TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23463
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 96/67/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 18/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.l. n. 5/2012 (conv. in l. n. 35/2012). Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 25/1997. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria, difetto/assenza di motivazione

    La centralizzazione delle infrastrutture aeroportuali, come i depositi carburante, e il loro affidamento esclusivo al gestore aeroportuale devono avvenire nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999. L'ENAC ha impropriamente fatto coincidere la finalità di gestione esclusiva con quella di amministrazione e gestione delle infrastrutture prevista dal Codice della Navigazione, senza accertare i presupposti normativi richiesti (complessità, costo, impatto ambientale) e senza svolgere la necessaria istruttoria. La centralizzazione imposta dal regolamento contrasta con la tutela della concorrenza.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e dei principi eurounitari in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 96/67/CE e del d.lgs. n. 18/1999. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE 139/2014. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di precauzione

    Il regolamento non incide sulla libera prestazione del servizio carburante, ma sulla gestione statica dell'infrastruttura. La centralizzazione, tuttavia, non è giustificata dalle finalità di safety e security, ma mira a creare un monopolio in violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999. L'ENAC non ha dimostrato la necessità di concentrare la gestione dei depositi in capo ai gestori per ragioni di safety/security.

  • Accolto
    Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della circolare ENAC del 7 dicembre 2009, n. apt-32. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Cost., 693, co. 2 c.n., 822 e ss. c.c. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    Il regolamento non qualifica i depositi come beni demaniali, ma impone obblighi di acquisto e gestione ai gestori. La contestazione relativa all'incompetenza dell'ENAC è infondata poiché l'Ente ha potere regolatorio tecnico. Tuttavia, l'ENAC ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 41, e 117, comma 1 della Costituzione, oltre che violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza giuridica e proporzionalità riconosciuti anche dal diritto europeo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011). Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione della convenzione di gestione in essere con ENAC

    Il regolamento impone obblighi di acquisto e costruzione che alterano l'equilibrio contrattuale e le convenzioni in essere. L'ENAC ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni, incidendo unilateralmente sulle convenzioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.l. n. 5/2012 (conv. in l. n. 35/2012), della circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 0016268 del 13 agosto 2012, nonché dei principi di proporzionalità e responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca

    L'ENAC ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni, imponendo obblighi che presuppongono l'ottenimento di autorizzazioni non garantite. La responsabilità oggettiva introdotta è illegittima.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della l. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento attraverso il modello del notice and comment. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999. Eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    L'ENAC ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni, con difetto di istruttoria e partecipativa. La mancata consultazione del Comitato degli utenti e delle parti interessate sulla nuova versione del regolamento è illegittima.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23463
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo