Sentenza 8 luglio 1965
Massime • 3
Quando una persona fisica sta in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altra persona, e consentita la notificazione degli Atti giudiziari in unica copia. ( Conf. 2827/63, 256/63).*
Il negozio di accertamento e impugnabile per errore negli stessi limiti nei quali l'errore e deducibile contro la transazione, in particolare, come per la transazione, anche per il negozio di accertamento l'errore di fatto, incidente sul contenuto della situazione incerta preesistente, e privo di Rilevanza giuridica e non e, quindi, causa di annullabilita del negozio stesso. ( Conf. 2421/61).*
Colui che abbia trasferito, nel corso del giudizio, il diritto controverso e che, essendo il processo proseguito tra le parti originarie, abbia acquistato la veste di sostituto processuale, e legittimato in quanto parte soccombente, ad impugnare la pronuncia emessa nei suoi confronti. ( Conf. 4207/57).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/1965, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1965 |
Testo completo
Colui che abbia trasferito, nel corso del giudizio, il diritto controverso e che, essendo il processo proseguito tra le parti originarie, abbia acquistato la veste di sostituto processuale, e legittimato in quanto parte soccombente, ad impugnare la pronuncia emessa nei suoi confronti. ( Conf. 4207/57).*