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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2452/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20959/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069452845000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069452845000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240051229659000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2387/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “NEL MERITO:
1. dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento num.
07120259020831976000 in riferimento alle cartelle di pagamento num. 07120220069452845000 e
07120240051229659000 per intervenuta prescrizione del credito in esse contenuto;
2. in subordine, dichiararsi prescritto il credito indicato nelle cartelle num. 07120220069452845000 e
07120240051229659000 3. condannare i resistenti al pagamento in solido delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per il resistente Comune di Sant'Antonio Abate: “Per tutto quanto innanzi vi è richiesta a Codesta Ill.ma
Corte di Giustizia Tributaria di declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso per tutti i suoi motivi, riconoscendo la regolare notifica degli atti di accertamento della pretesa tributaria e relative cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Voglia, per tutti i motivi innanzi esposti ed in accoglimento degli stessi, 1) Rigettare integralmente il ricorso proposto, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
2) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, compensare le spese di giudizio quanto ad Agenzia delle Entrate Riscossione anche alla luce del suo legittimo operato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120220069452845000
e n. 07120240051229659000, relative a crediti TARI/TARSU del Comune di Sant'Antonio Abate riferiti agli anni 2014 e 2016, deducendo l'illegittimità della pretesa per mancata notifica degli atti presupposti, nonché, in via concorrente, la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Antonio Abate, contestando le doglianze della ricorrente e sostenendo la regolarità del procedimento impositivo e la rituale notifica degli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, deducendo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione a sostegno della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
All'esito della udienza del 9 febbraio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che la memoria di costituzione e la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano tardivamente depositate, in violazione del disposto di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dei documenti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza.
Ne consegue la inutilizzabilità processuale delle difese e dei documenti prodotti dall'Agente della riscossione, i quali non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, in assenza delle produzioni tardive, non risulta in atti alcuna prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, secondo principio pacifico, l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti grava sull'ente che intende far valere la pretesa tributaria, trattandosi di fatto costitutivo del diritto alla riscossione coattiva.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
La mera allegazione, in via difensiva, dell'avvenuta notifica delle cartelle non è sufficiente, occorrendo la produzione della relata di notifica o di idonea documentazione equipollente, che nella specie manca ovvero è processualmente inutilizzabile.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata, in quanto atto consequenziale, risulta priva di valido presupposto, dovendo essere annullata nella parte in cui si fonda sulle cartelle di pagamento di cui
è rimasta indimostrata la rituale notificazione.
L'accoglimento del ricorso assorbe ogni ulteriore profilo di censura, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Le spese vanno poste a carico della resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120220069452845000 e n. 07120240051229659000;
b) condanna la resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 400,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori distrattari.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20959/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069452845000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069452845000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240051229659000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2387/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “NEL MERITO:
1. dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento num.
07120259020831976000 in riferimento alle cartelle di pagamento num. 07120220069452845000 e
07120240051229659000 per intervenuta prescrizione del credito in esse contenuto;
2. in subordine, dichiararsi prescritto il credito indicato nelle cartelle num. 07120220069452845000 e
07120240051229659000 3. condannare i resistenti al pagamento in solido delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per il resistente Comune di Sant'Antonio Abate: “Per tutto quanto innanzi vi è richiesta a Codesta Ill.ma
Corte di Giustizia Tributaria di declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso per tutti i suoi motivi, riconoscendo la regolare notifica degli atti di accertamento della pretesa tributaria e relative cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Voglia, per tutti i motivi innanzi esposti ed in accoglimento degli stessi, 1) Rigettare integralmente il ricorso proposto, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
2) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, compensare le spese di giudizio quanto ad Agenzia delle Entrate Riscossione anche alla luce del suo legittimo operato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120220069452845000
e n. 07120240051229659000, relative a crediti TARI/TARSU del Comune di Sant'Antonio Abate riferiti agli anni 2014 e 2016, deducendo l'illegittimità della pretesa per mancata notifica degli atti presupposti, nonché, in via concorrente, la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Antonio Abate, contestando le doglianze della ricorrente e sostenendo la regolarità del procedimento impositivo e la rituale notifica degli avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, deducendo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione a sostegno della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
All'esito della udienza del 9 febbraio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che la memoria di costituzione e la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano tardivamente depositate, in violazione del disposto di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dei documenti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza.
Ne consegue la inutilizzabilità processuale delle difese e dei documenti prodotti dall'Agente della riscossione, i quali non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, in assenza delle produzioni tardive, non risulta in atti alcuna prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, secondo principio pacifico, l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti grava sull'ente che intende far valere la pretesa tributaria, trattandosi di fatto costitutivo del diritto alla riscossione coattiva.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
La mera allegazione, in via difensiva, dell'avvenuta notifica delle cartelle non è sufficiente, occorrendo la produzione della relata di notifica o di idonea documentazione equipollente, che nella specie manca ovvero è processualmente inutilizzabile.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata, in quanto atto consequenziale, risulta priva di valido presupposto, dovendo essere annullata nella parte in cui si fonda sulle cartelle di pagamento di cui
è rimasta indimostrata la rituale notificazione.
L'accoglimento del ricorso assorbe ogni ulteriore profilo di censura, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Le spese vanno poste a carico della resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120220069452845000 e n. 07120240051229659000;
b) condanna la resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 400,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori distrattari.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano