TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5225/2023 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente TRA
QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO E LEGALE Parte_1 RAPP.TE DELLA rapp. e dif. dall'Avv. LEONARDO LA Controparte_1 MARCA, ed elett.nte dom.to presso il difensore alla via Caselle, 71, Piazzolla di Nola;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ALESSANDRO FUNARI, CP_2 elett.te dom.to presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in Nola, Strada CP_2 Statale 7 bis Km 51,5 n. 62. RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_3 p.t., rapp.ta e dif. dall'avv. Luisa Romano, ed elett.nte domiciliata in Nola, via Costantinopoli, 191; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/09/2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_ l' e l' per ottenere l'annullamento dell'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 07120239026598927000 limitatamente all'avviso di addebito n. 37120190012578438000 avente ad oggetto il mancato versamento di contributi DM10/V per gli anni 2017 e 2018, oltre interessi e somme aggiuntive, per l'importo di € 31.152,60. La parte deduceva di aver ricevuto, in data 02.05.2018, la notifica, a mezzo Polizia Municipale, di una convocazione da parte dell' per alcune irregolarità che la stessa contestava, CP_2 formulando richiesta di audizione all' di Salerno ed all'UTG Controparte_4
, allegando la denuncia querela per truffa sporta nei confronti del consulente del lavoro CP_5 - dott. Sig. - che aveva provveduto, negli anni 2017 e 2018, alla gestione dei Persona_1 dipendenti della Controparte_1 Rappresentava che, contattato invano il consulente, veniva ricevuto dai familiari dello stesso (sigg.ri e che lo invitavano a sottoscrivere una richiesta di rimborso Per_2 Testimone_1 nei confronti dell' , ente a cui erano state versate impropriamente delle somme per conto CP_6 della e che in data 05/06/2018 sul proprio conto corrente veniva di fatto Controparte_1 accreditato un bonifico della somma di € 14.313,00 a titolo di rimborso, da parte di per CP_6 somme indebitamente ricevute. Evidenziava che, in data 02/04/2019, il Fondo Unico di Giustizia, senza autorizzazione e/o notifica, con sequestro n. 217/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti della aveva prelevato dal conto corrente di quest'ultima la somma di € 16.525,57. Controparte_1 Tanto premesso, parte ricorrente in via preliminare chiedeva la sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento, invocando la propria buona fede essendo stata vittima di una truffa;
inoltre, chiedeva l'annullamento dell'intimazione per una serie di vizi di notifica della stessa, in particolare per l'assenza della relazione di notifica, perché proveniente da indirizzo non valido (atteso che l'indirizzo t non risultava Email_1 inserito in un pubblico registro), infine per mancanza della firma digitale (il file inviato era in formato pdf), vizi dai quali sarebbe derivata la nullità della notifica e dunque la carenza di titolo legittimante l'esecuzione in capo ad CP_7
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per esser stata tardivamente proposta, oltre il termine perentorio di 40 giorni prescritto dall'art. 24 D. Lgs 46/99. Al riguardo rilevava che l'intimazione di pagamento n. 07120239026598927000 era stata notificata il 19.7.2023, mentre il ricorso era stato depositato il 27.9.2023. In merito al vizio di notifica dell'intimazione di pagamento l' rappresentava che CP_7 l'opposizione presentata da parte opponente aveva sanato qualsivoglia tipo di vizio notificatorio, ove mai esistente. Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le contestazioni aventi ad oggetto fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, precedenti la notifica della cartella di pagamento. Ciò premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 24 d.lgs. 46/1999 e nel merito rigettarsi la stessa, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. CP_ Si costituiva, altresì, l' che eccepiva l'inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'avviso d'addebito n. 371 2019 00125784 38 000, ritualmente notificato dall' Parte_2
in data 01/10/2019.
[...] CP_ Nel merito, l' rilevava che parte ricorrente non aveva contestato i presupposti della propria iscrizione previdenziale all' (Gestione “Aziende con dipendenti”, matricola n. 5125325250) CP_2 e della conseguente soggezione agli obblighi contributivi nei confronti dell'Istituto previdenziale per i periodi indicati nell'avviso d'addebito, né il quantum delle somme dovute a titolo di contributi e relative sanzioni. In ordine alla denuncia-querela sporta da parte ricorrente, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, nei confronti del consulente del lavoro Dott. Sig. Persona_1 il quale negli anni 2017 e 2018 aveva provveduto alla gestione dei dipendenti della
[...]
, l'Istituto rilevava che tale circostanza non esimeva la CP_1 Controparte_1 dall'obbligo contributivo per il periodo da settembre 2017 (09/2017) ad aprile 2018 (04/2018). CP_ Ciò premesso, l' chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. Rinviata la causa per discussione, all'udienza del 18/11/2025, la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , quale socio Parte_1 accomandatario della ad intimazione di pagamento n. Controparte_1 07120239026598927000 notificata in data 19/07/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120190012578438000 ad essa sotteso. Al fine di qualificare la spiegata azione, si osserva che l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento lamentando unicamente dei vizi afferenti la notifica della stessa e, solo a fini di sospensiva, in chiave dimostrativa della propria buona fede, ha rappresentato di essere stato vittima di un raggiro da parte dell'allora Consulente del lavoro dott. Persona_1 che, negli anni 2017 e 2018, aveva provveduto alla gestione dei dipendenti della Controparte_1
[...] Ciò posto, si osserva allora come la presente azione, investendo le censure proposte la regolarità formale dell'intimazione, vada inquadrata come opposizione agli atti esecutivi, ipotesi nella quale trova applicazione il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. che si riferisce ai vizi della "notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione", per cui, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi esperibile "entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti". Ed infatti, secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione al ruolo dei crediti previdenziali, di cui al Dlgs n. 46/99, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24, del citato Dlgs che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Inoltre, si afferma anche che “La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi (attualmente 20 giorni dalla notifica dell'atto) deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in basa alla lettura degli atti (Cass. n.9912/2001)”. Ne deriva che, nel caso di specie, essendo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19/07/2023 ed essendo stato il ricorso depositato in data 27/09/2023, la domanda deve considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di 20 giorni. Per completezza, si osserva come, quand'anche si volesse intravedere nel capo 1 dei motivi (pag. 3 del ricorso) una opposizione per vizi di merito della pretesa, l'opposizione si appaleserebbe anche in parte qua tardivamente proposta, atteso che in nessuna parte del ricorso è dedotta la CP_ mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso, che peraltro l' ha documentato di avere regolarmente notificato, per cui i vizi afferenti il merito della pretesa andavano fatti valere impugnando tempestivamente l'avviso di addebito nei 40 giorni dalla sua notifica ed in mancanza si è prodotto l'effetto dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n. 23397). In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate atteso il tipo di pronuncia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239026598927000 notificata in data 19/07/2023, limitatamente all'avviso di addebito n.37120190012578438000;
- compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5225/2023 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. vertente TRA
QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO E LEGALE Parte_1 RAPP.TE DELLA rapp. e dif. dall'Avv. LEONARDO LA Controparte_1 MARCA, ed elett.nte dom.to presso il difensore alla via Caselle, 71, Piazzolla di Nola;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ALESSANDRO FUNARI, CP_2 elett.te dom.to presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in Nola, Strada CP_2 Statale 7 bis Km 51,5 n. 62. RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te Controparte_3 p.t., rapp.ta e dif. dall'avv. Luisa Romano, ed elett.nte domiciliata in Nola, via Costantinopoli, 191; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/09/2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_ l' e l' per ottenere l'annullamento dell'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 07120239026598927000 limitatamente all'avviso di addebito n. 37120190012578438000 avente ad oggetto il mancato versamento di contributi DM10/V per gli anni 2017 e 2018, oltre interessi e somme aggiuntive, per l'importo di € 31.152,60. La parte deduceva di aver ricevuto, in data 02.05.2018, la notifica, a mezzo Polizia Municipale, di una convocazione da parte dell' per alcune irregolarità che la stessa contestava, CP_2 formulando richiesta di audizione all' di Salerno ed all'UTG Controparte_4
, allegando la denuncia querela per truffa sporta nei confronti del consulente del lavoro CP_5 - dott. Sig. - che aveva provveduto, negli anni 2017 e 2018, alla gestione dei Persona_1 dipendenti della Controparte_1 Rappresentava che, contattato invano il consulente, veniva ricevuto dai familiari dello stesso (sigg.ri e che lo invitavano a sottoscrivere una richiesta di rimborso Per_2 Testimone_1 nei confronti dell' , ente a cui erano state versate impropriamente delle somme per conto CP_6 della e che in data 05/06/2018 sul proprio conto corrente veniva di fatto Controparte_1 accreditato un bonifico della somma di € 14.313,00 a titolo di rimborso, da parte di per CP_6 somme indebitamente ricevute. Evidenziava che, in data 02/04/2019, il Fondo Unico di Giustizia, senza autorizzazione e/o notifica, con sequestro n. 217/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti della aveva prelevato dal conto corrente di quest'ultima la somma di € 16.525,57. Controparte_1 Tanto premesso, parte ricorrente in via preliminare chiedeva la sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento, invocando la propria buona fede essendo stata vittima di una truffa;
inoltre, chiedeva l'annullamento dell'intimazione per una serie di vizi di notifica della stessa, in particolare per l'assenza della relazione di notifica, perché proveniente da indirizzo non valido (atteso che l'indirizzo t non risultava Email_1 inserito in un pubblico registro), infine per mancanza della firma digitale (il file inviato era in formato pdf), vizi dai quali sarebbe derivata la nullità della notifica e dunque la carenza di titolo legittimante l'esecuzione in capo ad CP_7
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per esser stata tardivamente proposta, oltre il termine perentorio di 40 giorni prescritto dall'art. 24 D. Lgs 46/99. Al riguardo rilevava che l'intimazione di pagamento n. 07120239026598927000 era stata notificata il 19.7.2023, mentre il ricorso era stato depositato il 27.9.2023. In merito al vizio di notifica dell'intimazione di pagamento l' rappresentava che CP_7 l'opposizione presentata da parte opponente aveva sanato qualsivoglia tipo di vizio notificatorio, ove mai esistente. Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le contestazioni aventi ad oggetto fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, precedenti la notifica della cartella di pagamento. Ciò premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 24 d.lgs. 46/1999 e nel merito rigettarsi la stessa, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. CP_ Si costituiva, altresì, l' che eccepiva l'inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'avviso d'addebito n. 371 2019 00125784 38 000, ritualmente notificato dall' Parte_2
in data 01/10/2019.
[...] CP_ Nel merito, l' rilevava che parte ricorrente non aveva contestato i presupposti della propria iscrizione previdenziale all' (Gestione “Aziende con dipendenti”, matricola n. 5125325250) CP_2 e della conseguente soggezione agli obblighi contributivi nei confronti dell'Istituto previdenziale per i periodi indicati nell'avviso d'addebito, né il quantum delle somme dovute a titolo di contributi e relative sanzioni. In ordine alla denuncia-querela sporta da parte ricorrente, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, nei confronti del consulente del lavoro Dott. Sig. Persona_1 il quale negli anni 2017 e 2018 aveva provveduto alla gestione dei dipendenti della
[...]
, l'Istituto rilevava che tale circostanza non esimeva la CP_1 Controparte_1 dall'obbligo contributivo per il periodo da settembre 2017 (09/2017) ad aprile 2018 (04/2018). CP_ Ciò premesso, l' chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. Rinviata la causa per discussione, all'udienza del 18/11/2025, la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da , quale socio Parte_1 accomandatario della ad intimazione di pagamento n. Controparte_1 07120239026598927000 notificata in data 19/07/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120190012578438000 ad essa sotteso. Al fine di qualificare la spiegata azione, si osserva che l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento lamentando unicamente dei vizi afferenti la notifica della stessa e, solo a fini di sospensiva, in chiave dimostrativa della propria buona fede, ha rappresentato di essere stato vittima di un raggiro da parte dell'allora Consulente del lavoro dott. Persona_1 che, negli anni 2017 e 2018, aveva provveduto alla gestione dei dipendenti della Controparte_1
[...] Ciò posto, si osserva allora come la presente azione, investendo le censure proposte la regolarità formale dell'intimazione, vada inquadrata come opposizione agli atti esecutivi, ipotesi nella quale trova applicazione il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. che si riferisce ai vizi della "notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione", per cui, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi esperibile "entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti". Ed infatti, secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione al ruolo dei crediti previdenziali, di cui al Dlgs n. 46/99, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24, del citato Dlgs che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Inoltre, si afferma anche che “La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi (attualmente 20 giorni dalla notifica dell'atto) deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in basa alla lettura degli atti (Cass. n.9912/2001)”. Ne deriva che, nel caso di specie, essendo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19/07/2023 ed essendo stato il ricorso depositato in data 27/09/2023, la domanda deve considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di 20 giorni. Per completezza, si osserva come, quand'anche si volesse intravedere nel capo 1 dei motivi (pag. 3 del ricorso) una opposizione per vizi di merito della pretesa, l'opposizione si appaleserebbe anche in parte qua tardivamente proposta, atteso che in nessuna parte del ricorso è dedotta la CP_ mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso, che peraltro l' ha documentato di avere regolarmente notificato, per cui i vizi afferenti il merito della pretesa andavano fatti valere impugnando tempestivamente l'avviso di addebito nei 40 giorni dalla sua notifica ed in mancanza si è prodotto l'effetto dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n. 23397). In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate atteso il tipo di pronuncia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239026598927000 notificata in data 19/07/2023, limitatamente all'avviso di addebito n.37120190012578438000;
- compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci