Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2025, proposto da
CH ST LU, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 867/2024 pubblicata il 24/07/2024, del Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, R.G. n. 1023/2024, notificata a mezzo PEC ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 cpc in data 27.12.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. TO NO MO, udito l’avv. Piotti per l’Amministrazione resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 4 luglio 2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha adìto questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo-Sezione Lavoro n. 867 del 24 luglio 2024, nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico indicato in motivazione e per l’effetto ha condannato condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della medesima la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione soccombente in data 27 dicembre 2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa delle somme spettanti, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di breve relazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Bergamo, nella quale si rende noto che “l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 4/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente CH ST LU” .
2.2. All’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente, e non contestato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso qui in esame. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
3.3. Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo parte ricorrente dichiarato la propria esenzione dal tributo per ragioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
c) non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
TO NO MO, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| TO NO MO | RO ON |
IL SEGRETARIO