Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 360/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Concilio;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Malzone;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo depositato. La causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025, premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con nel Comune di MA (Sa) in data 16.10.1999 e che dalla loro unione era nato Controparte_1
(29.04.2001). Per_1
1
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Nocera Inferiore (Sa) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 2210/2024 pubbl. il 14/10/2024.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 07.05.2025 anche la resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 27.05.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti congiuntamente chiedevano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato il 26.05.2025.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
2 r.g. 360/2025
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 16.10.1999 nel comune di MA (Sa) tra nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel Controparte_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del Comune di MA (Sa) al n. 32 P. 2 S. C anno 1999, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 26.05.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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