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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Terza Sezione Civile
N. R.G. 9277/2024
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., Dott.ssa LU NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 9277/2024 (introdotto in riassunzione R.G. n. 1602/2024, Ufficio Esecuzione Mobiliare), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Parte_1 C.F._1
D'RS e CO NA, ricorrente in opposizione.
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Aida Giannattasio, resistente.
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 173407/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. debitore esecutato, proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi con Parte_1 contestuale istanza di sospensione in data 19 aprile 2024, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 del 06/03/2024, notificato dalla per un credito complessivo di Euro Controparte_1
2.012,12, relativo a mancato pagamento di canoni idrici. Il ricorso originario veniva iscritto al R.G. n. 1602/2024 dell'Ufficio Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Salerno.
L'opposizione era fondata principalmente sulla mancata notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014) e sull'improcedibilità dell'azione esecutiva e sull'intervenuta prescrizione del credito. Il ricorrente lamentava di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie solo con l'atto di pignoramento presso terzi.
Con ordinanza del 1° ottobre 2024, il Giudice dell'Esecuzione dichiarava improcedibile la domanda cautelare, assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il ricorrente ha poi depositato erroneamente il ricorso in riassunzione all'interno del fascicolo esecutivo. Il G.E., Dott. Salvatore Caligiuri, con ordinanza del 4 dicembre 2024, rilevata l'erroneità del deposito nel fascicolo della esecuzione, statuiva il non luogo a provvedere, onerando il ricorrente a effettuare una nuova iscrizione sul ruolo generale degli affari civili di cognizione, previa dimostrazione del tempestivo, benché erroneo, deposito nel fascicolo della esecuzione. Iscritta la causa al ruolo generale degli affari civili e ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale Controparte_1 adito in favore del Giudice di Pace di Eboli, in quanto il credito portato dalla cartella per crediti per canoni acqua era pari ad € 2.045,86, rientrante nella competenza ratione valoris di quest'ultimo; eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione, sostenendo che gli atti prodromici (Ingiunzione di pagamento 2014, Preavviso di fermo 2015, Intimazione di pagamento 2023) erano stati ritualmente notificati, rendendo il titolo esecutivo di formazione para-giudiziale irretrattabile.
Con decreto del 6/11/2025 la causa veniva delegata dal precedente Giudice assegnatario, dr.ssa Claudia Maone, a questo giudicante che fissava l'udienza del 10/12/2025 per la discussione del giudizio, in trattazione scritta.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che l'opposizione proposta, può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi per i motivi di opposizione inerenti alla mancata notifica degli atti prodromici, e come opposizione alla esecuzione con riferimento alla dedotta prescrizione dei crediti.
Sempre in via preliminare va esaminata la eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Secondo l'assunto della resistente il Giudice competente per valore sarebbe il Controparte_1
Giudice di Pace di Eboli, in quanto il valore del credito azionato è inferiore a € 5.000,00, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
Il Tribunale rileva che la competenza nel merito a decidere sui motivi di opposizione - quali quelli inerenti alla mancata notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014) e alla improcedibilità dell'azione esecutiva - in seguito all'ordinanza cautelare del G.E. del 1/10/2024 si determina ai sensi dell'Art. 618 c.p.c. e, più in generale, secondo le regole ordinarie di rito, una volta riassunto il giudizio. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte che con l'Ordinanza della Sez. 3 Num. 21829 Anno 2025, cassando l'ordinanza del Tribunale di Salerno 3 luglio 2024 n. 3150, ha enunciato il presente principio: “l' opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace).
Competente a decidere della causa di opposizione agli esecutivi, quindi, è l'Ufficio Giudiziario cui appartiene il G.E., quindi il Tribunale ordinario.
Orbene, nel caso di specie, oltre alla opposizione agli atti esecutivi è stata avanzata anche la domanda di opposizione alla esecuzione. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questo giudicante intende condividere, “l'art. 104 c.p.c., … disciplina l'ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice … omissis…. in relazione all'introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall'art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell'art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore ….(Cass. Civ. 16355/2010).
Dal principio innanzi enunciato deriva che il Tribunale è competente a decidere anche della opposizione alla esecuzione.
Venendo al merito delle questioni da esaminare, la convenuta sostiene che l'opposizione CP_1 proposta sarebbe tardiva poiché il debitore non ha impugnato gli atti prodromici ritualmente notificati (Ingiunzione 2014, Preavviso di fermo 2015, Intimazione 2023), rendendo il credito irretrattabile. Il ricorrente nega di aver mai ricevuto gli atti impositivi originali (2009-2014), e sostiene Parte_1 che solo con il pignoramento del 19/3/2024 è venuto a conoscenza della pretesa creditoria.
Non può, tuttavia, non rilevarsi che l'opposizione agli atti esecutivi proposta risulta introdotta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. atteso che il ricorso introduttivo della fase innanzi al G.E. è stato depositato soltanto in data 19/4/2024 a fronte del pignoramento del 19/3/2024.
L'opposizione agli atti esecutivi è, pertanto, inammissibile.
Passando, poi, all'unico motivo di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione e relativo alla eccepita prescrizione del credito, deve rilevarsi che in merito allo stesso, l'eccezione di prescrizione di parte opponente è fondata.
L'opponente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 del 06/03/2024, notificato dalla in data 19/3/2024 eccependo la intervenuta prescrizione, quale causa Controparte_1 estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo, ossia cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014 relative a canoni idrici.
È pacifico che i crediti relativi ai canoni idrici (acqua) hanno natura contrattuale o para-contrattuale e sono soggetti, salvo patto contrario, alla prescrizione breve quinquennale (Art. 2948 c.c., n. 4), e non al termine decennale ordinario. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la scadenza del termine per impugnare l'atto di riscossione (che ha natura amministrativa, come le ingiunzioni o le cartelle) determina l'irretrattabilità del credito ma non la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello decennale ex Art. 2953 c.c., operando quest'ultima solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Deve infatti osservarsi, in punto di prescrizione, che la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23397/16, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alla interpretazione da dare all'art. 2953 c.c., con specifico riferimento alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della L. n. 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte con la sentenza, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (innanzi richiamata e alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte. Rileva la Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Erario, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Ed è indubbio che sia la cartella di pagamento, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario sono atti amministrativi, privi, quindi, dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. In virtù dei principi innanzi espressi, questo non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, anche perché, tra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione.
Trattandosi di sanzioni amministrative (L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/87), il termine di prescrizione applicabile resta, quindi, quello quinquennale.
Nel caso di specie, i crediti originari (2009-2014) sarebbero prescritti se non interrotti entro cinque anni dalla loro esigibilità. L'onere di dimostrare la tempestiva e valida notificazione degli atti interruttivi ricade sulla convenuta CP_1
La ha prodotto la documentazione relativa a tre atti successivi: CP_1
• Ingiunzione di pagamento 336243/2014, asseritamente notificata il 09/04/2015.
• Preavviso di Fermo 489567/2015, asseritamente notificato il 19/11/2015.
• Intimazione di Pagamento 404214/2023, asseritamente notificata il 28/09/2023.
Laddove le notifiche fossero state fossero state effettivamente eseguite, con l'ultimo atto asseritamente notificato e cioè il preavviso di fermo notificato il 19/11/2015, da tale data decorrerebbe il nuovo termine quinquennale di prescrizione che sarebbe scaduto il 19/11/2020. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla resistente, sono intervenuti Decreti Legge di sospensione dei termini che hanno determinato la proroga, per tutto il periodo di sospensione, del termine quinquennale che sarebbe scaduto nel novembre 2020.
La SO.G.E.T. sostiene di aver notificato l'Intimazione di Pagamento n. 404214/2023 in data 28/09/2023 e quindi avrebbe validamente interrotto il temine di prescrizione.
L'affermazione della convenuta non ha, tuttavia, trovato riscontro nella documentazione CP_1 versata in atti e, pertanto, l'onere della prova ricadente sulla non è stato assolto. Poiché i CP_1 crediti originari risalgono agli anni 2009-2014, e l'azione esecutiva è stata promossa nel 2024, la SO.G.E.T. avrebbe dovuto fornire la prova certa della notifica degli atti interruttivi successivi (2014, 2015, 2023).
La convenuta non ha fornito la prova della ricezione degli atti asseritamente notificati al ricorrente. Invero, tutte le ricevute prodotte (racc. n° 781865437454 del 03/04/2015, racc. n° 614057734719 del 19/11/2015 e racc. n° 618953312143 del 21/09/2023), attestano unicamente la spedizione dei plichi, ma non vi è prova dell'avvenuto ricevimento, non avendo la prodotto alcuna ricevuta di CP_1 consegna. Da quanto innanzi deriva che, mancando totalmente la prova della notifica sia dell'intimazione del 2015 che dell'atto interruttivo del 2023, la stessa deve ritenersi inesistente. Ne consegue che il credito risalente al 2009-2014, non essendo intervenuta una valida interruzione della prescrizione per oltre cinque anni, deve considerarsi prescritto.
Ad abundantiam, va rilevato, altresì, che l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 è stato notificato alla , la quale ha fornito una dichiarazione negativa in data 19/03/2024, Parte_2 comunicando che il Sig. non lavorava più presso la società dal 29/04/2023 e che da Parte_1 tale data non vantava nessun credito nei suoi confronti. Tale circostanza, seppur non dirimente sull'esistenza del credito originario, conferma l'inefficacia dell'azione esecutiva.
Le spese del giudizio, in relazione alla reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
1. Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta tardivamente dal Parte_1
;
[...]
2. Accoglie l'opposizione alla esecuzione proposta dal ricorrente e, per l'effetto Parte_1 dichiara la nullità delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Spese interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Salerno 17/12/2025
Il G.O.P.
LU NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Terza Sezione Civile
N. R.G. 9277/2024
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., Dott.ssa LU NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 9277/2024 (introdotto in riassunzione R.G. n. 1602/2024, Ufficio Esecuzione Mobiliare), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Parte_1 C.F._1
D'RS e CO NA, ricorrente in opposizione.
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Aida Giannattasio, resistente.
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 173407/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. debitore esecutato, proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi con Parte_1 contestuale istanza di sospensione in data 19 aprile 2024, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 del 06/03/2024, notificato dalla per un credito complessivo di Euro Controparte_1
2.012,12, relativo a mancato pagamento di canoni idrici. Il ricorso originario veniva iscritto al R.G. n. 1602/2024 dell'Ufficio Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Salerno.
L'opposizione era fondata principalmente sulla mancata notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014) e sull'improcedibilità dell'azione esecutiva e sull'intervenuta prescrizione del credito. Il ricorrente lamentava di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie solo con l'atto di pignoramento presso terzi.
Con ordinanza del 1° ottobre 2024, il Giudice dell'Esecuzione dichiarava improcedibile la domanda cautelare, assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il ricorrente ha poi depositato erroneamente il ricorso in riassunzione all'interno del fascicolo esecutivo. Il G.E., Dott. Salvatore Caligiuri, con ordinanza del 4 dicembre 2024, rilevata l'erroneità del deposito nel fascicolo della esecuzione, statuiva il non luogo a provvedere, onerando il ricorrente a effettuare una nuova iscrizione sul ruolo generale degli affari civili di cognizione, previa dimostrazione del tempestivo, benché erroneo, deposito nel fascicolo della esecuzione. Iscritta la causa al ruolo generale degli affari civili e ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale Controparte_1 adito in favore del Giudice di Pace di Eboli, in quanto il credito portato dalla cartella per crediti per canoni acqua era pari ad € 2.045,86, rientrante nella competenza ratione valoris di quest'ultimo; eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione, sostenendo che gli atti prodromici (Ingiunzione di pagamento 2014, Preavviso di fermo 2015, Intimazione di pagamento 2023) erano stati ritualmente notificati, rendendo il titolo esecutivo di formazione para-giudiziale irretrattabile.
Con decreto del 6/11/2025 la causa veniva delegata dal precedente Giudice assegnatario, dr.ssa Claudia Maone, a questo giudicante che fissava l'udienza del 10/12/2025 per la discussione del giudizio, in trattazione scritta.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che l'opposizione proposta, può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi per i motivi di opposizione inerenti alla mancata notifica degli atti prodromici, e come opposizione alla esecuzione con riferimento alla dedotta prescrizione dei crediti.
Sempre in via preliminare va esaminata la eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Secondo l'assunto della resistente il Giudice competente per valore sarebbe il Controparte_1
Giudice di Pace di Eboli, in quanto il valore del credito azionato è inferiore a € 5.000,00, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
Il Tribunale rileva che la competenza nel merito a decidere sui motivi di opposizione - quali quelli inerenti alla mancata notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014) e alla improcedibilità dell'azione esecutiva - in seguito all'ordinanza cautelare del G.E. del 1/10/2024 si determina ai sensi dell'Art. 618 c.p.c. e, più in generale, secondo le regole ordinarie di rito, una volta riassunto il giudizio. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte che con l'Ordinanza della Sez. 3 Num. 21829 Anno 2025, cassando l'ordinanza del Tribunale di Salerno 3 luglio 2024 n. 3150, ha enunciato il presente principio: “l' opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace).
Competente a decidere della causa di opposizione agli esecutivi, quindi, è l'Ufficio Giudiziario cui appartiene il G.E., quindi il Tribunale ordinario.
Orbene, nel caso di specie, oltre alla opposizione agli atti esecutivi è stata avanzata anche la domanda di opposizione alla esecuzione. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questo giudicante intende condividere, “l'art. 104 c.p.c., … disciplina l'ipotesi della proposizione di più domande contro la stessa parte e ne ammette la proposizione cumulativa nello stesso processo davanti allo stesso giudice … omissis…. in relazione all'introduzione della domanda, la connessione soggettiva, per come regolata dall'art. 104 c.p.c., ma ancor prima per quello che nella stessa logica si legge nell'art. 10 c.p.c., comma 2, comporta che la competenza per valore del giudice inferiore sia derogabile tanto se la domanda che vi è soggetta venga proposta cumulativamente ad altra o ad altre domande ed il cumulo determini il superamento della soglia della competenza per valore del giudice che sarebbe competente su ognuna, quanto se una delle domande da proporre cumulativamente sia soggetta alla competenza per valore del giudice superiore ….(Cass. Civ. 16355/2010).
Dal principio innanzi enunciato deriva che il Tribunale è competente a decidere anche della opposizione alla esecuzione.
Venendo al merito delle questioni da esaminare, la convenuta sostiene che l'opposizione CP_1 proposta sarebbe tardiva poiché il debitore non ha impugnato gli atti prodromici ritualmente notificati (Ingiunzione 2014, Preavviso di fermo 2015, Intimazione 2023), rendendo il credito irretrattabile. Il ricorrente nega di aver mai ricevuto gli atti impositivi originali (2009-2014), e sostiene Parte_1 che solo con il pignoramento del 19/3/2024 è venuto a conoscenza della pretesa creditoria.
Non può, tuttavia, non rilevarsi che l'opposizione agli atti esecutivi proposta risulta introdotta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. atteso che il ricorso introduttivo della fase innanzi al G.E. è stato depositato soltanto in data 19/4/2024 a fronte del pignoramento del 19/3/2024.
L'opposizione agli atti esecutivi è, pertanto, inammissibile.
Passando, poi, all'unico motivo di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione e relativo alla eccepita prescrizione del credito, deve rilevarsi che in merito allo stesso, l'eccezione di prescrizione di parte opponente è fondata.
L'opponente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 del 06/03/2024, notificato dalla in data 19/3/2024 eccependo la intervenuta prescrizione, quale causa Controparte_1 estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo, ossia cartelle esattoriali, riferite agli anni 2009-2014 relative a canoni idrici.
È pacifico che i crediti relativi ai canoni idrici (acqua) hanno natura contrattuale o para-contrattuale e sono soggetti, salvo patto contrario, alla prescrizione breve quinquennale (Art. 2948 c.c., n. 4), e non al termine decennale ordinario. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la scadenza del termine per impugnare l'atto di riscossione (che ha natura amministrativa, come le ingiunzioni o le cartelle) determina l'irretrattabilità del credito ma non la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello decennale ex Art. 2953 c.c., operando quest'ultima solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Deve infatti osservarsi, in punto di prescrizione, che la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23397/16, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alla interpretazione da dare all'art. 2953 c.c., con specifico riferimento alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della L. n. 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte con la sentenza, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (innanzi richiamata e alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte. Rileva la Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Erario, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Ed è indubbio che sia la cartella di pagamento, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario sono atti amministrativi, privi, quindi, dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. In virtù dei principi innanzi espressi, questo non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, anche perché, tra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione.
Trattandosi di sanzioni amministrative (L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/87), il termine di prescrizione applicabile resta, quindi, quello quinquennale.
Nel caso di specie, i crediti originari (2009-2014) sarebbero prescritti se non interrotti entro cinque anni dalla loro esigibilità. L'onere di dimostrare la tempestiva e valida notificazione degli atti interruttivi ricade sulla convenuta CP_1
La ha prodotto la documentazione relativa a tre atti successivi: CP_1
• Ingiunzione di pagamento 336243/2014, asseritamente notificata il 09/04/2015.
• Preavviso di Fermo 489567/2015, asseritamente notificato il 19/11/2015.
• Intimazione di Pagamento 404214/2023, asseritamente notificata il 28/09/2023.
Laddove le notifiche fossero state fossero state effettivamente eseguite, con l'ultimo atto asseritamente notificato e cioè il preavviso di fermo notificato il 19/11/2015, da tale data decorrerebbe il nuovo termine quinquennale di prescrizione che sarebbe scaduto il 19/11/2020. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla resistente, sono intervenuti Decreti Legge di sospensione dei termini che hanno determinato la proroga, per tutto il periodo di sospensione, del termine quinquennale che sarebbe scaduto nel novembre 2020.
La SO.G.E.T. sostiene di aver notificato l'Intimazione di Pagamento n. 404214/2023 in data 28/09/2023 e quindi avrebbe validamente interrotto il temine di prescrizione.
L'affermazione della convenuta non ha, tuttavia, trovato riscontro nella documentazione CP_1 versata in atti e, pertanto, l'onere della prova ricadente sulla non è stato assolto. Poiché i CP_1 crediti originari risalgono agli anni 2009-2014, e l'azione esecutiva è stata promossa nel 2024, la SO.G.E.T. avrebbe dovuto fornire la prova certa della notifica degli atti interruttivi successivi (2014, 2015, 2023).
La convenuta non ha fornito la prova della ricezione degli atti asseritamente notificati al ricorrente. Invero, tutte le ricevute prodotte (racc. n° 781865437454 del 03/04/2015, racc. n° 614057734719 del 19/11/2015 e racc. n° 618953312143 del 21/09/2023), attestano unicamente la spedizione dei plichi, ma non vi è prova dell'avvenuto ricevimento, non avendo la prodotto alcuna ricevuta di CP_1 consegna. Da quanto innanzi deriva che, mancando totalmente la prova della notifica sia dell'intimazione del 2015 che dell'atto interruttivo del 2023, la stessa deve ritenersi inesistente. Ne consegue che il credito risalente al 2009-2014, non essendo intervenuta una valida interruzione della prescrizione per oltre cinque anni, deve considerarsi prescritto.
Ad abundantiam, va rilevato, altresì, che l'atto di pignoramento presso terzi n. 173407/2024 è stato notificato alla , la quale ha fornito una dichiarazione negativa in data 19/03/2024, Parte_2 comunicando che il Sig. non lavorava più presso la società dal 29/04/2023 e che da Parte_1 tale data non vantava nessun credito nei suoi confronti. Tale circostanza, seppur non dirimente sull'esistenza del credito originario, conferma l'inefficacia dell'azione esecutiva.
Le spese del giudizio, in relazione alla reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
1. Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta tardivamente dal Parte_1
;
[...]
2. Accoglie l'opposizione alla esecuzione proposta dal ricorrente e, per l'effetto Parte_1 dichiara la nullità delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Spese interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Salerno 17/12/2025
Il G.O.P.
LU NO