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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4187/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Asf Srl - 12155591006
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4048/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139490786 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139490786 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3868/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente 1 proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720200139490786000, notificata il 30/11/2021 da AdER, relativa al controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o art. 54 bis DPR
633/72 delle dichiarazioni di imposta risalenti agli anni 2014, 2015 e liquidazione Iva anno
2018, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, deducendo (i) l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c.
(Email_4 ) non registrato in alcuno dei registri pubblici previsti dalla legge e (ii) la decadenza delle pretese creditorie relative agli anni 2014 e 2015 a norma dell'art. 25 DPR 602/73, in quanto la cartella opposta, per effetto del succitato accertamento automatizzato, risulta notificata ben oltre il termine di decadenza ivi previsto
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, eccependo -fra l'altro- la mancata chiamata dell'ente creditore e la propria carenza di legittimazione passiva, la sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì in primo grado l'ente impositore AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA, depositando gli avvisi bonari che hanno dato luogo all'iscrizione a ruolo,
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata n. 4048/2023 e pubblicata il 28/03/2023, rigettata la questione preliminare sull'inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo p.e.c. non registrato, annullava i ruoli per gli anni d'imposta
2014 e 2015 poiché la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza (31 dicembre del terzo anno successivo) e nemmeno era stata preceduta dalla notifica degli avvisi bonari, mentre confermava la pretesa tributaria per l'anno 2018 osservando la tempestività della notifica e l'assenza di altre contestazioni sul punto compensando le spese del grado.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata in quanto (i) non sussisteva alcun obbligo di notifica di ulteriori atti prima della notifica della cartella di pagamento nel caso in cui -dal controllo formale- non emergano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” mentre (ii) il termine di decadenza non era decorso atteso che la contribuente aveva presentato la dichiarazione IVA per l'a.i. 2014 in data 01/06/2017 e quella per l'a.i. 2015 in data 21/04/2017 tenendo anche conto del periodo di sospensione dei termini dovuti alla pandemia da COVID19.
Si sono costituite in questo grado le appellate AGENZIA DELLE ENTRATE – Società_1 e società ricorrente 1 , entrambe controdeducendo;
in particolare la contribuente faceva rilevare che, nelle more dei termini di impugnazione, presentava domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, versando la prima rata di € 11.244,00 e che -con atto del 9 maggio 2024- l'Agenzia delle Entrate – D.P. II di ROMA notificava diniego della definizione agevolata, rilevando l'insufficiente versamento della prima rata poichè, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 28 marzo 2023 e non entro il 1° gennaio 2023, non poteva considerarsi ai fini del calcolo dell'importo dovuto la soccombenza reciproca, dovendo applicarsi il codice n. 2 (90% dell'imposta originaria) anziché il codice n. 5 utilizzato dalla società.
Secondo la prospettazione della parte privata, che ha eccepito formalmente e preliminarmente la questione illustrata anche da memoria, l'appello erariale sarebbe tardivo per la violazione dell'art. 1, comma 200, legge 197/2022 il quale prevede il termine di giorni 60, per tutte le parti processuali per il caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, decorrente dal diniego della definizione con conseguente inammissibilità dell'appello erariale per tardività.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
2. La questione preliminare concerne l'interpretazione dell'art. 1, comma 200, legge 197/2022, che disciplina i termini per l'impugnazione del diniego della definizione agevolata.
2.1 La suddetta norma stabilisce che "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".
2.2 L'appellante sostiene che si applichi il comma 199 della stessa disposizione, che prevede la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione per le "controversie definibili", mentre l'appellata società invoca l'applicazione del comma 200, specificamente dedicato alle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione.
2.2.1 La distinzione è fondamentale: il comma 199 si riferisce genericamente alle "controversie definibili", mentre il comma 200 disciplina specificamente le controversie per le quali è stata effettivamente presentata domanda di definizione agevolata.
2.2.2 Nel caso di specie, la società ASF S.r.l. aveva presentato domanda di definizione agevolata, ricevendo successivamente diniego;
pertanto, si applica la disciplina speciale del comma 200, che prevede un termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego per l'impugnazione.
2.2.3 Il diniego è stato notificato il 9 maggio 2024, sicché il termine per l'appello scadeva l'8 luglio 2024 (60° giorno) per cui l'appello erariale, proposto l'11 settembre 2024, risulta tardivo.
3. Ogni ulteriore motivo e questione è, quindi, assorbito.
4. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
5. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA ed a favore della contribuente, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.). Le spese del grado tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA e l'AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE sono interamente compensate attesa la superfluità delle difese in quanto rivolte unicamente ad eccepire la propria (infondata) carenza di legittimazione passiva (ex multis Cass. civ., sez. V, 16/11/2025, n. 30232; Cass. civ., SS.UU., 27/07/2007,
n. 16142).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della società ricorrente 1 che liquida in Euro 3.800,00 oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4187/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Asf Srl - 12155591006
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4048/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139490786 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139490786 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3868/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente 1 proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720200139490786000, notificata il 30/11/2021 da AdER, relativa al controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o art. 54 bis DPR
633/72 delle dichiarazioni di imposta risalenti agli anni 2014, 2015 e liquidazione Iva anno
2018, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, deducendo (i) l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c.
(Email_4 ) non registrato in alcuno dei registri pubblici previsti dalla legge e (ii) la decadenza delle pretese creditorie relative agli anni 2014 e 2015 a norma dell'art. 25 DPR 602/73, in quanto la cartella opposta, per effetto del succitato accertamento automatizzato, risulta notificata ben oltre il termine di decadenza ivi previsto
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, eccependo -fra l'altro- la mancata chiamata dell'ente creditore e la propria carenza di legittimazione passiva, la sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì in primo grado l'ente impositore AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA, depositando gli avvisi bonari che hanno dato luogo all'iscrizione a ruolo,
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata n. 4048/2023 e pubblicata il 28/03/2023, rigettata la questione preliminare sull'inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo p.e.c. non registrato, annullava i ruoli per gli anni d'imposta
2014 e 2015 poiché la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza (31 dicembre del terzo anno successivo) e nemmeno era stata preceduta dalla notifica degli avvisi bonari, mentre confermava la pretesa tributaria per l'anno 2018 osservando la tempestività della notifica e l'assenza di altre contestazioni sul punto compensando le spese del grado.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata in quanto (i) non sussisteva alcun obbligo di notifica di ulteriori atti prima della notifica della cartella di pagamento nel caso in cui -dal controllo formale- non emergano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” mentre (ii) il termine di decadenza non era decorso atteso che la contribuente aveva presentato la dichiarazione IVA per l'a.i. 2014 in data 01/06/2017 e quella per l'a.i. 2015 in data 21/04/2017 tenendo anche conto del periodo di sospensione dei termini dovuti alla pandemia da COVID19.
Si sono costituite in questo grado le appellate AGENZIA DELLE ENTRATE – Società_1 e società ricorrente 1 , entrambe controdeducendo;
in particolare la contribuente faceva rilevare che, nelle more dei termini di impugnazione, presentava domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, versando la prima rata di € 11.244,00 e che -con atto del 9 maggio 2024- l'Agenzia delle Entrate – D.P. II di ROMA notificava diniego della definizione agevolata, rilevando l'insufficiente versamento della prima rata poichè, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 28 marzo 2023 e non entro il 1° gennaio 2023, non poteva considerarsi ai fini del calcolo dell'importo dovuto la soccombenza reciproca, dovendo applicarsi il codice n. 2 (90% dell'imposta originaria) anziché il codice n. 5 utilizzato dalla società.
Secondo la prospettazione della parte privata, che ha eccepito formalmente e preliminarmente la questione illustrata anche da memoria, l'appello erariale sarebbe tardivo per la violazione dell'art. 1, comma 200, legge 197/2022 il quale prevede il termine di giorni 60, per tutte le parti processuali per il caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, decorrente dal diniego della definizione con conseguente inammissibilità dell'appello erariale per tardività.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
2. La questione preliminare concerne l'interpretazione dell'art. 1, comma 200, legge 197/2022, che disciplina i termini per l'impugnazione del diniego della definizione agevolata.
2.1 La suddetta norma stabilisce che "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".
2.2 L'appellante sostiene che si applichi il comma 199 della stessa disposizione, che prevede la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione per le "controversie definibili", mentre l'appellata società invoca l'applicazione del comma 200, specificamente dedicato alle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione.
2.2.1 La distinzione è fondamentale: il comma 199 si riferisce genericamente alle "controversie definibili", mentre il comma 200 disciplina specificamente le controversie per le quali è stata effettivamente presentata domanda di definizione agevolata.
2.2.2 Nel caso di specie, la società ASF S.r.l. aveva presentato domanda di definizione agevolata, ricevendo successivamente diniego;
pertanto, si applica la disciplina speciale del comma 200, che prevede un termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego per l'impugnazione.
2.2.3 Il diniego è stato notificato il 9 maggio 2024, sicché il termine per l'appello scadeva l'8 luglio 2024 (60° giorno) per cui l'appello erariale, proposto l'11 settembre 2024, risulta tardivo.
3. Ogni ulteriore motivo e questione è, quindi, assorbito.
4. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
5. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA ed a favore della contribuente, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.). Le spese del grado tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA e l'AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE sono interamente compensate attesa la superfluità delle difese in quanto rivolte unicamente ad eccepire la propria (infondata) carenza di legittimazione passiva (ex multis Cass. civ., sez. V, 16/11/2025, n. 30232; Cass. civ., SS.UU., 27/07/2007,
n. 16142).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. II di ROMA alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della società ricorrente 1 che liquida in Euro 3.800,00 oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI