Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza composta dai seguenti magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 692/2021 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, c. f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Petrillo e Parte_1 C.F._1
Giulio Regazzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Albano Laziale alla via Rossini
n. 6, giusta delega in calce all'atto di appello -appellante-
E
(c.f. ), in proprio e n.q. di ex socio della Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. Controparte_2 Controparte_2
in proprio e n.q. di socio della C.F._3 Controparte_2 [...]
ed ex socio della IS Sport Club Società Sportiva Dilettantistica srl, Controparte_1
(c.f. ) in proprio e n.q. di ex socio della Parte_2 C.F._4 [...]
ed ex socio della IS Sport Club Società Controparte_2
Sportiva Dilettantistica srl, (c.f. in proprio e n.q. di Parte_3 C.F._5 ex socio della ed ex socio della IS Sport Club Società Sportiva Dilettantistica srl, CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pezzullo presso il cui studio in MO Nevano (NA) alla via V.
Cimmino n. 12 sono elettivamente domiciliati -appellati-
-appellato n.c.- Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 24.8.2021, ha appellato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 425 del 28.1.2021, che ne ha rigettato la domanda intesa
[... all'accertamento che il rapporto svoltosi con la , la Controparte_5 CP_2
, e IS CP_2 Controparte_2 Controparte_6
Sport Club Società Sportiva Dilettantistica srl, quale impiegato direttivo, responsabile della palestra e del centro benessere, dell'organizzazione e della direzione esecutiva, avesse in realtà natura di lavoro subordinato e alla condanna al pagamento di retribuzioni e accessori.
Nel giudizio di I grado si era costituita la IS Sport Club Società Sportiva Dilettantistica srl, eccependo che la , la Controparte_2 Controparte_1 [...]
e la IS Società Sportiva Dilettantistica erano state cancellate dal registro Controparte_5
nel merito eccepiva la sussistenza di diversi e distinti contratti a tempo indeterminato part time, stipulati a partire dal 2006 e di collaborazione, stipulati nel 2013 e 2014, negando qualsiasi vincolo di subordinazione e sostenendo la carenza di continuità nei vari rapporti di lavoro. Interrotto il giudizio, lo stesso veniva riassunto nei confronti degli ex soci (odierni appellati), rimasti contumaci.
Il primo giudice rigettava, quindi, la domanda nei confronti della e della nonché CP_2 CP_5 degli ex soci (a seguito della riassunzione) e rigettava l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai rapporti tra le varie società, stante l'impossibilità di accertare l'unicità del rapporto senza la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti indicati come datori di lavoro. Rigettava altresì la domanda nei confronti della IS Sport Club Società Sportiva Dilettantistica srl a seguito dell'istruttoria svolta. L'appello non è meritevole di accoglimento. L'appellante si duole della erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata, in relazione alla mancata autorizzazione alla notifica di un nuovo ricorso nei confronti degli ex soci delle società ed associazioni cancellate;
alla mancata applicazione dell'art. 2112 c.c. ai rapporti tra le varie società datrici ai fini dell'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro. Lamenta, inoltre, che il primo giudice non abbia congruamente e logicamente apprezzato il complesso degli elementi emersi dall'istruttoria orale svoltasi, pienamente - a dire dell'appellante - sintomatici della subordinazione.
Costituitisi in giudizio, gli appellati indicati in epigrafe, rilevano che anche la IS Sport Club
Società Sportiva Dilettantistica srl è stata cancellata dal registro delle imprese e chiedono il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto.
Lette le note scritte, all'udienza del 23.1.2025, la causa è stata riservata in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente. Più in dettaglio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass.
17214/2016; Cass. 9370/2018; Cass. 363/2019).
Tanto doverosamente premesso, la questione che emerge in termini di maggior evidenza è
l'accertamento della natura subordinata del rapporto de quo, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'unicità del rapporto di lavoro e quindi dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c.
Premesso che "in tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla" (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 17455 del 27/07/2009, Rv. 610380), non può negarsi il carattere intrinsecamente non decisivo di taluni indici di subordinazione, quali le buste paga ed il contratto di assunzione, peraltro genericamente addotti dal ricorrente, in quanto non immediatamente significativi dell'esercizio di poteri direttivi e disciplinari.
Non può infatti dubitarsi che "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva. Sicchè, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (così, tra altre, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Rv. 592396, la quale ha cassato con rinvio, per contraddittorietà della motivazione, la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall' per il pagamento di oneri contributivi omessi in CP_7 relazione a rapporti di lavoro non regolarizzati con riguardo ad alcune operatrici telefoniche dell'associazione "S.O.S. Infanzia. Il Telefono Azzurro", aveva valorizzato, onde ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, elementi di per sè non decisivi, quali la misura dell'orario, la modalità di determinazione del compenso, i limiti dell'autonomia delle collaboratrici e la circostanza che il presidente dell'associazione impartisse delle direttive e desse delle regole, senza tener conto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e della volontà di costituire rapporti di lavoro autonomo espressa dalle parti negli accordi negoziali).
Naturalmente, tutto ciò non si traduce nell'irrilevanza delle emergenze suddette (v., ad es., Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009, Rv. 607474: "L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse").
Tanto più che "nei casi di difficile qualificazione... la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto" (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 13858 del 15/06/2009, Rv. 608829, la quale ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro svolto da un medico addetto alla Casa di riposo per ferrovieri, il quale era tenuto a timbrare il cartellino per l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, mentre, al contempo, il responsabile tecnico sanitario dell'Istituto forniva, in relazione alle esigenze della Casa di riposo, le direttive ai medici, stabilendo anche gli orari di lavoro e disponendo in ordine alla reperibilità notturna).
Ne segue che "ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione" (come precisa la recente Cass., Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009, Rv.
608035, a conferma della sentenza impugnata, la quale, attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indici emersi dall'istruttoria - come l'esistenza di un obbligo di rendiconto, la cura del settore concernente il personale, la preposizione all'organizzazione tecnica e produttiva, la predisposizione di rendiconti contabili periodici da sottoporre al datore di lavoro, la corresponsione di una retribuzione periodica in misura fissa, il successivo inquadramento della lavoratrice come bracciante agricola - aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro). Analoghe affermazioni giurisprudenziali si riscontrano con specifico riferimento ad attività congeneri a quella in considerazione (ad es., Cass., Sez. L, Sentenza n. 6114 del 18/06/1998, Rv.
516605: "La qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento;
inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto,
l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito". Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro. Ancora Cass., Sez. L, Sentenza n. 11329 del 18/12/1996, Rv.
501403: "La subordinazione implica la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie psicofisiche a favore del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui - potere disciplinare il cui esercizio è sicuro indice di subordinazione, laddove il mancato esercizio dello stesso non dimostra l'insussistenza di tale requisito - e conseguente vincolo di natura personale;
ove non sia agevole, alla luce dei suddetti criteri, l'apprezzamento della subordinazione o dell'autonomia, possono soccorrere, ai fini della qualificazione del rapporto, quali elementi indiziari rilevanti nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, criteri distintivi sussidiari, come l'esistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione imprenditoriale, sia pure in termini minimi, che nel lavoro autonomo non può mancare, ovvero l'incidenza del rischio economico attinente all'esercizio dell'attività lavorativa, che nel lavoro autonomo grava sullo stesso lavoratore" (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla
S.C., aveva ritenuto che gli istruttori ginnici di una palestra, alle cui necessità la palestra si adeguava nel formulare i propri programmi, che lavoravano contemporaneamente per altre palestre, che in caso di assenza potevano cercarsi un sostituto e che rispondevano professionalmente della qualità del servizio, fossero da considerarsi lavoratori autonomi a differenza degli altri lavoratori impiegati nella palestra stessa).
Tenute ferme queste premesse, nel caso di specie, non può convenirsi in alcun modo con l'esclusione di margini di apprezzabile autonomia dell'odierno appellante.
Il teste , escusso nel giudizio di primo grado, dichiara di essere stato collega Testimone_1 del ricorrente, avendolo conosciuto nel 2006, allorchè entrambi iniziavano a lavorare presso la
IS, il teste come istruttore di nuoto e pilates, il ricorrente come direttore tecnico della struttura.
Il lavorava dalle ore 15 alle ore 20 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, Tes_1 qualche volta il sabato per delle sostituzioni, mai di mattina in quanto svolgeva l'attività di insegnante di educazione fisica. Il era già in palestra al suo arrivo e si tratteneva quando lui Pt_1 usciva. Non era in grado di riferire con precisione gli orari di lavoro osservati dal ricorrente;
quest'ultimo era solito essere presente in palestra il sabato. Era stato il , in qualità di Pt_1 responsabile del personale ad aver assunto il teste ed era lui, in un primo momento, che effettuava i pagamenti delle retribuzioni per conto dei titolari della palestra ( , , Controparte_5 Per_1
e ) mentre poi se ne era occupato un ragioniere. Le direttive gli venivano CP_2 Pt_2 impartite dal ricorrente e a quest'ultimo dai proprietari della palestra. Il teste riferisce soltanto di aver visto il ricorrente nella palestra IS ove si Testimone_2 recava spesso per effettuare lavori di manutenzione.
Il teste , dipendente della palestra IS, dichiara di aver lavorato presso la Testimone_3 palestra dal 2007 e di aver svolto mansioni di coordinatore tecnico ed istruttore fino al 2015, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14 alle 22 ed il mercoledì dalle 20 alle 21.30 e in tali giorni ed orari ha sempre visto il lavorare;
il mercoledì quando arrivava al lavoro, era presente il Pt_1 ricorrente.
Infine, la teste riferisce di aver conosciuto il ricorrente in quanto frequentatrice Testimone_4 della palestra IS come cliente dal 2007 al 2015, ove il lavorava come direttore, perché Pt_1 alcuni dipendenti lo chiamavano così e stava nell'ufficio sulla cui porta c'era scritto “direzione”; inoltre faceva i colloqui per le assunzioni, come nel caso della sorella. Frequentava la palestra nel tardo pomeriggio o in serata, anche alle ore 20 e c'era il che si occupava di chiudere la Pt_1 palestra verso le 21.30-22; qualche mattina è capitato che si recava in palestra alle ore 10 o alle
11 e lì c'era il ricorrente. Su 4 giorni che andava in palestra, era sempre presente il , così Pt_1 anche il sabato ed anche ad agosto la palestra era aperta nei primi 10 giorni.
È di tutta evidenza che dalle risultanze testimoniali non risulta affatto provato e quindi non può assumersi esistente il requisito fondamentale dell'eterodirezione, non risultando il costante potere direttivo della società appellata, nei confronti del , che si sarebbe altrimenti manifestato Pt_1 attraverso l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari (dalle testimonianze non si evince alcun rimprovero verbale, ad esempio, in caso di ritardi sul lavoro). Ed è proprio l'insussistenza del potere sanzionatorio da parte della IS e delle altre società collegate, che esclude, in ogni caso, il corrispondente obbligo da parte dell'appellante (elementi costitutivi del rapporto subordinato). Le deposizioni risultano infatti generiche sul punto, come nel caso del teste , il Testimone_1 quale si limita a riferire che “le direttive gli venivano impartite dal ricorrente e a quest'ultimo dai proprietari della palestra”, senza precisare nulla in ordine alle modalità ed al contesto temporale in cui ciò avveniva.
Per le ragioni suesposte, non essendo stata fornita la prova certa dell'elemento della subordinazione (ciò a prescindere dai vari collegamenti societari e dalla invocata unicità del rapporto), l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza. Sono compensate le spese del grado, tenuto conto delle varie estinzioni societarie susseguitesi, che hanno reso più complessa la prova.
Nulla per le spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento agli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 23.1.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente