021 nulla replica se non genericamente
“negando ogni addebito”. Invero, è notorio come i fossi adiacenti alle strade provinciali appartengono all'ente proprietario della strada, che di solito è la VI (o, in alcuni casi, la Città
Metropolitana). Questi fossi sono considerati parte della strada stessa e sono soggetti al suo regime di demanialità, così come le scarpate e le banchine. Pertanto, la manutenzione e la pulizia dei fossi sono generalmente di competenza dell'ente proprietario della strada, anche se possono esserci obblighi per i proprietari dei terreni confinanti. Nella specie sarebbe stato onere della VI di Alessandria allegare e provare l'esistenza di obblighi posti a carico dei proprietari dei terreni confinanti. Così non è stato, sicchè la corresponsabilità inerente la gestione del fosso (più che della strada, che ha fatto da mero conduttore dell'acqua e fango poi riversatisi sul fondo delle ricorrente, e che avrebbe fatto in modo analogo anche nel caso in cui la strada fosse stata realizzata nel miglior materiale drenante possibile) le è certamente addebitabile.
Occorre quindi verificare ed affrontare, al di là di quanto scritto dal CTU, se l'evento del 19.10.2019 (e date limitrofe) scatenante i danni lamentati, rientri sotto l'ombrello della responsabilità ex art. 2051 c.c. o se vi fuoriesca mediante la riconducibilità al caso fortuito.
Al riguardo, ancorchè l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2019 riportante l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nr. 615 del 16 Novembre 2019 - Allegato nr. 02) e l'Ordinanza Commissariale nr. 1/A18.000/615/2022 (Allegato nr. 03), evidenzino inequivocabilmente l'eccezionalità degli “eventi meteorologici” avvenuti nei giorni 19/22 ottobre 2019 nel territorio della VI di Alessandria, assai pertinente diviene il richiamo da parte ricorrente della giurisprudenza formatasi.
Infatti, come già osservato, la Cassazione ha così definitivamente chiarito al riguardo, a fronte del cambiamento climatico e al susseguirsi di eventi che di per sé hanno le caratteristiche di eccezionali: “In materia, come è noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. da 2477 a 2483, che: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e pagina 7 di 11 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».” (Cass., Sez. III, Ord. 11/02/2022, n. 4588). Ed inoltre: “Con particolare riferimento all'ipotesi —che qui viene in rilievo — in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, Cass. n. 2482 del 2018 (da cui è tratta l'enunciazione dei principi sopra trascritta, nella sostanza comunque sovrapponibile a quella contenuta anche nelle altre sopra citate pronunce) ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno. Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n.
25837 del 2017) ed in coerenza con i principi testé ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che: —la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
—per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
—al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità(in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»; —in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
—all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la pagina 8 di 11 res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo. localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
8. Tale principio, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018; n. 18075 del 2018;n. 33243 del 2019;n. 31066 del 2019;n. 30521 del 2019;n. 14861 del 2019;n.
14571 del 2019;n. 36715 del 2021) e cui si intende qui dare continuità, deve ritenersi non rispettato nella specie. Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico».
8. Tale principio, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018;
n. 18075 del 2018;n. 33243 del 2019;n. 31066 del 2019;n. 30521 del 2019;n. 14861 del 2019;n. 14571 del 2019;n. 36715 del 2021) e cui si intende qui dare continuità, deve ritenersi non rispettato nella specie.” (Cass., Sez. III, Ord. 11/02/2022, n. 4588).
Sulla base di questi principi e di tali indicazioni, questo Tribunale deve dunque solo valutare se l'evento indicato in atti fosse da considerare «eccezionale e imprevedibile» sulla base di «dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia». E per procedere a tale esame tali dati devono essere stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere, nella specie gravante sul custode, quivi convenuto.
Nella specie tale onere non è stato assolto e dunque il custode-resistente sarà chiamato a risponderne.
Quanto alla misura della sua responsabilità e alla quantificazione dei danni s'impongono le seguenti ulteriori - ma conseguenti a quanto già scritto prima – considerazioni.
Per il risarcimento per equivalente occorre tenere in considerazione la relazione del CTU, essendo stata svolta con competenza e rigore (anche se non in modo esaustivo), oltre ad avere risposto alle osservazioni dei CCTTPP -, in quanto è risultata una ripartizione di responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, ancorchè non meglio quantificata in quote. Ripartizione di responsabilità che si può tuttavia riscontrare e fondare sulla proporzione e dimensione delle misure da approntarsi da tutti i soggetti chiamati nella gestione del territorio (di cui è causa) al fine di mitigare i fenomeni conseguenti ad eventi, di per sé eccezionali ma nel contesto temporale di lunga durata oramai prevedibili e quindi parzialmente prevenibili.
