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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 223/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo Parte_1 C.F._1
Iannone giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19.2.2024 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 925/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle condizioni per l'indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
1 Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1
fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ssa ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 26.5.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “ ARTROSI POLIDISTRETTUALE A
MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE, PREGRESSA NEFRECTOMIA
NEL 2022 PER CARCINOMA RENALE IN FOLLOW-P NEGATIVO PER LESIONI
SECNDARIE O RECIDIVE, IRC IN III STADIO, SINDROME ANSIOSO
DEPRESSIVADI TIPO ENDOREATTIVO”.
Il CTU ha aggiunto che “tali condizioni delineano un importante impegno osteoarticolare, cronico e progressivo, ma non giungono a determinare una perdita totale della capacità deambulatoria autonoma, che costituisce il primo requisito normativo essenziale ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
In conclusione, secondo il CTU, “ non sussistono i presupposti giuridico-sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto il paziente non presenta una condizione di non deambulazione autonoma (la deambulazione è difficoltosa ma possibile, senza necessità di presidi specifici o assistenza); non necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, conservando una buona capacità di gestione personale, anche sul piano cognitivo e relazionale;
la neoplasia renale è trattata e in follow-up negativo, e non rappresenta attualmente un fattore di aggravamento significativo”.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dalla dott. ssa
, che in questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e sistematica Per_1
valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili stante il deposito, in entrambe le fasi, di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali in entrambe le fasi fase vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , NON si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spesse processuali, sopportate da parte resistente;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 223/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo Parte_1 C.F._1
Iannone giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19.2.2024 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 925/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle condizioni per l'indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
1 Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1
fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ssa ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 26.5.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “ ARTROSI POLIDISTRETTUALE A
MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE, PREGRESSA NEFRECTOMIA
NEL 2022 PER CARCINOMA RENALE IN FOLLOW-P NEGATIVO PER LESIONI
SECNDARIE O RECIDIVE, IRC IN III STADIO, SINDROME ANSIOSO
DEPRESSIVADI TIPO ENDOREATTIVO”.
Il CTU ha aggiunto che “tali condizioni delineano un importante impegno osteoarticolare, cronico e progressivo, ma non giungono a determinare una perdita totale della capacità deambulatoria autonoma, che costituisce il primo requisito normativo essenziale ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
In conclusione, secondo il CTU, “ non sussistono i presupposti giuridico-sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto il paziente non presenta una condizione di non deambulazione autonoma (la deambulazione è difficoltosa ma possibile, senza necessità di presidi specifici o assistenza); non necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, conservando una buona capacità di gestione personale, anche sul piano cognitivo e relazionale;
la neoplasia renale è trattata e in follow-up negativo, e non rappresenta attualmente un fattore di aggravamento significativo”.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dalla dott. ssa
, che in questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e sistematica Per_1
valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
3.1 Le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili stante il deposito, in entrambe le fasi, di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali in entrambe le fasi fase vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , NON si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spesse processuali, sopportate da parte resistente;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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