Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.
Articolo 1Articolo 3
Articolo 2 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
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3 ottobre 1993
3 ottobre 1993
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