Pertanto, si ritiene equo, in virtù della ripartizione sostanziale delle misure contenitive (come indicate dal
CTU) da eseguirsi da parte di tutti i soggetti già parti processuali nel procedimento di ATP, che:
- il resistente risponda a titolo di risarcimento per equivalente della quota pari al 50% dei danni quantificati dal CTU;
- la ricorrente e la VI (che non essendo parte di questo giudizio, non potrà essere condannata) rispondano (in abstracto) a titolo di risarcimento per equivalente della quota pari ad ¼ ciascuna. La ricorrente ovviamente avendo contribuito in parte alla realizzazione del proprio danno in tale quota.
Invero, il CTU ha riscontrato danni a favore della ricorrente per le somme corrispondenti ad € 1.850 per deterioramento di scorte ed a € 3.250 oltre I.V.A. corrispondenti al rimborso di spese di ripristino, il chè conduce ad una condanna del resistente al pagamento, in ragione della metà come prima indicato, della somma di € 925 e di € 1.625 oltre IVA.
Il resistente sarà pure tenuto ad eseguire, con condanna in forma specifica, le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la pagina 9 di 11 Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andre ad eseguire, con condanna in forma specifica, le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.da- Carpeneto” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” (come indicato a pagg. 11-12 relazione CTU).
Quanto alla condanna alle spese del giudizio s'impongono le seguenti valutazioni.
Nel giudizio risulta che il resistente abbia accettato la proposta conciliativa di questo Giudice, indicata in un risarcimento per equivalente pari ad € 4.000 omnia, mentre risulta che la ricorrente l'abbia rifiutata, ritenendola inidonea a ristorarla anche delle spese che ha dovuto sostenere per affrontare i giudizi.
A conclusione del giudizio è risultato dovuto un risarcimento per equivalente pari ad una somma (in proporzione) sensibilmente inferiore a quella proposta in sede conciliativa.
Come noto, il primo comma dell'art. 91 c.p.c. prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, il giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Per parte la norma non intende quella soccombente ma quella vittoriosa, che senza motivo abbia rifiutato una proposta conciliativa di un importo equivalente o inferiore a quello poi accertato in sentenza (come anche chiarito da ultimo da App. Bologna nella sentenza datata 2.7.2024 n. 1512/2024).
Tuttavia, è risultata necessaria anche la condanna in forma specifica del resistente.
In ragione di ciò il resistente dovrà essere condannato a rimborsare le spese del giudizio, di quelle del procedimento per ATP e per l'avvio della Negoziazione Assistita, in misura pari ad 1/3 secondo i c.d. parametri forensi inerenti lo scaglione di riferimento di cui alla domanda (come anche puntualmente riportato nella nota spese dal difensore della ricorrente) e saranno liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU graveranno per metà su ciascuna delle attuali parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la responsabilità di per la quota del 50% per la causazione dei danni descritti CP_1 nel giudizio e per l'effetto lo Condanna a risarcire a , titolare dell'omonima Azienda Parte_1
Agricola – P. I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, al P.IVA_1 pagamento delle somme di € 925 e di € 1.625 oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda in questo giudizio al saldo;
lo Condanna inoltre ad eseguire in forma specifica sui terreni di sua proprietà in AL ID le “3) Opere agronomiche di buona pratica agricola: lavorazione dell'appezzamento con baulatura con 2 fossi laterali ed uno centrale e mantenimento di una fascia di terreno non lavorato di almeno m. 1,50 a confine del fosso stradale lungo la Strada provinciale n. 197“AL-Montaldo B.A-” per evitare il colamento dell'orizzonte lavorato del seminativo;
risezionamento “a scarpa” di adeguata dimensione del canale su Strada VIle n. 197 nel tratto frontaliero dei mappali 197 e 198 del Foglio 10, in proprietà, per aumentare la sezione e quindi la capacità di trasporto del canale per le acque percolanti dai terreni soprastanti e per evitare il franamento delle pareti del canale in terra che a propria volta andrebbero ad intasare il canale stesso.” come indicato a pagg. 11-12 relazione CTU 14/05/2023 del dott. ; Persona_1
pagina 10 di 11 - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna altresì a rimborsare a , titolare dell'omonima Azienda CP_1 Parte_1
Agricola – P. I.V.A.: - corrente in AL ID (AL), Reg. Sottocerreti n. 129/A, le spese P.IVA_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.765,87 (= € 1.692,33 + € 779 + € 147,27) per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre a CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 100,60 per spese anticipate. Spese della CTU per metà su ciascuna delle attuali parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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