Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4853/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Iannello, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riliquidazione pensione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Parte 1Con ricorso depositato in data 18/09/2023, - premettendo che l'CP_2 procedeva al pagamento dei conguagli pensionistici, maturati in dipendenza dell'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, solo limitatamente al quinquennio precedente dal riconoscimento giudiziale, ovvero a decorrere dall'01/07/2017 e fino al 31/07/2022 - adiva il Tribunale del Lavoro per ottenerne la corresponsione dalla data della sua collocazione in quiescenza, cioè dall' 01/12/2000 fino al 30/06/2017, posto il
Resisteva in giudizio l'CP_2 il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal ricorrente per decorso del relativo termine e contestava nel merito le domande del ricorrente, in particolare rappresentando che la sentenza citata non riconosceva il diritto all'erogazione della maggiorazione contributiva dall'01/12/2000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti di diritto.
A seguito della liquidazione della rivalutazione contributiva limitatamente al quinquennio precedente la pronuncia, il ricorrente proponeva domanda amministrativa in data 06/09/2022, che veniva rigettata in data 19/10/2022 con la seguente motivazione: "Il d.l. n. 98/2011 ha stabilito che, in caso di esito favorevole, relativo ad un eventuale riliquidazione delle prestazioni, i ratei che devono essere liquidati sono quelli inerenti gli ultimi 5 anni”.
Invero si osserva che il decorso del termine decadenziale per la suddetta domanda va computato dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, ex art. 2935 c.c.., decorrendo pertanto il dies a quo dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1010/2022, ovvero il
10/05/2022.
A tal fine si richiama, anche ex art. 118 disp.att.c.p.c. la pronuncia resa dal Tribunale Messina, sez. lav., n. 1679/24 che così afferma: "Non appare corretto limitare la riliquidazione del trattamento pensionistico all'ultimo quinquennio antecedente la domanda dell'ottobre 2021, in quanto il T_ , in epoca antecedente alla sentenza di riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva, giammai avrebbe potuto pretendere la ricostituzione della pensione.
... Né, in senso contrario, osta all'accoglimento della domanda attorea la circostanza, evidenziata dall' CP_1 resistente, che la richiamata sentenza n. 515/2021 ha disposto soltanto il diritto del Pt 2 alla rivalutazione contributiva nella misura ivi indicata ma non anche il suo diritto alla ricostituzione pensionistica, trattandosi di diritto - quest'ultimo, direttamente conseguenziale al primo.
Può trovare applicazione al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, sia pure in fattispecie diversa, secondo il quale “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito.
Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali" (Cass. civ., sez. lav., 04.09.2007, n.
18570. V., in questo senso, anche Corte di Appello Palermo, sez. lav., n. 611/2018; Cass. civ., sez. lav., 01.10.1997 n. 9589 e TAR, sez. III Roma, 24.04.2018 n. 4540).
Le superiori considerazioni impongono di escludere il perfezionamento della fattispecie estintiva delle reclamate differenze sui ratei pensionistici".
Tanto premesso, il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Parte 1 al1) In accoglimento della domanda, dichiara il diritto di riconoscimento dei conguagli pensionistici maturati in dipendenza dell'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e, per l'effetto, condanna l'CP_2 al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici dall'01/12/2000 fino al 30/06/2017;
2) Condanna l'CP_2 al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in € 4.636,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Messina il 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando