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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°19880\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
F. LA e R. RI virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. AN IR
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e dello status ex art.3 co.3
l.n.104\1992 con decorrenza dalla revisione, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario a fronte delle osservazioni del c.t. di parte ricorrente ha fornito dettagliata risposta in relazione alla quantificazione delle percentuali invalidati delle singole patologie: “ secondo le EDSS2, un soggetto pienamente deambulante con deficit neurologici di grado lieve o moderato, non interferenti sulla autonomia, condizione che sulla base delle Tabelle di legge del 1992, con criterio analogico, può essere valutata nella misura massima del 50% (codice 7305 o codice 7334 per analogia con una paraparesi con deficit di forza lieve)… la paziente non presenta crisi epilettiche e per quanto attiene le crisi cefalalgiche, dopo decalage fino a sospensione del farmaco (levetiracetam), vi è stata una buona risposta sugli episodi emicranici. Pertanto tale quadro clinico nel complesso, per assimilabilità, considerato che le tabelle non contemplano la valutazione delle cefalee, rientra nella fascia con codice 2005(epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento), valutata nella misura del 10%.”.
Né dai certificati del 16.5.2025 e 22.5.2025 emergono patologie ulteriori a quelle riscontrate dall'ausiliario ovvero un significativo aggravamento delle stesse poiché esse sono sostanzialmente sovrapponibili alle certificazioni esaminate dal c.t.u. ed, inoltre, riportano difficoltà nella vita quotidiana riferite dalla ricorrente stessa. In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 13.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°19880\2025 del ruolo generale lav.
TRA
C.F rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
F. LA e R. RI virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. AN IR
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e dello status ex art.3 co.3
l.n.104\1992 con decorrenza dalla revisione, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario a fronte delle osservazioni del c.t. di parte ricorrente ha fornito dettagliata risposta in relazione alla quantificazione delle percentuali invalidati delle singole patologie: “ secondo le EDSS2, un soggetto pienamente deambulante con deficit neurologici di grado lieve o moderato, non interferenti sulla autonomia, condizione che sulla base delle Tabelle di legge del 1992, con criterio analogico, può essere valutata nella misura massima del 50% (codice 7305 o codice 7334 per analogia con una paraparesi con deficit di forza lieve)… la paziente non presenta crisi epilettiche e per quanto attiene le crisi cefalalgiche, dopo decalage fino a sospensione del farmaco (levetiracetam), vi è stata una buona risposta sugli episodi emicranici. Pertanto tale quadro clinico nel complesso, per assimilabilità, considerato che le tabelle non contemplano la valutazione delle cefalee, rientra nella fascia con codice 2005(epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento), valutata nella misura del 10%.”.
Né dai certificati del 16.5.2025 e 22.5.2025 emergono patologie ulteriori a quelle riscontrate dall'ausiliario ovvero un significativo aggravamento delle stesse poiché esse sono sostanzialmente sovrapponibili alle certificazioni esaminate dal c.t.u. ed, inoltre, riportano difficoltà nella vita quotidiana riferite dalla ricorrente stessa. In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 13.10.2025 Il Giudice