Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2023
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/03/2026, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11624 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baldassarri, Alba Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti del ricorrente in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore di Brig. Gen. del Corpo di Commissariato dell'E.I. per l'anno 2022, con conseguente mancato avanzamento a detto grado;
b) della graduatoria di merito dei Colonnelli del Corpo di Commissariato dell'E.I. in spe, formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.Lgs n. 66/2010;
c) del quadro di avanzamento a seguito del giudizio valutativo qui impugnato e di cui ai precedenti punti a) e b);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Quali atti tutti che si ricavano dalla comunicazione del Ministero della Difesa- Persomil prot. n. M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-in data 26.5.2022- protocollo ADHOC di ingresso M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-in data 27-06-2022 della Dir. Gen. per il Personale Militare II Reparto IV Divisione, notificata al ricorrente in data 28.6.2022, e dal verbale n. 4 del 2.2.2022 della CSA dell'Esercito, con allegati schede motivazionali del ricorrente, quadro di avanzamento al grado di Brig. Gen. e Decr. Pres. Rep. di promozione, cui è stato autorizzato l'accesso con nota di Persomil II Rep. 4^ Div prot M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 22.7.2022 avente ad oggetto “esercizio del diritto di accesso ai sensi della L.241/90 “.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/6/2023:
per l'annullamento
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento nei propri confronti, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore di Brig. Gen. del Corpo di Commissariato RN in spe dell'E.I. per l'anno 2022, con conseguente mancato avanzamento a detto grado;
b) della graduatoria di merito dei Colonnelli del Corpo di Commissariato RN in spe dell'E.I., formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui sopra, approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.Lgs. n. 66/2010;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto ricorso, notificato il 26 settembre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre 2022, il soggetto in epigrafe quale colonnello dell’Esercito italiano ha contestato la mancata promozione all’esito del giudizio reso nell’ambito della procedura di avanzamento a scelta nel grado superiore di brigadiere generale per l’anno 2022, in ragione dell’intervenuto collocamento nella relativa graduatoria di merito in posizione non utile – nello specifico, al -OMISSIS- – ai fini dell’inserimento nel quadro di avanzamento, chiedendo l’annullamento dei relativi atti alla luce dei prospettati vizi di violazione legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Parte ricorrente ha depositato apposita istanza istruttoria, avente ad oggetto tutti gli atti relativi al contestato giudizio di avanzamento a scelta, incluse le schede di valutazione del medesimo ricorrente e quelle del collega promosso e la graduatoria finale di merito con relativi punteggi, unitamente all’elenco attuale degli indirizzi di servizio sia del collega promosso che degli altri colleghi anteposti al medesimo ricorrente nella graduatoria di merito impugnata, ancorché non promossi, nonché la completa documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente stesso e del militare promosso.
4. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’anzidetta istanza formulata da parte ricorrente sono stati disposti a carico della resistente Amministrazione gli incombenti istruttori ivi individuati.
5. La resistente Amministrazione ha prodotto in giudizio la richiesta documentazione.
6. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 20 maggio 2023 e depositato il 16 giugno 2023, il medesimo ricorrente ha prospettato, alla luce degli atti acquisiti in corso di giudizio a fronte della produzione documentale ad opera della resistente Amministrazione in adempimento alla citata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, ulteriori profili di contestazione rivolti avverso l’esito del giudizio di avanzamento, sulla base delle valutazioni rese e dei punteggi rispettivamente attribuiti dalla Commissione superiore di avanzamento (CSA) al militare promosso e al medesimo ricorrente, avuto riguardo alla documentazione caratteristica e matricolare degli stessi militari alla stregua della produzione documentale in atti.
7. In vista dell’udienza di merito, la resistente Amministrazione ha depositato memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
7.1. Parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e successive repliche.
8. All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il proposto ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti non è suscettibile di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2. Ai fini della delimitazione del thema decidendum giova evidenziare in via preliminare come le contestazioni mosse, basate sulla dedotta violazione del quadro normativo di riferimento (per quanto concerne le evocate previsioni poste dagli articoli 1032, 1057, 1058, 1060 e 1093 d.lgs. n. 66/2010 e dagli articoli 701-710 d.P.R. n. 90/2010) nonché sulla prospettazione di plurimi profili di eccesso di potere, risultino incentrate essenzialmente sulla denunciata inadeguatezza del punteggio attribuito all’odierno ricorrente in quanto asseritamente contrastante con le risultanze della documentazione caratteristica dello stesso militare (riportante titoli, qualità e precedenti di carriera di significativo valore) relativamente alle quattro categorie di elementi valutativi individuati dal richiamato articolo 1058 d.lgs. n. 66/2010 e dai correlati articoli 704, 705 e 708 d.P.R. n. 90/2010, anche nel raffronto con la situazione del militare promosso al grado superiore (con riguardo ai precedenti di servizio e di carriera, nonché ai titoli e qualità dallo stesso posseduti rispetto a quelli inerenti all’odierno ricorrente).
3. Ciò premesso quanto alla perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, il Collegio intende innanzitutto richiamare – per quanto concerne gli aspetti in rilievo – il quadro normativo di riferimento e le relative coordinate ermeneutiche elaborate in sede giurisprudenziale.
3.1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia – posta dagli articoli 1057-1060 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM) e dagli articoli 700-711 d.P.R. n. 90/2010 (c.d. “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”) – si fonda sulla valutazione rimessa alla competente Commissione all’esito della preliminare individuazione del novero di candidati ritenuti “idonei” all'adempimento delle funzioni del grado superiore.
Tale valutazione viene condotta sulla base dei parametri indicati all’articolo 1058, comma 5, COM e specificati dalle corrispondenti norme regolamentari (artt. 704-708 reg. ord. mil.), ossia: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione.
L’apprezzamento svolto dalla competente Commissione alla stregua degli individuati elementi si sostanzia nell’attribuzione di un punteggio numerico, sulla cui base viene formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei, ai sensi dell’articolo 1057, commi 3 e 4, COM, ai fini della compilazione del quadro di avanzamento.
3.2. Nel ricostruire il contenuto essenziale del giudizio di avanzamento a scelta e la relativa natura giuridica nonché la conseguente delimitazione del sindacato ammesso in sede giudiziale, è stato evidenziato in ambito giurisprudenziale come “… Sulla base di tale disciplina è evidente in primo luogo che non si tratta di comparazione fra gli scrutinandi, ma di una valutazione in assoluto per ciascuno di essi che si conclude con un punteggio complessivo, in base ai giudizi espressi dai Commissari per i vari aspetti oggetto della valutazione; l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata quindi dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Si tratta, infatti, di giudizi per merito assoluto e non comparativo ”, con l’ulteriore precisazione che “ il giudizio di avanzamento costituisce una valutazione complessiva dei titoli in possesso dei singoli scrutinandi, che vengono considerati in un giudizio di merito con ampi poteri di natura discrezionale, atteso che la complessità ed eterogeneità dei titoli non può consentire una rigida predeterminazione e schematizzazione del valore attribuibile a tutti gli elementi da esaminare. L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti deve effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile e non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento, ai fini del giudizio globale, nel quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, risultando con ciò del tutto impraticabile la scissione delle singole componenti del giudizio stesso ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 3717, in specie punto 7.2.2).
Sulla natura dell’attività in rilievo è stato osservato, muovendo dalla tipologia degli individuati criteri valutativi e dalla consistenza del correlato apprezzamento, che “ La Commissione di avanzamento è pertanto chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati: l’amplissima discrezionalità nell’analisi dei profili degli uffici scrutinandi concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, ma richiede analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno di essi ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 gennaio 2024, n. 900, in specie punto 9.2).
Per l’effetto è stato chiarito che il relativo sindacato giurisdizionale, investendo un’attività valutativa connotata da ampia discrezionalità tecnica, deve intendersi circoscritto ai casi in cui venga in rilievo la “… presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione ”, risultando l’anzidetto sindacato “… limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio ”, per cui è “… precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento ” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 novembre 2024, n. 9319, in specie punto 15; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 gennaio 2025, n. 736).
In proposito è stato precisato che il sindacato del giudice amministrativo va limitato al “… riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio - tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza - che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza ”, per cui “ l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 11 marzo 2024, n. 2322).
3.2.1. Ciò posto, si intende altresì richiamare, per quanto concerne gli aspetti suscettibili di rilievo ai fini della disamina della dedotta fattispecie controversa, il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia laddove, nel declinare le nozioni di “ eccesso di potere ” inteso “ in senso assoluto ” ovvero “ in senso relativo ” – alle quali possono ricondursi le contestazioni mosse nel proposto ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti – costituenti profili di vizio suscettibili di sindacato giudiziale in relazione all’espletata attività valutativa nel quadro del complessivo giudizio di avanzamento, è stato precisato che la relativa differenza “… riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile ”, assumendo a tal fine rilievo “… la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 14 aprile 2023, n. 3801, in specie punto 11, e il precedente pronunciamento ivi espressamente richiamato, rappresentato da Cons. St., sez. IV, sent. 7 aprile 2020, n. 2232).
3.2.2. Inoltre giova rammentare, per quanto di ulteriore pertinenza ai fini dell’esame delle censure mosse, come a livello giurisprudenziale sia stato affermato in termini univoci, in conseguenza della delineata perimetrazione del sindacato ammesso in sede giudiziale in rapporto alla configurata natura giuridica e all’individuata consistenza dell’attività valutativa nell’ambito del giudizio di avanzamento al grado superiore, che da un lato “ Sfugge … al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio - oltre che inammissibile - isolare soltanto alcuni (pochi) titoli per affermare l'incongruenza della valutazione ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti … ”, dall’altro “ Sotto tale profilo anche la rilevanza degli incarichi rivestiti non è di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 gennaio 2024, n. 900, in specie punto 9.2).
4. Nell’applicare alla fattispecie controversa de qua i principi interpretativi – sopra riportati – declinati in sede giurisprudenziale (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 gennaio 2025, n. 736), il Collegio intende evidenziare come gli elementi dedotti nel ricorso introduttivo – ed ulteriormente sviluppati nel successivo atto di motivi aggiunti – a supporto delle contestazioni mosse non valgono ad integrare alcun profilo di vizio suscettibile di rilievo ai fini del sindacato ammesso in sede giudiziale sull’attività valutativa diretta alla formazione del quadro di avanzamento.
4.1. Ai fini della relativa disamina, in particolare, i profili di gravame complessivamente dedotti possono raggrupparsi in due ordini di censure, riconducibili da un lato al denunciato vizio di eccesso di potere “in senso assoluto” e alla correlata violazione normativa rispetto agli evocati parametri involgenti gli individuati elementi di valutazione e il relativo apprezzamento da parte della competente Commissione superiore di avanzamento (CSA), dall’altro al prospettato vizio di eccesso di eccesso di potere “in senso relativo” nel raffronto con la documentazione caratteristica e matricolare, rispettivamente, dell’odierno ricorrente e del militare promosso all’esito della procedura di avanzamento.
Le censure articolate con l’atto di motivo aggiunti, inoltre, possono esaminarsi congiuntamente a quelle proposte con il ricorso introduttivo, costituendone uno sviluppo ulteriore e risultando strettamente connesse sul piano logico-giuridico in quanto essenzialmente basate su analoghe argomentazioni.
5. Muovendo quindi all’esame del primo ordine di censure, correlato nella specie alla denunciata inadeguatezza del punteggio attribuito all’odierno ricorrente in quanto asseritamente contrastante con le risultanze della documentazione caratteristica riportante titoli, qualità e precedenti di carriera di significativo valore quale profilo di contestazione suscettibile di inquadramento nella declinata figura del vizio di “ eccesso di potere in senso assoluto ” secondo la qualificazione operata in sede interpretativa, va osservato come gli elementi prospettati in ricorso, sostanzialmente incentrati sull’esposizione del percorso professionale del ricorrente con l’elencazione nel dettaglio degli incarichi ricoperti, dei corsi frequentati, delle conoscenze linguistiche possedute e delle benemerenze riportate nell’ambito della carriera professionale svolta (cfr. atto di ricorso, pagine 2-13, nonché pagine 17 e 19-24), non può intendersi nella specie sufficiente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esposto (cfr. ex multis, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 2322/2024, cit.), a suffragare la denunciata esistenza di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio all’esito del giudizio espresso nei riguardi dell’odierno ricorrente in relazione agli elementi oggetto di valutazione e rispetto ai precedenti di carriera dell’interessato nell’arco temporale di riferimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, come l’odierno ricorrente abbia ottenuto un giudizio ampiamente favorevole per ciascuna delle quattro voci oggetto di valutazione e conseguito un punteggio totale di -OMISSIS- – coincidente con la somma delle quattro medie riportate – corrispondente a -OMISSIS- punti di merito (cfr. verbale n. 4/2022 e il relativo allegato recante le schede di valutazione dell’interessato, inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 21 marzo 2023, ore 11:06), sulla cui base è stata formata la graduatoria finale di merito.
Nel contesto delineato gli elementi dedotti in ricorso, laddove focalizzati sulla puntuale esposizione del percorso professionale e formativo del militare interessato nei termini ivi precisati, non risultano idonei ad integrare – nel perimetro del sindacato ammesso in sede giudiziale e alla stregua delle coordinate interpretative declinate in relazione alla figura dell’eccesso di potere “in senso assoluto” configurabile nel caso di contestazioni rivolte avverso le compiute attività valutative nell’ambito dei giudizi di avanzamento – alcun profilo di manifesta irragionevolezza nell’assegnazione del relativo punteggio né tantomeno alcuna macroscopica incongruenza rispetto ai precedenti di carriera dello stesso nell’arco temporale di riferimento ai fini della procedura di avanzamento de qua .
6. In relazione al secondo ordine di contestazioni (dedotte in ricorso e ulteriormente sviluppate nel successivo atto di motivi aggiunti), afferente al distinto profilo costituito dal vizio di “ eccesso di potere in senso relativo ” e nella specie fondato sull’evocato raffronto con la situazione del militare promosso in quanto asseritamente privo di una esperienza professionale di livello analogo a quella espletata dal ricorrente medesimo (cfr. atto di ricorso, pagine 25 e 26, unitamente al successivo atto di motivi aggiunti, pagine 5 e 6, 8 ss.), il Collegio ne ravvisa altresì l’infondatezza, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
6.1. Al riguardo si intende osservare in primo luogo come le argomentazioni sul punto svolte nel ricorso introduttivo e nel successivo atto di motivi aggiunti non consentano in ogni caso di riscontrare, nel giudizio reso dalla Commissione superiore di avanzamento, elementi di manifesta abnormità, rilevabili ictu oculi , richiesti – alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale – al fine di poter mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione espressa sotto il profilo del dedotto vizio riconducibile alla figura dell’eccesso di potere in senso relativo.
6.1.1. Le allegazioni poste a fondamento della prospettazione in ricorso risultano, in particolare, incentrate sull’operato raffronto in via comparativa tra le rispettive situazioni – da un lato, quella dell’individuato militare (evocato come controinteressato) iscritto nel quadro di avanzamento, dall’altro quella dell’odierno ricorrente – per quanto concerne gli incarichi ricoperti dal medesimo ricorrente (anche nell’ambito dello Stato Maggiore Difesa e del Comando Operativo di Vertice Interforze, nonché quelli previsti per il grado superiore) e la relativa durata, il livello di diversificazione delle varie esperienze di impiego, anche all’estero, il numero complessivo e la tipologia delle benemerenze ricevute, la conoscenza di lingue straniere e la specializzazione dell’iter formativo seguito, il livello apicale delle valutazioni (in termini di eccellenza) riportate nell’ambito della documentazione caratteristica (cfr. atto di motivi aggiunti, pagine 8-23), quali elementi addotti a sostegno delle formulate contestazioni, focalizzate sull’assunta non equiparabilità delle caratteristiche e delle qualità dei due ufficiali e sulla sostenuta preminenza dell’odierno ricorrente in tutte le qualità normativamente richieste, dedotte a supporto della denunciata disparità di trattamento.
6.2. Le argomentazioni svolte non consentono, tuttavia, di riscontrare nel caso in esame alcuna ipotesi di “ rottura dell’uniformità del criterio valutativo ” suscettibile di sindacato in sede giudiziale, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia.
6.2.1. Tale ipotesi, infatti, “… deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza ”, rendendo “… ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile … ”, da intendersi “… nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento ” (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. II, sent. n. 3801/2023, cit.).
La prospettazione svolta in ricorso, per converso, oltre a ridondare in un “ confronto a coppie ” inammissibile in ragione del carattere assoluto della valutazione sottesa al giudizio di avanzamento a scelta, non implicante una comparazione tra i rispettivi profili degli interessati – avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Non configurabile risulta poi il vizio di eccesso di potere in senso relativo, laddove indagato attraverso un sostanziale (o, comunque, surrettizio) “confronto a coppie” fra gli scrutinandi … tanto più ove unilateralmente prescelti dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi … ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 1 febbraio 2025, n. 800, in specie punto 7.2) – neppure può assumere rilievo ai fini dell’invocata ipotesi viziante.
Sul punto va osservato innanzitutto come, nel dare concreta applicazione alle coordinate ermeneutiche declinate in relazione alla figura in rilievo nell’ambito dei giudizi in tema di avanzamento, la giurisprudenza amministrativa intervenuta sul tema abbia ritenuto di valorizzare – ai fini della riconosciuta integrazione dell’ipotesi invocata – l’emersione di “ una conclamata ed evidente superiorità complessiva rispetto alla posizione dei controinteressati (che avrebbe potuto integrare un eccesso di potere in senso relativo) ” (in tal senso, cfr. tra le altre TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 21 febbraio 2025, n. 3911, confermata in sede di appello da Cons. St., sez. II, sent. 24 ottobre 2025, n. 8252).
Tale conclusione sul piano applicativo si collega alla considerazione che il vizio di eccesso di potere in senso relativo, per la consistenza che lo connota (in cui riposa la delineata differenza con l’ulteriore figura del vizio di eccesso in senso assoluto), “… deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio ” e, per l’effetto, “ i sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio a lui attribuito dalla commissione di avanzamento nella scheda valutativa ” in quanto “ Solo in caso di eccellenza assoluta, infatti, l’errore in cui è incorsa la commissione risulta apprezzabile dal giudice nella sua macroscopicità senza il rischio di sconfinare nella sfera dell’opinabilità ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 28 giugno 2024, n. 5723, in specie punti 23.6 e 23.7).
6.2.2. Ciò posto, gli elementi addotti a supporto delle argomentazioni sul punto svolte in ricorso – incentrati sul raffronto tra le due situazioni (rispettivamente, dell’odierno ricorrente e del militare promosso, evocato come controinteressato) condotto in rapporto ai singoli parametri oggetto di valutazione – risultano, alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, non idonei né tantomeno sufficienti a comprovare la sussistenza di “ una conclamata ed evidente superiorità complessiva ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 3911/2025, cit.) della posizione del medesimo ricorrente, pur connotata da un pregevole percorso di carriera, rispetto alla posizione dell’individuato controinteressato, suscettibile di emergere con immediatezza dalla rispettiva documentazione caratteristica e di disvelare una manifesta rottura dell’uniformità del criterio valutativo.
6.2.2.1. In proposito, si ritiene di poter richiamare nel caso di specie le pertinenti considerazioni espresse in sede giurisprudenziale laddove, da un lato, è stato affermato come l’attribuzione di uno specifico incarico – nel quadro complessivo della carriera professionale svolta dal singolo militare nell’arco temporale di riferimento – non possa di per sé reputarsi sintomatica della lamentata incongruenza della valutazione resa e, dall’altro, è stato evidenziato come la rilevanza dell’incarico stesso non possa per ciò solo intendersi attributiva di capacità e di attitudini (suscettibili di rilievo nell’ambito del giudizio di avanzamento) che per converso postulano l’avvenuto accertamento in concreto (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. n. 900/2024, cit., punto 9.2).
Inoltre, per quanto di ulteriore interesse ai fini della presente disamina, va osservato in relazione all’invocato elemento rappresentato dall’iter formativo svolto dal ricorrente come non possa assumere rilievo una mera elencazione dei corsi frequentati, dovendo piuttosto l’eventuale raffronto prendere in considerazione i “risultati” dei corsi espletati, alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1058, comma 5, COM e art. 707 reg. ord. mil.), fermo restando che – in ragione del carattere globale del contemplato apprezzamento – è reputato “… improprio … isolare soltanto alcuni (pochi) titoli per affermare l'incongruenza della valutazione ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 900/2024, cit.).
6.2.2.2. Nella prospettiva delineata, va evidenziato come dalla documentazione versata in atti neppure non emerga, rispetto agli elementi dedotti nell’articolazione delle relative censure, “ una conclamata ed evidente superiorità complessiva ” dell’odierno ricorrente nel raffronto con il militare promosso.
Al riguardo, è sufficiente rilevare come dal prospetto riassuntivo prodotto in giudizio dalla resistente Amministrazione (cfr. allegato n. 1 alla memoria difensiva del 28 ottobre 2025, denominata “sintesi dei curricula”) – non contestato nel suo contenuto descrittivo dal ricorrente nell’ambito dei successivi atti di parte – risulti che il militare promosso ha conseguito tre encomi solenni nel grado (di colonnello) rivestito, quale elemento suscettibile di particolare rilievo ai sensi dell’articolo 704, co. 1, d.P.R. n. 90/2010, nonché nel medesimo grado ha ricoperto una pluralità di incarichi di responsabilità; inoltre, lo stesso militare promosso è stato valutato con molteplici giudizi apicali in termini di eccellenza nell’intero arco temporale oggetto di valutazione (fino al 15 ottobre 2021).
Ad ulteriore conforto della conclusione raggiunta, per quanto concerne l’invocato elemento rappresentato dalle benemerenze ricevute possono altresì richiamarsi le pertinenti considerazioni espresse nell’ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, laddove è stato affermato che “… le benemerenze, peraltro, non rivestono importanza dirimente ai fini della valutazione delle attitudini al grado superiore, in quanto trovano giustificazione nell'accidentalità insita nel procedimento stesso di attribuzione, salvo che non siano di elevato numero e conseguite e distribuite lungo tutto l’arco della carriera, nel qual caso sono indice di un'assoluta eccezionalità e costanza di rendimento dell’Ufficiale” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5723/2024, cit., in specie punto 30, nonché la precedente sent. 3 agosto 2023, n. 7508, ivi espressamente richiamata).
Tale evenienza, in particolare, non ricorre nel caso di specie, laddove la prospettazione sul punto si sostanzia in un mero raffronto di carattere numerico tra le benemerenze ricevute dagli interessati, senza peraltro distinguere in base alle rispettive tipologie e alla relativa natura.
6.3. Alla ravvisata infondatezza delle censure in esame per le esposte ragioni concorre altresì l’ulteriore circostanza rappresentata dal collocamento in graduatoria dell’odierno ricorrente – in quanto posizionato al sesto posto – rispetto all’unico militare promosso (cfr. verbale n. 4/2022, cit., in specie pagina 7).
Tale elemento è stato ritenuto, nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale maturato in tema di giudizi di avanzamento, tendenzialmente ostativo alla configurabilità dell’ipotesi di “ rottura della omogeneità del metro di giudizio ” in cui si sostanzia il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 6 dicembre 2024, n. 9819, in specie punto 12 e sent. 12 dicembre 2023, n. 10733, in specie punto 10.11, nonché TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 21 febbraio 2025, n. 3911, punto 12).
L’esposta conclusione poggia sulla considerazione per cui l’asserito errore di valutazione addebitato alla Commissione superiore di avanzamento, ove riconosciuto sussistente, comporterebbe che “… la CSA sarebbe incorsa in un errore di valutazione di inverosimile portata nei confronti dei … pari grado che precedono il ricorrente ” (al riguardo, cfr. Cons. St., sez. I, par. 25 ottobre 2019, n. 2678) e per l’effetto, ove si intendesse limitare la portata del dedotto errore di valutazione alla posizione dell’interessato (che agisce in giudizio), l’eventuale riconoscimento del vizio stesso non condurrebbe all’ottenimento del bene giuridico anelato, permanendo comunque l’interessato in una posizione deteriore rispetto a quella utile ai fini dell’avanzamento, in conseguenza del suo originario collocamento in graduatoria attesa la presenza di ulteriori ufficiali in posizione sovraordinata (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 26 novembre 2024, n. 21139, punto 8).
7. In definitiva, per le ragioni complessivamente illustrate il proposto ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, va pertanto respinto in quanto infondato.
8. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NI, Presidente
IA VA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | NI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.