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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2128 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2128 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BONOMO BARBARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Reggio Calabria (RC), rispettivamente in data 11.03.2009 e
2.03.2011, i figli ed;
Per_1 CP_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) pronuncia dello status: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Reggio Calabria (RC) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune di Reggio Calabria (RC) al n. 528, P II
S. A. U. 1 Anno 2009, in regime di comunione dei beni ed ordinare al Comune di annotare l'emananda
Sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
2) collocamento dei figli ed e ripartizione degli oneri di mantenimento: CP_1 Persona_2
i figli ed continueranno ad abitare insieme alla signora nella casa CP_1 Persona_2 Parte_1 familiare sita in AR EA MA (Rn), Via Caduti per la Libertà n. 4/A Int. 3, alla madre assegnata, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica;
- i coniugi concordano nell'affidamento condiviso dei figli ed per il quale i genitori CP_1 Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente o congiuntamente a seconda delle questioni, attenendosi al Piano Genitoriale concordato (Doc.13) per tutto ciò che attiene alle informazioni e condizioni in esso contenute (routine quotidiana dei minori, visite, festività, ecc);
- per il mantenimento di ed il signor corrisponderà mensilmente alla signora CP_1 Per_1 Per_2
a copertura delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e Parte_1 dell'ordinaria cura della persona, Euro 650,00 (seicentocinquantaeuro), annualmente rivalutabili secondo l'indice Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla signora , Iban IT [...]CC0012410651 acceso presso la NC ING BANK Parte_1
N.V. a titolo di mantenimento dei minori;
- le spese straordinarie (ludiche, mediche, sportive e scolastiche) come previste e disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna - Ordine Avvocati di
Bologna Prot. 7367 -2017) saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, sempre che risultino pagina 2 di 5 documentate dal coniuge che le ha anticipate. Sono spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo
- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) - campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola e postscuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie andranno concordate e rimborsate tra i genitori, con le modalità precisate ai punti 4) e 5) del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di
Bologna e che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- i coniugi concordano nella estinzione dei conti correnti bancari cointestati;
- i coniugi che l'assegno unico universale erogato a beneficio dei minori, oggi pari ad Euro 467,00 mensili, verrà suddiviso al 50% fra i genitori;
3) Con riferimento alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali convengono:
a) il signor si obbliga a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile alla signora Parte_2 [...] la proprietà della propria quota pari al 50% della casa familiare - sita AR EA MA IM Parte_1
(RN) Via Caduti per la Libertà n. 4/A Int.3, Piano 1, distinta al NCEU del Comune di AR – EA MA al Foglio 6, Part. 3323 Sub. 2, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 4, 7,5 vani, R.C. € 697,22 Superficie mq 156, ivi comprese le suppellettili ed il mobilio presenti nell'immobile oltre la propria quota relativa all'immobile presente nel catasto fabbricati del comune AR EA MA IM (RN) Via A. Manzoni n.7 Piano T, Foglio 6,
Particella 3323, Sub. 6, Cat. F/1, Consistenza 81 mq;
le parti convengono che nell'atto notarile di pagina 3 di 5 trasferimento la signora si accollerà il debito residuo del contratto di mutuo surrogato da Parte_1
NA NC (codice rapporto 37331) in forza del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile trasferito e per il quale alla data del 25/09/2024 risulta un debito residuo complessivo pari ad Euro 129.596,30 (salvi gli ulteriori pagamenti delle rate intervenuti ad oggi) in capo alle parti, impegnandosi la stessa signora Parte_1 ad individuare e proporre alla banca un diverso soggetto garante entro e non oltre la data del rogito ovvero entro e non oltre la data del 28/02/2025;
b) la signora si obbliga a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile al signor Parte_1 Pt_2
la proprietà della propria quota pari al 50% della casa sita in IM (RN) via Nagli n.4 distinta al
[...]
NCEU del Comune di IM al Foglio 46, Part. 308, Sub. 1, Zona 2, Cat. A/3, Cl. 4, consistenza vani 3,
R.C. € 306,16 Sup. mq 39, ivi comprese le suppellettili ed il mobilio presenti nell'immobile; le parti convengono che nell'atto notarile di trasferimento il signor si accollerà il debito residuo del Parte_2 contratto di mutuo concesso da NA NC (codice rapporto 37330) in forza del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile allo stesso trasferito e per il quale alla data del 25/09/2024 risulta un debito residuo complessivo pari ad Euro 44.153,53 (salvi gli ulteriori pagamenti delle rate intervenuti ad oggi) in capo alle parti, impegnandosi il signor ad individuare e proporre alla banca un diverso garante entro e Per_2 Pt_2 non oltre la data del rogito ovvero entro e non oltre la data del 28/02/2025
c) la signora si obbliga a consegnare al signor contestualmente alla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento di cui alla precedente lettera a), assegno circolare allo stesso intestato di importo pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
I coniugi precisano che gli accordi del presente ricorso ed in particolare le pattuizioni relative al trasferimento dei beni immobili di proprietà dei coniugi e sopra identificati tramite distinzione di NCEU dei relativi comuni, sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto i ricorrenti chiedono sin da ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74 ;
- i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2 provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, rinunciando entrambi reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, compresa la domanda di assegno di divorzio, con richiesta di dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento;
- sussistendo i requisiti, la signora ha presentato in data 22/05/2024 (n. interno 154/24) Parte_1
Perso istanza on -line per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presso l'Onorevole di IM al quale è stata ammessa in via provvisoria ed anticipata in data 4/06/24 - Protocollo n. 0001685/U (Doc
14).
