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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 488/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Ippolita Ghedini ed Elena Dalla Costa;
appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
21.2.1989, e (C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(PD) l'8.8.1990, rappresentate e difese dall'avv. Franco Bordignon;
appellate
1 Oggetto: Mutuo - Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova nel giudizio RG. n. 786/2022, pubblicata il 30.1.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In accoglimento dei motivi del presente gravame:
IN VIA PRINCIPALE:
In riforma totale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio civile n. 786/2022 R.G., Giudice Unico Dott. Alberto Stocco, in data 27.01.2023, depositata il
30.01.2023, accogliersi la domanda restitutoria proposta dal signor con ogni Parte_1
conseguente pronuncia, anche in merito alla qualificazione della dazione di denaro come obbligazione naturale e/o elargizione spontanea per gratitudine;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese di primo e secondo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reiterano altresì le istanze istruttorie formulate in primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) «vero che in data 23.7.2021 alle ore 10:30 si recava presso l' Parte_1 CP_3
filiale di Campodarsego?»;
[...]
2) «vero che in tale occasione chiedeva al cassiere presente allo sportello di Parte_1
predisporre n. 2 bonifici di euro 300.000,00 ciascuno in favore delle figlie precisando che nella causale doveva essere inserita la dicitura “prestito infruttifero”?»
2 Si indicano a teste: residente in [...]e il dr. direttore di Testimone_1 CP_4 CP_3
filiale di Campodarsego”;
[...]
- Per parte appellata:
“Nel merito
-rigettarsi il gravame proposto dall'appellante e per l'effetto:
-confermarsi l'ordinanza in ogni suo capo.
In via istruttoria
-Si depositano gli atti e i documenti costituenti il fascicolo di parte di I grado, copia dell'atto di citazione in appello notificato e ordinanza del G.U. del Tribunale di Padova del 30.1.2023.
-ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il 13.12.2021 a casa sua a Vigonza, presenti anche Parte_1 CP_5
e , riferiva a e che era obbligato a sposarsi e che se fosse Controparte_6 CP_1 CP_2
andata male con si sarebbe separato;
Testimone_1
2) vero che il 13.12.2021 a casa sua a Vigonza, presenti anche Parte_1 CP_5
e , riferiva a e che una volta sposato, il suo rapporto con Controparte_6 CP_1 CP_2
loro sarebbe rimasto inalterato e mai avrebbe richiesto la restituzione della somma di 600.000,00
euro che aveva corrisposto a luglio 2021 precisando che era sua questione di padre.
Si indicano come testi di AN (PN) e di GH CP_5 Controparte_6
(PD)
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva contro le figlie e Parte_1 CP_1 CP_2
chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 600.000,00, mutuato loro in
[...]
3 data 23 luglio 2021 mediante due bonifici di € 300.000,00 ciascuno, nonché la fissazione giudiziale di un termine per la restituzione dell'importo mutuato. Il ricorrente allegava:
- di avere due figlie, e entrambe maggiorenni ed economicamente CP_1 CP_2
autosufficienti, nate dal matrimonio contratto in data 25.5.1985 con;
Persona_1
- che dopo la separazione dalla moglie, omologata in data 7.6.2005, egli aveva iniziato una relazione affettiva con con la quale (dopo la sentenza di divorzio dalla ex Testimone_1
moglie, emessa in data 4.6.2021) si era sposato il 16.12.2021;
- che e chiaramente per ragioni economiche, avevano sempre osteggiato la sua CP_1 CP_2
relazione con giungendo addirittura a depositare contro quest'ultima atti di Testimone_1
denuncia-querela per il reato previsto e punito dall'art. 643 c.p. (circonvenzione di persone incapaci);
- che le stesse, in data 15.4.2019, avevano altresì depositato ricorso per la nomina a suo beneficio di un A.D.S. (procedimento n. 3850/2019 R.G. R.A.S.), accolto senza verifica peritale dal
Tribunale; il provvedimento era poi stato revocato a seguito di reclamo – e di c.t.u. - avanti alla
Corte d'Appello;
- che all'esito del giudizio, le figlie, nel tentativo di ricucire il rapporto con lo stesso, avevano scritto una lettera di scuse consegnata in occasione di un incontro presso lo
[...]
in data 16.7.2021 alla presenza dei rispettivi legali;
Controparte_7
- che successivamente il ricorrente, confidando in una serena e pacifica ripresa dei rapporti familiari, aveva versato alle figlie l'ingente somma di € 300.000,00 ciascuna, a titolo di prestito infruttifero, come da causale espressamente indicata nei due ordini di bonifico;
4 - che, nei primi giorni di gennaio 2022, lo stesso, appreso che le figlie avevano depositato un nuovo atto di denuncia querela nei confronti della moglie, si era determinato a chiedere la restituzione della somma di denaro prestata a e CP_1 CP_2
- che era rimasta priva di riscontro la richiesta restitutoria formulata in via stragiudiziale.
Si costituivano in giudizio e deducendo che: CP_1 Controparte_2
- a seguito della cessione della sua partecipazione societaria in Maschio Gaspardo S.p.A., che gli aveva consentito l'incasso di acquisire notevole liquidità, aveva deciso di Parte_1
aiutare le figlie corrispondendo loro spontaneamente la somma di € 300.000,00 in favore di ciascuna;
- non sussistevano gli elementi costitutivi per qualificare il rapporto tra le parti come derivante da un contratto di mutuo;
- la causale “prestito infruttifero a mia figlia” non era da sola sufficiente a qualificare la dazione di denaro come mutuo;
- non vi era mai stato alcun accordo di restituzione delle somme versate;
- la consegna di denaro effettuata da a favore di e rappresentava Parte_1 CP_1 CP_2
l'adempimento di un'obbligazione naturale regolata dall'art. 2034 c.c.;
- l'elargizione alle figlie presentava i requisiti di proporzionalità e adeguatezza richiesti dalla giurisprudenza per la prestazione eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali.
Le convenute concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
Esperito vano tentativo di conciliazione e ritenute irrilevanti o superflue le prove costituende offerte dalle parti, il Tribunale di Padova, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., respingeva il ricorso giudicando e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
5 Si doleva della decisione domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accoglimento delle domande dallo stesso formulate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistevano al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_2
promosso e l'integrale conferma della ordinanza impugnata.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12.12.2024 e la causa era rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la lesione, da parte del primo giudice, del proprio diritto di difesa, in quanto questi non gli avrebbe garantito un adeguato contraddittorio in relazione alle deduzioni ed eccezioni avversarie: il Tribunale, a fronte delle difese e delle istanze istruttorie articolate dalle parti, anziché disporre il mutamento da rito sommario a rito ordinario e dunque la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c., come previsto dall'art. 702 ter,
comma terzo, c.p.c., ha rimesso la causa in decisione, rigettando poi la pretesa restitutoria perché
non adeguatamente provata.
La censura è destituita di fondamento.
Premesso che la scelta del rito più celere è stata effettuata dall'odierno appellante, non risulta comunque essersi realizzata compromissione del diritto di difesa dello stesso nel corso del giudizio di primo grado, in quanto:
- le istanze istruttorie ben potevano essere articolate dal ricorrente già nell'atto introduttivo in considerazione del rito dal medesimo prescelto per l'instaurazione del giudizio;
6 - il ricorrente ha potuto replicare alle deduzioni avversarie nella prima udienza del 12.5.2022
nella quale, in effetti, ha ampiamente contestato quanto argomentato dalle convenute e ha formulato istanze istruttorie, anche articolando capitoli di prova testimoniale;
- la determinazione del giudice di decidere la causa senza assumere prove orali rientra nei poteri del giudice previsti per il rito del 702 bis c.p.c. che prevede che il giudicante disponga la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. solo se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria;
- nel caso di specie, parte appellante ha articolato istanze istruttorie unicamente a prova contraria,
formulando due soli capitoli di prova (riportati in epigrafe, atteso il rinnovo della relativa istanza nella presente sede) del tutto superflui in quanto volti a confermare che il ricorrente aveva inteso apporre ed in concreto apposto ai due bonifici la causale “prestito infruttifero”, circostanza documentata e non contestata.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui vi è erroneamente ritenuto che, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti,
non potesse attribuirsi rilevanza decisiva alla causale dei due bonifici in quanto apposta unilateralmente dal mutuante.
Il primo giudice, ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui è onere del mutuante provare non solo la consegna della res, ma anche il titolo in base al quale la consegna
è avvenuta, essendo questa atto neutro che ben può adattarsi a cause diverse, e precisato che tale onere permane anche nel caso in cui l'accipiens contesti il titolo in base al quale la consegna è avvenuta, in quanto il negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepire un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma significa negare il titolo posto alla base della domanda,
ha ritenuto che, nel caso di specie, se da un lato risultava pacifica la dazione da parte del ricorrente
7 di € 300.000,00 a ciascuna delle due figlie mediante bonifico, non vi fosse tuttavia prova del titolo in base al quale tali somme erano state consegnate alle convenute, in quanto:
- le convenute hanno specificamente negato di essersi mai obbligate a restituire al padre il
tantundem;
- non era possibile attribuire rilevanza decisiva, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, alla causale dei due bonifici («prestito infruttifero»), in quanto apposta unilateralmente dal ricorrente;
- il ricorrente non aveva articolato prove orali volte a dimostrare che le figlie avessero assunto l'obbligo di restituire le somme ricevute.
“Ad abundantiam” il Tribunale ha evidenziato come apparissero “plausibili” le considerazioni svolte dalle convenute, che avevano ricondotto tali elargizioni all'adempimento di un'obbligazione naturale in quanto:
- si trattava di dazioni proporzionate al patrimonio del ricorrente, che alla data dei bonifici ammontava ad almeno 14 milioni di euro, e coerenti con le esigenze di stabilità e sicurezza economica delle giovani figlie, l'una da poco divenuta madre di due gemelli e l'altra intenzionata ad avviare la convivenza con il proprio fidanzato;
- le dazioni di denaro si collocavano temporalmente all'esito di una complessa vicenda familiare
- scaturita dal deposito, da parte delle convenute, di una querela per il reato previsto dall'art. 643
c.p. nei confronti della compagna del padre e di un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno nei confronti del padre stesso, vicenda conclusasi con l'archiviazione della querela, la revoca dell'amministrazione di sostegno e la consegna a di una lettera di scuse Parte_1
da parte delle figlie – e, dunque, nell'ambito di un clima di ritrovata serenità instauratosi tra padre
8 e figlie (destinato ad essere minato di lì a pochi mesi in seguito ad ulteriore denuncia presentata dalle convenute appellate a danno della compagna del padre);
- l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui il si era determinato a Pt_1
versare alle figlie gli importi per cui è causa “confidando in una serena e pacifica ripresa dei rapporti familiari”, secondo il Tribunale, confermava la tesi sostenuta dalle convenute (ossia che non si trattò di elargizioni a titolo di mutuo), in quanto suggeriva che l'odierno ricorrente si era stato mosso anche da una sorta di gratitudine nei confronti delle figlie, che a quella data parevano avere definitivamente accantonato le iniziative giudiziarie contro il padre e la compagna.
L'appellante, lamentando l'erroneità della decisione, sottolinea come le convenute non abbiano mai contestato la causale del versamento, se non al momento della costituzione in giudizio, e come il primo giudice non abbia accertato la sussistenza di un diverso titolo atto a giustificare il diritto delle convenute di trattenere il denaro versatogli dal padre.
Vanno esaminati congiuntamente, essendo diretti a censurare motivazioni espresse dal giudice a corollario di quella principale relativa al difetto di prova della causa petendi invocata dall'attore,
il terzo motivo di appello, col quale il ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto riconducibili le elargizioni all'adempimento di un'obbligazione naturale – escludendo l'appellante che il pagamento di ingenti importi a mezzo bonifico con causale “prestito infruttifero” possa realizzare la detta fattispecie – ed il quarto e ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura l'ordinanza impugnata laddove si prospetta che il versamento sia stato effettuato dal ricorrente anche per ragioni di gratitudine, osservando l'appellante che non solo in tal caso si tratterebbe di donazione remuneratoria, nulla per difetto di forma, ma che nel caso di specie era del tutto assente il requisito della riconoscenza, essendo invece il ricorrente profondamente amareggiato dal contegno delle figlie.
9 I motivi così esposti sono fondati.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, a fronte di un'espressa imputazione del versamento, come documentata dalla causale dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova (diretta) dell'esistenza del rapporto di mutuo debba attenersi a criteri di particolare cautela: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione)” (così la massima di Cass. 8829/23; nello stesso senso,
Cass., n. 27372/21 e n. 20052/2024).
Nella motivazione dell'ordinanza ora citata, relativa ad un caso che presenta evidenti elementi di analogia con quello in esame, la Corte ha rilevato: “a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale (“prestito”) dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, come invocato dalla ricorrente, non si è attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si è basata unicamente su asserite cause alternative addotte solo in epoca successiva alla dazione della somma, e non già al momento in cui è stata richiesta, mediante lettere raccomandate, la restituzione degli esborsi effettuati”.
Orbene nel caso di specie:
10 - la causale dei bonifici riporta 'prestito infruttifero a mia figlia ' e 'prestito infruttifero CP_1
a mia figlia CP_2
- detta causale, anche se apposta unilateralmente dal ricorrente, non è stata nell'immediatezza contestata dalle convenute le quali hanno ricevuto ed accettato il denaro senza esprimere rilievi in ordine alla - univoca - causale;
- nessuna contestazione è stata svolta dalle stesse nemmeno al momento della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'importo ricevuto (raccomandate a.r. del gennaio 2022, doc. 7
ric. primo grado).
Le vicende familiari ampiamente documentate, così come l'acquisizione in quel periodo di notevole liquidità da parte di , non forniscono dati dirimenti al fine di una Parte_1
diversa qualificazione della dazione di denaro: se questa è senz'altro riconducibile ad un riavvicinamento delle figlie al padre (poi rivelatosi del tutto precario), è anche vero che il riavvicinamento seguiva ad iniziative dotate di grave impatto sulla vita personale e di relazione di costui, così che l'ipotesi di un prestito a fronte delle esigenze rappresentate dalle figlie non è
meno ragionevole di quella di un'attribuzione effettuata senza obbligo restitutorio.
Va osservato che le convenute hanno “spiegato” i versamenti ricevuti come intervenuti ad opera del genitore appellante in adempimento di un'obbligazione naturale, e tuttavia tale difesa risulta ben poco plausibile: se è vero che il genitore godeva di cospicua capacità patrimoniale, è anche vero che le figlie non erano con lui conviventi, erano più che trentenni ed autosufficienti (come dedotto fin dal ricorso introduttivo e mai contestato), né risulta che si trovassero in situazione di difficoltà (non lo indica di per sé il fatto di avere dei figli o il progetto di avviare una convivenza);
per di più i rapporti con il padre erano stati fino a pochissimo tempo prima pessimi;
in una tale
11 situazione, è davvero difficile configurare l'attribuzione di un importo pari a € 300.000,00 per ciascuna figlia in termini di esecuzione di un dovere morale o sociale.
Risulta più coerente con la situazione descritta la disponibilità ad un prestito che avrebbe semmai potuto prevedere una futura remissione del debito ove le relazioni familiari si fossero positivamente stabilizzate, come lascia intendere il capitolo di prova proposto dalle convenute
(riportato in epigrafe) volto a dimostrare che, mesi dopo gli ordini di bonifico, confermando alle figlie la volontà di sposare qualche giorno dopo la propria compagna, aveva Parte_1
accennato al fatto che, una volta sposato, non avrebbe preteso la restituzione: circostanza che, a ben vedere, conferma, da un lato, che la restituzione era inizialmente prevista, e dall'altro, che la rinuncia al credito restitutorio era riferita ad una prospettiva poi immediatamente smentita dalla nuova denuncia presentata dalle odierne convenute nei confronti della compagna del padre.
Si deve poi considerare che le convenute non hanno neppure affacciato l'ipotesi di una dazione per spirito di liberalità, ed hanno anzi espressamente escluso la rilevanza (e l'esattezza) del riferimento ad una ragione di gratitudine svolto dal giudice di primo grado (costituzione in appello, pag. 17): “va detto che il Giudice premette nella sua motivazione “anche per una sorta di gratitudine” e l'argomentazione che svolge è legata ad un presunto momento di ritrovata serenità familiare delle parti in causa dopo la revoca da parte della Corte d'Appello di Venezia dell'Amministrazione di Sostegno a favore di e dopo l'archiviazione del G.I.P. Parte_1
del Tribunale di Padova del procedimento per circonvenzione di persona incapace del 2018 contro l'allora sua convivente Alla luce di tanto però non si può dire che le Testimone_1
dazioni di denaro per cui è causa siano state fatte per riconoscenza dell'appellante nei confronti delle deducenti appellate o in ragione di loro speciali meriti o servigi da queste ricevuti”.
12 Ne deriva, in conclusione, che, a fronte di un'espressa imputazione dei versamenti da parte del ricorrente, come documentato dalla causale del bonifico, in assenza di specifica contestazione della stessa sia nell'immediatezza sia a seguito di richiesta stragiudiziale di restituzione, ed in mancanza di una diversa e plausibile giustificazione causale della (in ogni caso) ingente corresponsione, deve riconoscersi il diritto dell'odierno appellante ad ottenere la restituzione della somma mutuata nell'ammontare riportato nel bonifico, esclusi interessi corrispettivi trattandosi di “prestito infruttifero”.
Stante, infine, l'assenza di un termine per la restituzione, occorre provvedere all'assegnazione di un termine così come previsto dall'art. 1817 c.c.: tenuto conto, da un lato, del tempo trascorso,
e, dall'altro, del significativo ammontare delle somme che le convenute sono tenute a restituire,
si ritiene congruo assegnare un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 (e successive modifiche) come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale
(in considerazione dell'esigua attività svolta in quest'ultima).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 488/2023 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto dell'appello proposto da Parte_2
ed in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio civile n. 786/2022 R.G., depositata il 30.1.2023, condanna le convenute appellate
13 e a restituire a , entro 120 giorni dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, l'importo di € 300.000,00 ciascuna;
2) condanna e in solido a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 Parte_1
di lite del presente grado, che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in € 870,00 per spese anticipate e € 11.653,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in €
2.556,00 per spese anticipate e € 13.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 488/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Ippolita Ghedini ed Elena Dalla Costa;
appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
21.2.1989, e (C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(PD) l'8.8.1990, rappresentate e difese dall'avv. Franco Bordignon;
appellate
1 Oggetto: Mutuo - Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Padova nel giudizio RG. n. 786/2022, pubblicata il 30.1.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In accoglimento dei motivi del presente gravame:
IN VIA PRINCIPALE:
In riforma totale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio civile n. 786/2022 R.G., Giudice Unico Dott. Alberto Stocco, in data 27.01.2023, depositata il
30.01.2023, accogliersi la domanda restitutoria proposta dal signor con ogni Parte_1
conseguente pronuncia, anche in merito alla qualificazione della dazione di denaro come obbligazione naturale e/o elargizione spontanea per gratitudine;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese di primo e secondo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reiterano altresì le istanze istruttorie formulate in primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) «vero che in data 23.7.2021 alle ore 10:30 si recava presso l' Parte_1 CP_3
filiale di Campodarsego?»;
[...]
2) «vero che in tale occasione chiedeva al cassiere presente allo sportello di Parte_1
predisporre n. 2 bonifici di euro 300.000,00 ciascuno in favore delle figlie precisando che nella causale doveva essere inserita la dicitura “prestito infruttifero”?»
2 Si indicano a teste: residente in [...]e il dr. direttore di Testimone_1 CP_4 CP_3
filiale di Campodarsego”;
[...]
- Per parte appellata:
“Nel merito
-rigettarsi il gravame proposto dall'appellante e per l'effetto:
-confermarsi l'ordinanza in ogni suo capo.
In via istruttoria
-Si depositano gli atti e i documenti costituenti il fascicolo di parte di I grado, copia dell'atto di citazione in appello notificato e ordinanza del G.U. del Tribunale di Padova del 30.1.2023.
-ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il 13.12.2021 a casa sua a Vigonza, presenti anche Parte_1 CP_5
e , riferiva a e che era obbligato a sposarsi e che se fosse Controparte_6 CP_1 CP_2
andata male con si sarebbe separato;
Testimone_1
2) vero che il 13.12.2021 a casa sua a Vigonza, presenti anche Parte_1 CP_5
e , riferiva a e che una volta sposato, il suo rapporto con Controparte_6 CP_1 CP_2
loro sarebbe rimasto inalterato e mai avrebbe richiesto la restituzione della somma di 600.000,00
euro che aveva corrisposto a luglio 2021 precisando che era sua questione di padre.
Si indicano come testi di AN (PN) e di GH CP_5 Controparte_6
(PD)
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva contro le figlie e Parte_1 CP_1 CP_2
chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 600.000,00, mutuato loro in
[...]
3 data 23 luglio 2021 mediante due bonifici di € 300.000,00 ciascuno, nonché la fissazione giudiziale di un termine per la restituzione dell'importo mutuato. Il ricorrente allegava:
- di avere due figlie, e entrambe maggiorenni ed economicamente CP_1 CP_2
autosufficienti, nate dal matrimonio contratto in data 25.5.1985 con;
Persona_1
- che dopo la separazione dalla moglie, omologata in data 7.6.2005, egli aveva iniziato una relazione affettiva con con la quale (dopo la sentenza di divorzio dalla ex Testimone_1
moglie, emessa in data 4.6.2021) si era sposato il 16.12.2021;
- che e chiaramente per ragioni economiche, avevano sempre osteggiato la sua CP_1 CP_2
relazione con giungendo addirittura a depositare contro quest'ultima atti di Testimone_1
denuncia-querela per il reato previsto e punito dall'art. 643 c.p. (circonvenzione di persone incapaci);
- che le stesse, in data 15.4.2019, avevano altresì depositato ricorso per la nomina a suo beneficio di un A.D.S. (procedimento n. 3850/2019 R.G. R.A.S.), accolto senza verifica peritale dal
Tribunale; il provvedimento era poi stato revocato a seguito di reclamo – e di c.t.u. - avanti alla
Corte d'Appello;
- che all'esito del giudizio, le figlie, nel tentativo di ricucire il rapporto con lo stesso, avevano scritto una lettera di scuse consegnata in occasione di un incontro presso lo
[...]
in data 16.7.2021 alla presenza dei rispettivi legali;
Controparte_7
- che successivamente il ricorrente, confidando in una serena e pacifica ripresa dei rapporti familiari, aveva versato alle figlie l'ingente somma di € 300.000,00 ciascuna, a titolo di prestito infruttifero, come da causale espressamente indicata nei due ordini di bonifico;
4 - che, nei primi giorni di gennaio 2022, lo stesso, appreso che le figlie avevano depositato un nuovo atto di denuncia querela nei confronti della moglie, si era determinato a chiedere la restituzione della somma di denaro prestata a e CP_1 CP_2
- che era rimasta priva di riscontro la richiesta restitutoria formulata in via stragiudiziale.
Si costituivano in giudizio e deducendo che: CP_1 Controparte_2
- a seguito della cessione della sua partecipazione societaria in Maschio Gaspardo S.p.A., che gli aveva consentito l'incasso di acquisire notevole liquidità, aveva deciso di Parte_1
aiutare le figlie corrispondendo loro spontaneamente la somma di € 300.000,00 in favore di ciascuna;
- non sussistevano gli elementi costitutivi per qualificare il rapporto tra le parti come derivante da un contratto di mutuo;
- la causale “prestito infruttifero a mia figlia” non era da sola sufficiente a qualificare la dazione di denaro come mutuo;
- non vi era mai stato alcun accordo di restituzione delle somme versate;
- la consegna di denaro effettuata da a favore di e rappresentava Parte_1 CP_1 CP_2
l'adempimento di un'obbligazione naturale regolata dall'art. 2034 c.c.;
- l'elargizione alle figlie presentava i requisiti di proporzionalità e adeguatezza richiesti dalla giurisprudenza per la prestazione eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali.
Le convenute concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
Esperito vano tentativo di conciliazione e ritenute irrilevanti o superflue le prove costituende offerte dalle parti, il Tribunale di Padova, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., respingeva il ricorso giudicando e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
5 Si doleva della decisione domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accoglimento delle domande dallo stesso formulate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistevano al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_2
promosso e l'integrale conferma della ordinanza impugnata.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12.12.2024 e la causa era rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la lesione, da parte del primo giudice, del proprio diritto di difesa, in quanto questi non gli avrebbe garantito un adeguato contraddittorio in relazione alle deduzioni ed eccezioni avversarie: il Tribunale, a fronte delle difese e delle istanze istruttorie articolate dalle parti, anziché disporre il mutamento da rito sommario a rito ordinario e dunque la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c., come previsto dall'art. 702 ter,
comma terzo, c.p.c., ha rimesso la causa in decisione, rigettando poi la pretesa restitutoria perché
non adeguatamente provata.
La censura è destituita di fondamento.
Premesso che la scelta del rito più celere è stata effettuata dall'odierno appellante, non risulta comunque essersi realizzata compromissione del diritto di difesa dello stesso nel corso del giudizio di primo grado, in quanto:
- le istanze istruttorie ben potevano essere articolate dal ricorrente già nell'atto introduttivo in considerazione del rito dal medesimo prescelto per l'instaurazione del giudizio;
6 - il ricorrente ha potuto replicare alle deduzioni avversarie nella prima udienza del 12.5.2022
nella quale, in effetti, ha ampiamente contestato quanto argomentato dalle convenute e ha formulato istanze istruttorie, anche articolando capitoli di prova testimoniale;
- la determinazione del giudice di decidere la causa senza assumere prove orali rientra nei poteri del giudice previsti per il rito del 702 bis c.p.c. che prevede che il giudicante disponga la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. solo se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria;
- nel caso di specie, parte appellante ha articolato istanze istruttorie unicamente a prova contraria,
formulando due soli capitoli di prova (riportati in epigrafe, atteso il rinnovo della relativa istanza nella presente sede) del tutto superflui in quanto volti a confermare che il ricorrente aveva inteso apporre ed in concreto apposto ai due bonifici la causale “prestito infruttifero”, circostanza documentata e non contestata.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui vi è erroneamente ritenuto che, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti,
non potesse attribuirsi rilevanza decisiva alla causale dei due bonifici in quanto apposta unilateralmente dal mutuante.
Il primo giudice, ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui è onere del mutuante provare non solo la consegna della res, ma anche il titolo in base al quale la consegna
è avvenuta, essendo questa atto neutro che ben può adattarsi a cause diverse, e precisato che tale onere permane anche nel caso in cui l'accipiens contesti il titolo in base al quale la consegna è avvenuta, in quanto il negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepire un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma significa negare il titolo posto alla base della domanda,
ha ritenuto che, nel caso di specie, se da un lato risultava pacifica la dazione da parte del ricorrente
7 di € 300.000,00 a ciascuna delle due figlie mediante bonifico, non vi fosse tuttavia prova del titolo in base al quale tali somme erano state consegnate alle convenute, in quanto:
- le convenute hanno specificamente negato di essersi mai obbligate a restituire al padre il
tantundem;
- non era possibile attribuire rilevanza decisiva, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, alla causale dei due bonifici («prestito infruttifero»), in quanto apposta unilateralmente dal ricorrente;
- il ricorrente non aveva articolato prove orali volte a dimostrare che le figlie avessero assunto l'obbligo di restituire le somme ricevute.
“Ad abundantiam” il Tribunale ha evidenziato come apparissero “plausibili” le considerazioni svolte dalle convenute, che avevano ricondotto tali elargizioni all'adempimento di un'obbligazione naturale in quanto:
- si trattava di dazioni proporzionate al patrimonio del ricorrente, che alla data dei bonifici ammontava ad almeno 14 milioni di euro, e coerenti con le esigenze di stabilità e sicurezza economica delle giovani figlie, l'una da poco divenuta madre di due gemelli e l'altra intenzionata ad avviare la convivenza con il proprio fidanzato;
- le dazioni di denaro si collocavano temporalmente all'esito di una complessa vicenda familiare
- scaturita dal deposito, da parte delle convenute, di una querela per il reato previsto dall'art. 643
c.p. nei confronti della compagna del padre e di un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno nei confronti del padre stesso, vicenda conclusasi con l'archiviazione della querela, la revoca dell'amministrazione di sostegno e la consegna a di una lettera di scuse Parte_1
da parte delle figlie – e, dunque, nell'ambito di un clima di ritrovata serenità instauratosi tra padre
8 e figlie (destinato ad essere minato di lì a pochi mesi in seguito ad ulteriore denuncia presentata dalle convenute appellate a danno della compagna del padre);
- l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui il si era determinato a Pt_1
versare alle figlie gli importi per cui è causa “confidando in una serena e pacifica ripresa dei rapporti familiari”, secondo il Tribunale, confermava la tesi sostenuta dalle convenute (ossia che non si trattò di elargizioni a titolo di mutuo), in quanto suggeriva che l'odierno ricorrente si era stato mosso anche da una sorta di gratitudine nei confronti delle figlie, che a quella data parevano avere definitivamente accantonato le iniziative giudiziarie contro il padre e la compagna.
L'appellante, lamentando l'erroneità della decisione, sottolinea come le convenute non abbiano mai contestato la causale del versamento, se non al momento della costituzione in giudizio, e come il primo giudice non abbia accertato la sussistenza di un diverso titolo atto a giustificare il diritto delle convenute di trattenere il denaro versatogli dal padre.
Vanno esaminati congiuntamente, essendo diretti a censurare motivazioni espresse dal giudice a corollario di quella principale relativa al difetto di prova della causa petendi invocata dall'attore,
il terzo motivo di appello, col quale il ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto riconducibili le elargizioni all'adempimento di un'obbligazione naturale – escludendo l'appellante che il pagamento di ingenti importi a mezzo bonifico con causale “prestito infruttifero” possa realizzare la detta fattispecie – ed il quarto e ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura l'ordinanza impugnata laddove si prospetta che il versamento sia stato effettuato dal ricorrente anche per ragioni di gratitudine, osservando l'appellante che non solo in tal caso si tratterebbe di donazione remuneratoria, nulla per difetto di forma, ma che nel caso di specie era del tutto assente il requisito della riconoscenza, essendo invece il ricorrente profondamente amareggiato dal contegno delle figlie.
9 I motivi così esposti sono fondati.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, a fronte di un'espressa imputazione del versamento, come documentata dalla causale dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova (diretta) dell'esistenza del rapporto di mutuo debba attenersi a criteri di particolare cautela: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione)” (così la massima di Cass. 8829/23; nello stesso senso,
Cass., n. 27372/21 e n. 20052/2024).
Nella motivazione dell'ordinanza ora citata, relativa ad un caso che presenta evidenti elementi di analogia con quello in esame, la Corte ha rilevato: “a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale (“prestito”) dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, come invocato dalla ricorrente, non si è attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si è basata unicamente su asserite cause alternative addotte solo in epoca successiva alla dazione della somma, e non già al momento in cui è stata richiesta, mediante lettere raccomandate, la restituzione degli esborsi effettuati”.
Orbene nel caso di specie:
10 - la causale dei bonifici riporta 'prestito infruttifero a mia figlia ' e 'prestito infruttifero CP_1
a mia figlia CP_2
- detta causale, anche se apposta unilateralmente dal ricorrente, non è stata nell'immediatezza contestata dalle convenute le quali hanno ricevuto ed accettato il denaro senza esprimere rilievi in ordine alla - univoca - causale;
- nessuna contestazione è stata svolta dalle stesse nemmeno al momento della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'importo ricevuto (raccomandate a.r. del gennaio 2022, doc. 7
ric. primo grado).
Le vicende familiari ampiamente documentate, così come l'acquisizione in quel periodo di notevole liquidità da parte di , non forniscono dati dirimenti al fine di una Parte_1
diversa qualificazione della dazione di denaro: se questa è senz'altro riconducibile ad un riavvicinamento delle figlie al padre (poi rivelatosi del tutto precario), è anche vero che il riavvicinamento seguiva ad iniziative dotate di grave impatto sulla vita personale e di relazione di costui, così che l'ipotesi di un prestito a fronte delle esigenze rappresentate dalle figlie non è
meno ragionevole di quella di un'attribuzione effettuata senza obbligo restitutorio.
Va osservato che le convenute hanno “spiegato” i versamenti ricevuti come intervenuti ad opera del genitore appellante in adempimento di un'obbligazione naturale, e tuttavia tale difesa risulta ben poco plausibile: se è vero che il genitore godeva di cospicua capacità patrimoniale, è anche vero che le figlie non erano con lui conviventi, erano più che trentenni ed autosufficienti (come dedotto fin dal ricorso introduttivo e mai contestato), né risulta che si trovassero in situazione di difficoltà (non lo indica di per sé il fatto di avere dei figli o il progetto di avviare una convivenza);
per di più i rapporti con il padre erano stati fino a pochissimo tempo prima pessimi;
in una tale
11 situazione, è davvero difficile configurare l'attribuzione di un importo pari a € 300.000,00 per ciascuna figlia in termini di esecuzione di un dovere morale o sociale.
Risulta più coerente con la situazione descritta la disponibilità ad un prestito che avrebbe semmai potuto prevedere una futura remissione del debito ove le relazioni familiari si fossero positivamente stabilizzate, come lascia intendere il capitolo di prova proposto dalle convenute
(riportato in epigrafe) volto a dimostrare che, mesi dopo gli ordini di bonifico, confermando alle figlie la volontà di sposare qualche giorno dopo la propria compagna, aveva Parte_1
accennato al fatto che, una volta sposato, non avrebbe preteso la restituzione: circostanza che, a ben vedere, conferma, da un lato, che la restituzione era inizialmente prevista, e dall'altro, che la rinuncia al credito restitutorio era riferita ad una prospettiva poi immediatamente smentita dalla nuova denuncia presentata dalle odierne convenute nei confronti della compagna del padre.
Si deve poi considerare che le convenute non hanno neppure affacciato l'ipotesi di una dazione per spirito di liberalità, ed hanno anzi espressamente escluso la rilevanza (e l'esattezza) del riferimento ad una ragione di gratitudine svolto dal giudice di primo grado (costituzione in appello, pag. 17): “va detto che il Giudice premette nella sua motivazione “anche per una sorta di gratitudine” e l'argomentazione che svolge è legata ad un presunto momento di ritrovata serenità familiare delle parti in causa dopo la revoca da parte della Corte d'Appello di Venezia dell'Amministrazione di Sostegno a favore di e dopo l'archiviazione del G.I.P. Parte_1
del Tribunale di Padova del procedimento per circonvenzione di persona incapace del 2018 contro l'allora sua convivente Alla luce di tanto però non si può dire che le Testimone_1
dazioni di denaro per cui è causa siano state fatte per riconoscenza dell'appellante nei confronti delle deducenti appellate o in ragione di loro speciali meriti o servigi da queste ricevuti”.
12 Ne deriva, in conclusione, che, a fronte di un'espressa imputazione dei versamenti da parte del ricorrente, come documentato dalla causale del bonifico, in assenza di specifica contestazione della stessa sia nell'immediatezza sia a seguito di richiesta stragiudiziale di restituzione, ed in mancanza di una diversa e plausibile giustificazione causale della (in ogni caso) ingente corresponsione, deve riconoscersi il diritto dell'odierno appellante ad ottenere la restituzione della somma mutuata nell'ammontare riportato nel bonifico, esclusi interessi corrispettivi trattandosi di “prestito infruttifero”.
Stante, infine, l'assenza di un termine per la restituzione, occorre provvedere all'assegnazione di un termine così come previsto dall'art. 1817 c.c.: tenuto conto, da un lato, del tempo trascorso,
e, dall'altro, del significativo ammontare delle somme che le convenute sono tenute a restituire,
si ritiene congruo assegnare un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 (e successive modifiche) come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale
(in considerazione dell'esigua attività svolta in quest'ultima).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 488/2023 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto dell'appello proposto da Parte_2
ed in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio civile n. 786/2022 R.G., depositata il 30.1.2023, condanna le convenute appellate
13 e a restituire a , entro 120 giorni dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, l'importo di € 300.000,00 ciascuna;
2) condanna e in solido a rifondere a le spese CP_1 Controparte_2 Parte_1
di lite del presente grado, che liquida: quanto al giudizio di primo grado, in € 870,00 per spese anticipate e € 11.653,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in €
2.556,00 per spese anticipate e € 13.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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