Art. 5. Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione 1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione di attivita' in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla mobilita' e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e' responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed e' responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 :
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall' art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla mobilita' e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e' responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed e' responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 :
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall' art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».