Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Costagliola e Marciano Moscardino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di Isernia e l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-del decreto n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024 con il quale il Questore di Isernia ha disposto la revoca del porto d’armi ad uso caccia precedentemente rilasciato in favore dell’interessato;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 con il quale il Prefetto di Isernia ha disposto nei confronti dell’interessato il divieto definitivo di detenzione armi;
- del decreto n. -OMISSIS-del 23 luglio 2024 con il quale lo stesso Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso la revoca questorile del porto d’armi;
- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato:
- il decreto n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024 con il quale il Questore di Isernia ha disposto la revoca del porto d’armi ad uso caccia precedentemente rilasciato in suo favore;
- il provvedimento n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 con il quale il Prefetto di Isernia ha disposto nei suoi confronti il divieto definitivo di detenzione armi;
- il decreto n. -OMISSIS-del 23 luglio 2024, infine, con il quale lo stesso Prefetto ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la revoca questorile del porto d’armi.
Il gravame è stato affidato al seguente articolato motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39 e 43 TULPS; ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI, IN PARTICOLARE DELL’ ERRATA PRESUPPOSIZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ ED INCOERENZA, DELLA INSUFFICENTE MOTIVAZIONE RISPETTO ALLE EVIDENZE ISTRUTTORIE ».
In estrema sintesi, con il ricorso l’interessato ha lamentato la “ errata presupposizione ed il travisamento con cui sono stati valutati i fatti occorsi il 12 giugno 2023 ” (cfr. il ricorso a pag.7).
L’azione amministrativa in contestazione sarebbe stata basata su un episodio che l’Amministrazione avrebbe mal valutato.
In particolare, secondo la parte ricorrente sarebbe “ accaduto un episodio che, suo malgrado, ha visto l’intervento dei militi del 112 a casa sua nella prima serata del 12 giugno 2023 quando, alle ore 19.29 la moglie chiedeva il loro intervento presso la propria abitazione in seguito ad una lite con il marito durante la quale affermava di aver ricevuto uno schiaffo in faccia. Ma nel mentre l’operatore allertava l’equipaggio radiomobile per inviarlo sul posto, alle 19.36 perveniva una nuova telefonata della sig.ra -OMISSIS- in cui chiedeva di annullare la richiesta di intervento ” (cfr. il ricorso a pag. 2).
In assenza di una adeguata valutazione dei fatti, i provvedimenti impugnati sarebbero stati pressoché meccanicamente indottti dalla massima secondo cui “ sovente le vittime di violenza domestica tendono a non denunciare i reati commessi a loro danno ” (cfr. il ricorso a pag. 7).
Nella prospettiva del ricorso, invece, una serie di circostanze avrebbero denotato l’affidabilità e la buona condotta dell’interessato, e, per converso, l’erroneità dell’azione amministrativa: non vi sarebbe alcuna situazione familiare critica, la condotta di vita dell’interessato sarebbe stata sempre incensurabile, il procedimento penale all’uopo attivato sarebbe stato archiviato, e, in sostanza, i fatti del 12 giugno 2023 sarebbero stati originati dalle particolari condizioni di salute psico-fisica del tempo di sua moglie.
Errato sarebbe stato, infine, anche l’unico motivo posto a base delle determinazioni impugnate, secondo il quale: “ la condizione psicologica vissuta dalla sig.ra -OMISSIS- non può far escludere il ripetersi di nuovi episodi e che la stessa possa, in qualche modo, riuscire ad accedere alle armi del marito, impossessandosene ” (cfr. il ricorso a pag. 9).
Argomentazione in tesi inficiata per avere l’Amministrazione:
- omesso di considerare che l’interessato custodiva le armi in totale sicurezza;
- basato il giudizio di inaffidabilità del sig. -OMISSIS- sullo stato di salute psico-fisica di sua moglie.
2. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza dell’impugnativa richiamando l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge all’Amministrazione nella valutazione dell’affidabilità soggettiva all’uso e alla detenzione delle armi.
3. Con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare azionata dal ricorso ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, sulla base della seguente motivazione.
« Rilevato che, al di là dell’unicum costituito dall’isolato quanto dubbio episodio conflittuale del 12 giugno 2023, sul quale essenzialmente si basano i provvedimenti impugnati, al ricorrente non sembrano ascrivibili elementi idonei a deporre per l’esistenza di un pericolo di abuso, da parte sua, del titolo oggetto di revoca;
Osservato difatti, tra l’altro, che il decreto di archiviazione del Tribunale di Isernia ha riscontrato una “condotta singola, del tutto sporadica ed occasionale”, e sottolineato come “lo stesso accadimento per il quale la persona offesa ebbe ad avanzare richiesta di intervento ai CC veniva nella immediatezza significativamente ridimensionato” dalla stessa presunta vittima, la quale “agli agenti operanti intervenuti sul posto dichiarava di non avere subito alcuna forma di violenza dal marito, ma di avere avuto con questi solo una discussione” (cfr. il decreto di archiviazione del 6 febbraio 2024, all. n. 4 alla produzione della ricorrente del 6 novembre 2024);
Considerato che il riferito esito del procedimento penale, oltre a escludere la rilevanza penale del fatto, denota anche l’assenza di indici di inaffidabilità soggettiva di sorta a carico dell’odierna parte ricorrente;
Costatato, peraltro, che il provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di detenzione delle armi a carico dell’interessato risulta basato, seppure in via complementare, anche sulla considerazione “che la condizione psicologica vissuta dalla SI.ra … non può far escludere il ripetersi di nuovi episodi e che la stessa possa, in qualche modo riuscire ad accedere alle armi del marito, impossessandone” (cfr. il provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 – all. n. 12 alla produzione della ricorrente del 6 novembre 2024);
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i provvedimenti in contestazione si presentano almeno prima facie carenti di adeguata base motivazionale e istruttoria tanto nella parte in cui hanno affermato la carente affidabilità soggettiva dell’interessato, quanto nella parte in cui possano essere stati indotti dalla considerazione delle condizioni di salute del coniuge e, in correlazione con esse, da ipotetiche perplessità sulla capacità del ricorrente di custodire in piena sicurezza le armi in proprio possesso;
Ravvisato, altresì, il requisito del periculum in mora, per come dedotto dal ricorso;
Ritenuto, pertanto, che deve ordinarsi il riesame dei provvedimenti in questa sede impugnati, da eseguire entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica o di comunicazione della presente ordinanza, affinché sia puntualmente valutata l’esistenza di ragioni che possano indurre a ravvisare, da un lato, l’esistenza di un plausibile rischio che le condizioni di salute del coniuge dell’interessato possano eventualmente portarla all’intendimento di sottrarre le armi al marito, e, dall’altro, la revocabilità in dubbio della capacità di questo di detenere e custodire in piena sicurezza le armi di propria appartenenza » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-).
4. Nel successivo corso del giudizio la sola parte ricorrente ha prodotto documenti e una memoria.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
a) una nota della Prefettura di Isernia del 18 dicembre 2024 con la quale si sollecitava l’interessato alla trasmissione di certificazione medica aggiornata attestante l’attuale stato psicologico della moglie, nonché la pec di riscontro del 27 gennaio 2025 con allegati i certificati medici della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (allegati alla produzione della parte ricorrente del 7 ottobre 2025);
b) una nota del 31 luglio 2024 con la quale si domandava di autorizzare la cessione delle armi dell’interessato al sig. -OMISSIS- e l’annesso verbale di cessione (all. n. 17 alla produzione della parte ricorrente del 9 ottobre 2025).
Infine, con la memoria del 16 ottobre 2025, la parte ricorrente ha rappresentato che le Amministrazioni resistenti non avevano eseguito il riesame disposto dall’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024.
5. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, uditi i difensori presenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale e istruttorio che ha irrimediabilmente inficiato i provvedimenti impugnati.
7. Anche se, va ricordato, l’Amministrazione gode nella materia di cui si tratta di poteri ampiamente discrezionali, cionondimeno la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone deve comunque confluire in determinazioni amministrative adeguatamente istruite e motivate.
8. La motivazione dei provvedimenti impugnati, invece, è stata appiattita sul rilievo del caso isolato accaduto il 12 giugno 2023, basandosi sulla contraddittoria sovrapposizione di considerazioni in ordine all’inaffidabilità soggettiva del sig. -OMISSIS- e di congetture sulla condizione di salute psico-fisica della moglie sig.ra -OMISSIS-: tanto senza, tuttavia, valutare adeguatamente né la prima né la seconda, e, soprattutto, senza spiegare se, e in che misura, lo stato di salute della moglie potesse compromettere l’affidabilità del marito.
L’azione amministrativa in esame, per la peculiarità del contesto fattuale che ha caratterizzato la vicenda, richiedeva pertanto un’istruttoria più approfondita e una motivazione più adeguata.
8.1. Dagli atti di causa, infatti, si evince che:
- il pomeriggio del 12 giugno 2023, verso le ore 19:29, la moglie del sig. -OMISSIS- invocava telefonicamente l’intervento delle Forze dell’Ordine, rappresentando al telefono di aver ricevuto, al culmine di una lite, uno schiaffo da parte del marito, nonché di temere per la propria incolumità in ragione della disponibilità di fucili in casa da parte del coniuge;
- la stessa sera, però, appena pochi minuti dopo, ossia intorno alle ore 19:36, la medesima signora ricontattava le Forze dell’Ordine per ritirare la richiesta di intervento, stavolta rappresentando di non aver ricevuto alcun atto di volenza da parte del marito;
- i Carabinieri, recatisi subito in loco per le verifiche del caso, pur raccogliendo le dichiarazioni della donna sul punto del “ non aver subito alcuna lesione o violenza ”, e di “ non temere ulteriori conseguenze ”, e pur riscontrando che la stessa effettivamente “ non presentava alcun segno riconducibile ad una possibile violenza e la casa risultava in ordine ” (cfr. all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024), provvedevano ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S. al ritiro immediato delle armi e delle munizioni detenute dal marito della donna, ritenendo che questi potesse abusarne;
- il 14 giugno 2023, la Compagnia dei Carabinieri di Isernia -sull’assunto che in alcuni casi la vittima di violenza domestica tende a non denunciare i reati commessi a suo danno, e ritenendo sussistenti obiettivi elementi dai quali desumere il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. – proponeva alla Prefettura di Isernia di adottare, nei confronti del sig. -OMISSIS-, un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. (cfr. all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024);
- con il provvedimento-OMISSIS- del 23 gennaio 2024 il Questore della Provincia di Isernia, ritenendo l’inaffidabilità del soggetto alla luce dei sopra rappresentati accadimenti, decretava la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia precedentemente rilasciata al sig. -OMISSIS-;
- l’interessato avanzava, quindi, un ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di revoca;
- e con la comunicazione n. -OMISSIS- del 22 marzo 2024 la Questura di Isernia proponeva alla Prefettura di accogliere il ricorso gerarchico con l’annullamento della revoca, “ significando che all’interessato sarà restituita la licenza di porto d’armi di cui risultava essere titolare, con “prescrizioni” a causa dello stato psicologico della moglie ”: tanto dopo che il procedimento penale che era scaturito dai fatti era stato archiviato su richiesta del P.M., che aveva ritenuto lo “ stato depressivo della denunziante ” (cfr. all. n. 8 alla produzione di parte ricorrente del 6 novembre 2024).
8.2. Cionondimeno, con il provvedimento del Prefetto della Provincia di Isernia n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 all’interessato è stato fatto divieto, in via definitiva, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e questo principalmente sulla base del rilievo “ che la condizione psicologica vissuta dalla SI.ra -OMISSIS- non può far escludere il ripetersi di nuovi episodi e che la stessa possa, in qualche modo, riuscire ad accedere alle armi del marito, impossessandosene ” (cfr. all. n. 12 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024).
Siffatto decreto, invero, è stato basato sulla seguente articolazione motivazionale:
- “ visto il proprio decreto prot. n. -OMISSIS- in data 5 febbraio 2024, con cui è stato adottato il provvedimento cautelare di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti …”;
- “ vista la nota prot. n. -OMISSIS- in data 31.05.2024, con la quale il citato Comando, pur comunicando l’archiviazione del procedimento penale in parola – n. -OMISSIS-, iscritto dalla Procura della Repubblica di Isernia a carico del SI. -OMISSIS- – nonché l’assenza, ai propri atti, di segnalazioni relative ad ulteriori comportamenti da parte dello stesso che possano essere considerati incompatibili con l’affidamento che deve potersi riporre in coloro che sono autorizzati alla detenzione ed all’uso delle armi, ha, tuttavia, evidenziato che la SI.ra -OMISSIS- ha fornito versioni contrastanti sulla vicenda e, a causa della certificata depressione post-partum, durante il periodo in cui ha avuto la discussione con il marito, ha presentato un ulteriore episodio di crisi depressiva, risoltasi con l’assunzione di terapia farmacologica ”;
- “ considerato che, dalla lettura del verbale di sommarie informazioni redatto dalla Compagnia Carabinieri di Isernia in data 16 giugno 2023, risulta che la SI.ra -OMISSIS- ha confermato l’animosità della discussione avuta con il marito il precedente giorno 12 ”;
- “ considerato che le circostanze di fatto sono sicuramente sufficienti a delineare un quadro non del tutto rassicurante in relazione all’incolumità dei componenti del nucleo familiare di cui trattasi ”;
- “ evidenziato, a prescindere dai risvolti penali, che i fatti accaduti rappresentino elementi significativi di una possibilità di abuso del titolo, in relazione al quale debbono sussistere piene garanzie di affidabilità …” (cfr. all. n. 12 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024).
8.3. Tenendo conto di tale ultimo provvedimento, la Questura di Isernia ha allora modificato la propria precedente nota comunicando in data 25 giugno 2024 un parere negativo all’accoglimento del ricorso gerarchico, così motivato: “ A parziale modifica ed integrazione della nota prot. -OMISSIS-/2024 del 22.03.2025 di quest’Ufficio, alla luce dell’emissione del decreto n° -OMISSIS-di divieto in via definitiva di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, emesso dal Prefetto di Isernia il 19.06.2024 … ed esaminato il caso particolare ” (cfr. all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024).
Quindi il ricorso gerarchico è stato, infine, rigettato con il Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. -OMISSIS-del 23 luglio 2024 (notificato all’interessato in data 26 luglio 2024), così tra l’altro motivato:
- “ considerato che il provvedimento presenta ampia motivazione, propria della discrezionalità amministrativa devoluta all’Autorità di Pubblica Sicurezza ”;
- “ vista la nota della Questura di Isernia, prot. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2024, con la quale detto Ufficio … ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso in parola ”;
- “ ritenuto che le argomentazioni addotte dal ricorrente non forniscono elementi utili a riformare il contenuto del provvedimento emesso dal Questore di Isernia ” (cfr. all. n. 13 alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024).
8.4. Il fatto è, tuttavia, che dal verbale di sommarie informazioni del 16 giugno 2023 non emergeva affatto una situazione familiare tale da incrinare l’affidabilità personale del sig. -OMISSIS-.
Dal citato verbale del 16 giugno 2023, a ben guardare, si evince difatti che:
- alla domanda dei Carabinieri “ vuole spiegare dettagliatamente cosa successe quel giorno? ”, la sig.ra -OMISSIS- aveva così risposto: “ Si, avevamo avuto una discussione io e mio marito, era animata però non c’è stato niente di particolare solo che essendo presa dall’ansia ho avuto l’istinto di chiamare le FFOO. Lo schiaffo non è stato dato ma è stato solo come se mi avesse spostato ”;
- alla domanda “ A cosa era dovuta questa discussione ?”, la stessa aveva poi risposto “ Era per un educazione a nostra figlia, che io la volevo far stimolare a parlare, visto che ancora porta il ciuccio, e lui sentendola piangere, ha iniziato ad alzare i toni della voce e poi anche io di conseguenza ”;
- alla domanda “ Suo marito ha utilizzato violenza nei suoi confronti altre volte ?”, la signora ha risposto “ No ”;
- alla domanda “ Ha mai richiesto l’intervento delle FF.OO presso la sua abitazione altre volte? ”, la sig.ra -OMISSIS- ha risposto “ No ” (cfr. all. n. 2- ter alla produzione della parte ricorrente del 6 novembre 2024).
8.5. Dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS- nel verbale di sommarie informazioni del 16 giugno 2023 non emergevano, pertanto, indici sintomatici dai quali poter desumere con oggettività l’esistenza di:
- una situazione familiare critica;
- una condizione di soggettiva inaffidabilità del sig. -OMISSIS-, tale addirittura da lasciar desumere il pericolo che questi potesse abusare delle armi legittimamente detenute;
- uno stato di salute psicologica della sig.ra -OMISSIS- tale da giustificare il pericolo che la stessa potesse impossessarsi delle armi legittimamente detenute dal marito.
A ben guardare, le dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS- nel verbale di sommarie informazioni del 16 giugno 2023 non sono dunque idonee a giustificare l’adozione dei provvedimenti impugnati.
Oltretutto, i provvedimenti impugnati hanno contraddittoriamente sovrapposto i due distinti profili dell’affidabilità del marito e dello stato di salute della moglie, senza approfondirne le correlazioni: e sembra sufficientemente evidente che anche la situazione di salute della sig.ra -OMISSIS- non può, di per sé, comportare automaticamente l’inaffidabilità del sig. -OMISSIS-.
L’Amministrazione, invece, avrebbe dovuto:
- innanzitutto valutare se, e in che modo, l’episodio del 12 giugno 2023 potesse compromettere l’affidabilità personale dell’interessato;
- dopo di che condurre approfondimenti sullo stato di salute della sig.ra -OMISSIS-, per appurare se, e in che modo, il suo stato depressivo potesse per avventura avere ripercussioni sulla sicurezza della detenzione delle armi da parte del marito.
Ma nessuno di questi aspetti è stato adeguatamente istruito e valutato nel corso del procedimento.
Né poteva essere predicata alcuna automatica correlazione tra la condizione psicologica della donna, pur magari al tempo alterata, e la perdita dei requisiti soggettivi in capo all’interessato (per il mero episodio isolato del 12 giugno 2023).
I profili sopra illustrati richiedevano, pertanto, autonome valutazioni, concernenti, da un lato, l’autonoma affidabilità personale del sig. -OMISSIS-, e, dall’altro, l’affidabilità dello stesso alla luce della patologia della moglie: laddove il secondo punto richiedeva un’indagine approfondita autonoma rispetto alla prima, dovendosi considerare aspetti diversi e ulteriori (ad es. sulle modalità di custodia delle armi).
Nel caso di specie però, come si è detto, nessuna delle due verifiche risulta essere stata congruamente espletata, e la motivazione dei provvedimenti impugnati non consente di ricostruire l’iter logico sotteso alle determinazioni negative adottate dall’Amministrazione.
Onde l’irrimediabile difetto istruttorio e motivazionale dell’azione amministrativa in esame.
8.6. Alla luce dei rilievi dianzi svolti, non resta quindi al Collegio che confermare l’illegittimità del provvedimento impugnato per la fondatezza delle censure appuntate sul deficit istruttorio e motivazionale che ha irrimediabilmente inficiato i provvedimenti impugnati.
9. In conclusione, con l’assorbimento delle residue doglianze il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
10. Le spese di lite, sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone della parte ricorrente e dei suoi familiari.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.