Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1028/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con sede in Roma alla via Pinciana n. 35 -Via Pinciana n. 35, CF
[...]
- P. IVA in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta P.IVA_1 procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del Persona_1
21.6.2017 Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] il [...] e domiciliato per la CP_1 carica presso la sede dell'Ente (C.F. ), rappresentata e difesa nel CodiceFiscale_1 presente giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F. ), domiciliatario con CodiceFiscale_2
Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22 (PEC – Email_1 fax 0881/1880496), per mandato in atti
Appellante
E
– nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_2
C.F.: - rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi - che indica (ai C.F._3 sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei
documenti informatici) come proprio il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
-, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33 Email_2 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1579/2022 pubblicata il
31.03.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.05.2019 presso il Tribunale di Napoli, proponeva Controparte_2 opposizione al provvedimento monitorio n. 548 del giorno 1.04.2019 con il quale il Giudice adìto aveva ingiunto allo stesso opponente il pagamento della somma di euro 40.623,34, oltre accessori e spese, in favore della a favore di Parte_1 [...]
(d'ora innanzi indicata con l'acronimo ) a titolo di contributi previdenziali Parte_1 Pt_1 ed assistenziali (calcolati al 31.12,2016) oltre interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del
Regolamento della Previdenza sino all'effettivo soddisfo.
L'opponente eccepiva la prescrizione dei crediti poiché l'ente previdenziale opposto non aveva prodotto atti interruttivi precedenti al sollecito di pagamento con nota del 3.10.2018:
Eccepiva il pagamento dell'importo di euro 6.241,92 per l'annualità 2015 pretesa con altro provvedimento monitorio (DI n. 1583/2018) e deduceva di avere presentato domanda di rottamazione in data 25.04.2019 rilevante nel caso in esame quanto all'annualità 2014.
Chiedeva, quindi, accogliersi l'opposizione e disporsi -previa sospensione dell'efficacia esecutiva- la revoca del decreto opposto.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva la che contestava Pt_1 le deduzioni avverse ed invocava il rigetto delle stesse, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, premesso che l'oggetto del contendere riguardava i contributi non versati alla dal per gli anni dal 2008 al 2016 (fatta Pt_1 CP_2 eccezione per l'anno 2014, in riscossione presso Equitalia, e per l'anno 2015, sanato col pagamento tramite assegno del 14.11.2018) accoglieva l'eccezione di prescrizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento in favore di delle somme Pt_1 maturate in relazione al periodo non prescritto (2013-2016) quantificate in euro 5.877,22.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la che ha affidato il gravame ad un unico Pt_1 motivo con il quale ha censurato la sentenza per aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, 3
senza tenere conto degli atti interruttivi rappresentati da solleciti inoltrati tramite pec il 20.12.201 ed il 3.10.2018.
Si è costituito che ha resistito al gravame invocando la conferma della Controparte_2 sentenza gravata.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante censura la sentenza n. 1579/2022 del
Tribunale di Napoli sez. lav. nella parte in cui “… Il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito ingiunto, statuendo erroneamente in relazione alla (in)validità ed (in)efficacia probatoria delle “ricevute di avvenuta consegna” delle diffide inviate dalla all'iscritto ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale …” (pagg. 4 e Pt_1
5 dell'atto di appello)”.
In particolare secondo la prospettazione della : “… deve ritenersi che, nel caso di Pt_1 specie, sia stata validamente offerta in giudizio, da parte della , la prova della ritualità della Pt_1 notifica relativa alle diffide del 3.10.2018 (all.ti n. 03 fasc. monitorio e n. 03 – fasc. opposizione) e del 20.12.13 (all.ti 04 e 05 - fasc. opposizione), con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione per tutto il periodo ingiunto. Al contrario, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto le doglianze dell'opponente sul punto, nonostante controparte non abbia fornito la prova contraria in merito all'ipotetica diversa comunicazione pervenuta al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, limitandosi a contestarne genericamente l'efficacia probatoria ai fini dell'interruzione della prescrizione e non superando la presunzione di conoscenza della suddetta comunicazione prevista dall'art. 1335 cc. Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale,
l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto
a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Ne deriva che la sentenza impugnata avrebbe dovuto prevedere, in luogo della statuizione oggi censurata (come sopra trascritta), l'accertamento dell'idoneità delle diffide del 3.10.2018 (all.ti n. 03 fasc. monitorio e n. 03 – fasc. opposizione) e del 20.12.13 (all.ti 04 e 05 - fasc. opposizione) ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, in relazione all'intero periodo di contribuzione oggetto di ingiunzione, con conseguente rigetto dell'avversa opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto …” (pagg. 17 e 18 dell'atto di appello).
Osserva la Corte che tale motivo di censura deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il 4
decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 - bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria …”;
Secondo quanto statuito dall'art. 16 del Regolamento della Previdenza degli iscritti al
C.N.P.R. (all. n. 3): “I contributi dovuti all si prescrivono e non possono essere versati Parte_2 con il decorso di cinque anni … Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati
e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” [all. n. 4e) fascicolo di parte della fase di primo grado];
Orbene la diffida del 20.12.2013, invocata dall'appellante a sostegno del gravame, non può essere considerata valido atto interruttivo. Trattandosi di atto recettizio, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ebbene, l'atto non è corredato dai necessari files informatici in formato html di accettazione e consegna p.e.c., circostanza questa che ne determina il mancato perfezionamento.
Come eccepito dalla parte appellata e rilevato dalla Corte manca agli atti la necessaria ricevuta di consegna (c.d. r.a.c.) emessa dal gestore p.e.c. del destinatario della notifica, idonea a dimostrare, sia pure fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella elettronica del medesimo (arg. ex Cass. civ. sez. VI, 01/03/2018, n. 4789; sul punto si confronti pure Corte di Appello di Palermo - sez. III, 08/03/2021 n. 340, in Redazione Giuffrè 2021).
Invero,il documento allegato in formato xml file, non consente di rilevare quali siano gli atti allegati al messaggio di notifica sicchè non è idoneo a dimostrare che la diffida del 20.12.2013 sia stata effettivamente inviata e ricevuta dal contribuente (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di parte).
Pertanto, secondo quanto correttamente rilevato dal primo giudice, non avendo l'ente previdenziale prodotto atti interruttivi precedenti al sollecito effettuato con nota del 3.10.2018, doveva correttamente essere dichiarata la prescrizione nei termini accertati dal primo giudice e va dichiarata la prescrizione dei e non censurati dalla parte appellata. 5
La sentenza impugnata deve quindi essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1984,
00 oltre IVA e CPS con distrazione
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli il 14.10.2024.
Il Consigliere Est. Il Presidente