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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 873/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Odierno (C.F.: e dall'Avv. Loris Odierno (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sito in Qualiano (NA) alla Via Campana n. 15 è elettivamente domiciliato, i quali indicano per le comunicazioni n. FAX: 081.8186617 e PEC:
Email_1 Email_2
- Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore.
-Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024, il Sig. proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 609/2024, pubbl. il 13.02.2024, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda presentata il 09.06.2021 per il conseguimento dell'assegno sociale sul presupposto che l'istante avesse percepito – negli anni
2021, 2022 e 2023 – redditi esenti derivanti dalla fruizione del Reddito di Cittadinanza (Rdc) in misura eccedente i limiti previsti per l'accesso alla prestazione. A sostegno del gravame parte appellante deduceva che il rigetto della domanda amministrativa era stato determinato da un errore anagrafico generato dalla circostanza che il ricorrente veniva confuso con un omonimo recante identico nome, cognome, data e luogo di nascita ma con diverso codice fiscale anziché quello corretto del richiedente ) risultando C.F._4 C.F._1 per tale ragione una difformità tra quanto dichiarato in sede di domanda (assenza di redditi e di
1 CP_ proprietà) e le risultanze ottenute in sede di verifica dall' dalle quali, emergevano, invece, redditi di fabbricati;
ha rilevato, quindi, di aver prodotto documentazione anagrafica, reddituale e catastale comprovante che i redditi da fabbricati erano riferibili all'omonimo e non già al ricorrente, il quale risultava privo di immobili e di proprietà; ha eccepito che il reddito derivante dal Rdc non è qualificabile come reddito ai fini dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995, trattandosi di sussidio assistenziale temporaneo, privo di carattere continuativo, non riconducibile ai redditi assoggettabili a imposizione ai fini IRPEF, e dunque non ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale;
a sostegno di ciò ha richiamato la Circolare n. 131 del 12.12.2022, il Messaggio n. 548 CP_1 CP_1 del 03.02.2022 nonché la normativa istitutiva del Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4/2019 e successive modifiche), che riconosce la compatibilità del Rdc con l'assegno sociale, prevedendo anche la possibilità di integrazione reciproca tra le due misure. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con l'accertamento del diritto a beneficiare dell'assegno sociale CP_ dalla data della domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati e delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Notificato l'atto di appello, l' appellato non si è costituito. CP_1
L' appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. sentenza n.29109 del 2022).
La stessa giurisprudenza ha chiarito l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno del richiedente in quanto la condizione legittimante l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività, tale conclusione imponendosi in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di riconoscere, in termini generali, il carattere meramente sussidiario dell'intervento pubblico (cfr. tra le varie, Cass. civ. sez. lav. ordinanza 1.12.2023, n. 33513).
E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Sebbene l'assegno sociale abbia sostituito la pensione sociale pur mantenendo la natura assistenziale, tuttavia a differenza che in quest'ultima, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica
(ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
In particolare, è legislativamente previsto che “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali
2 pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” .
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dichiarato in corso di causa di aver percepito quale unica entrata per gli anni 2021, 2022, 2023 (come da Prospetto pagamenti RDC 2021-2022 e 2022-2023 allegato) il reddito di cittadinanza pari a 980,00 Euro mensili;
conseguentemente il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che il reddito di Cittadinanza integrasse un importo superiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Osserva il Collegio che recentemente, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul reddito di cittadinanza, abrogato a decorrere dal 1.1.2024 e sostituito dal reddito di inclusione, ha affermato che esso non ha natura assistenziale, non essendo diretto a “a soddisfare bisogni alimentari dell'individuo”, “…si tratta infatti di una misura di politica attiva per l'occupazione di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a precise condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2025).
Tale natura conferma la tesi della compatibilità dell'assegno sociale con il reddito di cittadinanza (poi reddito di inclusione) atteso che quest'ultimo viene erogato avuto riguardo a diversi e specifici parametri e commisurato al numero di familiari, ai redditi percepiti dal nucleo familiare moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, al pagamento del mutuo della casa o al pagamento del canone di affitto e del valore ISEE, del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Lo stesso appellato, che alcun genere di posizione ha assunto, anche nel presente giudizio, CP_1 in merito alla percezione da parte della ricorrente di tali redditi, con proprio messaggio n. 548 del 3.2.2022 ha chiarito che l'erogazione del reddito di cittadinanza (ciò deve ritenersi estensibile al reddito di inclusione) non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell'assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali. Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando documentalmente provata dal ricorrente la confusione tra i codici fiscali operata dall' nel negare la prestazione richiesta, in assenza di CP_1 elementi volti a provare seppur presuntivamente il conseguimento di un reddito superiore alla soglia normativamente fissata all'infuori del reddito di cittadinanza, la domanda deve essere accolta risultando integrati i presupposti anagrafici e reddituali necessari per la corresponsione dei ratei di assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa (09.06.2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente a beneficare della prestazione di assegno sociale di cui alla legge 335/95 con decorrenza dal CP_ 09.06.2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, di tutti i ratei di assegno sociale a decorrere dalla suddetta data oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che liquida in euro 2.886,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il grado di appello,
3 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il giorno 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 873/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Odierno (C.F.: e dall'Avv. Loris Odierno (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sito in Qualiano (NA) alla Via Campana n. 15 è elettivamente domiciliato, i quali indicano per le comunicazioni n. FAX: 081.8186617 e PEC:
Email_1 Email_2
- Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore.
-Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024, il Sig. proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 609/2024, pubbl. il 13.02.2024, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda presentata il 09.06.2021 per il conseguimento dell'assegno sociale sul presupposto che l'istante avesse percepito – negli anni
2021, 2022 e 2023 – redditi esenti derivanti dalla fruizione del Reddito di Cittadinanza (Rdc) in misura eccedente i limiti previsti per l'accesso alla prestazione. A sostegno del gravame parte appellante deduceva che il rigetto della domanda amministrativa era stato determinato da un errore anagrafico generato dalla circostanza che il ricorrente veniva confuso con un omonimo recante identico nome, cognome, data e luogo di nascita ma con diverso codice fiscale anziché quello corretto del richiedente ) risultando C.F._4 C.F._1 per tale ragione una difformità tra quanto dichiarato in sede di domanda (assenza di redditi e di
1 CP_ proprietà) e le risultanze ottenute in sede di verifica dall' dalle quali, emergevano, invece, redditi di fabbricati;
ha rilevato, quindi, di aver prodotto documentazione anagrafica, reddituale e catastale comprovante che i redditi da fabbricati erano riferibili all'omonimo e non già al ricorrente, il quale risultava privo di immobili e di proprietà; ha eccepito che il reddito derivante dal Rdc non è qualificabile come reddito ai fini dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995, trattandosi di sussidio assistenziale temporaneo, privo di carattere continuativo, non riconducibile ai redditi assoggettabili a imposizione ai fini IRPEF, e dunque non ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale;
a sostegno di ciò ha richiamato la Circolare n. 131 del 12.12.2022, il Messaggio n. 548 CP_1 CP_1 del 03.02.2022 nonché la normativa istitutiva del Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4/2019 e successive modifiche), che riconosce la compatibilità del Rdc con l'assegno sociale, prevedendo anche la possibilità di integrazione reciproca tra le due misure. Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con l'accertamento del diritto a beneficiare dell'assegno sociale CP_ dalla data della domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati e delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Notificato l'atto di appello, l' appellato non si è costituito. CP_1
L' appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. sentenza n.29109 del 2022).
La stessa giurisprudenza ha chiarito l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno del richiedente in quanto la condizione legittimante l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività, tale conclusione imponendosi in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di riconoscere, in termini generali, il carattere meramente sussidiario dell'intervento pubblico (cfr. tra le varie, Cass. civ. sez. lav. ordinanza 1.12.2023, n. 33513).
E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Sebbene l'assegno sociale abbia sostituito la pensione sociale pur mantenendo la natura assistenziale, tuttavia a differenza che in quest'ultima, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica
(ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
In particolare, è legislativamente previsto che “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali
2 pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” .
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dichiarato in corso di causa di aver percepito quale unica entrata per gli anni 2021, 2022, 2023 (come da Prospetto pagamenti RDC 2021-2022 e 2022-2023 allegato) il reddito di cittadinanza pari a 980,00 Euro mensili;
conseguentemente il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che il reddito di Cittadinanza integrasse un importo superiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Osserva il Collegio che recentemente, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul reddito di cittadinanza, abrogato a decorrere dal 1.1.2024 e sostituito dal reddito di inclusione, ha affermato che esso non ha natura assistenziale, non essendo diretto a “a soddisfare bisogni alimentari dell'individuo”, “…si tratta infatti di una misura di politica attiva per l'occupazione di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a precise condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2025).
Tale natura conferma la tesi della compatibilità dell'assegno sociale con il reddito di cittadinanza (poi reddito di inclusione) atteso che quest'ultimo viene erogato avuto riguardo a diversi e specifici parametri e commisurato al numero di familiari, ai redditi percepiti dal nucleo familiare moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, al pagamento del mutuo della casa o al pagamento del canone di affitto e del valore ISEE, del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Lo stesso appellato, che alcun genere di posizione ha assunto, anche nel presente giudizio, CP_1 in merito alla percezione da parte della ricorrente di tali redditi, con proprio messaggio n. 548 del 3.2.2022 ha chiarito che l'erogazione del reddito di cittadinanza (ciò deve ritenersi estensibile al reddito di inclusione) non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell'assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali. Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando documentalmente provata dal ricorrente la confusione tra i codici fiscali operata dall' nel negare la prestazione richiesta, in assenza di CP_1 elementi volti a provare seppur presuntivamente il conseguimento di un reddito superiore alla soglia normativamente fissata all'infuori del reddito di cittadinanza, la domanda deve essere accolta risultando integrati i presupposti anagrafici e reddituali necessari per la corresponsione dei ratei di assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa (09.06.2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente a beneficare della prestazione di assegno sociale di cui alla legge 335/95 con decorrenza dal CP_ 09.06.2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, di tutti i ratei di assegno sociale a decorrere dalla suddetta data oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che liquida in euro 2.886,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il grado di appello,
3 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il giorno 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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