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.09.2009 in Reggio Calabria (RC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Calabria (RC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 528 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in IM nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2128 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BONOMO BARBARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Reggio Calabria (RC), rispettivamente in data 11.03.2009 e
2.03.2011, i figli ed;
Per_1 CP_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) pronuncia dello status: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Reggio Calabria (RC) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune di Reggio Calabria (RC) al n. 528, P II
S. A. U. 1 Anno 2009, in regime di comunione dei beni ed ordinare al Comune di annotare l'emananda
Sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
2) collocamento dei figli ed e ripartizione degli oneri di mantenimento: CP_1 Persona_2
i figli ed continueranno ad abitare insieme alla signora nella casa CP_1 Persona_2 Parte_1 familiare sita in AR EA MA (Rn), Via Caduti per la Libertà n. 4/A Int. 3, alla madre assegnata, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica;
- i coniugi concordano nell'affidamento condiviso dei figli ed per il quale i genitori CP_1 Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente o congiuntamente a seconda delle questioni, attenendosi al Piano Genitoriale concordato (Doc.13) per tutto ciò che attiene alle informazioni e condizioni in esso contenute (routine quotidiana dei minori, visite, festività, ecc);
- per il mantenimento di ed il signor corrisponderà mensilmente alla signora CP_1 Per_1 Per_2
a copertura delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e Parte_1 dell'ordinaria cura della persona, Euro 650,00 (seicentocinquantaeuro), annualmente rivalutabili secondo l'indice Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla signora , Iban IT [...]CC0012410651 acceso presso la NC ING BANK Parte_1
N.V. a titolo di mantenimento dei minori;
- le spese straordinarie (ludiche, mediche, sportive e scolastiche) come previste e disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna - Ordine Avvocati di
Bologna Prot. 7367 -2017) saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, sempre che risultino pagina 2 di 5 documentate dal coniuge che le ha anticipate. Sono spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo
- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) - campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola e postscuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie andranno concordate e rimborsate tra i genitori, con le modalità precisate ai punti 4) e 5) del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di
Bologna e che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- i coniugi concordano nella estinzione dei conti correnti bancari cointestati;
- i coniugi che l'assegno unico universale erogato a beneficio dei minori, oggi pari ad Euro 467,00 mensili, verrà suddiviso al 50% fra i genitori;
3) Con riferimento alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali convengono:
a) il signor si obbliga a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile alla signora Parte_2 [...] la proprietà della propria quota pari al 50% della casa familiare - sita AR EA MA IM Parte_1
(RN) Via Caduti per la Libertà n. 4/A Int.3, Piano 1, distinta al NCEU del Comune di AR – EA MA al Foglio 6, Part. 3323 Sub. 2, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 4, 7,5 vani, R.C. € 697,22 Superficie mq 156, ivi comprese le suppellettili ed il mobilio presenti nell'immobile oltre la propria quota relativa all'immobile presente nel catasto fabbricati del comune AR EA MA IM (RN) Via A. Manzoni n.7 Piano T, Foglio 6,
Particella 3323, Sub. 6, Cat. F/1, Consistenza 81 mq;
le parti convengono che nell'atto notarile di pagina 3 di 5 trasferimento la signora si accollerà il debito residuo del contratto di mutuo surrogato da Parte_1
NA NC (codice rapporto 37331) in forza del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile trasferito e per il quale alla data del 25/09/2024 risulta un debito residuo complessivo pari ad Euro 129.596,30 (salvi gli ulteriori pagamenti delle rate intervenuti ad oggi) in capo alle parti, impegnandosi la stessa signora Parte_1 ad individuare e proporre alla banca un diverso soggetto garante entro e non oltre la data del rogito ovvero entro e non oltre la data del 28/02/2025;
b) la signora si obbliga a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile al signor Parte_1 Pt_2
la proprietà della propria quota pari al 50% della casa sita in IM (RN) via Nagli n.4 distinta al
[...]
NCEU del Comune di IM al Foglio 46, Part. 308, Sub. 1, Zona 2, Cat. A/3, Cl. 4, consistenza vani 3,
R.C. € 306,16 Sup. mq 39, ivi comprese le suppellettili ed il mobilio presenti nell'immobile; le parti convengono che nell'atto notarile di trasferimento il signor si accollerà il debito residuo del Parte_2 contratto di mutuo concesso da NA NC (codice rapporto 37330) in forza del quale è stata iscritta ipoteca sull'immobile allo stesso trasferito e per il quale alla data del 25/09/2024 risulta un debito residuo complessivo pari ad Euro 44.153,53 (salvi gli ulteriori pagamenti delle rate intervenuti ad oggi) in capo alle parti, impegnandosi il signor ad individuare e proporre alla banca un diverso garante entro e Per_2 Pt_2 non oltre la data del rogito ovvero entro e non oltre la data del 28/02/2025
c) la signora si obbliga a consegnare al signor contestualmente alla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento di cui alla precedente lettera a), assegno circolare allo stesso intestato di importo pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
I coniugi precisano che gli accordi del presente ricorso ed in particolare le pattuizioni relative al trasferimento dei beni immobili di proprietà dei coniugi e sopra identificati tramite distinzione di NCEU dei relativi comuni, sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto i ricorrenti chiedono sin da ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74 ;
- i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2 provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, rinunciando entrambi reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, compresa la domanda di assegno di divorzio, con richiesta di dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento;
- sussistendo i requisiti, la signora ha presentato in data 22/05/2024 (n. interno 154/24) Parte_1
Perso istanza on -line per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presso l'Onorevole di IM al quale è stata ammessa in via provvisoria ed anticipata in data 4/06/24 - Protocollo n. 0001685/U (Doc
14).
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.09.2009 in Reggio Calabria (RC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Calabria (RC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 528 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in IM nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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