TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4288 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
IA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BARONI IA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTISANO Controparte_1 C.F._2
IA OR elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ATTISANO IA
OR
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni originarie delle parti:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti concordate
Condizioni
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Pt_1 CP_1
pagina 1 di 8 Montecchio MA (VI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso il medesimo
Comune, al n. 15, Parte seconda, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
2) L'abitazione coniugale sita in Cornedo NT (VI) Fraz. Cereda Piazza Sant'Andrea n. 21 già assegnata in sede separativa alla sig.ra , continuerà ad esserlo in ragione del Controparte_1 collocamento filiale e della loro residenza con lei;
3) i figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 Persona_3 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, signora , in Cornedo Controparte_1
NT (VI) Frazione Cereda Piazza Sant'Andrea n. 21.
4) I genitori concordano che la madre sig.ra , considerata la distanza del sig. Controparte_1 Pt_1 dall'abitazione dei figli, potrà esercitare la responsabilità genitoriale esclusiva sui figli minori per quanto riguarda le questioni scolastiche ordinarie, con obbligo di fornire tempestiva comunicazione al sig. di quanto non direttamente rilevabile dallo stesso mediante il portale scolastico online. Pt_1
Eventuali attività straordinarie (ad esempio gite e/o attività e corsi di impegno economico superiore ad
€ 200,00) dovranno essere preventivamente concordate con il sig. . Pt_1
La sig.ra potrà altresì esercitare la responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni CP_1 mediche urgenti, per cui si obbliga a fornire tempestiva e completa informativa al sig. . Ogni Pt_1 questione e visita medica differibile e/o calendarizzabile dovrà invece essere preventivamente concordata tra i genitori, con possibilità del genitore proponente di agire autonomamente solo nel caso in cui, fornita adeguata informativa e preventivazione scritta, l'altro, entro i 7 giorni successivi, non risponda oppure opponga un rifiuto non giustificato.
5) Per quanto attiene alle attività sportive, l'affido sarà condiviso ed esercitato secondo tempi e modi previsti nel protocollo adottato dal tribunale vicentino nell'ottobre 2017. Nello specifico: la madre comunicherà al padre le attività che i figli le chiedessero di intraprendere. Qualora il padre, entro i 7 giorni successivi non rispondesse per iscritto ovvero negasse immotivatamente il consenso, la madre sarà comunque libera di autonomamente ed in via esclusiva iscrivere e/o prestare il consenso alle attività intraprendende dai minori. Il Sig. sarà tenuto a corrispondere il 50% delle relative Pt_1 spese. Si dà comunque atto che pratica danza e e calcio, come in costanza di Per_1 Per_2 Per_3 coniugio. Proprio in relazione a tali sport, sin da ora la madre è autorizzata a sottoscrivere autonomamente la modulistica richiesta dalle attuali compagnie/associazioni sportive (moduli privacy, consenso alle video e foto riprese et similia). Nel caso in cui i figli decidessero di cambiare sport, qualora la eventuale nuova pratica sportiva selezionata non comporti un esborso economico maggiore rispetto a quella attuale, la madre potrà iscrivere in autonomia i figli ed anco firmare la varia pagina 2 di 8 modulistica collaterale (privacy, consenso alle video e foto riprese et similia). La madre avrà cura di comunicare preventivamente al padre il nuovo sport eventualmente prescelto, i relativi costi affrontandi (quota di iscrizione, retta mensile ecc.) in base alle informazioni che riceverà dall'ente/associazione sportiva.
6) Le parti concordano di devolvere al Servizio Sociale territorialmente competente, in base alla residenza abituale dei minori, l'incarico di reintrodurre gradualmente la figura paterna nella vita di
e , tenuto conto della loro diversa età, delle loro esigenze, della loro emotività, Per_1 Per_2 Per_3 all'uopo stabilendo un calendario di visita padre-figli in presenza e da remoto (chiamata, videochiamata). Tale calendario, al cui rispetto le parti si impegnano, verrà sperimentato in base all'andamento dell'osservazione che farà il Servizio dell'intero nucleo famigliare. I Servizi sociali relazioneranno periodicamente e per iscritto entrambi i genitori circa l'andamento del percorso.
7) Il sig. si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese nelle mani della madre a Parte_1 mezzo di accredito mediante bonifico bancario sul conto della stessa, già noto, ed a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e , un assegno mensile dell'importo Per_1 Per_2 Per_3 complessivo di €400,00,-in ragione di €133,33 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT/FOI, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
Conseguentemente al concordato aumento dell'assegno di mantenimento mensile, la sig.ra CP_1 rinuncia alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento maturata alla data odierna.
8) La signora percepirà direttamente ed in via esclusiva dall' il 100% degli Controparte_1 CP_2 assegni unici (o equivalenti aiuti statali). Il Sig. si impegna pertanto a presentare e Parte_1 sottoscrivere, per quanto di sua competenza, tutte le domande annuali previste, stabilite e richieste, affinché la signora possa percepire direttamene gli assegni unici da parte dell' CP_1 CP_2
9) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, a cui si rimanda, fermo restando quanto previsto ai punti 4 e 5 che precedono.
10) Il Sig. si impegna a rimborsare le spese straordinarie affrontate sino ad oggi (7.11.2024) in Pt_1 via esclusiva dalla madre e segnatamente:
€1.182,73 (spese straordinarie maturate da luglio 2022 a luglio 2024 e non corrisposte dal Sig. ) Pt_1 corrispondendoli in n. 12 rate mensili, le prime 11 rate pari ad €100,00 mensili e la dodicesima e ultima rata pari ad €82,73. Il piano rateale decorrerà da novembre 2024 e terminerà nell'ottobre
2025. Il Sig. si impegna a versare ciascuna rata entro il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
€1.238,95 (spese straordinarie maturate e non pagate a far data da agosto 2024 al 7.11.2024) saranno corrisposti dal Sig. entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2024. Pt_1
pagina 3 di 8 Il Sig. si impegna altresì a rimborsare puntualmente le spese straordinarie medio tempore Pt_1 maturande (quindi a far data dal 7.11.2024) e che la Signora gli invierà, in base a quanto CP_1 previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
11) Il sig. provvederà a pagare le competenze professionali del proprio procuratore, dandosi Pt_1 invece atto del fatto che la signora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. CP_1
Conclusioni rassegnate dalle parti con le note sostitutive della udienza del 15/10/2025: per : “La difesa del sig. insiste per l'accoglimento delle condizioni depositate Parte_1 Pt_1 con ricorso congiunto e successivamente confermate da entrambe le parti con note scritte all'udienza del 20.02.2025”; per : “con le presenti note chiede un congruo rinvio per valutare ipotesi conciliative Controparte_1 che, allo stato, la parte assistita ritiene non sussistenti soprattutto in riferimento alla misura dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli a carico dell'altro coniuge. Sul punto, a parziale modifica delle statuite condizioni della separazione, si ritiene congruo un importo minimo pari ad €
250,00 mensile per ciascun figlio, per un totale di € 750,00 complessivi indicizzati da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie e non, che si rendono necessarie assumere nell'interesse dei figli minori per garantire loro una qualità di vita adeguata al loro percorso di crescita e all'ambiente sociale in cui vivono, dove il costo della vita è particolarmente elevato. Nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dovere rinviare per consentire un confronto con la controparte finalizzato alle trattative di una domanda condivisa, si chiede di volere disporre un regime disgiunto dell'affidamento, così da consentire alla madre convivente e collocataria di assumere in autonomia tutte le decisioni quotidiane di primario interesse per i figli minori, atteso il reiterato rifiuto dell'altro coniuge di dare il proprio consenso nelle circostanze in cui occorre assumere delle decisioni speditamente. La ricorrente chiede, inoltre, che gli assegni unici per i figli rimangano interamente assegnati dall' alla medesima in ragione delle CP_2 gravose necessità da assumere nel loro interesse.
Tanto sopra premesso e ritenuto, chiede che nelle more il Tribunale Ordinario di Vicenza riunito in
Camera di Consiglio Voglia emettere sentenza non definitiva in relazione allo status per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato come in atti, facultando le parti a precisare le loro conclusioni, emettendo separata Ordinanza di rimessione del fascicolo suo ruolo per il prosieguo in ordine alle statuizioni di carattere economico e non volendo allo stato, in via provvisoria e in assenza di accordo tra i coniugi, accogliere le superiori richieste avuto riguardo all'esclusivo e preminente interesse dei figli minori, così disponendo provvedimenti indifferibili che volgano a tutela dei soggetti vulnerabili”. pagina 4 di 8 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MONTECCHIO MAGGIORE (VI) in data 25/08/2012.
All'esito dell'udienza del 20/2/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Giudice relatore, tuttavia, con ordinanza del 28/2/2025 convocava le parti a chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'assegno unico percepito da per la prole (i figli minori , CP_2 Persona_1
, ), posto che le parti decidevano di attribuirlo in via esclusiva alla sig. Persona_2 Persona_3
, genitore collocatario della prole, previa corresponsione da parte del sig. di un CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento ordinario per i figli complessivamente pari ad euro 400,00 mensili
(ovverossia, euro 133,00 a figlio, soglia inferiore al minimo di euro 150,00 riconosciuta dal Tribunale).
I chiarimenti chiesti dal Tribunale riguardavano altresì il fatto che le parti concordavano per un affido condiviso della prole, ferma la facoltà per la madre di assumere in via esclusiva alcune decisioni di maggior interesse per i figli minori.
Alla udienza del 12/6/2025 le parti chiarivano che l'assegno unico erogato dall' ammontava ad CP_2 euro 600,00, chiedevano termine per valutare in via condivisa un differente contributo in favore della prole.
I procuratori delle parti chiedevano poi un rinvio dell'udienza fissata per pendenti trattative ed il
Giudice relatore disponeva in conformità rinviando per medesimi incombenti alla udienza del
25/9/2025, sostituita con deposito di note scritte.
Successivamente, interveniva la rinuncia al mandato del procuratore della sig. mentre il CP_1 procuratore del sig. con note scritte depositate per la indicata udienza insisteva per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente in ricorso, ribadite alla udienza del 20/2/2025.
Il Giudice relatore con ordinanza dell'1/10/2025 assegnava alle parti nuovo termine per deposito di note congiunte aggiornando l'udienza, tenuto conto della rinuncia al mandato del difensore della sig.
. CP_1
Con comparsa depositata in data 15/10/2025 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della sig.
. CP_1
pagina 5 di 8 Con note scritte depositate dalle parti per la udienza cartolare del 15/10/2025, esse insistevano per l'accoglimento di conclusioni differenti.
Con ordinanza del 16/10/2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso, per le seguenti enunciate ragioni.
Va premesso che la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dopo che il Giudice relatore ha accolto due istanze di rinvio delle parti (istanza del 12/3/2025 e del 18/6/2025) volte al raggiungimento di un accordo tra di esse, anche differente rispetto a quello di cui al ricorso introduttivo, ma pur sempre compatibile e rispondente all'interesse dei tre figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
Nonostante il notevole lasso di tempo a disposizione (dal 20/2/2025) nessun accordo o componimento in merito al disaccordo sorto in relazione alle condizioni di divorzio inizialmente proposte è intervenuto. Altresì il Giudice relatore ha disposto un rinvio d'ufficio con ordinanza del 1/10/2025 per consentire alla sig. di munirsi di nuovo difensore, essendo stata depositata in giudizio CP_1 rinuncia al mandato di quello precedente. Ciononostante (nuovamente) nessun accordo è intervenuto tra le parti, ragione per la quale la (terza) istanza di rinvio proposta dalla sig. da ultimo con CP_1 le note scritte depositate in data 15/10/2025 va respinta.
Va altrettanto disattesa la richiesta di pronunciare sentenza parziale sul vincolo altresì avanzata dalla difesa della sig. , tenuto conto che il procedimento su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 CP_1
c.p.c. scelto dalle parti con il ricorso introduttivo (avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio) è incompatibile sia con la richiesta formulata da ultimo al Collegio di provvedere sul solo vincolo (cessazione effetti civili del matrimonio) in via disgiunta rispetto alle condizioni del divorzio sia con la richiesta di assumere (persino) provvedimenti provvisori indifferibili in favore della prole.
Ciò posto, va evidenziato quanto segue in relazione al caso di specie.
Va anzitutto condivisa la giurisprudenza di legittimità diffusa in relazione alla impossibilità od irrilevanza della sopraggiunta revoca del consenso di una parte, pur inizialmente prestato, in sede di domanda di divorzio proposta congiuntamente.
In linea con quanto affermato dalla previgente giurisprudenza di legittimità in relazione ai procedimenti di divorzio congiunto introdotti anteriormente all'entrata in vigore della FO TA (Cass. Civ. ordinanza n. 19540/2018, Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664; conforme anche Cass. 19348/2021), l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di pagina 6 di 8 ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta, non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare l'arresto del procedimento ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, dovendo il Tribunale limitarsi a valutare, in applicazione del nuovo rito, se le condizioni originariamente concordate dai coniugi non siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda (art. 473 bis 51 co. 4 c.p.c.).
Con riferimento al caso di specie, non può far a meno di sottolineare il Tribunale che nonostante la convocazione delle parti a chiarimento (udienza in presenza del 12/6/2025) sull'aspetto della esatta quantificazione dell'assegno unico a beneficio della sola madre (a compensazione eventuale della CP_2 somma riconosciutale a titolo di assegno di mantenimento per la prole inferiore alla soglia minima di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli, poiché di euro 400,00 complessivamente), nonché sull'aspetto del concordato affido condiviso dei minori con facoltà da parte della madre di assumere però in via esclusiva decisioni riguardanti la scuola e la salute, esse non hanno raggiunto alcuna efficace intesa nel senso indicato dal Giudice relatore.
Con note scritte depositate per la udienza del 15/10/2025, il sig. ha confermato le condizioni di Pt_1 divorzio di cui al ricorso e di cui alla udienza cartolare del 20/2/2025 mentre la sig. ha CP_1 chiesto, nel merito, di aumentare il contributo al mantenimento per la prole fino ad euro 250,00 per ciascun figlio, in totale euro 750,00, disponendo altresì un regime di affidamento della prole disgiunto, al fine di consentire alla madre collocataria di assumere in autonomia tutte le decisioni quotidiane di primario interesse per i minori.
Tutto ciò premesso, osserva allora il Collegio che se da un lato è insufficiente la revoca del consenso della sig. per ottenere una pronuncia di rigetto del ricorso proposto, perché riguarda CP_3 unicamente la modifica delle condizioni economiche concordate inizialmente che però, dopo l'approfondimento disposto dal Tribunale, non avrebbero comportato alcuna criticità o controindicazione per i tre figli minori (stante il chiarimento del cospicuo assegno unico di euro 600,00 che sarebbe spettato alla sig. , oltre al mantenimento ordinario di euro 400,00 mensili), CP_1 dall'altro lato il rigetto del ricorso segue necessariamente il regime di affidamento della prole scelto dalle parti, che pur indicato come condiviso lascia facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le pagina 7 di 8 decisioni sulla scuola e sulla salute dei figli.
Sotto detto profilo attinente alla disciplina del regime di responsabilità genitoriale delle parti il
Tribunale conserva in effetti il potere di sindacarne d'ufficio la legittimità, qualora l'accordo delle parti implichi deroga a norme inderogabili o contrasti il preminente interesse dei figli minori.
A tale ultimo riguardo, va allora chiarito che le parti hanno scelto in ricorso, e da ultimo insistito con le note depositate in data 15/10/2025, per l'adozione di un regime di affidamento che non è contemplato dal codice civile e che per questa ragione non può essere avvallato dal Tribunale: il codice civile individua alternativamente o l'affido condiviso della prole con facoltà per i genitori di assumere le decisioni di maggiore interesse di comune intesa (art. 337 ter c.c.) o, in via eccezionale, l'affido esclusivo ad uno dei due genitori, talvolta con facoltà per il genitore affidatario di assumere anche in via unilaterale le decisioni di maggiore rilevanza (art. 337 quater c.c.).
Si intende dire, che il legislatore non ha previsto la possibilità di affidare i figli ai genitori in via condivisa ma con riserva ad uno di essi solamente di decidere in via unilaterale circa le questioni di maggiore interesse, come ad esempio per la salute e per l'istruzione (scolastica), sicché non rientrando la domanda proposta dalle parti nel paradigma legislativo di riferimento così come più su individuato, essa va certamente respinta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti atteso l'esito della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA il ricorso.
b) DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4288 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
IA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BARONI IA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTISANO Controparte_1 C.F._2
IA OR elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ATTISANO IA
OR
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni originarie delle parti:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti concordate
Condizioni
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Pt_1 CP_1
pagina 1 di 8 Montecchio MA (VI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso il medesimo
Comune, al n. 15, Parte seconda, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel comune di compiere le trascrizioni di legge;
2) L'abitazione coniugale sita in Cornedo NT (VI) Fraz. Cereda Piazza Sant'Andrea n. 21 già assegnata in sede separativa alla sig.ra , continuerà ad esserlo in ragione del Controparte_1 collocamento filiale e della loro residenza con lei;
3) i figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 Persona_3 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, signora , in Cornedo Controparte_1
NT (VI) Frazione Cereda Piazza Sant'Andrea n. 21.
4) I genitori concordano che la madre sig.ra , considerata la distanza del sig. Controparte_1 Pt_1 dall'abitazione dei figli, potrà esercitare la responsabilità genitoriale esclusiva sui figli minori per quanto riguarda le questioni scolastiche ordinarie, con obbligo di fornire tempestiva comunicazione al sig. di quanto non direttamente rilevabile dallo stesso mediante il portale scolastico online. Pt_1
Eventuali attività straordinarie (ad esempio gite e/o attività e corsi di impegno economico superiore ad
€ 200,00) dovranno essere preventivamente concordate con il sig. . Pt_1
La sig.ra potrà altresì esercitare la responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni CP_1 mediche urgenti, per cui si obbliga a fornire tempestiva e completa informativa al sig. . Ogni Pt_1 questione e visita medica differibile e/o calendarizzabile dovrà invece essere preventivamente concordata tra i genitori, con possibilità del genitore proponente di agire autonomamente solo nel caso in cui, fornita adeguata informativa e preventivazione scritta, l'altro, entro i 7 giorni successivi, non risponda oppure opponga un rifiuto non giustificato.
5) Per quanto attiene alle attività sportive, l'affido sarà condiviso ed esercitato secondo tempi e modi previsti nel protocollo adottato dal tribunale vicentino nell'ottobre 2017. Nello specifico: la madre comunicherà al padre le attività che i figli le chiedessero di intraprendere. Qualora il padre, entro i 7 giorni successivi non rispondesse per iscritto ovvero negasse immotivatamente il consenso, la madre sarà comunque libera di autonomamente ed in via esclusiva iscrivere e/o prestare il consenso alle attività intraprendende dai minori. Il Sig. sarà tenuto a corrispondere il 50% delle relative Pt_1 spese. Si dà comunque atto che pratica danza e e calcio, come in costanza di Per_1 Per_2 Per_3 coniugio. Proprio in relazione a tali sport, sin da ora la madre è autorizzata a sottoscrivere autonomamente la modulistica richiesta dalle attuali compagnie/associazioni sportive (moduli privacy, consenso alle video e foto riprese et similia). Nel caso in cui i figli decidessero di cambiare sport, qualora la eventuale nuova pratica sportiva selezionata non comporti un esborso economico maggiore rispetto a quella attuale, la madre potrà iscrivere in autonomia i figli ed anco firmare la varia pagina 2 di 8 modulistica collaterale (privacy, consenso alle video e foto riprese et similia). La madre avrà cura di comunicare preventivamente al padre il nuovo sport eventualmente prescelto, i relativi costi affrontandi (quota di iscrizione, retta mensile ecc.) in base alle informazioni che riceverà dall'ente/associazione sportiva.
6) Le parti concordano di devolvere al Servizio Sociale territorialmente competente, in base alla residenza abituale dei minori, l'incarico di reintrodurre gradualmente la figura paterna nella vita di
e , tenuto conto della loro diversa età, delle loro esigenze, della loro emotività, Per_1 Per_2 Per_3 all'uopo stabilendo un calendario di visita padre-figli in presenza e da remoto (chiamata, videochiamata). Tale calendario, al cui rispetto le parti si impegnano, verrà sperimentato in base all'andamento dell'osservazione che farà il Servizio dell'intero nucleo famigliare. I Servizi sociali relazioneranno periodicamente e per iscritto entrambi i genitori circa l'andamento del percorso.
7) Il sig. si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese nelle mani della madre a Parte_1 mezzo di accredito mediante bonifico bancario sul conto della stessa, già noto, ed a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e , un assegno mensile dell'importo Per_1 Per_2 Per_3 complessivo di €400,00,-in ragione di €133,33 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT/FOI, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
Conseguentemente al concordato aumento dell'assegno di mantenimento mensile, la sig.ra CP_1 rinuncia alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento maturata alla data odierna.
8) La signora percepirà direttamente ed in via esclusiva dall' il 100% degli Controparte_1 CP_2 assegni unici (o equivalenti aiuti statali). Il Sig. si impegna pertanto a presentare e Parte_1 sottoscrivere, per quanto di sua competenza, tutte le domande annuali previste, stabilite e richieste, affinché la signora possa percepire direttamene gli assegni unici da parte dell' CP_1 CP_2
9) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, a cui si rimanda, fermo restando quanto previsto ai punti 4 e 5 che precedono.
10) Il Sig. si impegna a rimborsare le spese straordinarie affrontate sino ad oggi (7.11.2024) in Pt_1 via esclusiva dalla madre e segnatamente:
€1.182,73 (spese straordinarie maturate da luglio 2022 a luglio 2024 e non corrisposte dal Sig. ) Pt_1 corrispondendoli in n. 12 rate mensili, le prime 11 rate pari ad €100,00 mensili e la dodicesima e ultima rata pari ad €82,73. Il piano rateale decorrerà da novembre 2024 e terminerà nell'ottobre
2025. Il Sig. si impegna a versare ciascuna rata entro il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
€1.238,95 (spese straordinarie maturate e non pagate a far data da agosto 2024 al 7.11.2024) saranno corrisposti dal Sig. entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2024. Pt_1
pagina 3 di 8 Il Sig. si impegna altresì a rimborsare puntualmente le spese straordinarie medio tempore Pt_1 maturande (quindi a far data dal 7.11.2024) e che la Signora gli invierà, in base a quanto CP_1 previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
11) Il sig. provvederà a pagare le competenze professionali del proprio procuratore, dandosi Pt_1 invece atto del fatto che la signora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. CP_1
Conclusioni rassegnate dalle parti con le note sostitutive della udienza del 15/10/2025: per : “La difesa del sig. insiste per l'accoglimento delle condizioni depositate Parte_1 Pt_1 con ricorso congiunto e successivamente confermate da entrambe le parti con note scritte all'udienza del 20.02.2025”; per : “con le presenti note chiede un congruo rinvio per valutare ipotesi conciliative Controparte_1 che, allo stato, la parte assistita ritiene non sussistenti soprattutto in riferimento alla misura dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli a carico dell'altro coniuge. Sul punto, a parziale modifica delle statuite condizioni della separazione, si ritiene congruo un importo minimo pari ad €
250,00 mensile per ciascun figlio, per un totale di € 750,00 complessivi indicizzati da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie e non, che si rendono necessarie assumere nell'interesse dei figli minori per garantire loro una qualità di vita adeguata al loro percorso di crescita e all'ambiente sociale in cui vivono, dove il costo della vita è particolarmente elevato. Nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dovere rinviare per consentire un confronto con la controparte finalizzato alle trattative di una domanda condivisa, si chiede di volere disporre un regime disgiunto dell'affidamento, così da consentire alla madre convivente e collocataria di assumere in autonomia tutte le decisioni quotidiane di primario interesse per i figli minori, atteso il reiterato rifiuto dell'altro coniuge di dare il proprio consenso nelle circostanze in cui occorre assumere delle decisioni speditamente. La ricorrente chiede, inoltre, che gli assegni unici per i figli rimangano interamente assegnati dall' alla medesima in ragione delle CP_2 gravose necessità da assumere nel loro interesse.
Tanto sopra premesso e ritenuto, chiede che nelle more il Tribunale Ordinario di Vicenza riunito in
Camera di Consiglio Voglia emettere sentenza non definitiva in relazione allo status per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato come in atti, facultando le parti a precisare le loro conclusioni, emettendo separata Ordinanza di rimessione del fascicolo suo ruolo per il prosieguo in ordine alle statuizioni di carattere economico e non volendo allo stato, in via provvisoria e in assenza di accordo tra i coniugi, accogliere le superiori richieste avuto riguardo all'esclusivo e preminente interesse dei figli minori, così disponendo provvedimenti indifferibili che volgano a tutela dei soggetti vulnerabili”. pagina 4 di 8 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MONTECCHIO MAGGIORE (VI) in data 25/08/2012.
All'esito dell'udienza del 20/2/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Giudice relatore, tuttavia, con ordinanza del 28/2/2025 convocava le parti a chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'assegno unico percepito da per la prole (i figli minori , CP_2 Persona_1
, ), posto che le parti decidevano di attribuirlo in via esclusiva alla sig. Persona_2 Persona_3
, genitore collocatario della prole, previa corresponsione da parte del sig. di un CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento ordinario per i figli complessivamente pari ad euro 400,00 mensili
(ovverossia, euro 133,00 a figlio, soglia inferiore al minimo di euro 150,00 riconosciuta dal Tribunale).
I chiarimenti chiesti dal Tribunale riguardavano altresì il fatto che le parti concordavano per un affido condiviso della prole, ferma la facoltà per la madre di assumere in via esclusiva alcune decisioni di maggior interesse per i figli minori.
Alla udienza del 12/6/2025 le parti chiarivano che l'assegno unico erogato dall' ammontava ad CP_2 euro 600,00, chiedevano termine per valutare in via condivisa un differente contributo in favore della prole.
I procuratori delle parti chiedevano poi un rinvio dell'udienza fissata per pendenti trattative ed il
Giudice relatore disponeva in conformità rinviando per medesimi incombenti alla udienza del
25/9/2025, sostituita con deposito di note scritte.
Successivamente, interveniva la rinuncia al mandato del procuratore della sig. mentre il CP_1 procuratore del sig. con note scritte depositate per la indicata udienza insisteva per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente in ricorso, ribadite alla udienza del 20/2/2025.
Il Giudice relatore con ordinanza dell'1/10/2025 assegnava alle parti nuovo termine per deposito di note congiunte aggiornando l'udienza, tenuto conto della rinuncia al mandato del difensore della sig.
. CP_1
Con comparsa depositata in data 15/10/2025 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della sig.
. CP_1
pagina 5 di 8 Con note scritte depositate dalle parti per la udienza cartolare del 15/10/2025, esse insistevano per l'accoglimento di conclusioni differenti.
Con ordinanza del 16/10/2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso, per le seguenti enunciate ragioni.
Va premesso che la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dopo che il Giudice relatore ha accolto due istanze di rinvio delle parti (istanza del 12/3/2025 e del 18/6/2025) volte al raggiungimento di un accordo tra di esse, anche differente rispetto a quello di cui al ricorso introduttivo, ma pur sempre compatibile e rispondente all'interesse dei tre figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
Nonostante il notevole lasso di tempo a disposizione (dal 20/2/2025) nessun accordo o componimento in merito al disaccordo sorto in relazione alle condizioni di divorzio inizialmente proposte è intervenuto. Altresì il Giudice relatore ha disposto un rinvio d'ufficio con ordinanza del 1/10/2025 per consentire alla sig. di munirsi di nuovo difensore, essendo stata depositata in giudizio CP_1 rinuncia al mandato di quello precedente. Ciononostante (nuovamente) nessun accordo è intervenuto tra le parti, ragione per la quale la (terza) istanza di rinvio proposta dalla sig. da ultimo con CP_1 le note scritte depositate in data 15/10/2025 va respinta.
Va altrettanto disattesa la richiesta di pronunciare sentenza parziale sul vincolo altresì avanzata dalla difesa della sig. , tenuto conto che il procedimento su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 CP_1
c.p.c. scelto dalle parti con il ricorso introduttivo (avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio) è incompatibile sia con la richiesta formulata da ultimo al Collegio di provvedere sul solo vincolo (cessazione effetti civili del matrimonio) in via disgiunta rispetto alle condizioni del divorzio sia con la richiesta di assumere (persino) provvedimenti provvisori indifferibili in favore della prole.
Ciò posto, va evidenziato quanto segue in relazione al caso di specie.
Va anzitutto condivisa la giurisprudenza di legittimità diffusa in relazione alla impossibilità od irrilevanza della sopraggiunta revoca del consenso di una parte, pur inizialmente prestato, in sede di domanda di divorzio proposta congiuntamente.
In linea con quanto affermato dalla previgente giurisprudenza di legittimità in relazione ai procedimenti di divorzio congiunto introdotti anteriormente all'entrata in vigore della FO TA (Cass. Civ. ordinanza n. 19540/2018, Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664; conforme anche Cass. 19348/2021), l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di pagina 6 di 8 ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta, non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare l'arresto del procedimento ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, dovendo il Tribunale limitarsi a valutare, in applicazione del nuovo rito, se le condizioni originariamente concordate dai coniugi non siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda (art. 473 bis 51 co. 4 c.p.c.).
Con riferimento al caso di specie, non può far a meno di sottolineare il Tribunale che nonostante la convocazione delle parti a chiarimento (udienza in presenza del 12/6/2025) sull'aspetto della esatta quantificazione dell'assegno unico a beneficio della sola madre (a compensazione eventuale della CP_2 somma riconosciutale a titolo di assegno di mantenimento per la prole inferiore alla soglia minima di euro 150,00 per ciascuno dei tre figli, poiché di euro 400,00 complessivamente), nonché sull'aspetto del concordato affido condiviso dei minori con facoltà da parte della madre di assumere però in via esclusiva decisioni riguardanti la scuola e la salute, esse non hanno raggiunto alcuna efficace intesa nel senso indicato dal Giudice relatore.
Con note scritte depositate per la udienza del 15/10/2025, il sig. ha confermato le condizioni di Pt_1 divorzio di cui al ricorso e di cui alla udienza cartolare del 20/2/2025 mentre la sig. ha CP_1 chiesto, nel merito, di aumentare il contributo al mantenimento per la prole fino ad euro 250,00 per ciascun figlio, in totale euro 750,00, disponendo altresì un regime di affidamento della prole disgiunto, al fine di consentire alla madre collocataria di assumere in autonomia tutte le decisioni quotidiane di primario interesse per i minori.
Tutto ciò premesso, osserva allora il Collegio che se da un lato è insufficiente la revoca del consenso della sig. per ottenere una pronuncia di rigetto del ricorso proposto, perché riguarda CP_3 unicamente la modifica delle condizioni economiche concordate inizialmente che però, dopo l'approfondimento disposto dal Tribunale, non avrebbero comportato alcuna criticità o controindicazione per i tre figli minori (stante il chiarimento del cospicuo assegno unico di euro 600,00 che sarebbe spettato alla sig. , oltre al mantenimento ordinario di euro 400,00 mensili), CP_1 dall'altro lato il rigetto del ricorso segue necessariamente il regime di affidamento della prole scelto dalle parti, che pur indicato come condiviso lascia facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le pagina 7 di 8 decisioni sulla scuola e sulla salute dei figli.
Sotto detto profilo attinente alla disciplina del regime di responsabilità genitoriale delle parti il
Tribunale conserva in effetti il potere di sindacarne d'ufficio la legittimità, qualora l'accordo delle parti implichi deroga a norme inderogabili o contrasti il preminente interesse dei figli minori.
A tale ultimo riguardo, va allora chiarito che le parti hanno scelto in ricorso, e da ultimo insistito con le note depositate in data 15/10/2025, per l'adozione di un regime di affidamento che non è contemplato dal codice civile e che per questa ragione non può essere avvallato dal Tribunale: il codice civile individua alternativamente o l'affido condiviso della prole con facoltà per i genitori di assumere le decisioni di maggiore interesse di comune intesa (art. 337 ter c.c.) o, in via eccezionale, l'affido esclusivo ad uno dei due genitori, talvolta con facoltà per il genitore affidatario di assumere anche in via unilaterale le decisioni di maggiore rilevanza (art. 337 quater c.c.).
Si intende dire, che il legislatore non ha previsto la possibilità di affidare i figli ai genitori in via condivisa ma con riserva ad uno di essi solamente di decidere in via unilaterale circa le questioni di maggiore interesse, come ad esempio per la salute e per l'istruzione (scolastica), sicché non rientrando la domanda proposta dalle parti nel paradigma legislativo di riferimento così come più su individuato, essa va certamente respinta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti atteso l'esito della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA il ricorso.
b) DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 8 di 8