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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1673 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da 10
[...]
, con l'avv. PELIGRA NUNZIO;
Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Part
10 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000662235 notificatagli dall' il CP_1
Pagina 1 di 3 24.5.2022 per € 19.000 a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2012 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. n.
.6500.25/09/2017.0135375 del 16/10/2017 - prot. n. CP_1
.6500.25/09/2017.0135376 del 16/10/2017 - prot. n. CP_1
.6500.30/04/2019.0066655 del 16/05/2019 - prot. n. CP_1
.6500.30/04/2019.0066654 del 18/05/2019. CP_1
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione e nel corso del giudizio CP_1
specificando che la sanzione è stata rideterminata in € 511,79 ai sensi del d.l. 48/2023, con la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento in misura ridotta (€ 255,90 + spese di notifica) entro 60 giorni dalla prima trattazione del giudizio successiva alla produzione del provvedimento di rideterminazione.
Il primo termine per t.s. successivo alla produzione di tale provvedimento scadeva il 5.11.2024; e la ricorrente ha prodotto ricevuta di versamento dell'importo di € 262,50 effettuato il 14.11.2024.
La sanzione è quindi estinta ai sensi dell'art. 9 co. 5 d.lgs. 8/2016.
La ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
l ha insistito nei propri atti, e dunque nella CP_1
liquidazione delle spese.
Il pagamento della sanzione, con conseguente estinzione per adempimento della pretesa sanzionatoria vantata dall' , determina la CP_1
cessazione della materia del contendere.
Tale pagamento è avvenuto spontaneamente, in quanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione era stata sospesa con provvedimento del 10.1.2023; e definitivamente, non avendo il ricorrente dedotto di averlo effettuato con animo di rivalsa (nel qual caso il pagamento non avrebbe nemmeno avuto alcuna giustificazione, essendo appunto l'ordinanza sospesa).
Pagina 2 di 3 Ne consegue che tale pagamento comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell' , che ha quindi diritto CP_1
alla rifusione delle spese, da liquidare sull'importo pagato.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna la società ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 500 CP_1
oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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