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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2003/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. SANTILLO TONIA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 09/07/1996;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 19/03/2003 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 16/04/2003. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che non hanno figli – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. pronunciare, ai sensi dell'art.3 n°2, lett. b), della L. 1 dicembre 1970 n°898, la cessazione degli effetti civili/scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza;
2. con rinuncia da parte di entrambi alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente indipendenti e avendo risolto ogni rapporto patrimoniale tra di loro.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/07/1996 in Napoli da
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 48, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2003/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. SANTILLO TONIA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 09/07/1996;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 19/03/2003 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 16/04/2003. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che non hanno figli – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. pronunciare, ai sensi dell'art.3 n°2, lett. b), della L. 1 dicembre 1970 n°898, la cessazione degli effetti civili/scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza;
2. con rinuncia da parte di entrambi alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente indipendenti e avendo risolto ogni rapporto patrimoniale tra di loro.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/07/1996 in Napoli da
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 48, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso