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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 18618/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SAVINO LUCIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO CP_1
ERMINIO
Resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 agosto 2024, parte ricorrente in epigrafe, premesso: che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità; che, espletato l'incarico peritale, il CTU concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni;
che nel termine assegnato dal giudice aveva provveduto alla proposizione di istanza di dissenso ritenendo non condivisibili le conclusioni del CTU.
Ciò premesso, chiedeva, previa nomina di nuovo consulente tecnico, accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali\previdenziali, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, rilevava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la CP_1
decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire.
Istruita la causa con il conferimento di nuovo incarico peritale, la stessa era decisa nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025.
L'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, essendo stata la dichiarazione di dissenso depositata tempestivamente, come emerge dagli atti di causa. 2
Nel merito il ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità, che richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 118/1971, la sussistenza di una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente.
La valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente è stata oggetto di due distinte consulenze tecniche, entrambe concordi nel riconoscere una percentuale di invalidità pari all'85%.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 100%.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati e ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
La PATOLOGIE CONCORRENTI, sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
PATOLOGIE COESISTENTI
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro.
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si si tiene conto della tecnica valutativa a scalare (art. 4 D.lvo 509\1988) individuata dal Decreto Ministeriale
- Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 (individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.lvo 509\1988) sulla base del cd. CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN
DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. 3
Il primo CTU, dott. nominat nella fase sommaria, sulla base degli elementi raccolti Per_1
dall'anamnesi, dall'esame clinico obiettivo e dall'esame della documentazione agli atti, ha diagnosticato: "nefrostomia ureterale dx in rene unico lieve insufficienza renale, per analogia codice 8208 - e nefrostomia per analogia codice 6202 valutazione 82%, sindrome depressiva endoreattiva media codice 2205 valutazione 25%", giungendo ad una valutazione complessiva dell'85%.
Il secondo CTU, dott. , nominato nel presente giudizio di opposizione ha formulato la Per_2
seguente diagnosi: "Nefrostomia ureterale destra in rene unico, a seguito di pregressa (luglio
2021) nefrectomia sinistra conseguente a sviluppo di un ematoma perirenale omolaterale, con raccolta ascessuale contigua, post-posizionamento di nefrostomia sinistra in soggetto di anni 51, affetto da sindrome depressiva endoreattiva di grado medio".
Anche il dott. ha valutato l'invalidità nelle seguenti misure: "nefrostomia ureterale destra Per_2
in rene unico, a seguito di pregressa (luglio 2021) nefrectomia sinistra conseguente a sviluppo di un ematoma perirenale omolaterale, con raccolta ascessuale contigua, post-posizionamento di nefrostomia sinistra = 80% (Codici analoghi 6481, 6462, 8208); sindrome depressiva endoreattiva di grado medio = 25% (Codice 2205)", per una valutazione complessiva dell'85%.
Le conclusioni formulate dai consulenti tecnici meritano di essere pienamente condivise, in quanto frutto di accertamenti approfonditi e di argomentazioni convincenti e logicamente sviluppate.
In particolare, il CTU dott. , nominato in sede di giudizio di opposizione proprio per Per_2
verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dal ricorrente alla precedente consulenza, ha rilevato che non è possibile condividere la valutazione proposta dal ricorrente in sede di ricorso
contro
ATP, giacché la stessa risulta sostanzialmente non supportata dal necessario riscontro sia clinico che documentale.
Il CTU ha sottolineato in particolare che "il ricorrente è un soggetto monorene in quanto sottoposto, nel luglio 2021, a nefrectomia sinistra, per cui l'affermazione del procuratore che 'il ricorrente a tutt'oggi è portatore di doppio catetere esterno' non trova riscontro oggettivo". Ha altresì rilevato che "il non è affetto da una eventuale BPCO e presenta valori pressori di Pt_1
poco elevati e per cui assume farmaci antipertensivi, il che è di comune riscontro in un quadro di discreta insufficienza renale cronica quale è quello riscontrato, e valutato, nell'istante".
La tesi del ricorrente secondo cui le percentuali di invalidità relative alle singole patologie dovrebbero essere sommate, raggiungendo da sole il 100%, non può essere accolta, in quanto non conforme ai criteri stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1992, che prevede l'applicazione della formula di
Balthazard per la determinazione della percentuale complessiva di invalidità, come correttamente effettuato dai consulenti tecnici. 4
Entrambi i CTU, con valutazione sostanzialmente coincidente, hanno ritenuto che le patologie da cui è affetto il ricorrente comportino una riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'85%, e non già del 100% come sostenuto dal ricorrente.
Il secondo CTU ha, poi, chiarito in modo esplicito che "tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M.
05.02.1992 (G.U. 26.02.1992 supp. ord.) e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L.vo 23.11.1988 n.
509, si ritiene che il ricorrente non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali".
Pertanto, non ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 2, della Legge n. 118/1971, che richiede l'accertamento della totale inabilità lavorativa
(100%).
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. le spese di lite si compensano ponendo a carico dell' le CP_
spese di consulenza tecnica di cui alla fase sommaria, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Accerta che risulta soggetto invalido nella misura dell'85% a decorrere dal Parte_1
22 aprile 2022.
Compensa le spese di lite ad eccezione delle spese di consulenza tecnica, relative alla fase sommaria del presente procedimento, che si pongono a carico dell' come da separato decreto. CP_
NAPOLI 6 maggio 2025
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 18618/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SAVINO LUCIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO CP_1
ERMINIO
Resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 agosto 2024, parte ricorrente in epigrafe, premesso: che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità; che, espletato l'incarico peritale, il CTU concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni;
che nel termine assegnato dal giudice aveva provveduto alla proposizione di istanza di dissenso ritenendo non condivisibili le conclusioni del CTU.
Ciò premesso, chiedeva, previa nomina di nuovo consulente tecnico, accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali\previdenziali, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, rilevava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la CP_1
decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire.
Istruita la causa con il conferimento di nuovo incarico peritale, la stessa era decisa nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025.
L'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, essendo stata la dichiarazione di dissenso depositata tempestivamente, come emerge dagli atti di causa. 2
Nel merito il ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità, che richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 118/1971, la sussistenza di una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente.
La valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente è stata oggetto di due distinte consulenze tecniche, entrambe concordi nel riconoscere una percentuale di invalidità pari all'85%.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 100%.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati e ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
La PATOLOGIE CONCORRENTI, sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
PATOLOGIE COESISTENTI
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro.
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si si tiene conto della tecnica valutativa a scalare (art. 4 D.lvo 509\1988) individuata dal Decreto Ministeriale
- Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 (individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.lvo 509\1988) sulla base del cd. CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN
DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. 3
Il primo CTU, dott. nominat nella fase sommaria, sulla base degli elementi raccolti Per_1
dall'anamnesi, dall'esame clinico obiettivo e dall'esame della documentazione agli atti, ha diagnosticato: "nefrostomia ureterale dx in rene unico lieve insufficienza renale, per analogia codice 8208 - e nefrostomia per analogia codice 6202 valutazione 82%, sindrome depressiva endoreattiva media codice 2205 valutazione 25%", giungendo ad una valutazione complessiva dell'85%.
Il secondo CTU, dott. , nominato nel presente giudizio di opposizione ha formulato la Per_2
seguente diagnosi: "Nefrostomia ureterale destra in rene unico, a seguito di pregressa (luglio
2021) nefrectomia sinistra conseguente a sviluppo di un ematoma perirenale omolaterale, con raccolta ascessuale contigua, post-posizionamento di nefrostomia sinistra in soggetto di anni 51, affetto da sindrome depressiva endoreattiva di grado medio".
Anche il dott. ha valutato l'invalidità nelle seguenti misure: "nefrostomia ureterale destra Per_2
in rene unico, a seguito di pregressa (luglio 2021) nefrectomia sinistra conseguente a sviluppo di un ematoma perirenale omolaterale, con raccolta ascessuale contigua, post-posizionamento di nefrostomia sinistra = 80% (Codici analoghi 6481, 6462, 8208); sindrome depressiva endoreattiva di grado medio = 25% (Codice 2205)", per una valutazione complessiva dell'85%.
Le conclusioni formulate dai consulenti tecnici meritano di essere pienamente condivise, in quanto frutto di accertamenti approfonditi e di argomentazioni convincenti e logicamente sviluppate.
In particolare, il CTU dott. , nominato in sede di giudizio di opposizione proprio per Per_2
verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dal ricorrente alla precedente consulenza, ha rilevato che non è possibile condividere la valutazione proposta dal ricorrente in sede di ricorso
contro
ATP, giacché la stessa risulta sostanzialmente non supportata dal necessario riscontro sia clinico che documentale.
Il CTU ha sottolineato in particolare che "il ricorrente è un soggetto monorene in quanto sottoposto, nel luglio 2021, a nefrectomia sinistra, per cui l'affermazione del procuratore che 'il ricorrente a tutt'oggi è portatore di doppio catetere esterno' non trova riscontro oggettivo". Ha altresì rilevato che "il non è affetto da una eventuale BPCO e presenta valori pressori di Pt_1
poco elevati e per cui assume farmaci antipertensivi, il che è di comune riscontro in un quadro di discreta insufficienza renale cronica quale è quello riscontrato, e valutato, nell'istante".
La tesi del ricorrente secondo cui le percentuali di invalidità relative alle singole patologie dovrebbero essere sommate, raggiungendo da sole il 100%, non può essere accolta, in quanto non conforme ai criteri stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1992, che prevede l'applicazione della formula di
Balthazard per la determinazione della percentuale complessiva di invalidità, come correttamente effettuato dai consulenti tecnici. 4
Entrambi i CTU, con valutazione sostanzialmente coincidente, hanno ritenuto che le patologie da cui è affetto il ricorrente comportino una riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'85%, e non già del 100% come sostenuto dal ricorrente.
Il secondo CTU ha, poi, chiarito in modo esplicito che "tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M.
05.02.1992 (G.U. 26.02.1992 supp. ord.) e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L.vo 23.11.1988 n.
509, si ritiene che il ricorrente non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali".
Pertanto, non ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 2, della Legge n. 118/1971, che richiede l'accertamento della totale inabilità lavorativa
(100%).
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. le spese di lite si compensano ponendo a carico dell' le CP_
spese di consulenza tecnica di cui alla fase sommaria, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Accerta che risulta soggetto invalido nella misura dell'85% a decorrere dal Parte_1
22 aprile 2022.
Compensa le spese di lite ad eccezione delle spese di consulenza tecnica, relative alla fase sommaria del presente procedimento, che si pongono a carico dell' come da separato decreto. CP_
NAPOLI 6 maggio 2025
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