Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10405
CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Comune ha correttamente avviato il procedimento di annullamento d'ufficio, comunicando agli interessati l'avvio e concedendo un termine per le osservazioni. La presentazione del ricorso giurisdizionale non surrogava la partecipazione procedimentale. Il Comune non era obbligato a considerare il ricorso come osservazione procedimentale.

  • Rigettato
    Illegittimità del deposito cauzionale

    Il deposito cauzionale era irrilevante ai fini dell'annullamento in autotutela, trattandosi di un vizio ad abundantiam. Inoltre, l'offerta parziale era inferiore al prezzo base d'asta, rendendo la cauzione non conforme all'art. 7 del bando.

  • Rigettato
    Mancanza di interesse pubblico all'annullamento d'ufficio

    L'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio è insito nell'inadeguato soddisfacimento delle finalità della gara, dovuto alla violazione della lex specialis che prevedeva offerte non inferiori al prezzo base d'asta. L'autotutela è stata esercitata nel rispetto dei tempi e considerando la posizione della controinteressata.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara

    Il bando prevedeva la vendita dell'intero lotto come prioritaria e la vendita per lotti solo in mancanza di un'offerta per l'intero. L'offerta dell'appellante era inferiore al prezzo base d'asta, violando gli artt. 4 e 11 del bando. L'aggiudicazione frazionata al ricorrente era illegittima.

  • Rigettato
    Necessità di annullamento dell'intera procedura e nuova gara

    L'annullamento d'ufficio riguardava specificamente il vizio di legittimità nell'aggiudicazione al ricorrente per un'offerta inferiore al prezzo base d'asta. Non era necessario annullare l'intera procedura né indire una nuova gara, dato che il bando non era stato impugnato.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha esaminato l'appello proposto dal signor Moreno Barozzi avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto il ricorso per motivi aggiunti. La controversia trae origine da un bando di gara indetto dal Comune di Baiso per l'alienazione di un lotto di terreno, aggiudicato inizialmente al signor Barozzi per una porzione di 930 mq. Successivamente, il Comune aveva annullato in autotutela l'aggiudicazione con diverse determinazioni, motivando tale decisione con presunte violazioni della lex specialis di gara, tra cui la divergenza tra il bando e l'offerta parziale, l'offerta inferiore al prezzo base d'asta e l'insufficiente deposito cauzionale. Il signor Barozzi, pur non avendo presentato osservazioni nel procedimento di annullamento, contestava la decisione del TAR, ritenendo che la sua precedente impugnazione giurisdizionale avesse già manifestato la sua posizione e che l'Amministrazione avesse l'obbligo di replicare alle sue argomentazioni sostanziali. Lamentava inoltre la mancanza di un interesse pubblico concreto a fondamento dell'annullamento e l'eccessiva attenzione all'interesse della controinteressata, sostenendo che, in caso di ripensamenti sulla lex specialis, il Comune avrebbe dovuto annullare l'intera procedura e indire una nuova gara.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e ritenendo infondate le censure mosse avverso la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il TAR avesse correttamente valutato il rispetto delle garanzie partecipative, evidenziando come il Comune, proprio per sanare un vizio procedimentale, avesse avviato un nuovo procedimento di annullamento in autotutela, concedendo agli interessati il termine per presentare osservazioni, termine che il signor Barozzi non aveva esercitato. È stato chiarito che il ricorso giurisdizionale non surrogava la partecipazione procedimentale e che il Comune non era obbligato a considerare il suo contenuto come osservazione endoprocedimentale. La censura relativa al deposito cauzionale è stata ritenuta infondata, poiché l'elemento era stato inserito ad abundantiam e, in ogni caso, l'offerta per l'intero lotto richiedeva una cauzione commisurata al prezzo base d'asta. Il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, derivante dall'inadeguato soddisfacimento delle finalità della gara e dalla violazione della lex specialis, in particolare per quanto concerneva l'ammissibilità di offerte parziali inferiori al prezzo base d'asta. È stato altresì escluso lo sviamento di potere, poiché la decisione era volta a ripristinare la legalità e a garantire la corretta gestione dei beni pubblici, valutando anche la posizione della controinteressata che aveva tempestivamente contestato l'aggiudicazione originaria. Infine, è stato ritenuto corretto l'annullamento limitato alla parte del provvedimento viziata, senza la necessità di annullare l'intera procedura o indire una nuova gara, dato che il bando non era stato impugnato in primo grado. Le spese dell'appello sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10405
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10405
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo