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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5177/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 13 maggio 2025 alle ore 10.42 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. PALUMBO ANTONIO;
Contr per parte appellata, l'avv. Valeria Formicola per delega dell'avv. SANTORELLI
GENNARO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5177/2021 promossa da:
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f. , tutti CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avv.
TO Palumbo, c.f.: che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in calce all'atto di citazione in appello.
[...]
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
, con sede legale in Napoli, alla Via Argine n. 929, c.f.: in persona
[...] P.IVA_1
del Procuratore Speciale e legale rapp.te. p.t., Ing. – in qualità di Procuratore Controparte_5
speciale, e in virtù dei poteri conferiti da Statuto aziendale approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Napoli n. 5 del 09.03.2015 – elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Miguel Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Gennaro Santorelli,
c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio C.F._5
separato da intendersi in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, c.f.: e Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
pagina 2 di 11 c.f.: , entrambe elett.te dom.te in Napoli alla Via Pigna n. 12 Sc. A, C.F._7
presso lo studio dell'avv. Bruno Artiaco, c.f.: , che le rappresenta e C.F._8
difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
[...]
[...]
, c.f. , residente in [...] C.F._9
Gigante n. 48.
-APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 - 2052 c.c.; appello avverso la sentenza n. 28901\2020 del Giudice di Pace di Napoli depositata il 01.09.2020.
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario dell'appartamento sito in Napoli, Parte_4
alla via Mario Gigante n. 48, primo piano, int.2, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Napoli, l' in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., in qualità di proprietaria dell'impianto di approvvigionamento idrico ed i AN
, e , quali proprietari dell'appartamento soprastante al suo, Parte_3 Pt_2 Pt_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, la condanna di questi al risarcimento dei danni verificatisi nell' appartamento di sua proprietà, al soffitto ed alle pareti del salone e del bagno, quantificati nella misura di 1.950,00 euro, e da mancato utilizzo dell'immobile per cinque giorni, a causa di infiltrazioni provenienti, in data 15.06.2016, dall'appartamento dei convenuti, allagatosi in seguito alla fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico confluente nel contatore n.448316dell'appartamento dei convenuti, riparata il medesimo Contr giorno dall' che provvide contestualmente a ritirare il contatore.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., che eccepiva di non essere la titolare passiva della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore atteso che la perdita di acqua si era verificata in un tratto della conduttura idrica appartenente ai convenuti o al in quanto posto Controparte_10
a valle del punto di consegna della fornitura su cui essa non ha alcun dovere di custodia e
Contr manutenzione, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Distribuzione di / CP_4
pagina 3 di 11 contenente le condizioni generali di contratto applicabili al rapporto di fornitura, nonché contestata, in subordine, la compatibilità dei danni lamentati con l'evento verificatosi ed eccepita l'insussistenza del danno da mancato utilizzo dell'immobile per essere state, eventualmente, interessate solo due stanze, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda e, in via subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dei convenuti.
Si costituivano in giudizio , TO e i quali eccepivano, in via Parte_1 Pt_2
pregiudiziale, il mancato previo espletamento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, premesso che l'utenza idrica collegata al contatore 448316, intestata ad CP_11
padre dei convenuti, era cessata, in seguito al decesso di quest'ultimo, a far data dal
[...]
2015 con annessa piombatura del contatore, hanno eccepito di non essere i titolari passivi della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore dato che la perdita d'acqua ha avuto origine in un punto della conduttura nella disponibilità dell'ente convenuto e cioè dalla giuntura (cd. penetrazione) tra la tubazione portante ed il contatore, tanto è vero che, per riparare la perdita,
l'ente convenuto ha dovuto provvedere a sezionare la cd. “penetrazione, perché vetusta ed a ritirare il contatore”, come si legge nella scheda di intervento agli atti, inoltre, contestato l'intempestivo intervento dell'ente convenuto, cui è, comunque, imputabile l'aggravamento dei danni, dato che, anche se sollecitato ad intervenire alle ore 10.00 del 15.06.2016, è sopraggiunto sui luoghi alle ore 14.00 completando l'intervento alle ore 16.00, nonché contestata la fondatezza della domanda per la generica esposizione dei fatti, la congruità dei danni lamentati con l'evento dedotto e, comunque, l'insussistenza del danno da mancato utilizzo dell'immobile, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio onde verificare la causa e la natura dei danni ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 2891 del 2020, riconosciuta la concorrente responsabilità dei convenuti, in accoglimento della domanda di parte attrice, li ha condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile nella misura di 1.639,82 euro, oltre che al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta decisione, i AN , e TO, hanno proposto Parte_1 Pt_2
appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui, il Giudice di Pace, pur facendo proprie le conclusioni del ctu, ha pagina 4 di 11 erroneamente riconosciuto la sussistenza di una corresponsabilità in capo ad essi, per cui, hanno concluso chiedendo riformare la sentenza accertando l'esclusiva responsabilità dell' per i danni patiti dall'attore e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_12
condanna al risarcimento dei danni formulata nei loro confronti, con vittoria di spese di primo e secondo grado.
Costituitasi l in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua corresponsabilità, in luogo della responsabilità esclusiva degli odierni appellanti, aderendo alle erronee conclusioni formulate dal consulente tecnico il quale, avendo erroneamente supposto che il c.d. punto di consegna della fornitura coincidesse con il contatore dell'appartamento degli appellanti, ha ritenuto che la perdita d'acqua fosse avvenuta in una parte della conduttura che precede il contatore e, quindi, a monte del cd. punto di consegna coincidente con quest'ultimo, in cui la conduttura è di proprietà dell'ABC, laddove, invece, premesso che l'art. 18 del Regolamento di Distribuzione di ABC prevede che il punto di consegna può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore, ha chiarito che, nella specie, il punto di consegna va individuato sulla “soglia” tra la proprietà pubblica e l'edificio
(privato) del Condominio del fabbricato di Via M. Gigante n. 48 da cui si dirama la montante verticale condominiale che a sua volta si collega all'impianto idrico di proprietà dei condomini dove è situato il contatore e poiché la perdita è avvenuta prima del contatore ma in un punto della montante verticale e, quindi, a valle del punto di consegna, la responsabilità è di natura privata, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Costituitesi in giudizio e , rispettivamente moglie e figlia di Controparte_6 Controparte_7
, in qualità di eredi di quest'ultimo, condivisa la sentenza impugnata, hanno Parte_4
concluso chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell'appello principale ed incidentale.
, figlia di , anche se regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_8 Parte_4
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
pagina 5 di 11 Venendo al merito, correttamente il Giudice di Pace ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'attore ha fatto valere la responsabilità dei convenuti, in qualità di proprietari o, comunque, custodi dell'impianto idrico da cui è fuoriuscita la perdita d'acqua che ha cagionato le infiltrazioni nel richiamato appartamento di sua proprietà.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Tanto premesso, nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado, si legge che vi è compatibilità tra i danni lamentati dall'attore nell'immobile di sua proprietà con l'allagamento verificatosi nell'appartamento soprastante di proprietà degli appellanti, atteso che, vi era corrispondenza verticale tra le tracce delle infiltrazioni rilevate sulle pareti ed i soffitti del salone\ingresso e del bagno dell'immobile dell'attore, riscontrate durante il sopralluogo dal ctu e, comunque, emergenti dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, e la zona dell'immobile degli appellanti in cui si è verificato l'allagamento.
Inoltre, il consulente tecnico, in ordine alla configurazione dell'impianto di fornitura idrica dell'appartamento degli odierni appellanti, ha riferito che era servito da una conduttura che,
pagina 6 di 11 partendo dalla base dell'edificio condominiale in cui è posto, proseguiva in verticale verso gli immobili dell'edificio condominiale, addossata all'esterno della parete perimetrale dello stesso, mediante fori negli sporti dei balconi, da cui si diramava una tubazione in ferro che, entrando all'interno delle mura dell'appartamento degli appellanti, cd. penetrazione, la collegava al misuratore\contatore, da cui proseguiva un'ulteriore tubazione in rame coibentata dell'impianto privato idrico dell'abitazione.
In ordine alla causa dell'allagamento dell'appartamento degli odierni appellanti, il consulente tecnico, sulla base della scheda di intervento redatta dai tecnici dell'ABC intervenuti al momento del fatto, in cui davano atto di aver sezionato “la penetrazione perché vetusta con copiosa perdita in atto” e visionato il sito della lavorazione eseguita, ha concluso che la perdita d'acqua proveniva dalla parte della conduttura idrica chiamata “penetrazione” e, cioè, da quella parte dell'impianto che, attraversando le mura dell'appartamento degli appellanti, collegava la montante verticale esterna al contatore.
Cosi individuato il punto della conduttura idrica da cui proveniva la perdita d'acqua occorre individuare a chi appartenga per stabilire di chi sia la responsabilità per i danni provocati dalla sua rottura.
A tal proposito l'art. 18 del Regolamento sulla distribuzione dell'acqua potabile da parte Contr dell' e prodotto agli atti di causa da quest'ultima, stabilisce che << Il “punto di consegna” Contr è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegna- sono di proprietà dell'ABC; quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna -sono di proprietà dell'utente. … A causa dell'impossibilità dell'ABC di tenere sotto controllo gli impianti a valle del punto di consegna posti su suoli privati, l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi è a carico dell'utente, il quale è tenuto a segnalare all'ABC ogni eventuale guasto degli stessi. L'utente è, quindi, responsabile di eventuali danni causati da questi impianti. I lavori, volti alla messa in sicurezza dei suddetti impianti e al ripristino della fornitura, sono eseguiti su specifica richiesta dell'utente. Qualora per ripristinare la fornitura occorra sostituirli pagina 7 di 11 parzialmente o totalmente ovvero riposizionarli, i lavori necessari sono effettuati dall'ABC o anche dall'utente ma su specifiche indicazioni tecniche fornite dall'ABC (che si riserva la facoltà di effettuare il collaudo dei lavori eseguiti). In ogni caso, gli oneri di realizzazione e/o di collaudo sono a carico dell'utente.>>.
Ebbene, nella specie, sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, la perdita era stata individuata nella parte della conduttura, cd. penetrazione, che collega la montante verticale, posta in aderenza al muro perimetrale dell'edificio condominiale, con la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e, comunque, in una parte della tubatura posta in proprietà privata ed in quanto tale a valle del punto di consegna, con conseguente esclusione della Contr responsabilità dell'
Tanto chiarito, poiché l'appartamento degli appellanti fa parte di un più ampio fabbricato, ancorché non sia chiaro se di natura condominiale, occorre risolvere la questione dell'appartenenza della parte della conduttura da dove proveniva la perdita alla proprietà comune\condominiale o privata degli appellanti.
A tal proposito, l'art. 1117, n. 3, c.c. prevede che si presumono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio <<…gli impianti idrici… e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini...>>.
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che << …l'orientamento, che per individuare la "diramazione degli impianti" di cui all'art. 1117 c.c. fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l'art. 2051 c.c. prevede "una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa" (Cass. 19045/2010). Il Collegio ritiene pertanto di seguire l'orientamento per cui "la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli pagina 8 di 11 appartamenti degli altri condomini>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26/10/2018, n. 27248).
Ebbene, nella specie, la perdita è avvenuta nella parte della conduttura idrica, cd. penetrazione, che collega la montante verticale, posta in aderenza sul muro perimetrale dell'edificio, di pertinenza con la tubatura orizzontale di pertinenza dell'appartamento Controparte_13
degli appellanti ed, in quanto tale, di proprietà esclusiva di questi ultimi in quanto non solo posta in corrispondenza delle mura dell'abitazione ma esclusivamente funzionale a convogliare l'acqua all'interno di quest'ultima a differenza della colonna verticale posta sui muri condominiali che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/01/2018, n. 1027).
Da quanto esposto l'appello principale va rigettato e l'appello incidentale va accolto.
Alla riforma della sentenza, quanto alla responsabilità dell' Controparte_9
consegue che le spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
quest'ultima e dell'attore nonché quelle di ctu liquidate vengano poste a carico dei AN
, e , in solido tra loro. Parte_3 Pt_1 Pt_2
In ragione del criterio della soccombenza, condanna i AN , , Parte_3 Pt_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Pt_2 favore l' in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t. e di e che si liquidano in dispositivo, sulla base dei Controparte_6 Controparte_7
parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Al rigetto dell'appello principale consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 2891 del 2020 del
Giudice di Pace di Napoli, da , e nei confronti Parte_1 Parte_3 Parte_2 di , e e dell' Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
in persona del legale rapp.te p.t., e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, così
pagina 9 di 11 provvede:
1.rigetta l'appello principale;
2.accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
risarcimento dei danni, nella misura già determinata dal Giudice di Pace, in favore di CP_6
, e in qualità di eredi di , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_7 Parte_4
alla refusione delle spese di lite di primo grado e di ctu, così come liquidate dal Giudice di
Pace;
b) condanna , e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 refusione delle spese di lite di primo grado in favore di dell' in Controparte_9
persona del legale rapp.te p.t., liquidate in euro 1.053,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Gennaro Santorelli che si è dichiarato anticipatario;
3.condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell' Controparte_9
in persona del legale r.p.t., liquidate in euro 1.276,00 per compensi oltre
[...]
al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Gennaro Santorelli che si è dichiarato anticipatario;
4. condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e Controparte_6
liquidate in 1.276,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario delle Controparte_7 spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Bruno Artiaco che si è dichiarato anticipatario;
5. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_8
6. dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Chiuso alle ore 13.55.
pagina 10 di 11 Napoli, 13/05/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 13 maggio 2025 alle ore 10.42 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. PALUMBO ANTONIO;
Contr per parte appellata, l'avv. Valeria Formicola per delega dell'avv. SANTORELLI
GENNARO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5177/2021 promossa da:
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f. , tutti CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avv.
TO Palumbo, c.f.: che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 in calce all'atto di citazione in appello.
[...]
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
, con sede legale in Napoli, alla Via Argine n. 929, c.f.: in persona
[...] P.IVA_1
del Procuratore Speciale e legale rapp.te. p.t., Ing. – in qualità di Procuratore Controparte_5
speciale, e in virtù dei poteri conferiti da Statuto aziendale approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Napoli n. 5 del 09.03.2015 – elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Miguel Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Gennaro Santorelli,
c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio C.F._5
separato da intendersi in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, c.f.: e Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
pagina 2 di 11 c.f.: , entrambe elett.te dom.te in Napoli alla Via Pigna n. 12 Sc. A, C.F._7
presso lo studio dell'avv. Bruno Artiaco, c.f.: , che le rappresenta e C.F._8
difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
[...]
[...]
, c.f. , residente in [...] C.F._9
Gigante n. 48.
-APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2051 - 2052 c.c.; appello avverso la sentenza n. 28901\2020 del Giudice di Pace di Napoli depositata il 01.09.2020.
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario dell'appartamento sito in Napoli, Parte_4
alla via Mario Gigante n. 48, primo piano, int.2, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Napoli, l' in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., in qualità di proprietaria dell'impianto di approvvigionamento idrico ed i AN
, e , quali proprietari dell'appartamento soprastante al suo, Parte_3 Pt_2 Pt_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, la condanna di questi al risarcimento dei danni verificatisi nell' appartamento di sua proprietà, al soffitto ed alle pareti del salone e del bagno, quantificati nella misura di 1.950,00 euro, e da mancato utilizzo dell'immobile per cinque giorni, a causa di infiltrazioni provenienti, in data 15.06.2016, dall'appartamento dei convenuti, allagatosi in seguito alla fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico confluente nel contatore n.448316dell'appartamento dei convenuti, riparata il medesimo Contr giorno dall' che provvide contestualmente a ritirare il contatore.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., che eccepiva di non essere la titolare passiva della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore atteso che la perdita di acqua si era verificata in un tratto della conduttura idrica appartenente ai convenuti o al in quanto posto Controparte_10
a valle del punto di consegna della fornitura su cui essa non ha alcun dovere di custodia e
Contr manutenzione, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Distribuzione di / CP_4
pagina 3 di 11 contenente le condizioni generali di contratto applicabili al rapporto di fornitura, nonché contestata, in subordine, la compatibilità dei danni lamentati con l'evento verificatosi ed eccepita l'insussistenza del danno da mancato utilizzo dell'immobile per essere state, eventualmente, interessate solo due stanze, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda e, in via subordinata, dichiarare la concorrente responsabilità dei convenuti.
Si costituivano in giudizio , TO e i quali eccepivano, in via Parte_1 Pt_2
pregiudiziale, il mancato previo espletamento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, premesso che l'utenza idrica collegata al contatore 448316, intestata ad CP_11
padre dei convenuti, era cessata, in seguito al decesso di quest'ultimo, a far data dal
[...]
2015 con annessa piombatura del contatore, hanno eccepito di non essere i titolari passivi della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore dato che la perdita d'acqua ha avuto origine in un punto della conduttura nella disponibilità dell'ente convenuto e cioè dalla giuntura (cd. penetrazione) tra la tubazione portante ed il contatore, tanto è vero che, per riparare la perdita,
l'ente convenuto ha dovuto provvedere a sezionare la cd. “penetrazione, perché vetusta ed a ritirare il contatore”, come si legge nella scheda di intervento agli atti, inoltre, contestato l'intempestivo intervento dell'ente convenuto, cui è, comunque, imputabile l'aggravamento dei danni, dato che, anche se sollecitato ad intervenire alle ore 10.00 del 15.06.2016, è sopraggiunto sui luoghi alle ore 14.00 completando l'intervento alle ore 16.00, nonché contestata la fondatezza della domanda per la generica esposizione dei fatti, la congruità dei danni lamentati con l'evento dedotto e, comunque, l'insussistenza del danno da mancato utilizzo dell'immobile, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio onde verificare la causa e la natura dei danni ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 2891 del 2020, riconosciuta la concorrente responsabilità dei convenuti, in accoglimento della domanda di parte attrice, li ha condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile nella misura di 1.639,82 euro, oltre che al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta decisione, i AN , e TO, hanno proposto Parte_1 Pt_2
appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui, il Giudice di Pace, pur facendo proprie le conclusioni del ctu, ha pagina 4 di 11 erroneamente riconosciuto la sussistenza di una corresponsabilità in capo ad essi, per cui, hanno concluso chiedendo riformare la sentenza accertando l'esclusiva responsabilità dell' per i danni patiti dall'attore e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_12
condanna al risarcimento dei danni formulata nei loro confronti, con vittoria di spese di primo e secondo grado.
Costituitasi l in persona del legale Controparte_9
rapp.te p.t., ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua corresponsabilità, in luogo della responsabilità esclusiva degli odierni appellanti, aderendo alle erronee conclusioni formulate dal consulente tecnico il quale, avendo erroneamente supposto che il c.d. punto di consegna della fornitura coincidesse con il contatore dell'appartamento degli appellanti, ha ritenuto che la perdita d'acqua fosse avvenuta in una parte della conduttura che precede il contatore e, quindi, a monte del cd. punto di consegna coincidente con quest'ultimo, in cui la conduttura è di proprietà dell'ABC, laddove, invece, premesso che l'art. 18 del Regolamento di Distribuzione di ABC prevede che il punto di consegna può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore, ha chiarito che, nella specie, il punto di consegna va individuato sulla “soglia” tra la proprietà pubblica e l'edificio
(privato) del Condominio del fabbricato di Via M. Gigante n. 48 da cui si dirama la montante verticale condominiale che a sua volta si collega all'impianto idrico di proprietà dei condomini dove è situato il contatore e poiché la perdita è avvenuta prima del contatore ma in un punto della montante verticale e, quindi, a valle del punto di consegna, la responsabilità è di natura privata, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Costituitesi in giudizio e , rispettivamente moglie e figlia di Controparte_6 Controparte_7
, in qualità di eredi di quest'ultimo, condivisa la sentenza impugnata, hanno Parte_4
concluso chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell'appello principale ed incidentale.
, figlia di , anche se regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_8 Parte_4
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
pagina 5 di 11 Venendo al merito, correttamente il Giudice di Pace ha qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'attore ha fatto valere la responsabilità dei convenuti, in qualità di proprietari o, comunque, custodi dell'impianto idrico da cui è fuoriuscita la perdita d'acqua che ha cagionato le infiltrazioni nel richiamato appartamento di sua proprietà.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Tanto premesso, nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado, si legge che vi è compatibilità tra i danni lamentati dall'attore nell'immobile di sua proprietà con l'allagamento verificatosi nell'appartamento soprastante di proprietà degli appellanti, atteso che, vi era corrispondenza verticale tra le tracce delle infiltrazioni rilevate sulle pareti ed i soffitti del salone\ingresso e del bagno dell'immobile dell'attore, riscontrate durante il sopralluogo dal ctu e, comunque, emergenti dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, e la zona dell'immobile degli appellanti in cui si è verificato l'allagamento.
Inoltre, il consulente tecnico, in ordine alla configurazione dell'impianto di fornitura idrica dell'appartamento degli odierni appellanti, ha riferito che era servito da una conduttura che,
pagina 6 di 11 partendo dalla base dell'edificio condominiale in cui è posto, proseguiva in verticale verso gli immobili dell'edificio condominiale, addossata all'esterno della parete perimetrale dello stesso, mediante fori negli sporti dei balconi, da cui si diramava una tubazione in ferro che, entrando all'interno delle mura dell'appartamento degli appellanti, cd. penetrazione, la collegava al misuratore\contatore, da cui proseguiva un'ulteriore tubazione in rame coibentata dell'impianto privato idrico dell'abitazione.
In ordine alla causa dell'allagamento dell'appartamento degli odierni appellanti, il consulente tecnico, sulla base della scheda di intervento redatta dai tecnici dell'ABC intervenuti al momento del fatto, in cui davano atto di aver sezionato “la penetrazione perché vetusta con copiosa perdita in atto” e visionato il sito della lavorazione eseguita, ha concluso che la perdita d'acqua proveniva dalla parte della conduttura idrica chiamata “penetrazione” e, cioè, da quella parte dell'impianto che, attraversando le mura dell'appartamento degli appellanti, collegava la montante verticale esterna al contatore.
Cosi individuato il punto della conduttura idrica da cui proveniva la perdita d'acqua occorre individuare a chi appartenga per stabilire di chi sia la responsabilità per i danni provocati dalla sua rottura.
A tal proposito l'art. 18 del Regolamento sulla distribuzione dell'acqua potabile da parte Contr dell' e prodotto agli atti di causa da quest'ultima, stabilisce che << Il “punto di consegna” Contr è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegna- sono di proprietà dell'ABC; quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna -sono di proprietà dell'utente. … A causa dell'impossibilità dell'ABC di tenere sotto controllo gli impianti a valle del punto di consegna posti su suoli privati, l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi è a carico dell'utente, il quale è tenuto a segnalare all'ABC ogni eventuale guasto degli stessi. L'utente è, quindi, responsabile di eventuali danni causati da questi impianti. I lavori, volti alla messa in sicurezza dei suddetti impianti e al ripristino della fornitura, sono eseguiti su specifica richiesta dell'utente. Qualora per ripristinare la fornitura occorra sostituirli pagina 7 di 11 parzialmente o totalmente ovvero riposizionarli, i lavori necessari sono effettuati dall'ABC o anche dall'utente ma su specifiche indicazioni tecniche fornite dall'ABC (che si riserva la facoltà di effettuare il collaudo dei lavori eseguiti). In ogni caso, gli oneri di realizzazione e/o di collaudo sono a carico dell'utente.>>.
Ebbene, nella specie, sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, la perdita era stata individuata nella parte della conduttura, cd. penetrazione, che collega la montante verticale, posta in aderenza al muro perimetrale dell'edificio condominiale, con la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e, comunque, in una parte della tubatura posta in proprietà privata ed in quanto tale a valle del punto di consegna, con conseguente esclusione della Contr responsabilità dell'
Tanto chiarito, poiché l'appartamento degli appellanti fa parte di un più ampio fabbricato, ancorché non sia chiaro se di natura condominiale, occorre risolvere la questione dell'appartenenza della parte della conduttura da dove proveniva la perdita alla proprietà comune\condominiale o privata degli appellanti.
A tal proposito, l'art. 1117, n. 3, c.c. prevede che si presumono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio <<…gli impianti idrici… e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini...>>.
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che << …l'orientamento, che per individuare la "diramazione degli impianti" di cui all'art. 1117 c.c. fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l'art. 2051 c.c. prevede "una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa" (Cass. 19045/2010). Il Collegio ritiene pertanto di seguire l'orientamento per cui "la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli pagina 8 di 11 appartamenti degli altri condomini>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26/10/2018, n. 27248).
Ebbene, nella specie, la perdita è avvenuta nella parte della conduttura idrica, cd. penetrazione, che collega la montante verticale, posta in aderenza sul muro perimetrale dell'edificio, di pertinenza con la tubatura orizzontale di pertinenza dell'appartamento Controparte_13
degli appellanti ed, in quanto tale, di proprietà esclusiva di questi ultimi in quanto non solo posta in corrispondenza delle mura dell'abitazione ma esclusivamente funzionale a convogliare l'acqua all'interno di quest'ultima a differenza della colonna verticale posta sui muri condominiali che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 17/01/2018, n. 1027).
Da quanto esposto l'appello principale va rigettato e l'appello incidentale va accolto.
Alla riforma della sentenza, quanto alla responsabilità dell' Controparte_9
consegue che le spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
quest'ultima e dell'attore nonché quelle di ctu liquidate vengano poste a carico dei AN
, e , in solido tra loro. Parte_3 Pt_1 Pt_2
In ragione del criterio della soccombenza, condanna i AN , , Parte_3 Pt_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Pt_2 favore l' in persona del legale rapp.te Controparte_9
p.t. e di e che si liquidano in dispositivo, sulla base dei Controparte_6 Controparte_7
parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 1.101,00 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Al rigetto dell'appello principale consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 2891 del 2020 del
Giudice di Pace di Napoli, da , e nei confronti Parte_1 Parte_3 Parte_2 di , e e dell' Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
in persona del legale rapp.te p.t., e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, così
pagina 9 di 11 provvede:
1.rigetta l'appello principale;
2.accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
risarcimento dei danni, nella misura già determinata dal Giudice di Pace, in favore di CP_6
, e in qualità di eredi di , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_7 Parte_4
alla refusione delle spese di lite di primo grado e di ctu, così come liquidate dal Giudice di
Pace;
b) condanna , e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 refusione delle spese di lite di primo grado in favore di dell' in Controparte_9
persona del legale rapp.te p.t., liquidate in euro 1.053,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Gennaro Santorelli che si è dichiarato anticipatario;
3.condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell' Controparte_9
in persona del legale r.p.t., liquidate in euro 1.276,00 per compensi oltre
[...]
al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Gennaro Santorelli che si è dichiarato anticipatario;
4. condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e Controparte_6
liquidate in 1.276,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario delle Controparte_7 spese generali, cpa e iva come per legge, da attribuirsi all'avv. Bruno Artiaco che si è dichiarato anticipatario;
5. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_8
6. dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Chiuso alle ore 13.55.
pagina 10 di 11 Napoli, 13/05/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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