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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa AN TA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g.13158/2024 promossa da:
• nata in data [...], titolare del documento di identità argentino Parte_1
n. , titolare del codice unico di identificazione argentino (cuil-t) n. , NumeroD_1 NumeroDiCa_2 per se stessa e congiuntamente a , nato in data [...], titolare Persona_1 del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di identificazione NumeroD_3 argentino (cuil-t) n. 4, in qualità di legali rappresentanti esercenti la NumeroDiC_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore di età nato in data [...], Persona_2 titolare del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di NumeroD_5 identificazione argentino (cuil-t) n. ; NumeroDiCar_6
• nata in data [...], titolare del documento di identità argentino n. Parte_2
, titolare del codice unico di identificazione argentino (cuil-t) n. , tutti NumeroD_7 NumeroDi_8 residenti in calle Balcarce n. 461, Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires, Repubblica
Argentina; tutti con il patrocinio dell'avvocato Chiara NA, foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Palermo, via Tripoli 30 (pec. telefax Email_1
0916113570)
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
resistente costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni di parte attrice: “- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che Pt_1 nata in data [...], nata in data [...],
[...] Parte_2 Persona_2 nato in data [...], discendono da avo italiano e pertanto, non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis, sono titolari dello status civitatis italiano. - per l'effetto, ordinare al
e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della
Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in sede Controparte_1 amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , nata in [...] Parte_1
11 febbraio 1970, in proprio e unitamente a per conto del figlio minorenne Persona_1
nato in data [...] e nata in data [...], Persona_2 Parte_2 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status Controparte_1 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , , (alias Per_3 Per_4 Per_5
), cittadino italiano, nato a [...], il [...] ed emigrato in Argentina senza mai Per_3 rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino argentino, deceduto, in Argentina, il 27.11.1947(cfr. all., 2, 3, 5).
Il si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 17.09.2024 All'udienza del 21/11/2025le parti ricorrenti depositavano note scritte in cui insistevano nella domanda, rilevavano l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo per la questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, trattandosi di causa iscritta precedentemente al
27.3.2025 e osservavano che i fatti allegati in ricorso non erano stati contestati da controparte. La difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo proposta dalla parte convenuta, atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Torino concerne l'art. 3 bis della Legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1 del DL n.
36/2025, non applicabile alle cause, come quella in oggetto, introdotte in data antecedente al
27.3.2025.
Passando al merito della causa, i ricorrenti deducono che
• il signor , , (o ), in data 15.09.1894 contraeva matrimonio Per_3 Per_4 Per_5 Per_3 con la cittadina italiana (all. 4) ed emigrava in Argentina (cfr. all.4); Persona_6
• dal matrimonio dei predetti nasceva, in Argentina, la figlia , nata in [...] 9 Persona_7 novembre 1910 (cfr. all. 6)
• (o ) decedeva in Argentina, il 27.11.1947 (cfr. all. 5) Persona_8 Per_3
• , in data 28.03.1932, contraeva matrimonio con il cittadino argentino a Parte_3
NA ND TI (all. 7) e da tale unione nasceva la figlia, Persona_9
, nata, in Argentina, il 1 gennaio 1938 (cfr. all. 8);
[...]
• Costei, in data 19.02, 1969 contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_10 all. 9) e da tale unione nasceva a , nata in [...] l'[...]
[...] Parte_1 cfr.(all. 10), odierna ricorrente;
• e divorziavano in data 22.12.1994 (cfr. Persona_9 Persona_10 all. 9);
• si univa con il cittadino argentino e da tale unione Parte_1 Persona_1 nascevano due figli: nata in data [...] (cfr. all. 11), odierna Parte_2 ricorrente e nato in data [...] (all.12) odierno ricorrente Persona_2 minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'avo di , , (alias ), cittadino italiano, nato a Per_3 Per_4 Per_5 Per_3
AR (CN), il 15.05.1870 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino argentino, (cfr. all., 2, 3). Trasmetteva la cittadinanza alla figlia
(cfr. all. 6) e che la cittadinanza perduta da costei a causa di una norma illegittima Persona_7
e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr.
Corte Cost. n. 30/1983), alla figlia , (cfr. all. 8) e da questa a tutti i Persona_9 suoi discendenti come sopra enucleati, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (all. in atti n. 10, 11, 12)
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: nata, in Parte_1
Argentina, in data 11 febbraio 1970, nato, in Argentina, in data 10 ottobre Persona_2
2007, nata, in Argentina, in data 30 ottobre 2004, Parte_2
• il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 12.12.2025
Il Giudice
AN TA De FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa AN TA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g.13158/2024 promossa da:
• nata in data [...], titolare del documento di identità argentino Parte_1
n. , titolare del codice unico di identificazione argentino (cuil-t) n. , NumeroD_1 NumeroDiCa_2 per se stessa e congiuntamente a , nato in data [...], titolare Persona_1 del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di identificazione NumeroD_3 argentino (cuil-t) n. 4, in qualità di legali rappresentanti esercenti la NumeroDiC_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore di età nato in data [...], Persona_2 titolare del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di NumeroD_5 identificazione argentino (cuil-t) n. ; NumeroDiCar_6
• nata in data [...], titolare del documento di identità argentino n. Parte_2
, titolare del codice unico di identificazione argentino (cuil-t) n. , tutti NumeroD_7 NumeroDi_8 residenti in calle Balcarce n. 461, Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires, Repubblica
Argentina; tutti con il patrocinio dell'avvocato Chiara NA, foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Palermo, via Tripoli 30 (pec. telefax Email_1
0916113570)
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
resistente costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni di parte attrice: “- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che Pt_1 nata in data [...], nata in data [...],
[...] Parte_2 Persona_2 nato in data [...], discendono da avo italiano e pertanto, non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis, sono titolari dello status civitatis italiano. - per l'effetto, ordinare al
e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della
Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in sede Controparte_1 amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , nata in [...] Parte_1
11 febbraio 1970, in proprio e unitamente a per conto del figlio minorenne Persona_1
nato in data [...] e nata in data [...], Persona_2 Parte_2 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status Controparte_1 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , , (alias Per_3 Per_4 Per_5
), cittadino italiano, nato a [...], il [...] ed emigrato in Argentina senza mai Per_3 rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino argentino, deceduto, in Argentina, il 27.11.1947(cfr. all., 2, 3, 5).
Il si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 17.09.2024 All'udienza del 21/11/2025le parti ricorrenti depositavano note scritte in cui insistevano nella domanda, rilevavano l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo per la questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, trattandosi di causa iscritta precedentemente al
27.3.2025 e osservavano che i fatti allegati in ricorso non erano stati contestati da controparte. La difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'istanza di sospensione del processo proposta dalla parte convenuta, atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Torino concerne l'art. 3 bis della Legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1 del DL n.
36/2025, non applicabile alle cause, come quella in oggetto, introdotte in data antecedente al
27.3.2025.
Passando al merito della causa, i ricorrenti deducono che
• il signor , , (o ), in data 15.09.1894 contraeva matrimonio Per_3 Per_4 Per_5 Per_3 con la cittadina italiana (all. 4) ed emigrava in Argentina (cfr. all.4); Persona_6
• dal matrimonio dei predetti nasceva, in Argentina, la figlia , nata in [...] 9 Persona_7 novembre 1910 (cfr. all. 6)
• (o ) decedeva in Argentina, il 27.11.1947 (cfr. all. 5) Persona_8 Per_3
• , in data 28.03.1932, contraeva matrimonio con il cittadino argentino a Parte_3
NA ND TI (all. 7) e da tale unione nasceva la figlia, Persona_9
, nata, in Argentina, il 1 gennaio 1938 (cfr. all. 8);
[...]
• Costei, in data 19.02, 1969 contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_10 all. 9) e da tale unione nasceva a , nata in [...] l'[...]
[...] Parte_1 cfr.(all. 10), odierna ricorrente;
• e divorziavano in data 22.12.1994 (cfr. Persona_9 Persona_10 all. 9);
• si univa con il cittadino argentino e da tale unione Parte_1 Persona_1 nascevano due figli: nata in data [...] (cfr. all. 11), odierna Parte_2 ricorrente e nato in data [...] (all.12) odierno ricorrente Persona_2 minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'avo di , , (alias ), cittadino italiano, nato a Per_3 Per_4 Per_5 Per_3
AR (CN), il 15.05.1870 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana senza naturalizzarsi cittadino argentino, (cfr. all., 2, 3). Trasmetteva la cittadinanza alla figlia
(cfr. all. 6) e che la cittadinanza perduta da costei a causa di una norma illegittima Persona_7
e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr.
Corte Cost. n. 30/1983), alla figlia , (cfr. all. 8) e da questa a tutti i Persona_9 suoi discendenti come sopra enucleati, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (all. in atti n. 10, 11, 12)
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: nata, in Parte_1
Argentina, in data 11 febbraio 1970, nato, in Argentina, in data 10 ottobre Persona_2
2007, nata, in Argentina, in data 30 ottobre 2004, Parte_2
• il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 12.12.2025
Il Giudice
AN TA De FA