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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2379/22 promossa da:
, rapp.to e difeso da se stesso, elett.te dom.to Parte_1 come in atti;
OPPONENTE contro in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gian Controparte_1
AL ET, dom.to come in atti;
OPPOSTA
e nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., elett.te domiciliata come Controparte_2 in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/12/2022, Parte_1
ha introdotto -in data 08.09.2022- il giudizio di merito dell'opposizione agli
[...] atti esecutivi ex art. 618 cpc con la quale aveva opposto l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate del 18.08.2022; in sede di udienza per la fase cautelare, veniva dichiarato il versamento dell'intera somma a cura del terzo pignorato
[...] per € 9.185,70 assegnato dal GE a parziale soddisfo del credito e Controparte_2 delle spese di esecuzione. Pertanto non si provvedeva sulla sospensione e il giudice fissava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
L'opponente conclude: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento della domanda, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria, dichiararsi l'abnormità o, in ogni caso, l'illegittimità del decreto del 2.2.2022 di fissazione d'ufficio dell'udienza di comparizione delle parti e, per l'effetto, il difetto dell'atto di riassunzione e, quindi, annullarsi e/o revocarsi per i motivi dedotti l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del 18.8.2022 e il relativo separato provvedimento di assegnazione;
annullarsi e/o revocarsi altresì il provvedimento di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e, accertata la mancata riassunzione del procedimento esecutivo sospeso, dichiararsi l'estinzione dello stesso per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con conseguente annullamento dell'atto di pignoramento e liberazione delle somme pignorate;
condannarsi controparte all'integrale rifusione di spese e competenze di lite”
Si è costituita la parte opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_1 deducendo l'infondatezza dell'opposta domanda e concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le richieste formulate dal signor
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna di Parte_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Istruito il giudizio, esso è stato trattenuto a decisione dopo la rispettiva precisazione delle conclusioni a cura dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta infondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta chiaro che ben prima del decorso dei sei mesi di cui all'art. 54 u.c., c.p.c. il G.E. aveva provveduto a fissare un'udienza per il proseguimento del procedimento esecutivo;
è provato ancora che aveva presentato un'istanza per chiedere il differimento Parte_1 dell'udienza fissata dal G.E. e che l'udienza di comparizione delle parti venne celebrata il 16/05/2022 e la difesa di non aveva sollevato alcuna eccezione Pt_1 sulla presunta estinzione del procedimento esecutivo.
Risulta in atti prima di detta udienza, in data 02/02/2022 il deposito e comunicazione alle parti del decreto di fissazione udienza per il proseguimento del procedimento esecutivo;
ed in data 11/05/2022 l'istanza del signor per la concessione di un Pt_1 differimento dell'udienza fissata per il 16/05/2022.
Nell'udienza del 16/05/2022 insisteva nelle proprie richieste e non ha Pt_1 sollevato eccezioni sull' estinzione del procedimento esecutivo, come si evince dall'all. 4 della comparsa di costituzione opposta.
E' provato in atti, pertanto che il provvedimento del giudice interveniva ben prima del decorso dei sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione, con conseguente fissazione di un'udienza celebrata entro lo stesso termine di sei mesi, in cui le parti non eccepivano vizi.
La riassunzione pertanto ha raggiunto il suo scopo processuale e l'opposizione non risulta fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario de L'Aquila, sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione.
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese Parte_1 di lite a favore dell'opposta che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso, L'Aquila il 14.12.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2379/22 promossa da:
, rapp.to e difeso da se stesso, elett.te dom.to Parte_1 come in atti;
OPPONENTE contro in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gian Controparte_1
AL ET, dom.to come in atti;
OPPOSTA
e nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., elett.te domiciliata come Controparte_2 in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/12/2022, Parte_1
ha introdotto -in data 08.09.2022- il giudizio di merito dell'opposizione agli
[...] atti esecutivi ex art. 618 cpc con la quale aveva opposto l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate del 18.08.2022; in sede di udienza per la fase cautelare, veniva dichiarato il versamento dell'intera somma a cura del terzo pignorato
[...] per € 9.185,70 assegnato dal GE a parziale soddisfo del credito e Controparte_2 delle spese di esecuzione. Pertanto non si provvedeva sulla sospensione e il giudice fissava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
L'opponente conclude: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento della domanda, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria, dichiararsi l'abnormità o, in ogni caso, l'illegittimità del decreto del 2.2.2022 di fissazione d'ufficio dell'udienza di comparizione delle parti e, per l'effetto, il difetto dell'atto di riassunzione e, quindi, annullarsi e/o revocarsi per i motivi dedotti l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del 18.8.2022 e il relativo separato provvedimento di assegnazione;
annullarsi e/o revocarsi altresì il provvedimento di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e, accertata la mancata riassunzione del procedimento esecutivo sospeso, dichiararsi l'estinzione dello stesso per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con conseguente annullamento dell'atto di pignoramento e liberazione delle somme pignorate;
condannarsi controparte all'integrale rifusione di spese e competenze di lite”
Si è costituita la parte opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_1 deducendo l'infondatezza dell'opposta domanda e concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le richieste formulate dal signor
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna di Parte_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Istruito il giudizio, esso è stato trattenuto a decisione dopo la rispettiva precisazione delle conclusioni a cura dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta infondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta chiaro che ben prima del decorso dei sei mesi di cui all'art. 54 u.c., c.p.c. il G.E. aveva provveduto a fissare un'udienza per il proseguimento del procedimento esecutivo;
è provato ancora che aveva presentato un'istanza per chiedere il differimento Parte_1 dell'udienza fissata dal G.E. e che l'udienza di comparizione delle parti venne celebrata il 16/05/2022 e la difesa di non aveva sollevato alcuna eccezione Pt_1 sulla presunta estinzione del procedimento esecutivo.
Risulta in atti prima di detta udienza, in data 02/02/2022 il deposito e comunicazione alle parti del decreto di fissazione udienza per il proseguimento del procedimento esecutivo;
ed in data 11/05/2022 l'istanza del signor per la concessione di un Pt_1 differimento dell'udienza fissata per il 16/05/2022.
Nell'udienza del 16/05/2022 insisteva nelle proprie richieste e non ha Pt_1 sollevato eccezioni sull' estinzione del procedimento esecutivo, come si evince dall'all. 4 della comparsa di costituzione opposta.
E' provato in atti, pertanto che il provvedimento del giudice interveniva ben prima del decorso dei sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione, con conseguente fissazione di un'udienza celebrata entro lo stesso termine di sei mesi, in cui le parti non eccepivano vizi.
La riassunzione pertanto ha raggiunto il suo scopo processuale e l'opposizione non risulta fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario de L'Aquila, sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione.
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese Parte_1 di lite a favore dell'opposta che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso, L'Aquila il 14.12.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani