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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/10/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
d.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
d.ssa Paola Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura rubricata R.G. 131-1/2025 R.G. promossa da
(c.f. ), con sede in Padova (PD), Via Grecia, 14, Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del C.d.a. e legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Minozzi Pt_2
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“chiede che codesto On.le Tribunale, apprezzate le ragioni esposte, voglia:
Nel merito:
- omologare, ai sensi dell'art. 57 c.c.i.i., l'accordo di ristrutturazione dei debiti,
costituito dai seguenti accordi:
A) transazione su crediti tributari;
B) accordo di ristrutturazione con banche e soggetti finanziari;
C) accordo di ristrutturazione con creditori chirografari diversi da clienti, aventi esposizione uguale o superiore a € 10.000,00; - estendere, ai sensi dell'art. 61 c.c.i.i., gli effetti dell'accordo di ristrutturazione sub C) anche ai seguenti creditori non aderenti:
• corrente in Roma (RM), Via Tomacelli, Controparte_1
132, codice fiscale (p.e.c.: , in proprio P.IVA_2 Email_1
nonché in rappresentanza di
[...]
, corrente in Roma (RM), Controparte_2
Via Cola di Rienzo, 212, codice fiscale (p.e.c.: P.IVA_3
), entrambi in persona del rispettivo legale Email_2
rappresentante pro tempore;
• , con sede in Milano (MI), Piazza Controparte_3
della Repubblica, 9, codice fiscale , in persona del Curatore pro P.IVA_4
tempore (p.e.c.: ; Email_3
• , corrente in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, 2, codice Controparte_4
fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore (p.e.c.: P.IVA_5
; Email_4
• corrente in Roma (RM), Viale Regina Margherita, 137, codice fiscale CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.e.c.: P.IVA_6
. Email_5
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La società ha proposto ricorso per l'omologazione di accordo di Parte_1
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI con contestuale transazione sui debiti tributari e contributivi ex art. 63 CCI, affermando
▪ di essere una società attiva da circa trent'anni nel settore del commercio all'ingrosso di materiali per imballaggi e, in particolare, nella vendita di sacchetti personalizzati e non, compostabili e in carta, rivolti principalmente al mondo dei prodotti farmaceutici – i c.d. shopper – oltre che di gadget ed accessori vari, anch'essi personalizzati e legati alle ricorrenze e festività – i c.d.
promotion fidelity;
▪ di avere il capitale sociale di € 150.000,00 ripartito tra i soci Parte_2
per € 50.000,00, per € 50.000,00, per € Parte_3 Parte_4
40.000,00 e per € 10.000,00; Parte_5
▪ che la composizione dell'organo amministrativo è rimasta di fatto invariata sino al 22.03.2023, allorquando l'assemblea dei soci, a fronte della sorprendente scoperta di taluni gravissimi atti dispositivi di risorse aziendali compiuti dai sig.ri protrattisi addirittura Parte_4 Parte_5
fino alla metà del mese di marzo 2023, ne ha deliberato la revoca per giusta causa dalla carica che fino ad allora avevano rivestito in seno alla Società e l'autorizzazione ad esperire ogni azione civile e penale nei loro confronti;
▪ che, emerso lo stato di crisi di e delle sue cause, l'attuale Parte_1
management ha adottato talune iniziative a tutela della continuità
dell'impresa in vista della ristrutturazione del proprio debito, tra cui, in data
09.11.2023, la costituzione di (newco interamente Controparte_6
partecipata dalla Società) alla quale il 19.01.2024 è stato concesso in affitto il c.d. “ramo d'azienda produttivo/commerciale” di con atto del Parte_1
Notaio di Padova;
Persona_1
▪ che, tra le cause della crisi, vi è innanzitutto quella riconducibile ai contegni identificati con i gravi addebiti di responsabilità verso gli ex membri del suo
C.d.a. (i sig.ri e che, anche con la Parte_4 Parte_5
collaborazione con un terzo soggetto (il sig. fratello della Controparte_7
sig.ra , risultano aver indebitamente distratto dalle casse Parte_4
della Società, tra il 2013 e il 2023, una somma di denaro che può stimarsi in almeno € 695.628,91: a fronte di siffatte evidenze di mala gestio, la società ha avviato iniziative nei confronti dei responsabili sia di natura civilistica che prettamente penali;
altro fattore di crisi è stato individuato nel mancato adeguamento dei listini di vendita rispetto all'incremento dei costi delle materie prime protrattosi negli anni, con conseguente calo progressivo delle necessarie marginalità, con perdite di gestione prolungatesi nel tempo, il cui impatto è stato elevato;
il terzo elemento di crisi è rappresentato dall'ammontare degli oneri finanziari esorbitante rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la reale situazione di la circostanza è il risultato della illegittima gestione degli Parte_1
affidamenti ad opera della sig.ra che, ad esempio, Parte_4
anticipava più volte le medesime fatture presso gli istituti di credito al fine di procurarsi maggiore liquidità, e di fatto incrementando il tasso di insoluto dei clienti della Società, con conseguente aumento del costo del credito ad un valore eccessivo rispetto a quanto avrebbe dovuto Parte_1
ragionevolmente sostenere;
da ultimo, la Società non ha mai disposto di un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c. che fosse adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della sua crisi e della perdita della continuità aziendale;
▪ che, avviato il percorso per la composizione negoziata della crisi, le trattative sono proseguite fino alla formale stipula dei vari accordi di ristrutturazione, ossia:
A) la transazione su crediti tributari;
B) l'accordo di ristrutturazione con banche e soggetti finanziari;
C) l'accordo di ristrutturazione con creditori chirografari diversi da clienti,
aventi esposizione uguale o superiore a € 10.000,00, i cui effetti si chiede vengano estesi anche ai creditori c.d. non aderenti della medesima categoria ex art. 61 c.c.i.i..
*******
Gli accordi sopra indicati costituiscono il nucleo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per il quale la società ricorrente ha richiesto l'omologazione.
In particolare:
1. TRANSAZIONE FISCALE conclusa ex art. 63 c.c.i.i. in data 20.03.2025 con le competenti direzioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (cfr. doc. 31): atteso l'importo certificato dall'Agenzia
delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla data del
13.12.2024 (data di presentazione della proposta di transazione fiscale),
per € 3.883.645,01 complessivi, l'Erario ha acconsentito ad uno stralcio del
70% circa, in modo tale che possa estinguere integralmente le Parte_1
proprie pendenze mediante il pagamento di una somma complessiva di €
1.224.093,00 (oltre ad interessi) con le seguenti modalità, conformi al piano di risanamento redatto dalla Società:
i.) € 114.093,00 entro 15 giorni dall'omologa definitiva, con la precisazione che la somma già incassata a seguito di un'esecuzione presso terzi, pari ad € 33.493,942, sarà considerata a titolo di acconto sul predetto importo (quindi il residuo effettivamente da versare ammonta ad € 80.599,06);
ii.) € 300.000,00 entro tre mesi dall'omologa definitiva, in rate uguali di
€ 100.000,00 ciascuna da versarsi con cadenza mensile, con le modalità meglio precisate nella transazione fiscale;
iii.) € 810.000,00, oltre interessi al 2,5% annuo, in n. 84 rate mensili costanti a partire dal 01.01.2026 al 31.12.2032, secondo il piano di ammortamento allegato alla transazione fiscale.
L'accordo in questione prevede inoltre che all'Agenzia delle Entrate sia destinato un importo aggiuntivo eventuale, pari ai 2/3 di un fondo di €
500.000,00 stanziato a piano a copertura di taluni rischi generici e che dovesse essere liberato entro il 31.12.2029, nonché – nel rispetto della par condicio creditorum – l'eventuale surplus rispetto alla somma di €
250.000,00, appostata sempre a piano quale provento stimato delle azioni risarcitorie/restitutorie già esperite dalla Società verso i propri ex amministratori.
Quali cause di risoluzione dell'accordo sono state previste (i) la mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione, (ii) il mancato pagamento alle rispettive scadenze delle imposte future, (iii) la mancata destinazione in favore dell'Agenzia delle Entrate degli importi aggiuntivi eventuali come sopra descritti, e (iv) la mancata definitività dell'omologa entro il
31.12.2026.
2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON BANCHE E SOGGETTI FINANZIARI
(già intervenuto)
• CP_8
• Controparte_9
• Controparte_10
• Controparte_11
• Hedge Invest SGR p.a.
• Controparte_12
• Hypo-vorarlberg Leasing S.p.a.
L'accordo con tale categoria di creditori, tutti assistiti da garanzia pubblica per importi variabili, prevede non già uno stralcio remissorio del debito di ma unicamente la sua rimodulazione, giacché il soddisfo della Parte_1
quota parte chirografaria dell'esposizione verso tale categoria di creditori
è assicurato dalla somma di € 170.410,00 che i sig.ri e Parte_2 [...]
si sono impegnati ad apportare a beneficio del piano di Parte_3
risanamento a titolo di c.d. nuova finanza.
L'accordo prevede, quanto alle banche, una moratoria di 12 mesi già
concessa (i) della quota capitale e degli interessi relativamente al piano di ammortamento in corso con (ii) della sola quota capitale dei piani CP_8 di ammortamento in corso con le altre BA (diverse da;
CP_8
l'allineamento della scadenza finale di ogni singolo piano di ammortamento in essere con le BA (tendenzialmente) al maggio 2029,
coincidente con l'attuale scadenza del piano di ammortamento di CP_8
affinché l'ultima scadenza dei termini di pagamento sia (tendenzialmente)
uguale per tutti, con conseguente allungamento fino a tale data dei piani in corso.
Quanto al Leasing, l'accordo prevede la ristrutturazione del debito della
Società attraverso l'allungamento fino al 31.12.2032 dell'attuale piano di ammortamento in corso.
Quali cause di risoluzione dell'accordo sono state previste a) la mancata omologazione dell'accordo di ristrutturazione entro il 30.06.2025, ma con la precisazione che qualora a tale data il giudizio fosse ancora sub iudice
(ad es. per via di eventuali opposizioni), ovvero pendesse opposizione avverso la sentenza di omologazione, tale termine si intenderà prorogato automaticamente sino al provvedimento definitivo, b) la sottoposizione di al c.d. sequestro patrimoniale antimafia, c) la dichiarazione di Parte_1
liquidazione giudiziale, ovvero all'accesso di a uno strumento Parte_1
di risoluzione della crisi diverso da quello adito con il presente ricorso.
3. L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON I CREDITORI CHIROGRAFARI,
DIVERSI DAI CLIENTI, AVENTI ESPOSIZIONE UGUALE O SUPERIORE A €
10.000,00 E LA SUA ESTENSIONE AI NON ADERENTI EX ART. 61 C.C.I.I.
L'accordo prevede uno stralcio dell'80% del proprio credito verso Pt_1
e che il pagamento dell'importo residuo (al netto dello stralcio)
[...]
avvenga nei seguenti termini, conformi al piano di risanamento redatto dalla Società: - una prima rata, pari al 34,30 % del credito stralciato, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa (ovvero entro il 31.12.2025, in caso di definitiva omologa entro il 30.06.2025);
- una seconda rata, pari anch'essa al 34,30% del credito stralciato, entro un anno e mezzo dalla definitività della sentenza di omologa (ovvero entro il
31.12.2027, in caso di definitiva omologa entro il 30.06.2025);
- un'ultima rata, pari al 31,40% del credito stralciato, entro due anni e mezzo dalla definitività della sentenza di omologa (ovvero entro il
31.12.2027, in caso di definitiva omologa entro il 30.06.2025).
L'accordo prevede che la percentuale minima del 20% possa incrementarsi fino al 27,50% per l'ipotesi che il fondo di € 500.000,00 stanziato a piano a copertura di taluni rischi generici non venga utilizzato (in tutto o in parte),
con la precisazione che la quota di “fondo residuo” da destinarsi a tali creditori sarà pari ad 1/3 del totale.
L'accordo è risolutivamente condizionato a (i) la mancata omologazione dell'accordo di ristrutturazione entro il 30.06.2025, ma con la precisazione che qualora a tale data il giudizio fosse ancora sub iudice (ad es. per via di eventuali opposizioni), ovvero pendesse opposizione avverso la sentenza di omologazione, tale termine si intenderà prorogato automaticamente sino al provvedimento definitivo, e (ii) alla sottoposizione di al Parte_1
c.d. sequestro patrimoniale antimafia.1 1 L'accordo prevede infine anche una serie di clausole risolutive espresse, quali:
a) il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze di pagamento previste;
b) l'inottemperanza, ovvero il ritardo di oltre 30 giorni, da parte di ovvero dei sig.ri Parte_1
e all'adempimento di una serie di obblighi previsti nell'accordo Parte_3 Parte_2 medesimo, tra cui la nomina del revisore legale per 2.0 Parte_1 CP_13 [...]
del suo bilancio al 31.12.2024; Parte_6
c) la mancata corresponsione del c.d. “Importo Aggiuntivo” eventualmente maturato entro cinque anni dalla definitività della sentenza di omologa.
4. EFFICACIA ESTESA DELL'ACCORDO AI CREDITORI NON ADERENTI
La società ricorrente, ritenendo la sussistenza dei requisiti ex art. 61, co. 2, CCII,
ha chiesto che l'efficacia dell'accordo venga esteso ai creditori chirografari, di importo superiore ai 10.000 euro, che non hanno aderito all'accordo (
[...]
Controparte_1 Controparte_3
, , .
[...] Controparte_4 CP_4 CP_5
*******
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE: Il risanamento di si fonda sulla Parte_1
prosecuzione della propria attività aziendale in forma indiretta, attraverso la newco interamente controllata 2.0 che ha preso in affitto il c.d. “ramo Parte_1
d'azienda produttivo/commerciale” della Società a far data dal 19.01.2024,
condotto presso l'immobile di Padova (PD) Via Grecia, 14, e che ne ha acquistato interamente il magazzino. La società ricorrente prevede di incassare i crediti commerciali, i canoni di affitto del ramo d'azienda, i canoni di sublocazione immobiliare, il prezzo di vendita del magazzino, gli utili che verranno distribuiti dalla propria controllata , i proventi delle azioni intraprese contro CP_6
terzi (tra queste, quelle verso i propri ex amministratori), la nuova finanza erogata dai soci sig.ri e fino a concorrenza di € 170.410, il Parte_2 Parte_3
tutto in un arco temporale esteso fino al 2032 (allorquando andrà a scadere il contratto di affitto di ramo d'azienda). L'attivo che dovrebbe essere ricavato per effetto degli incassi sopra indicati – stimato in € 4.146.665,00 – dovrebbe consentire a di procedere al pagamento dei debiti rispettando Parte_1
puntualmente le previsioni dell'accordo di ristrutturazione – dei tre accordi sopra descritti – e altresì al pagamento dei creditori c.d. estranei, nei termini previsti dall'art. 57, comma 3, CCII: in conformità al proprio piano economico-finanziario la società dovrebbe essere in grado di far fronte al pagamento:
- del 100% delle spese di procedura;
- del 100% (i) dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, comma 1, c.c., e (ii) degli enti previdenziali e assistenziali, nei termini previsti ex art. 57, comma 3, c.c.i.i.;
- del 100% (i) dei premi vs. clienti (finalizzato a non pregiudicare il ciclo delle vendite), (ii) dei creditori chirografari per importi inferiori a € 10.000,00, e (iii) di nei termini previsti ex art. 57, comma 3, c.c.i.i.; Controparte_14
- del 100% dei crediti bancari o comunque verso creditori finanziari tutti muniti di garanzia pubblica (e diversi da in conformità all'accordo Controparte_14
sopra descritto;
- del 30% circa dei crediti erariali, in conformità all'accordo sopra descritto;
- del 20% degli altri creditori chirografari (aderenti o “trascinati” ex art. 61 c.c.i.i.),
coincidenti con i creditori chirografari diversi dai clienti, per importi uguali o superiori a € 10.000,00, in conformità all'accordo di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari è fondato.
1. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA
CRISI.
La società è una società commerciale con sede in Padova e ciò Parte_1
giustifica la competenza del Tribunale adito.
Dai bilanci e dalle situazioni patrimoniali prodotte risulta che la società supera le soglie previste dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è in stato di crisi, se non proprio di insolvenza, tenuto conto dell'oggettiva insufficienza dell'attivo patrimoniale nella prospettiva della soddisfazione integrale di tutti i creditori.
Il ricorso è supportato dalla determina dell'organo amministrativo della società
nelle forme previste dall'art. 120 bis CCII.
2. LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI NON ADERENTI
La società ricorrente è stata autorizzata, giusta decreto del 19.6.2025, alla notificazione nei confronti di tutti i creditori non aderenti (anche ove muniti di PEC) dei documenti allegati al ricorso rinviando ad apposita virtual data room per l'accesso e l'estrazione di detti allegati al ricorso previa certificazione della conformità a quelli depositati nel fascicolo telematico, con onere, terminato il procedimento notificatorio necessario al decorso del termine per le opposizioni,
del deposito di apposita relazione esplicativa delle notificazioni effettuate ai creditori non aderenti e dei relativi esiti. La Società vi ha ottemperato, giusto deposito in data 1.7.2025.
3. I DOCUMENTI PRODOTTI A SOSTEGNO DEL RICORSO E IL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Va dato atto della regolarità formale del piano e in particolare della sua rispondenza ai requisiti fissati dall'art. 56 e dall'art. 57 CCI, essendo stati depositati allegati che riportano: a) le situazioni economico patrimoniali e finanziarie dell'impresa via via aggiornate con l'avanzare della procedura;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, descritte nella relazione sub doc. 49; d)
l'elenco dei creditori sub. doc. 57; e) i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Va poi dato atto dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità
economica del piano che esprime un giudizio positivo sulla realizzabilità del piano
(sub doc. 59): il professionista indipendente incaricato dalla società ricorrente ha attestato la fattibilità del piano, la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori non aderenti inseriti nelle singole categorie.
Quanto al piano, esso consiste in breve nella prosecuzione della propria attività
aziendale in forma indiretta, attraverso la newco interamente controllata CP_6
che ha preso in affitto il c.d. “ramo d'azienda produttivo/commerciale”
[...]
della Società a far data dal 19.01.2024, condotto presso l'immobile di Padova (PD)
Via Grecia, 14, che ne ha acquistato interamente il magazzino. Per effetto di siffatto piano la società dovrebbe diventare a tutti gli effetti la Parte_1
holding di riferimento della società affittuaria, così realizzando il suo riequilibrio economico-finanziario.
4. GLI ACCORDI INTERVENUTI CON I CREDITORI
La società ha raggiunto un accordo con AGENZIA ENTRATE e Controparte_15
per la transazione su crediti tributari (cfr. doc. 31), alle condizioni
[...]
sopra richiamate. Altro accordo è intervenuto con gli istituti di credito e soggetti finanziari (cfr. dot. 35 a-g). L'ultimo accordo è quello concluso con i creditori chirografari aventi un'esposizione uguale o superiore ad € 10.000. A tale ultimo riguardo, quanto alla richiesta di estensione ai sensi dell'art. 61 CCII, si deve rilevare che è risultato osservato il requisito sub a) art. 61 CCII, in quanto tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative,
sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché sull'accordo e i suoi effetti, giusta relazione finale dell'Esperto
nell'ambito della composizione negoziale della crisi;
va riscontrato poi il carattere non liquidatorio dell'accordo, prevedendo esso la prosecuzione dell'attività
d'impresa in via indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII;
da ultimo, risulta integrato il requisito ex art. 61, co. 2, lett. d) CCII, secondo cui i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione: anche a voler tener conto dei possibili esiti positivi delle azioni di responsabilità verso gli amministratori e delle azioni revocatorie, nonché dei valori di liquidazione dei beni mobili e dell'azienda (cfr. perizia dott. sub doc. 64 e perizia del dott. Persona_2 Per_3
sub. doc. 65), il valore di realizzo atteso non consentirebbe alcuna soddisfazione del ceto chirografario.
In definitiva, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 57, co.
1, CCII, si deve far luogo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48, co. 4, CCII, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da Parte_1
costituito dai seguenti accordi, così descritti in ricorso,
[...]
A) transazione su crediti tributari;
B) accordo di ristrutturazione con banche e soggetti finanziari;
C) accordo di ristrutturazione con creditori chirografari diversi da clienti, aventi esposizione uguale o superiore a € 10.000,00;
con estensione, ai sensi dell'art. 61 CCII, degli effetti dell'accordo di ristrutturazione sub C) anche ai seguenti creditori non aderenti:
• corrente in Roma (RM), Via Tomacelli, Controparte_1
132, codice fiscale (p.e.c.: , in proprio P.IVA_2 Email_1
nonché in rappresentanza di
[...]
, corrente in Roma (RM), Controparte_2
Via Cola di Rienzo, 212, codice fiscale (p.e.c.: P.IVA_3
), entrambi in persona del rispettivo legale Email_2
rappresentante pro tempore;
• , con sede in Milano (MI), Piazza Controparte_3
della Repubblica, 9, codice fiscale , in persona del Curatore pro P.IVA_4
tempore (p.e.c.: ; Email_3
• , corrente in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, 2, codice Controparte_4
fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore (p.e.c.: P.IVA_5
; Email_4
• corrente in Roma (RM), Viale Regina Margherita, 137, codice fiscale CP_5 in persona del legale rappresentante pro tempore (p.e.c.: P.IVA_6
. Email_5
Manda alla Cancelleria per la notifica telematica della presente sentenza alla ricorrente e per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 45, co.
2, CCII.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice estensore dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
dott.ssa Caterina Santinello