Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10405/2025REG.PROV.COLL.
N. 03741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3741 del 2025, proposto da OR RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di Baiso (Re), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n. 3;
nei confronti
ZI NI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 166/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baiso (Re);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco AN e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine su delega di Massimo Colarizi e Gabriele Bavaro su delega di Federico Gualandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Baiso, con bando di gara del 14 luglio 2023, ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale e, segnatamente, del lotto di terreno identificato nel registro catastale al foglio 39, mappale 136.
Il signor RO OR, odierno appellante, ha presentato istanza di partecipazione, richiedendo l’assegnazione di una porzione dell’appezzamento di terreno pari ad una superficie di 930 mq, per la somma di € 1.395,00.
Con determinazione n. 253 del 16 settembre 2023 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Baiso ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’alienazione dei terreni comunali, determinando di «di assegnare l'acquisto dell'appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in località Baiso Capoluogo, foglio 39 mappale 136 nel seguente modo: · offerta n. di prot. 4927 del 18.07.2023 per una superficie presunta di mq. 930,00 per un importo di € 1,50 al mq e quindi per un totale di € 1.500,00, con spese di frazionamento e rogito a proprio carico (la superficie verrà meglio definita alla redazione del tipo di frazionamento); · offerta n. di prot. 5207 del 28.07.2023 per una superficie presunta di mq. 5.972,00 per un importo di € 1,49 al mq. e quindi per un importo di € 8.630,08 con spese di rogito a proprio carico (la superficie verrà meglio definita alla redazione del tipo di frazionamento)».
Con atto del 20 settembre 2023, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Baiso ha comunicato, quindi, al sig. RO OR che: «in riferimento alla sua offerta, n. di prot. 4927 del 18.07.2023, per l'acquisizione di una porzione di terreno di proprietà del Comune di Baiso, F. 36 M. 136 per una superficie presunta di mq. 930,00 per un importo di € 1,50 al mq e quindi per un totale dì € 1.395,00, con la presente siamo a comunicarle che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 253 del 16.09.2023, n. 258 del 19.09.2023 e n. 260 del 20.09.2023 è stata disposta l'aggiudicazione a suo favore della porzione di terreno in parola».
Con successiva determinazione n. 327 del 22 novembre 2023, il Responsabile del Settore Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Baiso ha disposto l’«annullamento in autotutela della propria determinazione n. 253 del 16.09.2023 recante all'oggetto “aggiudicazione definitiva alienazioni terreni comunali” nonché delle determinazioni n. 258 del 18.09.2023 e 260 del 20.09.2023».
Avverso detto provvedimento, il sig. RO OR proponeva il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Poi, con provvedimento n. 329 del 24 novembre 2023, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Baiso, da un lato, ha disposto l’annullamento in autotutela della determinazione n. 327 del 22 novembre 2023, con la quale erano state annullate in autotutela le determinazioni n. 253, n. 258 e n. 260 del 2023 senza «consentire agli interessati di partecipare al procedimento» (in questi termini la nota comunale del 24 novembre 2023); dall’altro lato, ha dato «comunicazione [agli interessati] di avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle proprie determinazioni n. 253, 258 e 260 del 2023 dando loro 10 (dieci) giorni dalla notificazione di quest'ultimo per presentare eventuali osservazioni».
Quindi, con provvedimento n. 365 del 15 dicembre 2023, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Baiso ha disposto di nuovamente «annullare in autotutela la propria determinazione n. 253 del 16.09.2023, e pertanto la doppia aggiudicazione in favore degli offerenti che hanno presentato le offerte conservate agli atti, rispettivamente, al prot. n. 4927/2023 e 5207/2023, in quanto: - la motivazione contenuta nell'atto pare in contrasto con quanto espressamente previsto dalla lex specialis; - la divergenza tra quanto indicato nel bando e l'offerta "parziale", peraltro con deposito cauzionale insufficiente, risultata poi aggiudicataria insieme a quella che aveva ad oggetto l'intero lotto, contrasta altresì con il principio dell'immodificabilità dell'offerta e della volontà dell’offerente; - la motivazione della suddetta determinazione inficia la legittimità dell'atto sia per una ragione formale/testuale sia per una ragione di tipo logico/sostanziale per le ragioni indicate in premessa ed a cui si rinvia», di nuovamente «annullare le proprie determinazioni n. 258 del 18.09.2023 e n. 260 del 20.09.2023 in quanto strettamente correlate al dispositivo della determina n. 253 del 16.09.2023 con cui sono stati rettificati errori materiali contenuti in quest’ultima» e di «assegnare l'acquisto dell'appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in località Baiso Capoluogo, foglio 39 mappate 136 all'offerente di cui all'offerta n. di prot. 5207 del 28.07.2023 l'intero lotto pari ad una superficie di mq. 6.722 e quindi per un importo di € 10.000,00 con spese di rogito a proprio carico».
Avverso tale ultimo provvedimento, il sig. RO OR proponeva ricorso per motivi aggiunti in primo grado.
2. Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso introduttivo e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
3. Parte appellante fa riferimento alla circostanza che con provvedimento n. 329 del 24/11/2023 è stata data comunicazione della decisione dell’amministrazione di avviare il procedimento per l’annullamento d’ufficio delle proprie precedenti determinazioni nn. 253, 258 e 260 del 2023 ed è stato assegnato agli interessati il termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Ammette di non avere presentato osservazioni.
Fa tuttavia presente che, in quanto parte destinataria della aggiudicazione del terreno, oggetto dell’annullamento d’ufficio, aveva già formalizzato persino con un ricorso giurisdizionale la sua contrarietà rispetto all’annullamento d’ufficio già assunto ed in procinto di essere reiterato.
Ne consegue, secondo parte appellante, che era nota la sua opinione al riguardo.
Non sarebbe stato pertanto necessario presentare specifiche e successive osservazioni, che si sarebbero tradotte in una pura formalità, che non avrebbe potuto nulla aggiungere alla sostanza delle cose, risultante dal ricorso giurisdizionale proposto.
Ritiene errata la motivazione del Tar che ha ritenuto “irrilevante la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale in quanto non idonea a surrogare l’esercizio della facoltà di partecipazione procedimentale e, quindi, la produzione in sede endoprocedimentale di osservazioni difensive, trattandosi di piani differenti.”
Ritiene che l’amministrazione avesse l’obbligo di una “puntuale replica nella determinazione conclusiva”, a quanto già osservato dalla parte ricorrente nel suo ricorso giurisdizionale introduttivo; e ciò per quelle ragioni di sostanza nei rapporti con la PA, che sono insite nel principio del contraddittorio.
Con riferimento al punto 4 della motivazione della richiamata determinazione, ove è stato precisato quanto segue: “Deve, infine, rilevarsi ad abundantiam che il deposito cauzionale relativo all’offerta parziale previsto a pena di esclusione, risultava pari al 10% dell’importo offerto e non al 10% del valore posto a base”, ritiene errata la decisione del Tar secondo cui è inconferente la dedotta illegittimità del relativo segmento motivazionale, per trattarsi di elemento inserito ad abundantiam rispetto alle ragioni fondanti dell’annullamento in autotutela.
Parte appellante ritiene che delle “ragioni di interesse pubblico”, seppure siano dalla norma erette a condicio sine qua non della scelta dell’annullamento d’ufficio, nella fattispecie, manchi ogni traccia.
Fa riferimento al punto 3, secondo capoverso, della motivazione del provvedimento, laddove si affronta il tema della convenienza economica della doppia aggiudicazione, definendola sostanzialmente irrisoria.
Secondo parte appellante l’incremento della entrata derivante dalla doppia aggiudicazione, pur se, appunto, “irrisorio”, nondimeno, non manca.
Lamenta che un rilievo assorbente, fino ad arrivare ad essere esclusivo, è stato riservato all’interesse della parte controinteressata; interesse questo, che avrebbe sostituito, come ragione a base del deciso annullamento d’ufficio, lo stesso interesse pubblico.
Contesta la motivazione del Tar secondo cui “la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro è insita nell’inadeguato soddisfacimento delle finalità sottese all’indizione della gara – finalità che ne avevano evidentemente ispirato le modalità di svolgimento e relegato l’ammissibilità della meno soddisfacente “facoltà di richiedere una parte dei lotti” all’ipotesi residuale ed eccezionale della presentazione di sole offerte di tale tipo … Il che esclude – conclude il TAR anche il denunciato vizio di sviamento di potere, non riscontrandosi una condotta volta a ingiustificatamente favorire la controinteressata rispetto al ricorrente. …”.
Secondo parte appellante il bando non avrebbe previsto tale condizione, prevedendo invece la possibilità di richiedere anche una sola parte dei lotti.
Parte appellante fa anche riferimento all’art. 5 del bando, secondo cui “l’offerta dovrà contenere la precisa indicazione del prezzo proposto per l’acquisto del bene immobile o del lotto per il quale si concorre….” e “l’offerente dovrà dichiarare:
- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara e di accettarne liberamente e consapevolmente tutti i patti e le condizioni;
- di proporre l’acquisto dell’immobile o del lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
Richiama altresì l’art. 13 del bando che stabilisce che: “l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente ammesso all’asta che avrà presentato la migliore offerta valida in aumento rispetto al prezzo base fissato per il bene immobile o per il lotto prescelto”.
Ritiene errata la motivazione della sentenza appellata secondo cui la previsione di cui all’art. 2 del bando, con la possibilità di una vendita frazionata per lotti, fosse “necessariamente da intendersi come riferita alla prioritaria volontà della Amministrazione comunale di dar corso alla vendita dell’intero lotto, ove presentata una offerta in tal senso, solo in mancanza della quale, quindi, avrebbero potuto ritenersi ammissibili anche vendite frazionate.
Ritiene che, essendo l’aggiudicazione per lotti solo una eventualità, comportante, si ribadisce, l’assenza di offerte per l’intero lotto, avrebbe dovuto trovare una espressa previsione, con conseguente regolamentazione, nel bando di gara.
Invece il bando di gara, così come formulato, avrebbe posto sullo stesso piano l’aggiudicazione per lotti con quella per l’intero; salva, ovviamente, la necessità di proporzionare il contenuto dell’offerta alla dimensione del lotto di essa fatto oggetto.
Secondo parte appellante se il Comune avesse voluto veramente garantire la par condicio dei concorrenti, avrebbe dovuto procedere con l’annullamento di ufficio del bando, provvedendo a ribandire la gara, con eliminata la concessa possibilità di concorrere per lotti.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha motivato che “l’assegnazione era stata disposta a fronte di una offerta interiore al prezzo imposto a base d’asta e quindi contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, contravvenendo a quanto previsto dal bando di gara” e che “l’annullamento in parte qua della determinazione comunale n. 253 del 16 settembre 2023 consente di rispettare la lex specialis di gara e di disporre la assegnazione a favore del ricorrente che ha presentato un’offerta non inferiore al prezzo posto a base d’asta”.
Ribadisce che l’annullamento d’ufficio disposto si sarebbe posto in maniera palese in contrasto con le possibilità che offriva il bando di gara, di presentare l’offerta per lotti e non solo per l’intero.
Parte appellante lamenta come sia stata riservata attenzione esclusiva all’interesse della parte controinteressata.
Se, dunque, il Comune avesse avuto dei ripensamenti sulla lex specialis di gara, non fosse altro per ragioni di par condicio, avrebbe dovuto annullare il bando, con la ripetizione della gara sulla scorta di una nuova sua regolamentazione. Così parte appellante avrebbe avuto una nuova possibilità di partecipazione.
4. Il collegio prende atto che parte appellante non ha in concreto contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto in primo grado, considerando che il Tar ha esaminato nel merito i motivi aggiunti di ricorso.
Rimane pertanto confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto in primo grado senza che ciò determini preclusioni rispetto alle censure originariamente contenute nei motivi aggiunti di primo grado.
5. L’appello è infondato.
Il Tar ha correttamente motivato che sono state rispettati le garanzie partecipative e il contraddittorio procedimentale, dal momento che il Comune, proprio in ragione di un vulnus dei diritti partecipativi, ha determinato di annullare in autotutela il provvedimento n. 327 del 22 novembre 2024, per il quale non era stato inviato alcun preventivo avviso ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e di dare quindi comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della determinazione n. 253 del 16 settembre 2023.
Decorsi i termini senza che gli interessati esercitassero le proprie prerogative partecipative mediante la produzione di osservazioni, quindi, il Responsabile del Settore Lavori pubblici e Patrimonio ha adottato il nuovo provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione n. 253 del 16 settembre 2023.
Il Comune non aveva l’obbligo di considerare il contenuto del ricorso giurisdizionale proposto come osservazione procedimentale, trattandosi di procedure distinte.
La presentazione del ricorso giurisdizionale onerava il Comune a costituirsi in giudizio per evidenziare la fondatezza del ricorso.
Il Comune sarebbe stato invece obbligato a controdedurre nel procedimento ove fossero state presentate osservazioni che però non sono state presentate.
Parimenti è infondata la censura secondo cui con riferimento al deposito cauzionale, che, secondo l’Amministrazione comunale «risultava pari al 10% dell’importo offerto e non pari al 10% del valore posto a base d’asta», dal momento che, secondo parte ricorrente, trattandosi di acquisto parziale, la cauzione non poteva che essere parametrata all’oggetto dell’offerta.
Risulta sul punto corretta la motivazione del Tar secondo cui trattasi di elemento per espressa previsione inserito ad abundantiam, rispetto alle ragioni fondanti l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dell’alienazione dei terreni comunali.
Inoltre tale motivazione risulta corretta considerando che, essendo stata presentata offerta valida per l’intero lotto e non potendo quindi darsi luogo ad aggiudicazione parziale, l’ammontare del deposito cauzionale non può che essere pari al 10 per cento del valore posto a base d’asta, come prescriveva l’art. 7 del bando.
6. Il Tar ha poi correttamente motivato che la determinazione di annullamento in autotutela rende ampiamente comprensibili le ragioni di pubblico interesse su cui si fonda l’esercizio del potere discrezionale di riesame dell’Amministrazione, che decide di annullare il provvedimento di alienazione dei terreni comunali «in quanto affetto da non trascurabili profili di illegittimità.
In particolare l’aggiudicazione per lotti distinti era in contrasto con quanto espressamente previsto dalla lex specialis la quale, in più occasioni, specifica chiaramente che le offerte ammesse non potranno essere inferiori al prezzo a base d'asta pari a € 9.800,00; l'art. 4 del bando, relativo ai contenuti del plico richiesti a pena di esclusione, afferma che la "busta 1" "dovrà contenere l'offerta economica del concorrente con la somma offerta, non inferiore a quella posta a base d'asta". Analoga condizione è sancita dall'art. 11 del bando relativo alla procedura di gara e ai criteri dì aggiudicazione che reca la seguente prescrizione: "non saranno ammesse offerte di valore inferiore al prezzo posto a base di gara". Ne consegue che, ammettendo un'offerta di gran lunga inferiore alla base d'asta (di cui all'offerta prot. n. 4927/2023 pari a € 1.395,00) e procedendo all'aggiudicazione (anche) nei confronti della parte che ha presentato offerta per una sola parte del lotto oggetto dell'asta, l'Ente aveva proceduto ad una inammissibile modificazione dei requisiti prescritti per l'offerta, in violazione del bando di gara.
La divergenza tra quanto indicato nel bando e l'offerta "parziale" risultata poi aggiudicataria insieme a quella che aveva ad oggetto l'intero lotto contrasta altresì con il principio dell'immodificabilità dell'offerta medesima che preclude alla P.A. di sottoporre l'offerta "ad operazioni di adattamento non previste dal bando" neppure in un'ottica di tutela del favor partecipationis. Più precisamente occorre rilevare che per pervenire al risultato della doppia aggiudicazione, l'offerta (e la volontà ivi espressa) avente ad oggetto l'acquisizione dell’intero lotto è stata unilateralmente modificata.
Il bando testualmente prevede che "l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente ammesso all'asta che avrà presentato la migliore offerta valida in aumento rispetto al prezzo base, fissato in € 9.800,00, per il bene immobile o per il lotto prescelto" (cfr. art. 13). Ciò in quanto, l'aggiudicazione non può essere disposta a favore di una qualunque offerta astrattamente migliore, dovendosi pur sempre trattare di una offerta ammissibile, valida e in aumento rispetto al prezzo base, fissato in € 9.800.00 senza, peraltro, alcun riferimento al prezzo al mq. In secondo luogo, in quanto a fronte di due offerte di cui una relativa all' intero lotto, valida ed in aumento rispetto alla base d'asta ed una parziale e di conseguenza inferiore al valore posto a base d'asta, non era possibile procedere alla sostanziale "amputazione" dell' offerta relativa all' intero lotto, dato che se è pur vero che il bando prevedeva che "la vendita verrà fatta per l'intero lotto, ma gli interessati avranno la facoltà di richiedere una parte dei lotti, accollandosi le spese di frazionamento" tale previsione non poteva che interpretarsi ed intendersi riferita all' ipotesi in cui non fosse stata presentata un’offerta per l’intero lotto.
Come correttamente osservato dal Tar, è il contrasto tra la determinazione di aggiudicazione e il bando di gara a fondare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui, in violazione della lex specialis di gara, ha disposto l’assegnazione dell’area comunale al ricorrente per un’offerta economica inferiore al prezzo posto a base d’asta. Come si evince dalle argomentazioni addotte dall’Amministrazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro è insita nell’inadeguato soddisfacimento delle finalità sottese all’indizione della gara – finalità che ne avevano evidentemente ispirato le modalità di svolgimento e relegato l’ammissibilità della meno soddisfacente “facoltà di richiedere una parte dei lotti” all’ipotesi residuale ed eccezionale della presentazione di sole offerte di tale tipo.
Trattasi di valutazione che attiene al perseguimento del concreto interesse pubblico alla migliore gestione economica dei beni, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità.
Inoltre l’autotutela è stata esercitata a distanza di poco tempo dall’aggiudicazione e risultava doverosa la valutazione della posizione della parte controinteressata alla corretta aggiudicazione a proprio favore, considerando che l’art. 21- nonies della legge n° 241 del 1990 impone appunto di valutare, nell’esercizio dell’autotutela, anche la ragioni del controinteressato, che nel caso di specie ha prontamente contestato gli esiti dell’aggiudicazione originaria.
7. Il Tar ha parimenti correttamente motivato specificamente riguardo l’impossibilità di procedere nel caso di specie ad un’aggiudicazione di lotti distinti.
Infatti il bando di gara prevede, all’art. 4, che la prima busta «dovrà contenere l'offerta economica del concorrente con la somma offerta, non inferiore a quella posta a base d'asta»; all’art. 11, che «non saranno ammesse offerte di valore inferiore al prezzo posto a base d'asta».
Nella tabella dell’art. 2 del bando di gara viene poi indicato il prezzo imposto a base d’asta, pari a € 9.800,00.
Le ragioni dell’annullamento in autotutela sono da ravvisarsi nella contrarietà alla lex specialis di gara dell’aggiudicazione della vendita al ricorrente per un prezzo di offerta pari a € 1.395,00, quindi inferiore al prezzo imposto a base d’asta (€ 9.800,00).
Tanto, infatti, precisa il provvedimento di annullamento in autotutela che così sintetizza i profili di illegittimità della determinazione n. 253 del 16 settembre 2023:
a). la motivazione contenuta nell'atto di cui sopra pare in contrasto con quanto espressamente previsto dalla lex specialis la quale, in più occasioni, specifica chiaramente che le offerte ammesse non potranno essere inferiori al prezzo a base d'asta pari a € 9.800,00; l'art. 4 del bando, relativo ai contenuti del plico richiesti a pena di esclusione, afferma che la "busta 1" "dovrà contenere l'offerta economica del concorrente con la somma offerta, non inferiore a quella posta a base d'asta". Analoga condizione è sancita dall'art. 11 del bando relativo alla procedura di gara e ai criteri dì aggiudicazione che reca la seguente prescrizione: "non saranno ammesse offerte di valore inferiore al prezzo posto a base di gara". Ne consegue che, ammettendo un'offerta di gran lunga inferiore alla base d'asta (di cui all'offerta prot. n. 4927/2023 pari a € 1.395,00) e procedendo all'aggiudicazione (anche) nei confronti della parte che ha presentato offerta per una sola parte del lotto oggetto dell'asta, l'Ente ha proceduto ad una inammissibile modificazione dei requisiti prescritti per l'offerta, contravvenendo illegittimamente ai vincoli imposti dalla lex specialis, la quale - come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza - deve ritenersi rigorosamente vincolante per l'Amministrazione;
b) la divergenza tra quanto indicato nel bando e l'offerta "parziale" risultata poi aggiudicataria insieme a quella che aveva ad oggetto l'intero lotto contrasta altresì con il principio dell'immodificabilità dell'offerta medesima che preclude alla P.A. di sottoporre l'offerta "ad operazioni di adattamento non previste dal bando" neppure in un'ottica di tutela del favor partecipationis. Più precisamente occorre rilevare che per pervenire al risultato della doppia aggiudicazione, l'offerta (e la volontà ivi espressa) avente ad oggetto l'acquisizione dell’intero lotto è stata unilateralmente modificata.
c) la motivazione della determinazione n. 253/2023, inficia la legittimità dell'atto sia per una ragione formale/testuale sia per una ragione di tipo logico/sostanziale. La prima riguarda la medesima previsione del bando ivi citata che testualmente recita: "l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente ammesso all'asta che avrà presentato la migliore offerta valida in aumento rispetto al prezzo base, fissato in € 9.800,00, per il bene immobile o per il lotto prescelto" (cfr. art. 13). Ciò in quanto, l'aggiudicazione non può essere disposta a favore di una qualunque offerta astrattamente migliore, dovendosi pur sempre trattare di una offerta ammissibile, valida e in aumento rispetto al prezzo base, fissato in € 9.800.00 senza, peraltro, alcun riferimento al prezzo al mq. In secondo luogo, in quanto a fronte di due offerte di cui una relativa all' intero lotto, valida ed in aumento rispetto alla base d'asta ed una parziale e di conseguenza inferiore al valore posto a base d'asta, non era possibile procedere alla sostanziale "amputazione" dell'offerta relativa all' intero lotto, dato che se è pur vero che il bando prevedeva che "la vendita verrà fatta per l'intero lotto, ma gli interessati avranno la facoltà di richiedere una parte dei lotti, accollandosi le spese di frazionamento" tale previsione non poteva che interpretarsi ed intendersi riferita all' ipotesi della presenza di una sola offerta e non certo applicabile al caso in esame, pena le illegittime ed inammissibili conseguenze di cui si è detto».
Quanto poi alla previsione di cui all’art. 2 del bando di gara, secondo cui «la vendita verrà fatta per l’intero lotto, ma gli interessati avranno la facoltà di richiedere una parte dei lotti, accollandosi le spese di frazionamento», questa doveva necessariamente intendersi come riferita alla prioritaria volontà dell’Amministrazione comunale di dar corso alla vendita dell’intero lotto, ove presentata un’offerta in tal senso, solo in mancanza della quale, quindi, avrebbero potuto ritenersi ammissibili anche vendite frazionate. Ebbene, nel caso di specie l’offerta della controinteressata era per l’intero lotto, di talché l’Amministrazione, disponendo l’assegnazione frazionata al ricorrente, aveva violato l’autovincolo impostosi con la lex specialis di gara e, in particolare, anche la disposizione di cui all’art. 2 del bando di gara.
8. Non si rendeva necessario, come vorrebbe parte appellante, che il Comune procedesse all’annullamento dell’intera procedura e non solo della parte con cui era disposta l’aggiudicazione a suo favore.
Sul punto il Tar ha correttamente motivato che il vizio di legittimità riscontrato dall’Amministrazione comunale riguarda il segmento provvedimentale in cui era stata disposta l’aggiudicazione del lotto a favore del ricorrente (offerta prot. 4927 del 18 luglio 2023) «per una superficie presunta di mq. 930,00 per un importo di € 1,50 al mq e quindi per un totale di € 1.395,00», in quanto tale assegnazione era stata disposta a fronte di un’offerta inferiore al prezzo imposto a base d’asta e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, contravvenendo a quanto previsto dal bando di gara.
Invece l’offerta della controinteressata, formulata per l’intero lotto, era stata pari a € 10.000,00 (cfr. documento n. 2 del deposito del Comune del 5 gennaio 2024) e, dopo, illegittimamente ridotta dall’Amministrazione comunale per realizzare l’assegnazione frazionata dei terreni.
In definitiva, l’annullamento in parte qua della determinazione comunale n. 253 del 16 settembre 2023 ha consentito di rispettare la lex specialis di gara e di disporre l’assegnazione a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta non inferiore al prezzo posto a base d’asta.
Ne consegue altresì che non si rendeva necessario, come vorrebbe parte appellante, annullare il bando e esperire nuova gara dopo l’adozione di un nuovo bando, anche considerando che col ricorso proposto in primo grado il bando non è stato impugnato.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Come in primo grado le spese dell’appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AN | Marco IP |
IL SEGRETARIO