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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1729/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
( , Parte_3 CodiceFiscale_3
( ), Parte_4 CodiceFiscale_4
( ), Parte_5 CodiceFiscale_5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ) e (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), in proprio e quali eredi di (c.f. C.F._9 Persona_1
), C.F._10 tutti con gli avv.ti Renzo Fausto Scappini e Paola Zeviani ricorrenti contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Giovanni Michelon e Monica Benedetti dell'avvocatura civica resistente
Oggetto: procedimento ex art. 29 D.L.vo n. 150/11 di opposizione all'indennizzo ex art.42 bis dpr 327/2001 (t.u. espropriazione per pubblica utilità) CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
In via preliminare nel merito:
1) disporre la revoca dell'Ordinanza del 04.02.2025 con la quale la Presidente della
Sezione Seconda della Corte di Appello di Venezia ha rimesso la causa in istruttoria e conseguentemente
In via principale nel merito: previa riforma dell'indennità ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 individuata dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 e previo accertamento della spettanza dell'indennità ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001:
2) determinarsi l'indennità di acquisizione dovuta ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 42-bis, del D.P.R. 327/2001, conseguente all'acquisizione disposta dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 notificati il
10.08.2023, tenendo conto del reale valore venale dei beni acquisiti, ivi compresa la diminuzione di valore dei beni residui e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 33 e 37 del D.P.R. 327/2001, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera prevista, indennizzo meglio specificato nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del 02.11.2024 eventualmente emendata con le osservazioni dei ricorrenti depositate il
16.10.2024 o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dei predetti articoli 32, 33, 37 e 42 bis del D.P.R. 327/2001;
3) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente punto sub 2) comprensivo di interessi a partire dalla data di occupazione illegittima avvenuta con il decreto di esproprio annullato dal Consiglio di Stato come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, o quantomeno dalla data della domanda formulata dai ricorrenti con diffida notificata insieme alla sentenza del
Consiglio di Stato l'8 marzo 2020 nonché gli ulteriori interessi dalla data di acquisizione e sino all'effettivo pagamento;
pag. 2/17 4) accertarsi e dichiararsi che le proprietà dei ricorrenti sono state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo a partire dal 27.05.1975 o comunque a partire dall'adozione del piano di lottizzazione e cioè all'approvazione della DCC n. 58 del 29.09.2000 o in subordine dall'approvazione del piano di lottizzazione avvenuta con DCC n. 38 del 31.05.2001 con il quale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 61/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, o in estremo subordine a partire dall'approvazione della DCC n. 16 del 14.03.2002, data di adozione della variante al PRG impositiva del vincolo a carattere espropriativo, culminata nell'approvazione avvenuta con DCC n. 15 del 16.05.2003 riformulando i conteggi indicati dalla CTU del 02.11.2024, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà hanno subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
5) conseguentemente, determinarsi l'indennità spettante ai ricorrenti a causa della reiterazione del vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo, indennità commisurata all'effettivo danno prodotto, e meglio specificata nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del
02.11.2024 emendata con le osservazioni dei ricorrenti depositate il 16.10.2024 o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dell'art. 39 del
D.P.R. 327/2001;
6) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo da reiterazione del vincolo dovuto ai sensi del precedente punto sub 5) comprensivo degli interessi legali a partire dalla data di reiterazione del vincolo e sino al 09.08.2023, data del decreto di acquisizione come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, oltre agli ulteriori interessi legali, a partire dalla scadenza dell'obbligo di pagamento fissato dall'art. 39 del
D.P.R. n. 327/2001 e cioè a partire dal 18.07.2023 sino all'effettivo pagamento.
In via preliminare subordinata nel merito:
7) disporre la sostituzione del Consulente tecnico, o in subordine disporre la riconvocazione del medesimo Consulente affinchè lo stesso fornisca i chiarimenti sia in ordine alla prima consulenza depositata il 02.11.2024 sia in ordine alla seconda pag. 3/17 consulenza depositata il 19.05.2025, individuando il perimetro della nuova Consulenza che dovrà predisporre il CTU e/o i quesiti cui dovrà rispondere a chiarimenti.
In via subordinata nel merito: previa riforma dell'indennità individuata dal con la deliberazione n. Controparte_1
44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023:
8) determinarsi l'indennità di acquisizione dovuta ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 42-bis, del D.P.R. 327/2001, conseguente all'acquisizione disposta dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 notificati il
10.08.2023, tenendo conto del reale valore venale dei beni acquisiti, ivi compresa la diminuzione di valore dei beni residui e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 33 e 37 del D.P.R. 327/2001, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera prevista, indennizzo meglio specificato nell'atto di citazione e comunque quello individuato nella rinnovata Consulenza Tecnica
d'Ufficio o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dei predetti articoli 32, 33, 37 e 24 bis del D.P.R. 327/2001;
9) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente punto sub 8) comprensivo di interessi a partire dalla data di occupazione illegittima avvenuta con il decreto di esproprio annullato dal Consiglio di Stato come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, o quantomeno dalla data della domanda formulata dai ricorrenti con diffida notificata insieme alla sentenza del
Consiglio di Stato l'8 marzo 2020 e sino all'effettivo pagamento;
10) accertarsi e dichiararsi che le proprietà degli ricorrenti sono state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo a partire dal
27.05.1975 o comunque a partire dall'adozione del piano di lottizzazione e cioè all'approvazione della DCC n. 58 del 29.09.2000 o in subordine dall'approvazione del piano di lottizzazione avvenuta con DCC n. 38 del 31.05.2001 con il quale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 61/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, o in estremo subordine a partire dall'approvazione della DCC n. 16 del 14.03.2002, data di pag. 4/17 adozione della variante al PRG impositiva del vincolo a carattere espropriativo, culminata nell'approvazione avvenuta con DCC n. 15 del 16.05.2003 riformulando i conteggi alla luce della nuova Consulenza Tecnica, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà hanno subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
11) conseguentemente, determinarsi l'indennità spettante ai ricorrenti a causa della reiterazione del vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo, indennità commisurata all'effettivo danno prodotto, e meglio specificata nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella rinnovata Consulenza Tecnica d'Ufficio o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
12) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo da reiterazione del vincolo dovuto ai sensi del precedente punto sub 11) comprensivo degli interessi legali a partire dalla data di reiterazione del vincolo e sino al 09.08.2023, data del decreto di acquisizione come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, oltre agli ulteriori interessi legali, a partire dalla scadenza dell'obbligo di pagamento fissato dall'art. 39 del
D.P.R. n. 327/2001 e cioè a partire dal 18.07.2023 e sino all'effettivo pagamento.
In tutti i casi:
13) disporsi l'integrale refusione delle spese di causa, onorari, spese generali, accessori e contributo unificato come indicato nel punto E delle presente note d'udienza o comunque nella misura che verrà decisa dalla Corte di Appello.
14) Condannare il al pagamento ai ricorrenti delle indennità ex art. Controparte_1
96
C.P.C. individuato in via di equità dalla Corte di Appello o comunque liquidando le spese di causa nella misura massima.
15) Condannare il al pagamento di tutte le spese della Consulenza Controparte_1
Tecnica disposta dalla Corte di Appello.
Nel caso in cui la Corte di Appello non ritenesse la causa matura per la decisione e non sufficienti le prove della debenza delle indennità di cui ai punti sub 1 e sub 4) disporsi i seguenti mezzi istruttori: pag. 5/17 In via istruttoria:
15) senza inversione dell'onere della prova, ed in conseguenza della costituzione avversaria si chiede sin da ora l'ammissione di prove per interpello e testi sulle circostanze indicate in narrativa, premessa la formula “vero che”, con riserva di indicare i testi e di meglio specificare i capitoli di prova nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Ammettersi prova contraria sulle eventuali prove avversarie;
Per parte resistente
in via principale: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto e confermare il valore delle aree così come determinato;
- in via subordinata: determinarsi l'indennità nella misura ritenuta di giustizia tenuto conto delle somme già depositate dal specificate in fatto e della Controparte_1 intervenuta prescrizione con riferimento alla richiesta indennitaria per la reiterazione del vincolo In ogni caso, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., spese e compensi di lite rifusi.
MOTIVAZIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio e quale delegato dagli eredi di , Parte_6 Parte_10 Parte_8
e questi ultimi due in proprio e quali eredi di
[...] Parte_9 Persona_1 hanno proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. ex artt. 29 D.Lgs. 150/2011 e 42 bis D.P.R.
n. 327/2001 chiedendo la determinazione dell'indennizzo loro spettante per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del degli immobili di loro Controparte_1 proprietà, nonché della somma loro dovuta a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo di questi beni e per il pregiudizio non patrimoniale subito, sulla base dei criteri fissati dall'art. 42 bis, commi terzo e quinto del D.P.R. n. 327 del 2001, contestando la quantificazione effettuata dall'ente espropriante e, inoltre, la determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 321/2001.
In particolare e quali proprietari di una villetta sita in Parte_2 Parte_4
località Cà di David, in via Campanile Vecchio catastalmente censita al foglio CP_1
373 mappale 794 e , , Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_8
, , , quali proprietari
[...] CP_2 Parte_5 Parte_10 Parte_9
pag. 6/17 condomini del in località Cà di David, in via Campanile Parte_11 CP_1
Vecchio, hanno proposto opposizione avverso l'indennità definitiva di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in riforma della quantificazione operata con deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Comunale e con decreto di acquisizione n.89264 del 09.08.2023 notificati il 10.08.2023 e la determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 321/2001 con riferimento alle aree oggetto di acquisizione che risultano catastalmente identificate al Fg. 373, mapp n. 1258 di mq 76 (proprietà e Parte_2
) e Fg. 373, mapp.li n. 1169 mq 140 e n. 1257 di mq 60, per un Parte_4 totale di mq 200 ( , Parte_6 Parte_3 Parte_8 Parte_9
, e ).
[...] Parte_12 Parte_10 Parte_1
Secondo la stima del tecnico di parte ricorrente l'indennità dovuta - comprensiva del valore del bene, del danno da occupazione illegittima e del danno non patrimoniale - dovrebbe ammontare ad euro 49.851,87 quanto all'unità immobiliare , euro Pt_1
39.776,88 quanto all'unità immobiliare , euro 48.178,75 quanto all'unità Pt_5 immobiliare euro 76.201,87 quanto all'unità immobiliare e euro Pt_8 Pt_10
120.860,59 quanto all'unità immobiliare Pt_4
Chiedevano inoltre di accertare che le aree erano state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo a partire dal 27.05.1975 e comunque dall'acquisizione della proprietà in capo agli attori, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà avevano subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001 sicchè risultava ulteriormente dovuta l'indennità a causa della reiterazione del vincolo così commisurata unità immobiliare ( poi sinteticamente u.i.) euro 43.323,25- u.i. euro 29.362,06 – u.i. Pt_1 Pt_5 Pt_8 euro 41.791,03 – u.i. euro 66.222,45- u.i. uro 31.014,56. Pt_10 Pt_4
I ricorrenti rappresentavano che tali terreni erano stati fatti oggetto di procedura espropriativa iniziata a seguito dell'approvazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata presentato dalla ditta ed altri, approvazione avvenuta con CP_3 deliberazione n. 38 del 31.05.2001 del Consiglio Comunale di e che gli stessi I CP_1 furono destinatari del decreto di espropriazione n. 78 del 31 ottobre 2006 della
Provincia di Verona con il quale venivano espropriate a favore del Controparte_1
pag. 7/17 le aree di loro proprietà necessarie per i lavori relativi all'attuazione del predetto piano di lottizzazione pari a 262 mq (14 mq provenienti dal mappale 1170 - Foglio n. 373 48 mq provenienti dal mappale 794 - Foglio n. 373 140 mq provenienti dal mappale 1169 -
Foglio n. 373 60 mq provenienti dal mappale 382 - Foglio n. 373). Ritenendo illegittima la procedura di esproprio i ricorrenti presentavano ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto che con sentenza n. 1628 del 14.05.2009 lo rigettava il ricorso.
Successivamente il Consiglio di Stato con sentenza n. 152/2020, pubblicata l'08.01.2020 annullava il decreto di espropriazione n. 78 del 31 ottobre 2006 della
Provincia di Verona.
Veniva successivamente emesso il decreto di esproprio da parte del Controparte_1 impugnato davanti al TAR che, con sentenza n. 928/2022, pubblicata il
06.06.2022,accoglieva il ricorso con condanna del a decidere se Controparte_1 restituire le aree ai legittimi proprietari, previa messa in pristino – sostenendo le relative spese di demolizione e ripristino – fermo il risarcimento del danno da occupazione abusiva o, in alternativa, procedere alla loro acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis
D.P.R. n. 327/2001, con riconoscimento delle correlate somme spettanti ai privati, salva la conclusione di un contratto tra le parti con efficacia traslativa e transattiva.
Il avviava il procedimento diretto all'acquisizione delle aree ai sensi Controparte_1 dell'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e con deliberazione n.44 del 27 luglio 2023 notificata il 10 agosto 2023 e successivo decreto di acquisizione 89264 del 09.08.2023 disponeva l'acquisizione sanante con un valore dell'area indicato in 10 €/mq a cui è stato aggiunto il 5 % annuo di indennità di occupazione ed il danno non patrimoniale per un valore complessivo di euro 435,23 per ( ditta Parte_2 Persona_2
1-mq 76) e di euro 1.145,34 per , Parte_6 Parte_3 Parte_8
, (ditta n.
2 -mq Parte_9 Parte_12 Controparte_4 Parte_1
276).
Con comparsa 7 dicembre 2023 il si è costituito in causa chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'indennità come stimata dall'amministrazione.
pag. 8/17 Con ordinanza 27 febbraio 204 la Corte d'Appello ha disposto consulenza tecnica d'ufficio e l'ing. all'esito delle operazioni peritali, ha dimesso la Persona_3 sua relazione in data 2.11.2024.
Con ordinanza 7 febbraio 2025 veniva disposta integrazione alla c.t.u. con rideterminazione delle indennità in considerando la destinazione urbanistica e dei vincoli esistenti sulle aree oggetto di occupazione acquisitiva e il c.t.u. depositava la propria relazione in data 19 maggio 2025.
Le parti sono state autorizzate a depositare note difensive recanti le proprie osservazioni e conclusioni in vista dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 all'esito della quale il collegio si è riservato.
Ragioni della decisione
Il c.t.u. ha svolto tutti gli accertamenti necessari per la stima dell'indennità dovuta ai ricorrenti.
Lo stato dei luoghi viene così descritto: “Sotto il profilo urbanistico, come da
Certificato di Destinazione Urbanistica storico rilasciato dal Comune di i beni CP_1 oggetto di acquisizione sanante erano classificati come “Sede stradale - strada di PRG attuata con P.d.L. “Campanile Vecchio” n. 7140597 approvato con Delibera nr 38 del
31/05/2001 convenzionato con atto Notaio del 31/03/2004 Repertorio Persona_4 nr 60371 Raccolta 11339.” Si riporta l'evoluzione urbanistica e vincolistica del bene dal
1975.
1.Piano Regolatore Generale del approvato con DGR n. 1750/1975. Controparte_1
Le aree oggetto di acquisizione sanante erano a destinazione “Sede stradale” di progetto e permettevano l'accesso dalla viabilità pubblica ai lotti che saranno oggetto di futura lottizzazione.
2. Piano di Lottizzazione approvato con DCC 38 del 31.05.2001. Il Piano di lottizzazione comprendeva i beni oggetto di acquisizione sanante e li destinava a aree a standard primari. Nel dettaglio i beni, che erano classificati come “Sede stradale”, garantivano l'accesso al piano di lottizzazione dalla viabilità pubblica.
3. Variante particolare al PRG n. 226 (“Opere di urbanizzazione primaria Via campanile - Vecchio Cadidavid - conferma vincoli ai sensi del comma 4 lettera e) dell'articolo 50 della legge regionale 61/85”,) approvata con Deliberazione di Consiglio pag. 9/17 Comunale di n.15 del 16.05.2003. Le aree oggetto di acquisizione facevano CP_1 parte delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità) del Piano di Lottizzazione.
4. Convenzione urbanistica stipulata tra lottizzanti consenzienti e il Controparte_1 in data 31 marzo 2004 con atto del notaio dottor da rep. n. Persona_4 CP_1
60371 racc. 11339. La convenzione urbanistica regolava le opere di urbanizzazione da realizzare e da cedere al tra cui anche le opere da realizzarsi nelle CP_1 CP_1 aree oggetto degli appellanti, ditte dissenzienti al PDL.
5. Decreto di esproprio n. 32 emanato in data 7 aprile 2006 dalla Provincia di CP_1
Dal suddetto decreto si evince “che l'area oggetto di espropriazione, foglio n. 373 mappale n. 1169- 382- 794 - 1170, è destinata nel vigente piano regolatore generale a: sede stradale, con vincoli preordinati all'esproprio riconfermati. Si precisa che l'utilizzo di detta area è regolato da apposito piano di lottizzazione convenzionato con atto notaio rep. n. 60371 del 31 marzo 2004.” La destinazione a sede Persona_4 stradale dei beni oggetto di acquisizione sanante è sempre stata riconfermata dalle seguenti Varianti Generali del Piano del Comune di : - Variante n. 265 al CP_1
P.R.G. approvata il 23 febbraio 2007 con Delibera di Consiglio n. 21. - Piano degli
Interventi (P.I.) approvato con D.C.C. n. 91 del 23.12.2011. - Variante sostanziale
Piano degli Interventi (P.I.) n. 22, approvata con D.C.C. n.8 del 16.02.2017. - Variante sostanziale Piano degli Interventi (P.I.) n. 23, approvata con D.C.C. n. 48 del 28 novembre 2019. In merito alla disciplina urbanistica all'epoca del decreto di acquisizione sanante (9 agosto 2023), come si evince sia dalla tavola di paino 5
“Disciplina Operativa” che dalla tavola 4 “Disciplina Regolativa” della Variante 29 del Piano degli Interventi, adottato con D.C.C. n° 42 del 28.07.2021 e approvato con
D.C.C. n° 19 del 05.04.2022, le aree oggetto di acquisizione sanante ricadono all'interno del perimetro di PUA Piano di lottizzazione residenziale Campanile Vecchio in località Ca di David 7140597, adottato con delibera 58 del 29.09.2000, approvato con delibera n. 38 del 31.05.2001 esecutivo dal 17.06.2001, con convenzione con atto
Notaio del 31/03/2004 Repertorio nr 60371 Raccolta 11339. Il piano di Persona_4 lottizzazione destinava a sede stradale/viabilità i beni oggetto di acquisizione.
pag. 10/17 Alla data del decreto (9 agosto 2023), le aree oggetto di acquisizione sanante erano costituite da una strada con due corsie di marcia e un marciapiede disposto su entrambi i lati della carreggiata.
In dettaglio, trattasi della porzione di viabilità di lottizzazione che permette di collegare i lotti coinvolti dal PdL “Campanile Vecchio” alla viabilità di quartiere. Il tratto stradale
è stato completato a maggio 2008 e collaudato nel febbraio 2010. Antecedentemente alla realizzazione della strada, le aree facevano parte dello scoperto di pertinenza di una villetta bifamiliare (Edificio A – proprietà dei Sig.ri e ) Parte_2 Parte_4
e di un condominio di cinque unità, di cui quattro di proprietà degli attuali appellanti
(Edificio B).” (perizia in atti)
Tanto premesso rileva il Collegio in linea generale come un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa (Cass. civ. n. 7987/2011) mentre le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.
Deve tenersi in considerazione il vincolo conformativo insistente nell'area, e non quello espropriativo, tenuto conto che, come evidenziato dalla Suprema Corte “il vincolo d'inedificabilità impresso dagli strumenti urbanistici risulta in sé privo di ruolo discriminante nella summa divisio tra vincoli conformativi ed espropriativi, la cui individuazione va invece operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (cfr. Cass. n. 14230 del 2019)” ( così Cass. civ. n.207/2020).
Come evidenziato nella perizia i beni oggetto di acquisizione sanante risultavano nel
PRG indicati come “sede stradale” (“Sede stradale - strada di PRG attuata con P.d.L. pag. 11/17 “Campanile Vecchio” n. 7140597 approvato con Delibera nr 38 del 31/05/2001 convenzionato con atto Notaio del 31/03/2004 Repertorio nr 60371 Persona_4
Raccolta 11339).
Ciò posto va rilevato come, diversamente da quanto indicato da parte ricorrente, al fine di attribuire una connotazione edificatoria dei beni correlata all'inserimento dei medesimi nel piano di lottizzazione, non può farsi riferimento a quanto previsto specificamente per i piani PEEP e PIP tenuto conto che i correlati interventi espropriativi si riferiscono alle specificità degli interventi di riforma economico sociale senza che risultino sussistere immediate analogie con i meri piani urbanistici attuativi.
Come osservato dalla Suprema Corte “ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'inserimento di un'area nel programma costruttivo, a norma dell'art. 51 della I. n. 865 del 1971, non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare (Peep), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del Peep (Cass. n. 25318 del 2017)”
(cfr. Cass. civ. n.15413/2019).
Va inoltre osservato come «l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo» (cfr. Cass.civ. n.207/2020 e già n.
14331/2019).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che le aree oggetto di causa rispettivamente di mq
76 (proprietà e ) e Fg. 373, mapp.li n. 1169 mq 140 e Parte_2 Parte_4
n. 1257 di mq 60, per un totale di mq 200 ( Parte_6 Parte_3
, e Parte_8 Parte_9 Parte_12 Parte_10 Pt_1
pag. 12/17 ) secondo il PRG del 1975 con destinazione a sede stradale risultano in tal Parte_1 modo caratterizzate senza che possa trarsi una edificabilità derivante né dal futuro inserimento nel piano di lottizzazione, né dalla ritenuta accessorietà agli edifici villetta e condominio in proprietà dei ricorrenti. Non solo. Va rilevato inoltre come nel caso di specie il vincolo ha natura conformativa tenuto conto che la destinazione a sede stradale concreta un vincolo inquadrabile nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, in modo tale da da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui la viabilità ricade.
Come sul punto evidenziato dalla Suprema Corte “Successivamente si è chiarito che l'inserimento delle opere di viabilità nel piano regolatore (art. 7, 2° comma, n. 1, della legge n. 1150 del 1942), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio assoggettate a destinazione viaria e di rispetto, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone (art. 13 della legge n. 1150 del 1942), di regola rimesso allo strumento di attuazione e, come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, incidente su specifici beni (Cass., sez. 1, 25/9/2007, n. 19924; Cass.
n. 7/12/2001, n. 15519; Cass., n. 11/1/2002, n. 296; anche Cass., 10/5/2013, n. 11236). “
( così Cass.civ. n.25109/2024).
Pertanto al fine di rideterminare le indennità dovute vanno considerati la destinazione urbanistica e i vincoli esistenti sulle aree oggetto di occupazione acquisitiva senza che l'inserimento delle aree nel piano di lottizzazione consenta di attribuire alle medesime una connotazione edificatoria.
Come sopra evidenziato le aree vanno dunque considerate quali aree a destinazione stradale, poiché tale era la loro destinazione anteriormente all'occupazione acquisitiva.
Quanto alla determinazione dell'indennità vanno richiamati gli esiti della c.t.u. (sulla base dell'integrazione disposta dal Collegio). Sul punto la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, che sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in pag. 13/17 linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ.n.15804/2024).
L'ing. ha evidenziato come “Le aree destinate a viabilità rientrano nella Per_3 fattispecie di beni che, sia per la loro natura di beni a finalità pubblica, che per la loro peculiare destinazione d'uso, non presentano un segmento di mercato attivo, ovvero sono beni che generalmente non sono oggetto di compravendita nel libero mercato. Non
è stato possibile dunque reperire, mediante fonti dirette ed indirette di mercato, le informazioni necessarie per formulare un motivato giudizio di stima. Si è quindi proceduto ad utilizzare un procedimento indiretto che permette di stimare il valore del bene oggetto di valutazione, basandosi sul rapporto che lega il valore del suolo (Va) su cui è realizzata l'infrastruttura e il costo di realizzazione della stessa. In particolare, è noto che il valore del suolo (Va) può essere stimato come prodotto tra il valore di mercato di un bene e l'indice percentuale rappresentativo dell'incidenza del valore dell'area (Ia):
Va = Vf x Ia
Il valore di mercato (Vf) può essere a sua volta visto come funzione del valore del suolo
e di tutte voci di costo di produzione (Cp), così come riportato:
Vf = Va + Cp
La formula allora diventa: Va = (Va + Cp) x Ia
Va = (Cp x Ia) / (1–Ia)
Il valore del terreno a destinazione viabilità (Va) è quindi funzione del costo di produzione di realizzazione dell'infrastruttura e l'indice percentuale rappresentativo dell'incidenza del valore dell'area. Il costo di produzione di una strada pubblica può essere visto nella somma tra il costo di realizzazione, le spese di progettazione e le spese generali. Un utile riferimento alla stima del costo di costruzione di una strada può essere ricercato nel “Prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornamento anno
2024 - allegato E: Costi parametrici”, a cura dell'Osservatorio Regionale degli
Appalti, approvato con DGR 572 del 27/05/2024 dalla Giunta Regionale Veneto. Il costo di costruzione di una strada pubblica Sezione tipo F1: locale ambito urbano per una larghezza di 9,5 m è pari a 1.162,27 €/m.
Dunque, il costo di costruzione unitario al mq di superficie è pari 122,34 €/mq. Le spese tecniche possono essere stimate nella misura del 9% dei costi di costruzione, le pag. 14/17 spese generali nella misura del 3% dei costi di costruzione e l'incidenza dell'area, considerata la zona di riferimento, può essere stimata nella misura del 15%.
Applicando la formula sopra riportata, il valore unitario arrotondato dell'area a destinazione viabilità (Va) è dunque pari a 24,00 €/mq. “ ( cfr. perizia in atti).
Tanto premesso l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 42 bis del d.p.r. n.327/2001 - pari al valore venale del bene oltre all'indennizzo relativo al pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ex art. 42 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001, e all'indennizzo dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, il comma 3 dell'art. 42-bis D.P.R. 327/2001 (in misura corrispondente all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene “determinato ai sensi del presente comma") - è stato così quantificato dal c.t.u.:
e euro 37.120,34 Parte_2 Parte_4
, euro 24.250,64 Parte_3 Parte_1 euro 1.860,96 Parte_6
, , euro 1.860,96 Parte_9 Parte_8 Persona_1
euro 24.541,41 Parte_10
(Cfr. perizia pag.19 )
Su tali somme vanno riconosciuti i soli interessi legali di natura compensativa con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento acquisitivo (nel caso di specie 9 agosto 2023) e fino a quella del deposito.
Va escluso il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. poiché quest'ultimo postula la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, nonché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n.
4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purché il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali
(cfr. Cass., Sez. 6, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez.
3, 19/03/2018, n. 6684).
pag. 15/17 Va inoltre osservato come la domanda con cui i ricorrenti chiedono la condanna al pagamento dell'indennità di acquisizione sanante giudizialmente determinata è inammissibile, in quanto tale condanna non può essere pronunciata nel relativo giudizio di opposizione alla stima, promosso dinanzi alla Corte d'Appello, spiegando la domanda proposta il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria (Cass. civ. n.24930/2007 e n.
16258/2002).
Per le ragioni suindicate, tenuto conto della natura conformativa del vincolo rispetto ai beni oggetto di causa (che come detto risultavano indicati nel PRG del 1975 come a destinazione viabilità) deve rigettarsi la domanda formulata dai ricorrenti di corresponsione dell'indennità per reiterazione del vincolo che presuppone il carattere espropriativo del vincolo stesso. Nel caso di specie deve ritenersi che l'inserimento nel piano regolatore generale delle aree in questione con destinazione a viabilità configura un vincolo a carattere conformativo, a prescindere dalla successiva vicenda ablativa dei singoli lotti tenuto conto che ricorre il carattere conformativo del vincolo in quanto inquadrabile nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o, come nel caso di specie, di parte di esso, in modo tale da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, perlopiù spaziale, con un'opera pubblica .( cfr. Cass. civ. n.207/2020).
Conclusioni e spese di lite.
Le indennità dovute vanno quantificate nella misura sopraindicata, maggiorata con gli interessi legali e va ordinato al di depositare le somme presso il Controparte_1
MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia (già e . CP_5 CP_6
Le spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. (già liquidate con decreto 12 novembre 2024) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, determinato in ragione della differenza tra l'importo la cui debenza non è stata contestata dall'ente espropriante e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria, nonché al grado medio di complessità della lite. Dette spese sono liquidate, in assenza di nota spese, in base ai parametri medi di cui pag. 16/17 al D.M. n. 55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00), e così per complessivi euro 14.317,00 per compensi oltre euro 1.713,00 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che l'indennità di acquisizione al patrimonio indisponibile di CP_1 spettante, ai sensi dell'art. 42-bis D.P.R. 327/2001, ai proprietari degli immobili ablati, di cui al decreto di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001 n. 89264 del 09.08.2023 adottato dal è pari rispettivamente: Controparte_1
• per e euro 37.120,34 Parte_2 Parte_4
• per euro 24.250,64 Parte_3 Parte_1
• per euro 1.860,96 Parte_6
• per , euro 1.860,96 Parte_9 Parte_8 Persona_1
• per euro 24.541,41 Parte_10 somme sulle quali decorrono dal 9 agosto 2023 gli interessi al tasso legale;
2)ordina al di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale Controparte_1 dello Stato di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3) condanna il a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite Controparte_1 che liquida, ex DM 55/14, in euro 14.317,00 per compensi oltre ad euro per spese
1.713,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico del le spese relative alla c.t.u., con onere di Controparte_1 rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dai ricorrenti.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
dott.Martina Gasparini
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1729/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
( , Parte_3 CodiceFiscale_3
( ), Parte_4 CodiceFiscale_4
( ), Parte_5 CodiceFiscale_5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ) e (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), in proprio e quali eredi di (c.f. C.F._9 Persona_1
), C.F._10 tutti con gli avv.ti Renzo Fausto Scappini e Paola Zeviani ricorrenti contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Giovanni Michelon e Monica Benedetti dell'avvocatura civica resistente
Oggetto: procedimento ex art. 29 D.L.vo n. 150/11 di opposizione all'indennizzo ex art.42 bis dpr 327/2001 (t.u. espropriazione per pubblica utilità) CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
In via preliminare nel merito:
1) disporre la revoca dell'Ordinanza del 04.02.2025 con la quale la Presidente della
Sezione Seconda della Corte di Appello di Venezia ha rimesso la causa in istruttoria e conseguentemente
In via principale nel merito: previa riforma dell'indennità ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 individuata dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 e previo accertamento della spettanza dell'indennità ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001:
2) determinarsi l'indennità di acquisizione dovuta ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 42-bis, del D.P.R. 327/2001, conseguente all'acquisizione disposta dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 notificati il
10.08.2023, tenendo conto del reale valore venale dei beni acquisiti, ivi compresa la diminuzione di valore dei beni residui e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 33 e 37 del D.P.R. 327/2001, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera prevista, indennizzo meglio specificato nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del 02.11.2024 eventualmente emendata con le osservazioni dei ricorrenti depositate il
16.10.2024 o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dei predetti articoli 32, 33, 37 e 42 bis del D.P.R. 327/2001;
3) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente punto sub 2) comprensivo di interessi a partire dalla data di occupazione illegittima avvenuta con il decreto di esproprio annullato dal Consiglio di Stato come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, o quantomeno dalla data della domanda formulata dai ricorrenti con diffida notificata insieme alla sentenza del
Consiglio di Stato l'8 marzo 2020 nonché gli ulteriori interessi dalla data di acquisizione e sino all'effettivo pagamento;
pag. 2/17 4) accertarsi e dichiararsi che le proprietà dei ricorrenti sono state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo a partire dal 27.05.1975 o comunque a partire dall'adozione del piano di lottizzazione e cioè all'approvazione della DCC n. 58 del 29.09.2000 o in subordine dall'approvazione del piano di lottizzazione avvenuta con DCC n. 38 del 31.05.2001 con il quale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 61/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, o in estremo subordine a partire dall'approvazione della DCC n. 16 del 14.03.2002, data di adozione della variante al PRG impositiva del vincolo a carattere espropriativo, culminata nell'approvazione avvenuta con DCC n. 15 del 16.05.2003 riformulando i conteggi indicati dalla CTU del 02.11.2024, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà hanno subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
5) conseguentemente, determinarsi l'indennità spettante ai ricorrenti a causa della reiterazione del vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo, indennità commisurata all'effettivo danno prodotto, e meglio specificata nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella Consulenza Tecnica d'Ufficio del
02.11.2024 emendata con le osservazioni dei ricorrenti depositate il 16.10.2024 o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dell'art. 39 del
D.P.R. 327/2001;
6) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo da reiterazione del vincolo dovuto ai sensi del precedente punto sub 5) comprensivo degli interessi legali a partire dalla data di reiterazione del vincolo e sino al 09.08.2023, data del decreto di acquisizione come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, oltre agli ulteriori interessi legali, a partire dalla scadenza dell'obbligo di pagamento fissato dall'art. 39 del
D.P.R. n. 327/2001 e cioè a partire dal 18.07.2023 sino all'effettivo pagamento.
In via preliminare subordinata nel merito:
7) disporre la sostituzione del Consulente tecnico, o in subordine disporre la riconvocazione del medesimo Consulente affinchè lo stesso fornisca i chiarimenti sia in ordine alla prima consulenza depositata il 02.11.2024 sia in ordine alla seconda pag. 3/17 consulenza depositata il 19.05.2025, individuando il perimetro della nuova Consulenza che dovrà predisporre il CTU e/o i quesiti cui dovrà rispondere a chiarimenti.
In via subordinata nel merito: previa riforma dell'indennità individuata dal con la deliberazione n. Controparte_1
44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023:
8) determinarsi l'indennità di acquisizione dovuta ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 42-bis, del D.P.R. 327/2001, conseguente all'acquisizione disposta dal con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Controparte_1
Comunale e con decreto di acquisizione n. 89264 del 09.08.2023 notificati il
10.08.2023, tenendo conto del reale valore venale dei beni acquisiti, ivi compresa la diminuzione di valore dei beni residui e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 33 e 37 del D.P.R. 327/2001, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera prevista, indennizzo meglio specificato nell'atto di citazione e comunque quello individuato nella rinnovata Consulenza Tecnica
d'Ufficio o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dei predetti articoli 32, 33, 37 e 24 bis del D.P.R. 327/2001;
9) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente punto sub 8) comprensivo di interessi a partire dalla data di occupazione illegittima avvenuta con il decreto di esproprio annullato dal Consiglio di Stato come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, o quantomeno dalla data della domanda formulata dai ricorrenti con diffida notificata insieme alla sentenza del
Consiglio di Stato l'8 marzo 2020 e sino all'effettivo pagamento;
10) accertarsi e dichiararsi che le proprietà degli ricorrenti sono state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo a partire dal
27.05.1975 o comunque a partire dall'adozione del piano di lottizzazione e cioè all'approvazione della DCC n. 58 del 29.09.2000 o in subordine dall'approvazione del piano di lottizzazione avvenuta con DCC n. 38 del 31.05.2001 con il quale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 61/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, o in estremo subordine a partire dall'approvazione della DCC n. 16 del 14.03.2002, data di pag. 4/17 adozione della variante al PRG impositiva del vincolo a carattere espropriativo, culminata nell'approvazione avvenuta con DCC n. 15 del 16.05.2003 riformulando i conteggi alla luce della nuova Consulenza Tecnica, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà hanno subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
11) conseguentemente, determinarsi l'indennità spettante ai ricorrenti a causa della reiterazione del vincolo a carattere espropriativo e/o sostanzialmente espropriativo, indennità commisurata all'effettivo danno prodotto, e meglio specificata nell'atto di citazione e comunque quella individuata nella rinnovata Consulenza Tecnica d'Ufficio o nella diversa misura che sarà individuata dalla Corte di Appello sulla base dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
12) per l'effetto condannare il a corrispondere direttamente ai Controparte_1 ricorrenti l'indennizzo da reiterazione del vincolo dovuto ai sensi del precedente punto sub 11) comprensivo degli interessi legali a partire dalla data di reiterazione del vincolo e sino al 09.08.2023, data del decreto di acquisizione come misura di carattere compensativo per non aver potuto disporre sin da subito della somma, oltre agli ulteriori interessi legali, a partire dalla scadenza dell'obbligo di pagamento fissato dall'art. 39 del
D.P.R. n. 327/2001 e cioè a partire dal 18.07.2023 e sino all'effettivo pagamento.
In tutti i casi:
13) disporsi l'integrale refusione delle spese di causa, onorari, spese generali, accessori e contributo unificato come indicato nel punto E delle presente note d'udienza o comunque nella misura che verrà decisa dalla Corte di Appello.
14) Condannare il al pagamento ai ricorrenti delle indennità ex art. Controparte_1
96
C.P.C. individuato in via di equità dalla Corte di Appello o comunque liquidando le spese di causa nella misura massima.
15) Condannare il al pagamento di tutte le spese della Consulenza Controparte_1
Tecnica disposta dalla Corte di Appello.
Nel caso in cui la Corte di Appello non ritenesse la causa matura per la decisione e non sufficienti le prove della debenza delle indennità di cui ai punti sub 1 e sub 4) disporsi i seguenti mezzi istruttori: pag. 5/17 In via istruttoria:
15) senza inversione dell'onere della prova, ed in conseguenza della costituzione avversaria si chiede sin da ora l'ammissione di prove per interpello e testi sulle circostanze indicate in narrativa, premessa la formula “vero che”, con riserva di indicare i testi e di meglio specificare i capitoli di prova nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. Ammettersi prova contraria sulle eventuali prove avversarie;
Per parte resistente
in via principale: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto e confermare il valore delle aree così come determinato;
- in via subordinata: determinarsi l'indennità nella misura ritenuta di giustizia tenuto conto delle somme già depositate dal specificate in fatto e della Controparte_1 intervenuta prescrizione con riferimento alla richiesta indennitaria per la reiterazione del vincolo In ogni caso, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., spese e compensi di lite rifusi.
MOTIVAZIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio e quale delegato dagli eredi di , Parte_6 Parte_10 Parte_8
e questi ultimi due in proprio e quali eredi di
[...] Parte_9 Persona_1 hanno proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. ex artt. 29 D.Lgs. 150/2011 e 42 bis D.P.R.
n. 327/2001 chiedendo la determinazione dell'indennizzo loro spettante per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del degli immobili di loro Controparte_1 proprietà, nonché della somma loro dovuta a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo di questi beni e per il pregiudizio non patrimoniale subito, sulla base dei criteri fissati dall'art. 42 bis, commi terzo e quinto del D.P.R. n. 327 del 2001, contestando la quantificazione effettuata dall'ente espropriante e, inoltre, la determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 321/2001.
In particolare e quali proprietari di una villetta sita in Parte_2 Parte_4
località Cà di David, in via Campanile Vecchio catastalmente censita al foglio CP_1
373 mappale 794 e , , Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_8
, , , quali proprietari
[...] CP_2 Parte_5 Parte_10 Parte_9
pag. 6/17 condomini del in località Cà di David, in via Campanile Parte_11 CP_1
Vecchio, hanno proposto opposizione avverso l'indennità definitiva di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in riforma della quantificazione operata con deliberazione n. 44 del 27 luglio 2023 del Consiglio Comunale e con decreto di acquisizione n.89264 del 09.08.2023 notificati il 10.08.2023 e la determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 321/2001 con riferimento alle aree oggetto di acquisizione che risultano catastalmente identificate al Fg. 373, mapp n. 1258 di mq 76 (proprietà e Parte_2
) e Fg. 373, mapp.li n. 1169 mq 140 e n. 1257 di mq 60, per un Parte_4 totale di mq 200 ( , Parte_6 Parte_3 Parte_8 Parte_9
, e ).
[...] Parte_12 Parte_10 Parte_1
Secondo la stima del tecnico di parte ricorrente l'indennità dovuta - comprensiva del valore del bene, del danno da occupazione illegittima e del danno non patrimoniale - dovrebbe ammontare ad euro 49.851,87 quanto all'unità immobiliare , euro Pt_1
39.776,88 quanto all'unità immobiliare , euro 48.178,75 quanto all'unità Pt_5 immobiliare euro 76.201,87 quanto all'unità immobiliare e euro Pt_8 Pt_10
120.860,59 quanto all'unità immobiliare Pt_4
Chiedevano inoltre di accertare che le aree erano state sottoposte al vincolo a carattere espropriativo a partire dal 27.05.1975 e comunque dall'acquisizione della proprietà in capo agli attori, e sino al 09.08.2023, e che, pertanto tali proprietà avevano subito una significativa limitazione del diritto di proprietà meritevole di indennizzo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001 sicchè risultava ulteriormente dovuta l'indennità a causa della reiterazione del vincolo così commisurata unità immobiliare ( poi sinteticamente u.i.) euro 43.323,25- u.i. euro 29.362,06 – u.i. Pt_1 Pt_5 Pt_8 euro 41.791,03 – u.i. euro 66.222,45- u.i. uro 31.014,56. Pt_10 Pt_4
I ricorrenti rappresentavano che tali terreni erano stati fatti oggetto di procedura espropriativa iniziata a seguito dell'approvazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata presentato dalla ditta ed altri, approvazione avvenuta con CP_3 deliberazione n. 38 del 31.05.2001 del Consiglio Comunale di e che gli stessi I CP_1 furono destinatari del decreto di espropriazione n. 78 del 31 ottobre 2006 della
Provincia di Verona con il quale venivano espropriate a favore del Controparte_1
pag. 7/17 le aree di loro proprietà necessarie per i lavori relativi all'attuazione del predetto piano di lottizzazione pari a 262 mq (14 mq provenienti dal mappale 1170 - Foglio n. 373 48 mq provenienti dal mappale 794 - Foglio n. 373 140 mq provenienti dal mappale 1169 -
Foglio n. 373 60 mq provenienti dal mappale 382 - Foglio n. 373). Ritenendo illegittima la procedura di esproprio i ricorrenti presentavano ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto che con sentenza n. 1628 del 14.05.2009 lo rigettava il ricorso.
Successivamente il Consiglio di Stato con sentenza n. 152/2020, pubblicata l'08.01.2020 annullava il decreto di espropriazione n. 78 del 31 ottobre 2006 della
Provincia di Verona.
Veniva successivamente emesso il decreto di esproprio da parte del Controparte_1 impugnato davanti al TAR che, con sentenza n. 928/2022, pubblicata il
06.06.2022,accoglieva il ricorso con condanna del a decidere se Controparte_1 restituire le aree ai legittimi proprietari, previa messa in pristino – sostenendo le relative spese di demolizione e ripristino – fermo il risarcimento del danno da occupazione abusiva o, in alternativa, procedere alla loro acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis
D.P.R. n. 327/2001, con riconoscimento delle correlate somme spettanti ai privati, salva la conclusione di un contratto tra le parti con efficacia traslativa e transattiva.
Il avviava il procedimento diretto all'acquisizione delle aree ai sensi Controparte_1 dell'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e con deliberazione n.44 del 27 luglio 2023 notificata il 10 agosto 2023 e successivo decreto di acquisizione 89264 del 09.08.2023 disponeva l'acquisizione sanante con un valore dell'area indicato in 10 €/mq a cui è stato aggiunto il 5 % annuo di indennità di occupazione ed il danno non patrimoniale per un valore complessivo di euro 435,23 per ( ditta Parte_2 Persona_2
1-mq 76) e di euro 1.145,34 per , Parte_6 Parte_3 Parte_8
, (ditta n.
2 -mq Parte_9 Parte_12 Controparte_4 Parte_1
276).
Con comparsa 7 dicembre 2023 il si è costituito in causa chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'indennità come stimata dall'amministrazione.
pag. 8/17 Con ordinanza 27 febbraio 204 la Corte d'Appello ha disposto consulenza tecnica d'ufficio e l'ing. all'esito delle operazioni peritali, ha dimesso la Persona_3 sua relazione in data 2.11.2024.
Con ordinanza 7 febbraio 2025 veniva disposta integrazione alla c.t.u. con rideterminazione delle indennità in considerando la destinazione urbanistica e dei vincoli esistenti sulle aree oggetto di occupazione acquisitiva e il c.t.u. depositava la propria relazione in data 19 maggio 2025.
Le parti sono state autorizzate a depositare note difensive recanti le proprie osservazioni e conclusioni in vista dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 all'esito della quale il collegio si è riservato.
Ragioni della decisione
Il c.t.u. ha svolto tutti gli accertamenti necessari per la stima dell'indennità dovuta ai ricorrenti.
Lo stato dei luoghi viene così descritto: “Sotto il profilo urbanistico, come da
Certificato di Destinazione Urbanistica storico rilasciato dal Comune di i beni CP_1 oggetto di acquisizione sanante erano classificati come “Sede stradale - strada di PRG attuata con P.d.L. “Campanile Vecchio” n. 7140597 approvato con Delibera nr 38 del
31/05/2001 convenzionato con atto Notaio del 31/03/2004 Repertorio Persona_4 nr 60371 Raccolta 11339.” Si riporta l'evoluzione urbanistica e vincolistica del bene dal
1975.
1.Piano Regolatore Generale del approvato con DGR n. 1750/1975. Controparte_1
Le aree oggetto di acquisizione sanante erano a destinazione “Sede stradale” di progetto e permettevano l'accesso dalla viabilità pubblica ai lotti che saranno oggetto di futura lottizzazione.
2. Piano di Lottizzazione approvato con DCC 38 del 31.05.2001. Il Piano di lottizzazione comprendeva i beni oggetto di acquisizione sanante e li destinava a aree a standard primari. Nel dettaglio i beni, che erano classificati come “Sede stradale”, garantivano l'accesso al piano di lottizzazione dalla viabilità pubblica.
3. Variante particolare al PRG n. 226 (“Opere di urbanizzazione primaria Via campanile - Vecchio Cadidavid - conferma vincoli ai sensi del comma 4 lettera e) dell'articolo 50 della legge regionale 61/85”,) approvata con Deliberazione di Consiglio pag. 9/17 Comunale di n.15 del 16.05.2003. Le aree oggetto di acquisizione facevano CP_1 parte delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità) del Piano di Lottizzazione.
4. Convenzione urbanistica stipulata tra lottizzanti consenzienti e il Controparte_1 in data 31 marzo 2004 con atto del notaio dottor da rep. n. Persona_4 CP_1
60371 racc. 11339. La convenzione urbanistica regolava le opere di urbanizzazione da realizzare e da cedere al tra cui anche le opere da realizzarsi nelle CP_1 CP_1 aree oggetto degli appellanti, ditte dissenzienti al PDL.
5. Decreto di esproprio n. 32 emanato in data 7 aprile 2006 dalla Provincia di CP_1
Dal suddetto decreto si evince “che l'area oggetto di espropriazione, foglio n. 373 mappale n. 1169- 382- 794 - 1170, è destinata nel vigente piano regolatore generale a: sede stradale, con vincoli preordinati all'esproprio riconfermati. Si precisa che l'utilizzo di detta area è regolato da apposito piano di lottizzazione convenzionato con atto notaio rep. n. 60371 del 31 marzo 2004.” La destinazione a sede Persona_4 stradale dei beni oggetto di acquisizione sanante è sempre stata riconfermata dalle seguenti Varianti Generali del Piano del Comune di : - Variante n. 265 al CP_1
P.R.G. approvata il 23 febbraio 2007 con Delibera di Consiglio n. 21. - Piano degli
Interventi (P.I.) approvato con D.C.C. n. 91 del 23.12.2011. - Variante sostanziale
Piano degli Interventi (P.I.) n. 22, approvata con D.C.C. n.8 del 16.02.2017. - Variante sostanziale Piano degli Interventi (P.I.) n. 23, approvata con D.C.C. n. 48 del 28 novembre 2019. In merito alla disciplina urbanistica all'epoca del decreto di acquisizione sanante (9 agosto 2023), come si evince sia dalla tavola di paino 5
“Disciplina Operativa” che dalla tavola 4 “Disciplina Regolativa” della Variante 29 del Piano degli Interventi, adottato con D.C.C. n° 42 del 28.07.2021 e approvato con
D.C.C. n° 19 del 05.04.2022, le aree oggetto di acquisizione sanante ricadono all'interno del perimetro di PUA Piano di lottizzazione residenziale Campanile Vecchio in località Ca di David 7140597, adottato con delibera 58 del 29.09.2000, approvato con delibera n. 38 del 31.05.2001 esecutivo dal 17.06.2001, con convenzione con atto
Notaio del 31/03/2004 Repertorio nr 60371 Raccolta 11339. Il piano di Persona_4 lottizzazione destinava a sede stradale/viabilità i beni oggetto di acquisizione.
pag. 10/17 Alla data del decreto (9 agosto 2023), le aree oggetto di acquisizione sanante erano costituite da una strada con due corsie di marcia e un marciapiede disposto su entrambi i lati della carreggiata.
In dettaglio, trattasi della porzione di viabilità di lottizzazione che permette di collegare i lotti coinvolti dal PdL “Campanile Vecchio” alla viabilità di quartiere. Il tratto stradale
è stato completato a maggio 2008 e collaudato nel febbraio 2010. Antecedentemente alla realizzazione della strada, le aree facevano parte dello scoperto di pertinenza di una villetta bifamiliare (Edificio A – proprietà dei Sig.ri e ) Parte_2 Parte_4
e di un condominio di cinque unità, di cui quattro di proprietà degli attuali appellanti
(Edificio B).” (perizia in atti)
Tanto premesso rileva il Collegio in linea generale come un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa (Cass. civ. n. 7987/2011) mentre le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.
Deve tenersi in considerazione il vincolo conformativo insistente nell'area, e non quello espropriativo, tenuto conto che, come evidenziato dalla Suprema Corte “il vincolo d'inedificabilità impresso dagli strumenti urbanistici risulta in sé privo di ruolo discriminante nella summa divisio tra vincoli conformativi ed espropriativi, la cui individuazione va invece operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (cfr. Cass. n. 14230 del 2019)” ( così Cass. civ. n.207/2020).
Come evidenziato nella perizia i beni oggetto di acquisizione sanante risultavano nel
PRG indicati come “sede stradale” (“Sede stradale - strada di PRG attuata con P.d.L. pag. 11/17 “Campanile Vecchio” n. 7140597 approvato con Delibera nr 38 del 31/05/2001 convenzionato con atto Notaio del 31/03/2004 Repertorio nr 60371 Persona_4
Raccolta 11339).
Ciò posto va rilevato come, diversamente da quanto indicato da parte ricorrente, al fine di attribuire una connotazione edificatoria dei beni correlata all'inserimento dei medesimi nel piano di lottizzazione, non può farsi riferimento a quanto previsto specificamente per i piani PEEP e PIP tenuto conto che i correlati interventi espropriativi si riferiscono alle specificità degli interventi di riforma economico sociale senza che risultino sussistere immediate analogie con i meri piani urbanistici attuativi.
Come osservato dalla Suprema Corte “ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'inserimento di un'area nel programma costruttivo, a norma dell'art. 51 della I. n. 865 del 1971, non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare (Peep), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del Peep (Cass. n. 25318 del 2017)”
(cfr. Cass. civ. n.15413/2019).
Va inoltre osservato come «l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo» (cfr. Cass.civ. n.207/2020 e già n.
14331/2019).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che le aree oggetto di causa rispettivamente di mq
76 (proprietà e ) e Fg. 373, mapp.li n. 1169 mq 140 e Parte_2 Parte_4
n. 1257 di mq 60, per un totale di mq 200 ( Parte_6 Parte_3
, e Parte_8 Parte_9 Parte_12 Parte_10 Pt_1
pag. 12/17 ) secondo il PRG del 1975 con destinazione a sede stradale risultano in tal Parte_1 modo caratterizzate senza che possa trarsi una edificabilità derivante né dal futuro inserimento nel piano di lottizzazione, né dalla ritenuta accessorietà agli edifici villetta e condominio in proprietà dei ricorrenti. Non solo. Va rilevato inoltre come nel caso di specie il vincolo ha natura conformativa tenuto conto che la destinazione a sede stradale concreta un vincolo inquadrabile nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, in modo tale da da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui la viabilità ricade.
Come sul punto evidenziato dalla Suprema Corte “Successivamente si è chiarito che l'inserimento delle opere di viabilità nel piano regolatore (art. 7, 2° comma, n. 1, della legge n. 1150 del 1942), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio assoggettate a destinazione viaria e di rispetto, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone (art. 13 della legge n. 1150 del 1942), di regola rimesso allo strumento di attuazione e, come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, incidente su specifici beni (Cass., sez. 1, 25/9/2007, n. 19924; Cass.
n. 7/12/2001, n. 15519; Cass., n. 11/1/2002, n. 296; anche Cass., 10/5/2013, n. 11236). “
( così Cass.civ. n.25109/2024).
Pertanto al fine di rideterminare le indennità dovute vanno considerati la destinazione urbanistica e i vincoli esistenti sulle aree oggetto di occupazione acquisitiva senza che l'inserimento delle aree nel piano di lottizzazione consenta di attribuire alle medesime una connotazione edificatoria.
Come sopra evidenziato le aree vanno dunque considerate quali aree a destinazione stradale, poiché tale era la loro destinazione anteriormente all'occupazione acquisitiva.
Quanto alla determinazione dell'indennità vanno richiamati gli esiti della c.t.u. (sulla base dell'integrazione disposta dal Collegio). Sul punto la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, che sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in pag. 13/17 linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ.n.15804/2024).
L'ing. ha evidenziato come “Le aree destinate a viabilità rientrano nella Per_3 fattispecie di beni che, sia per la loro natura di beni a finalità pubblica, che per la loro peculiare destinazione d'uso, non presentano un segmento di mercato attivo, ovvero sono beni che generalmente non sono oggetto di compravendita nel libero mercato. Non
è stato possibile dunque reperire, mediante fonti dirette ed indirette di mercato, le informazioni necessarie per formulare un motivato giudizio di stima. Si è quindi proceduto ad utilizzare un procedimento indiretto che permette di stimare il valore del bene oggetto di valutazione, basandosi sul rapporto che lega il valore del suolo (Va) su cui è realizzata l'infrastruttura e il costo di realizzazione della stessa. In particolare, è noto che il valore del suolo (Va) può essere stimato come prodotto tra il valore di mercato di un bene e l'indice percentuale rappresentativo dell'incidenza del valore dell'area (Ia):
Va = Vf x Ia
Il valore di mercato (Vf) può essere a sua volta visto come funzione del valore del suolo
e di tutte voci di costo di produzione (Cp), così come riportato:
Vf = Va + Cp
La formula allora diventa: Va = (Va + Cp) x Ia
Va = (Cp x Ia) / (1–Ia)
Il valore del terreno a destinazione viabilità (Va) è quindi funzione del costo di produzione di realizzazione dell'infrastruttura e l'indice percentuale rappresentativo dell'incidenza del valore dell'area. Il costo di produzione di una strada pubblica può essere visto nella somma tra il costo di realizzazione, le spese di progettazione e le spese generali. Un utile riferimento alla stima del costo di costruzione di una strada può essere ricercato nel “Prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornamento anno
2024 - allegato E: Costi parametrici”, a cura dell'Osservatorio Regionale degli
Appalti, approvato con DGR 572 del 27/05/2024 dalla Giunta Regionale Veneto. Il costo di costruzione di una strada pubblica Sezione tipo F1: locale ambito urbano per una larghezza di 9,5 m è pari a 1.162,27 €/m.
Dunque, il costo di costruzione unitario al mq di superficie è pari 122,34 €/mq. Le spese tecniche possono essere stimate nella misura del 9% dei costi di costruzione, le pag. 14/17 spese generali nella misura del 3% dei costi di costruzione e l'incidenza dell'area, considerata la zona di riferimento, può essere stimata nella misura del 15%.
Applicando la formula sopra riportata, il valore unitario arrotondato dell'area a destinazione viabilità (Va) è dunque pari a 24,00 €/mq. “ ( cfr. perizia in atti).
Tanto premesso l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 42 bis del d.p.r. n.327/2001 - pari al valore venale del bene oltre all'indennizzo relativo al pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ex art. 42 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001, e all'indennizzo dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, il comma 3 dell'art. 42-bis D.P.R. 327/2001 (in misura corrispondente all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene “determinato ai sensi del presente comma") - è stato così quantificato dal c.t.u.:
e euro 37.120,34 Parte_2 Parte_4
, euro 24.250,64 Parte_3 Parte_1 euro 1.860,96 Parte_6
, , euro 1.860,96 Parte_9 Parte_8 Persona_1
euro 24.541,41 Parte_10
(Cfr. perizia pag.19 )
Su tali somme vanno riconosciuti i soli interessi legali di natura compensativa con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento acquisitivo (nel caso di specie 9 agosto 2023) e fino a quella del deposito.
Va escluso il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. poiché quest'ultimo postula la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, nonché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n.
4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purché il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali
(cfr. Cass., Sez. 6, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez.
3, 19/03/2018, n. 6684).
pag. 15/17 Va inoltre osservato come la domanda con cui i ricorrenti chiedono la condanna al pagamento dell'indennità di acquisizione sanante giudizialmente determinata è inammissibile, in quanto tale condanna non può essere pronunciata nel relativo giudizio di opposizione alla stima, promosso dinanzi alla Corte d'Appello, spiegando la domanda proposta il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria (Cass. civ. n.24930/2007 e n.
16258/2002).
Per le ragioni suindicate, tenuto conto della natura conformativa del vincolo rispetto ai beni oggetto di causa (che come detto risultavano indicati nel PRG del 1975 come a destinazione viabilità) deve rigettarsi la domanda formulata dai ricorrenti di corresponsione dell'indennità per reiterazione del vincolo che presuppone il carattere espropriativo del vincolo stesso. Nel caso di specie deve ritenersi che l'inserimento nel piano regolatore generale delle aree in questione con destinazione a viabilità configura un vincolo a carattere conformativo, a prescindere dalla successiva vicenda ablativa dei singoli lotti tenuto conto che ricorre il carattere conformativo del vincolo in quanto inquadrabile nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o, come nel caso di specie, di parte di esso, in modo tale da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, perlopiù spaziale, con un'opera pubblica .( cfr. Cass. civ. n.207/2020).
Conclusioni e spese di lite.
Le indennità dovute vanno quantificate nella misura sopraindicata, maggiorata con gli interessi legali e va ordinato al di depositare le somme presso il Controparte_1
MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia (già e . CP_5 CP_6
Le spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. (già liquidate con decreto 12 novembre 2024) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, determinato in ragione della differenza tra l'importo la cui debenza non è stata contestata dall'ente espropriante e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria, nonché al grado medio di complessità della lite. Dette spese sono liquidate, in assenza di nota spese, in base ai parametri medi di cui pag. 16/17 al D.M. n. 55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00), e così per complessivi euro 14.317,00 per compensi oltre euro 1.713,00 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che l'indennità di acquisizione al patrimonio indisponibile di CP_1 spettante, ai sensi dell'art. 42-bis D.P.R. 327/2001, ai proprietari degli immobili ablati, di cui al decreto di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001 n. 89264 del 09.08.2023 adottato dal è pari rispettivamente: Controparte_1
• per e euro 37.120,34 Parte_2 Parte_4
• per euro 24.250,64 Parte_3 Parte_1
• per euro 1.860,96 Parte_6
• per , euro 1.860,96 Parte_9 Parte_8 Persona_1
• per euro 24.541,41 Parte_10 somme sulle quali decorrono dal 9 agosto 2023 gli interessi al tasso legale;
2)ordina al di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale Controparte_1 dello Stato di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3) condanna il a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite Controparte_1 che liquida, ex DM 55/14, in euro 14.317,00 per compensi oltre ad euro per spese
1.713,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico del le spese relative alla c.t.u., con onere di Controparte_1 rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dai ricorrenti.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
dott.Martina Gasparini
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 17/17