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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 RITENUTE LAV AU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IRAP 2019
proposto da
Ricorrente_1 Arls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125201900106977560000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230000492146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230000492146000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230001122526000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230006948669000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2025 la Ricorrente_1 Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520259001259857000 notificata il 14.2.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate IS di RB – a seguito della notifica di n. 9 cartelle di pagamento - richiedeva il pagamento della somma di euro 68.555,26.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) omessa notificazione dell'invito al contraddittorio preliminare alla formazione dell'avviso di intimazione;
2) nullità della notificazione in quanto proveniente da indirizzo pec non ricompreso nei pubblici elenchi di cui all'art. 16 bis D. lgvo 546/1992; 3) prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
4) con riguardo alle cartelle n 125202220000761055000
e n. 12520230001122627000, non debenza della pretesa tributaria per aver provveduto parte ricorrente a quanto dovuto;
5) decadenza dalla pretesa tributaria con riguardo alle cartelle n. 125201900106977560000,
n. 12520230000492146000 e n. 12520230001122526000, in ragione della tardività della loro notifica;
6) violazione dell'art. 7 comma 4 D. lgvo n. 472/1997 che consente la riduzione della sanzione in presenza di sproporzione tra tributo evaso e sanzione;
7) non corretto calcolo del saggio degli interessi e difetto di motivazione sul punto;
8) nullità con riguardo alle cartelle n. 1252023000212196900, n.
12520230006948669000 e n. 12520230009744434000 poiché, trattandosi di recupero del credito di imposta, avrebbero dovuto essere precedute da avvisi di accertamento;
9) difetto di motivazione delle cartelle di pagamento e delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Con atto depositato il 16.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS, la quale deduceva compiutamente sui singoli motivi di ricorso.
Con atto depositato il 25.6. 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto proposto in assenza di sottoscrizione digitale da parte del difensore della ricorrente;
in ogni caso – quanto alle 5 cartelle di propria competenza – dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto riferito ad atti prodromici regolarmente notificati e mai impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorso non è stato sottoscritto con firma digitale come richiede l'art. 16 bis D.Lgvo n. 546/1992, ma è stata sottoscritta digitalmente solo la relata di notifica.
La mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso comporta l'incertezza circa il soggetto che ha redatto l'atto, con conseguente inammissibilità ex art. 18 D. Lgvo n. 546/1992.
In ogni caso, nel merito il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
Quanto alla mancata notifica dell'avviso bonario (rectius: contraddittorio preliminare), la Suprema Corte ha escluso la necessità del generalizzato invio dello stesso, limitandolo solo a casi particolari, precisando che
“in tema di riscossione delle imposte, l' avviso bonario con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” (v. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 795 del 14/01/2011; conf. Sez. 5, Sentenza n.
26316 del 29/12/2010).
Nel caso di specie la ricorrente non deduce incerte o rilevanti questioni interpretative dell'imposizione, ma aspetti processuali, con la conseguenza della non necessità dell'invio dell'avviso bonario, ragione per la quale questo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Con riguardo al motivo relativo alle modalità di notifica dell'atto impugnato, non vi sono dubbi in ordine alla certezza della provenienza dell'atto ad opera dell'Agenzia delle Entrate IS dall'indirizzo di posta elettronica Email_4, regolarmente assegnato all'agente per la riscossione e nessun dubbio tale indirizzo poteva ingenerare nel ricorrente.
Premessa la legittimità della predetta modalità di notifica, si deve aggiungere, ad abundantiam, che nel caso di specie l'atto ha prodotto il proprio risultato, come dimostra la tempestiva proposizione dell'impugnazione. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, fissando il principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, orientamento consolidatosi da ultimo – v. sent. n. 982/2023 e ord. n. 6015/2023).
Va, inoltre, evidenziato che le seguenti cartelle sono state tutte regolarmente notificate:
- N. 12520190010697756 il 4.9.2019
- N. 12520230000492146 il 22.2.2023
- N. 12520230001122526 il 20.3.2023
- N. 12520230002121969 il 25.4.2023
- N. 12520230006948669 il 20.7.2023
- N. 12520230009744434 il 14.9.2023
Pertanto l'eccezione di decadenza dalla pretesa tributaria non può essere accolta poiché tutti gli atti prodromici sopra indicati risultano consolidati in via definitiva per non avere la contribuente destinataria delle stesse proposto ricorso nei termini e modi di legge, atteso che l'art. 19 comma 3 D. lgsvo n. 546/1992 non consente l'impugnazione di atti per vizi non propri.
Quanto al motivo inerente la carenza di motivazione sul calcolo del saggio degli interessi si rileva che l'atto impugnato risulta puntualmente motivato, anche con il richiamo agli atti e ai provvedimenti presupposti inerenti i valori per il calcolo, sia con riferimento al merito delle imposte che agli interessi e alle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate IS ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che l' ha indotta a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Medesime considerazioni rigurdano il profilo della spoporzione delle sanzioni, poiché le motivazioni dell'atto giustificano le sanzioni applicate e le rendono non manifestamente sproporzionate, rientrando nei limiti previsti dalla legge.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti dalle considerazioni di cui sopra.
Con riguardo alle cartelle di pagamento per le quali la ricorrente ha pagato quanto dovuto, l'Agente della
IS provvederà al relativo sgravio senza ulteriori oneri per la ricorrente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 RITENUTE LAV AU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520259001259857000 IRAP 2019
proposto da
Ricorrente_1 Arls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 125201900106977560000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230000492146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230000492146000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230001122526000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230002121969000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230006948669000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520230009744434000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2025 la Ricorrente_1 Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520259001259857000 notificata il 14.2.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate IS di RB – a seguito della notifica di n. 9 cartelle di pagamento - richiedeva il pagamento della somma di euro 68.555,26.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva quanto segue: 1) omessa notificazione dell'invito al contraddittorio preliminare alla formazione dell'avviso di intimazione;
2) nullità della notificazione in quanto proveniente da indirizzo pec non ricompreso nei pubblici elenchi di cui all'art. 16 bis D. lgvo 546/1992; 3) prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
4) con riguardo alle cartelle n 125202220000761055000
e n. 12520230001122627000, non debenza della pretesa tributaria per aver provveduto parte ricorrente a quanto dovuto;
5) decadenza dalla pretesa tributaria con riguardo alle cartelle n. 125201900106977560000,
n. 12520230000492146000 e n. 12520230001122526000, in ragione della tardività della loro notifica;
6) violazione dell'art. 7 comma 4 D. lgvo n. 472/1997 che consente la riduzione della sanzione in presenza di sproporzione tra tributo evaso e sanzione;
7) non corretto calcolo del saggio degli interessi e difetto di motivazione sul punto;
8) nullità con riguardo alle cartelle n. 1252023000212196900, n.
12520230006948669000 e n. 12520230009744434000 poiché, trattandosi di recupero del credito di imposta, avrebbero dovuto essere precedute da avvisi di accertamento;
9) difetto di motivazione delle cartelle di pagamento e delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Con atto depositato il 16.6.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS, la quale deduceva compiutamente sui singoli motivi di ricorso.
Con atto depositato il 25.6. 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto proposto in assenza di sottoscrizione digitale da parte del difensore della ricorrente;
in ogni caso – quanto alle 5 cartelle di propria competenza – dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto riferito ad atti prodromici regolarmente notificati e mai impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorso non è stato sottoscritto con firma digitale come richiede l'art. 16 bis D.Lgvo n. 546/1992, ma è stata sottoscritta digitalmente solo la relata di notifica.
La mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso comporta l'incertezza circa il soggetto che ha redatto l'atto, con conseguente inammissibilità ex art. 18 D. Lgvo n. 546/1992.
In ogni caso, nel merito il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
Quanto alla mancata notifica dell'avviso bonario (rectius: contraddittorio preliminare), la Suprema Corte ha escluso la necessità del generalizzato invio dello stesso, limitandolo solo a casi particolari, precisando che
“in tema di riscossione delle imposte, l' avviso bonario con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” (v. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 795 del 14/01/2011; conf. Sez. 5, Sentenza n.
26316 del 29/12/2010).
Nel caso di specie la ricorrente non deduce incerte o rilevanti questioni interpretative dell'imposizione, ma aspetti processuali, con la conseguenza della non necessità dell'invio dell'avviso bonario, ragione per la quale questo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Con riguardo al motivo relativo alle modalità di notifica dell'atto impugnato, non vi sono dubbi in ordine alla certezza della provenienza dell'atto ad opera dell'Agenzia delle Entrate IS dall'indirizzo di posta elettronica Email_4, regolarmente assegnato all'agente per la riscossione e nessun dubbio tale indirizzo poteva ingenerare nel ricorrente.
Premessa la legittimità della predetta modalità di notifica, si deve aggiungere, ad abundantiam, che nel caso di specie l'atto ha prodotto il proprio risultato, come dimostra la tempestiva proposizione dell'impugnazione. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, fissando il principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, orientamento consolidatosi da ultimo – v. sent. n. 982/2023 e ord. n. 6015/2023).
Va, inoltre, evidenziato che le seguenti cartelle sono state tutte regolarmente notificate:
- N. 12520190010697756 il 4.9.2019
- N. 12520230000492146 il 22.2.2023
- N. 12520230001122526 il 20.3.2023
- N. 12520230002121969 il 25.4.2023
- N. 12520230006948669 il 20.7.2023
- N. 12520230009744434 il 14.9.2023
Pertanto l'eccezione di decadenza dalla pretesa tributaria non può essere accolta poiché tutti gli atti prodromici sopra indicati risultano consolidati in via definitiva per non avere la contribuente destinataria delle stesse proposto ricorso nei termini e modi di legge, atteso che l'art. 19 comma 3 D. lgsvo n. 546/1992 non consente l'impugnazione di atti per vizi non propri.
Quanto al motivo inerente la carenza di motivazione sul calcolo del saggio degli interessi si rileva che l'atto impugnato risulta puntualmente motivato, anche con il richiamo agli atti e ai provvedimenti presupposti inerenti i valori per il calcolo, sia con riferimento al merito delle imposte che agli interessi e alle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate IS ha dettagliatamente esposto l'iter logico – giuridico che l' ha indotta a ritenere sussistenti le ragioni del proprio operato, indicando la fonte del negozio giuridico fondante l'imposizione tributaria sottoposta a tassazione e le stesse modalità di calcolo.
Medesime considerazioni rigurdano il profilo della spoporzione delle sanzioni, poiché le motivazioni dell'atto giustificano le sanzioni applicate e le rendono non manifestamente sproporzionate, rientrando nei limiti previsti dalla legge.
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti dalle considerazioni di cui sopra.
Con riguardo alle cartelle di pagamento per le quali la ricorrente ha pagato quanto dovuto, l'Agente della
IS provvederà al relativo sgravio senza ulteriori oneri per la ricorrente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.