Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 133/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Fiore;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 28.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della Per_ minore , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Affidamento e collocazione
La minore resta affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa presso la madre, Sig.ra attualmente residente in [...]
Genova, in via Colombo 1.
2. Comunicazione e collaborazione tra i genitori
I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione rispettosa e serena tra di loro, per garantire un ambiente equilibrato per la figlia e prendere congiuntamente le decisioni importanti riguardanti la residenza, la salute, l'istruzione e le attività extrascolastiche della minore.
3. Modalità di visita del padre Il padre
Il padre, Sig. , nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, ludiche e di riposo Parte_2
della figlia, la terrà con sé con le seguenti modalità:
2 • SETTIMANA A: Venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30; SETTIMANA B: Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (salvo impegni lavorativi non derogabili), nonché dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica alle ore 19:00;
• Per quanto concerne le festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori;
Per_
• Il padre e la madre potranno tenere con sé durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il tutto salvo diversi accordi che dovessero essere presi dai genitori con almeno 7 giorni di preavviso, avendo specifico riguardo alle necessità e ai bisogni individuali della figlia.
4. Contributo al mantenimento
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia e sino al raggiungimento della sua indipendenza Persona_1
economica, la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).
Tale somma, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora presso l'Istituto di credito Banca Intesa San Parte_1
Paolo e identificato con il codice IBAN [...], sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT.
5. Spese straordinarie
Per quanto riguarda la spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche, da sostenersi nell'interesse della figlia, le parti convengono che esse saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del cinquanta per cento ciascuno. In caso di contrasto si farà riferimento al documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie, di cui al verbale della riunione del 15/09/2016, che le parti dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia.
6. Assegno unico – Indennità di accompagnamento
Le parti concordano che l'assegno unico al nucleo familiare, o analoga misura economica in futuro erogata a sostegno delle famiglie con figli a carico, anche in virtù dei tempi di permanenza della minore presso la madre, verrà percepito e riscosso al 100% dalla Sig.ra con rinuncia da parte del Sig. a pretese a tale titolo e con Parte_1 Parte_2
3 impegno da parte del Sig. a porre in essere nei termini di legge tutti gli atti Parte_2
necessari, anche ai fini dell'eventuale riquantificazione dello stesso all'esito dell'emissione della sentenza di omologa delle presenti condizioni.
L'indennità di accompagnamento percepita rimarrà integralmente ed esclusivamente nella disponibilità della Sig.ra in funzione della maggiore assistenza prestata alla figlia in Pt_1
qualità di prevalente caregiver.
7. Accordi economici
Le parti dichiarano e si danno atto, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, di aver risolto ogni questione economica tra loro e quindi di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto sentimentale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
8. Assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
Le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente il consenso necessario e, non appena richiesto, a sottoscrivere ogni documento utile, inclusi i moduli di assenso, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento di espatrio per la minore.
9. Efficacia delle presenti condizioni
Le parti dichiarano che le condizioni concordate nel presente ricorso avranno efficacia già al momento della sottoscrizione del presente atto da parte degli stessi.
10. Spese legali
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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