Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Pico della Mirandola Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 1994/2021 del 13.09.2021 del Comune di Firenze, notificato tramite pec in data 16.9.2021, con il quale è stato denegato il condono n. 1276/2003 - C/8375 con contestuale ordine di ripristino delle relative difformità;
- nonché di ogni atto allo stesso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato incognito;
nonché per l’accertamento:
dell’intervenuto silenzio-assenso con riferimento all’istanza di condono presentata in data 10.01.2003, prot. 1276/2003 - C/8375;
e per la conseguente condanna:
- del Comune di Firenze a rilasciare, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis , della l. 241/1990, l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pico della Mirandola Servizi s.r.l. il 18.11.2025:
- in parte qua della presa d’atto della formazione di silenzio assenso n. 1437/2021 del 02.07.2021, conosciuta dalla ricorrente soltanto tramite istanza di accesso agli atti del 07.08.2025 e la relativa ostensione da parte del Comune in data 18.09.2025;
- nonché di ogni atto a questa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 31.11.2021 la società Pico della Mirandola Servizi s.r.l. ha impugnato il diniego n. 1276/2003 adottato dal Comune di Firenze sull’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 40, ultimo comma, della legge n. 47/1985, concernente opere di varia natura, consistenti nelle seguenti tre tipologie di interventi: i) tipologia 1 “ Formazione di soppalchi all’interno di due vani ufficio e nel locale adiacente al piano primo del fabbricato ”; ii) tipologia 5 “ Opere di risanamento conservativo con adeguamento igienico sanitario e modifiche interne per diversa distribuzione degli spazi ”; iii) tipologia 7 “ Modifiche esterne, dovute con molta probabilità ad una errata rappresentazione grafica o ad errori di rilievo ”. La società ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso relativamente alla predetta istanza di condono e la conseguente condanna del Comune di Firenze a rilasciare, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis , della legge n. 241/1990 l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.
2. L’istante è insorta per i seguenti motivi:
I. “Violazione degli artt. 42 e 97 Cost. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 bis della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, perplessità manifesta” .
La società ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 perché il contenuto del provvedimento finale di diniego dell’istanza di condono non coincide con quanto comunicato in sede di preavviso di rigetto nel 2014 e, dunque, contesta anche la contraddittorietà tra i due atti.
Inoltre, l’istante contesta la contraddittorietà (interna) del diniego impugnato che, nella parte motiva, richiama la “ presa d’atto n. 1437/2021 del 02.07.2021 relativamente alle residue opere non oggetto del presente diniego” e nella parte dispositiva nega la domanda in modo integrale.
II. “Violazione art. 97 Cost. Violazione artt. 1 e 2 L. 241/1990 Violazione art. 39 L. 724/1994. Violazione artt. 31, 32 e 35 L. 47/1985 Violazione dei principi in materia di concentrazione e non aggravamento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità manifesta.”
La società ricorrente contesta il provvedimento impugnato perché adottato all’esito di una serie di atti che hanno inutilmente aggravato il procedimento (in spregio anche al biennale termine previsto per la conclusione dell’istruttoria dall’art. 35 della legge n. 47/1985) e perché lo stesso si pone in insanabile contrasto con la prima comunicazione di preavviso di rigetto che assumeva quale unico motivo ostativo l’assunta tardività della domanda di sanatoria straordinaria.
III. “ Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 9-bis DPR 380/2001. Violazione artt. 1 e 3 L. 241/1990. Violazione art. 39 L. 724/1994 e artt. 31, 32 e 35 L. 47/1985 Violazione e falsa applicazione dell’art. 492 del c.p.c. e dell’art. 2912 e ss. del c.c. Violazione dei necessari principi di ragionevolezza ”.
La società ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene che le opere oggetto di domanda di condono non sono state ultimate in data antecedente al 31.12.1993, prendendo erroneamente come riferimento solo la planimetria catastale del 1998, senza valorizzare le differenti circostanze addotte dall’istante.
IV. “ Violazione art. 97 Cost. Violazione dell’art. 35 della l. 47/1985 e dell’art. 39 della l. 724/1994.
Violazione artt. 1, 3 e 20 L. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ”.
La società ricorrente contesta il provvedimento di diniego impugnato che ha omesso di considerare l’intervenuta formazione per silentium dell’assenso sulla domanda di sanatoria straordinaria, sussistendone tutti i presupposti di legge.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze per resistere al ricorso.
4. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010. 4.1. In tale sede, la società ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver preso conoscenza dei contenuti della presa d’atto circa la formazione del silenzio assenso n. 1437/2021 solo a seguito dell’evasione dell’istanza di accesso agli atti in data 18.09.2025 e ha esposto la necessità di proporre motivi aggiunti.
5. All’udienza pubblica del 5.11.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Con ordinanza n. 1806/2025 questo Tribunale ha ritenuto che, per tutelare le esigenze difensive esposte da parte ricorrente, fosse opportuno differire la trattazione della causa all’udienza del 21.01.2026.
7. In data 18.11.2025 la società ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per chiedere l’annullamento in parte qua del suddetto provvedimento n. 1437/2021 con il quale il Comune di Firenze ha preso atto della formazione del silenzio assenso solo su parte delle opere oggetto della domanda C/8375. In particolare, l’istante ha formulato le seguenti ulteriori censure:
“A . Sull’illegittimità, in parte qua, della presa d’atto di formazione di silenzio-assenso n. 1437 del 02.07.2021 (nella parte in cui esclude dalla formazione del silenzio significativo talune delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria straordinaria) e sulla conseguente illegittimità, in via derivata, del provvedimento di diniego n. 1994/2021 che sulla stessa si fonda.
a.1) violazione art. 97 cost.; violazione artt. 1, 2, 3, 20 e 21-nonies l. 241/1990; violazione art. 35 l. 47/1985 e art. 39 l. 724/1994. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria,
travisamento dei fatti, perplessità manifesta e contraddittorietà”.
La società contesta la presa d’atto impugnata per non aver incluso nell’accertato silenzio-assenso l’integrale novero delle opere oggetto dell’istanza di condono, nonostante sussistessero tutti i presupposti per operare in tal senso, con conseguente illegittimità derivata anche del diniego di condono.
“ A.2) violazione art. 97 cost.; violazione art. 9-bis dpr 380/2001; violazione artt. 1 e 3 l. 241/1990; violazione art. 39 l. 724/1994 e artt. 31, 32 e 35 l. 47/1985; violazione e falsa applicazione dell’art. 492 del c.p.c. e dell’art. 2912 e ss. del c.c. violazione dei necessari principi di ragionevolezza. eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà manifesta”.
La società ribadisce che gli atti impugnati sono illegittimi per infondatezza delle relative motivazioni addotte dall’amministrazione, che non ha peraltro tenuto conto degli elementi offerti dal privato.
B. “Sugli ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento di diniego di condono n. 1994 del 13.09.2021 già impugnato con il ricorso principale desumibili dal provvedimento di presa d’atto di formazione di silenzio assenso n. 1437 del 02.07.2021”
b.1) violazione art. 97 cost.; violazione artt. 1, 2, 3 l. 241/1990; violazione art. 35 l. 47/1985 e art. 39 l. 724/1994. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà manifesta ”.
8. La società ricorrente contesta che il provvedimento di diniego risulta esorbitante e contraddittorio rispetto all’atto di ricognizione dell’intervenuto silenzio-assenso, con riferimento al quale si pone in insanabile contrasto.
9. Il Comune di Firenze ha depositato una memoria difensiva per resistere anche al ricorso per motivi aggiunti.
10. La società Pico della Mirandola Servizi s.r.l. ha depositato una memoria di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
11. All’udienza del 26.01.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Reputa il Collegio che debbono congiuntamente essere esaminate le censure sollevate col ricorso principale e col ricorso per motivi aggiunti, con le quali parte ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati per contraddittorietà esterna e interna, per perplessità della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
2. I gravami meritano accoglimento.
2.1. Risulta pacifico e documentato negli atti di causa che per una parte delle opere (e, segnatamente, per gli interventi identificati come “ tipologia 5” e “ tipologia 7” ) oggetto dell’istanza di condono il Comune resistente abbia ritenuto formatosi il silenzio - assenso, atteso che con provvedimento del 2 luglio 2021 l’ente ha attestato la ricorrenza di tutti i presupposti e la completezza della documentazione allegata alla domanda, prendendo atto della formazione del provvedimento tacito favorevole al privato. In particolare, il Comune resistente riferisce che dette opere sono “ rappresentate alla data del 27/03/1998 nella planimetria allegata alla denuncia di variazione catastale n. A1743.1/1998 del 05/05/1998” , precisando invece che “ tutte le altre oggetto della comunicazione dei motivi ostativi Protocollo GP 143294/2014 del 16/05/2014 non sono suscettibili di sanatoria ex-tunc in quanto ultimate successivamente al 31/12/1993 (termine indicato dall’art. 39, comma 1, della L. 724/1994 per l’ultimazione delle opere al fine di poter accedere alla disciplina agevolata delle violazioni edilizie di cui alla stessa legge)” .
2.3. Alla luce del provvedimento di presa d’atto della formazione del silenzio-assenso deriva che gli abusi oggetto della domanda di condono di cui alla pratica C/8375 sono stati ritenuti in parte (quanto alle tipologie indicate ai numeri 5 e 7) sanabili e in parte non suscettibili di sanatoria per omessa dimostrazione della prova dell’ultimazione dei lavori in data antecedente al 31/12/1993.
2.4. Tuttavia, con il provvedimento di diniego di condono del 13.09.2021 il Comune di Firenze, pur richiamando la presa d’atto n. 1437/2021 del 02.07.2021 “ relativamente alle residue opere non oggetto del presente Diniego” ha poi concluso per il rigetto della domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 39 L. n. 724/1994 “ per opere abusive realizzate in Via Giovanni Pico della Mirandola nn. 4, 6 e 8, piano S1-T-1-2 consistenti in: - Tipologia 1: formazione di soppalchi all’interno di due vani ufficio e nel locale adiacente; - Tipologia 5: opere di risanamento conservativo con adeguamento igienico sanitario e modifiche interne per diversa distribuzione degli spazi; Tipologia 7: modifiche esterne, interne e realizzazione di volume tecnico posto nel resede del villino. In quanto interventi realizzati successivamente al 31 dicembre 1993 (termine di ultimazione delle opere abusive per poter accedere alla definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui all’art. 39 della L. 724/1994) ”, in tal modo contraddicendo non soltanto quanto prima ritenuto nella parte motiva dell’atto, ma anche con quanto dal medesimo ente in precedenza ritenuto con il provvedimento di presa d’atto della formazione del silenzio-assenso del 2.07.2021.
2.5. Il provvedimento di diniego è quindi affetto dalla rilevata illegittimità per perplessità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Comune si è determinato nel senso di negare l’intera domanda di condono, nonostante l’acclarata formazione del silenzio-assenso per una parte delle opere, indicate con le tipologie 5 e 7.
3. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti, fatto salvo il riesercizio del potere da parte del Comune di Firenze in ordine all’esatta verifica delle opere oggetto di sanatoria straordinaria.
4. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER IA CH, Presidente
AN CA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | ER IA CH |
IL SEGRETARIO