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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il Parte_1
patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI,
attrice/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANCESCO MANNA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 18.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7170/1988, la Commissione Tributaria di Primo
Grado di Napoli accolse il ricorso promosso da nei confronti Parte_2
Pagina 1 di 6 dell' , oggi , volto a ottenere il Controparte_2 Parte_1
rimborso delle trattenute fiscali sulla liquidazione di indennità di anzianità
operato dall'amministrazione finanziaria per £ 7.730.940.
La decisione, confermata nei successivi gradi di giudizio e divenuta esecutiva, è stata posta a fondamento dell'atto di precetto notificato il
22.12.2022 all , su iniziativa di Parte_1 Controparte_1
erede dell'originario creditore, frattanto deceduto.
[...]
L'ente ingiunto ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I,
c.p.c., deducendo: 1) l'avvenuta riliquidazione delle trattenute fiscali,
avvenuta tuttavia senza rimborso, ma “operando il conguaglio tra quanto
trattenuto a titolo di ritenute di acconto e quanto dovuto in sede di
conguaglio fiscale”; 2) la prescrizione del credito.
1.1. Dev'essere in primo luogo rigettata l'istanza di riunione avanzata dall'opponente in relazione al procedimento di espropriazione presso terzi in suo danno instaurato dall'opposta e nell'ambito del quale è stata proposta opposizione ex art. 615, c. II, c.p.c.
L'istituto della riunione, ai sensi degli art. 273 e 274 c.p.c., opera fra diversi procedimenti di cognizione, allo scopo di evitare contrasti di giudicati e di economizzare i mezzi processuali.
Esso, invece, sarebbe del tutto irrituale, se disposto fra un giudizio di cognizione, qual è il presente procedimento, e l'espropriazione forzata, che non è destinata a produrre alcun accertamento, ma la sola attuazione di un titolo esecutivo.
Sebbene, per effetto dell'opposizione proposta dall'esecutato, si sia aperta all'interno del procedimento esecutivo una parentesi cognitiva, essa è
Pagina 2 di 6 destinata a concludersi nell'ambito del procedimento esecutivo stesso con una pronuncia meramente sommaria e priva di attitudine al giudicato.
L'eventuale giudizio di merito, se introdotto, potrà, se del caso, essere riunito al presente, ma esso non risulta allo stato pendente, sulla base di quanto dalle parti riferito.
Anzi, ove l'opposizione endoesecutiva sia stata fondata sulla medesima
causa petendi veicolata nella presente azione, non vi sarà luogo a introdurre alcun giudizio di merito, tale dovendosi considerare proprio la causa oggi in decisione.
2. Nel merito, l'opponente non contesta né l'esistenza del titolo esecutivo, né l'entità della condanna ivi pronunciata o degli accessori quantificati nel precetto, ma nega l'altrui diritto di procedere a esecuzione sulla base di due rilievi: il preteso adempimento del comando giudiziale e il decorso della prescrizione.
2.1. Quanto al primo aspetto, parti attrice sostiene di non avere versato direttamente, al creditore o alla sua erede, la somma al pagamento della quale era stata condannata, ma di averla compensata, operando un conguaglio fra tale cifra e suoi ulteriori crediti.
Il conteggio eseguito dall'amministrazione finanziaria e sommariamente riportato in citazione non appare di agevole comprensione,
come già rilevato nell'ordinanza che ha pronunciato sull'istanza di sospensione del titolo.
Esso è stato così testualmente motivato: “Contribuente - Pt_2
– CF. EX DIPENDENTE -
[...] C.F._1 CP_3
SEDE MILANO;
periodo di cessazione RAPPORTO DI LAVORO
Pagina 3 di 6 considerato 30/06/1991 periodo di assunzione 1/1/1973 - anni di servizio
complessivo 18 e 6 mesi IMPORTO 1984 Controparte_4
(ACCONTO INDENNITA' £.31.000.000 – Ritenute subite lire 7.730.940
(dati da cedolino Inail 1984) Importo erogato nel 1987 lire 12.000.000;
ritenute £1.442.000 (dati da 740); Importo a conguaglio erogato nel 1991
lire 58.564.000; ritenute subite 12.857.000 ( dati da 740 tassazione
separata). Importo complessivo percepito £. 101.564.000 ritenute
complessive £. 22.030.000 Imponibile TFR = Lire 101564.000 Calcolo R.R. :
Reddito di riferimento: 101.564.000 x 12 = £. 65.879.351 18,50 Calcolo
imposta sul reddito di riferimento anno 1991: Scaglioni reddito annuo
Aliquota Modalità calcolo imposta lorda Oltre lire Fino a lire 6.800.000
10% 10% dell'intero reddito 6.800.000 13.500.000 22% 680.000 + (22%
della parte del reddito eccedente 6.800.000) 13.500.000 33.700.000 26%
2.154.000 + (26% della parte del reddito eccedente 13.500.000) 33.700.000
65.879.000 33% 7.406.000 + (33% della parte del reddito eccedente
33.700.000) 10.619.000 Totale imposta 18.025.000. Aliquota media =
18.025.000 X 100 = 27% 65.879.351 Riduzione = anni 18,50 X 600.000 =
lire 11.100.000 Imponibile = TFR 101.564.000 - riduzione 11.100.000 =
90.464.000 Imposta dovuta TFR = 90.464.000 x 27 % = £. 24.425.280
Imposta versata = £. 22.030.000; Differenza da rimborsare : negativa”.
La serie di calcoli riportata dalla difesa erariale non consente, tuttavia,
di comprendere esattamente quale sia il maggior credito vantato dall'amministrazione, quale la sua fonte e perché esso debba considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Qualunque sia la sua origine, esso è rimasto in ogni caso privo di
Pagina 4 di 6 prova, né a ciò possono sopperire i documenti allegati alla comparsa conclusionale, in quanto tardivamente prodotti dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e in assenza di una richiesta di rimessione in termini o di puntuali e documentate ragioni per accoglierla.
Infine, sembra di comprendere che tale conguaglio sia avvenuto nell'anno 1991, quando era ancora in corso il giudizio di impugnazione avverso il titolo azionato. L'effetto estintivo da esso derivante sarebbe,
pertanto, in ogni caso escluso dal diverso accertamento consolidatosi per effetto del giudicato.
2.2. Quanto alla dedotta prescrizione, il termine per il suo compimento,
da reputarsi decennale alla luce della natura dell'obbligazione di indebito gravante sull'opponente, non è ancora decorso.
Ai sensi dell'art. 2945, c. II, c.c., il suo computo è rimasto infatti sospeso fino alla conclusione di quel giudizio, ovverosia, se non altro, fino alla sentenza depositata il 31.1.2012, in sede di impugnazione, dalla
Commissione Tributaria Centrale di Napoli.
Con richiesta di pagamento notificata il 24.1.2022, la creditrice ha poi utilmente interrotto il successivo decorso della prescrizione, né da allora è
maturato un ulteriore periodo di dieci anni, utile a estinguere il credito.
La domanda va pertanto rigettata.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
Pagina 5 di 6
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.900,00 per compensi (dei quali € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Manna, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il Parte_1
patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI,
attrice/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANCESCO MANNA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 18.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7170/1988, la Commissione Tributaria di Primo
Grado di Napoli accolse il ricorso promosso da nei confronti Parte_2
Pagina 1 di 6 dell' , oggi , volto a ottenere il Controparte_2 Parte_1
rimborso delle trattenute fiscali sulla liquidazione di indennità di anzianità
operato dall'amministrazione finanziaria per £ 7.730.940.
La decisione, confermata nei successivi gradi di giudizio e divenuta esecutiva, è stata posta a fondamento dell'atto di precetto notificato il
22.12.2022 all , su iniziativa di Parte_1 Controparte_1
erede dell'originario creditore, frattanto deceduto.
[...]
L'ente ingiunto ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I,
c.p.c., deducendo: 1) l'avvenuta riliquidazione delle trattenute fiscali,
avvenuta tuttavia senza rimborso, ma “operando il conguaglio tra quanto
trattenuto a titolo di ritenute di acconto e quanto dovuto in sede di
conguaglio fiscale”; 2) la prescrizione del credito.
1.1. Dev'essere in primo luogo rigettata l'istanza di riunione avanzata dall'opponente in relazione al procedimento di espropriazione presso terzi in suo danno instaurato dall'opposta e nell'ambito del quale è stata proposta opposizione ex art. 615, c. II, c.p.c.
L'istituto della riunione, ai sensi degli art. 273 e 274 c.p.c., opera fra diversi procedimenti di cognizione, allo scopo di evitare contrasti di giudicati e di economizzare i mezzi processuali.
Esso, invece, sarebbe del tutto irrituale, se disposto fra un giudizio di cognizione, qual è il presente procedimento, e l'espropriazione forzata, che non è destinata a produrre alcun accertamento, ma la sola attuazione di un titolo esecutivo.
Sebbene, per effetto dell'opposizione proposta dall'esecutato, si sia aperta all'interno del procedimento esecutivo una parentesi cognitiva, essa è
Pagina 2 di 6 destinata a concludersi nell'ambito del procedimento esecutivo stesso con una pronuncia meramente sommaria e priva di attitudine al giudicato.
L'eventuale giudizio di merito, se introdotto, potrà, se del caso, essere riunito al presente, ma esso non risulta allo stato pendente, sulla base di quanto dalle parti riferito.
Anzi, ove l'opposizione endoesecutiva sia stata fondata sulla medesima
causa petendi veicolata nella presente azione, non vi sarà luogo a introdurre alcun giudizio di merito, tale dovendosi considerare proprio la causa oggi in decisione.
2. Nel merito, l'opponente non contesta né l'esistenza del titolo esecutivo, né l'entità della condanna ivi pronunciata o degli accessori quantificati nel precetto, ma nega l'altrui diritto di procedere a esecuzione sulla base di due rilievi: il preteso adempimento del comando giudiziale e il decorso della prescrizione.
2.1. Quanto al primo aspetto, parti attrice sostiene di non avere versato direttamente, al creditore o alla sua erede, la somma al pagamento della quale era stata condannata, ma di averla compensata, operando un conguaglio fra tale cifra e suoi ulteriori crediti.
Il conteggio eseguito dall'amministrazione finanziaria e sommariamente riportato in citazione non appare di agevole comprensione,
come già rilevato nell'ordinanza che ha pronunciato sull'istanza di sospensione del titolo.
Esso è stato così testualmente motivato: “Contribuente - Pt_2
– CF. EX DIPENDENTE -
[...] C.F._1 CP_3
SEDE MILANO;
periodo di cessazione RAPPORTO DI LAVORO
Pagina 3 di 6 considerato 30/06/1991 periodo di assunzione 1/1/1973 - anni di servizio
complessivo 18 e 6 mesi IMPORTO 1984 Controparte_4
(ACCONTO INDENNITA' £.31.000.000 – Ritenute subite lire 7.730.940
(dati da cedolino Inail 1984) Importo erogato nel 1987 lire 12.000.000;
ritenute £1.442.000 (dati da 740); Importo a conguaglio erogato nel 1991
lire 58.564.000; ritenute subite 12.857.000 ( dati da 740 tassazione
separata). Importo complessivo percepito £. 101.564.000 ritenute
complessive £. 22.030.000 Imponibile TFR = Lire 101564.000 Calcolo R.R. :
Reddito di riferimento: 101.564.000 x 12 = £. 65.879.351 18,50 Calcolo
imposta sul reddito di riferimento anno 1991: Scaglioni reddito annuo
Aliquota Modalità calcolo imposta lorda Oltre lire Fino a lire 6.800.000
10% 10% dell'intero reddito 6.800.000 13.500.000 22% 680.000 + (22%
della parte del reddito eccedente 6.800.000) 13.500.000 33.700.000 26%
2.154.000 + (26% della parte del reddito eccedente 13.500.000) 33.700.000
65.879.000 33% 7.406.000 + (33% della parte del reddito eccedente
33.700.000) 10.619.000 Totale imposta 18.025.000. Aliquota media =
18.025.000 X 100 = 27% 65.879.351 Riduzione = anni 18,50 X 600.000 =
lire 11.100.000 Imponibile = TFR 101.564.000 - riduzione 11.100.000 =
90.464.000 Imposta dovuta TFR = 90.464.000 x 27 % = £. 24.425.280
Imposta versata = £. 22.030.000; Differenza da rimborsare : negativa”.
La serie di calcoli riportata dalla difesa erariale non consente, tuttavia,
di comprendere esattamente quale sia il maggior credito vantato dall'amministrazione, quale la sua fonte e perché esso debba considerarsi certo, liquido ed esigibile.
Qualunque sia la sua origine, esso è rimasto in ogni caso privo di
Pagina 4 di 6 prova, né a ciò possono sopperire i documenti allegati alla comparsa conclusionale, in quanto tardivamente prodotti dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e in assenza di una richiesta di rimessione in termini o di puntuali e documentate ragioni per accoglierla.
Infine, sembra di comprendere che tale conguaglio sia avvenuto nell'anno 1991, quando era ancora in corso il giudizio di impugnazione avverso il titolo azionato. L'effetto estintivo da esso derivante sarebbe,
pertanto, in ogni caso escluso dal diverso accertamento consolidatosi per effetto del giudicato.
2.2. Quanto alla dedotta prescrizione, il termine per il suo compimento,
da reputarsi decennale alla luce della natura dell'obbligazione di indebito gravante sull'opponente, non è ancora decorso.
Ai sensi dell'art. 2945, c. II, c.c., il suo computo è rimasto infatti sospeso fino alla conclusione di quel giudizio, ovverosia, se non altro, fino alla sentenza depositata il 31.1.2012, in sede di impugnazione, dalla
Commissione Tributaria Centrale di Napoli.
Con richiesta di pagamento notificata il 24.1.2022, la creditrice ha poi utilmente interrotto il successivo decorso della prescrizione, né da allora è
maturato un ulteriore periodo di dieci anni, utile a estinguere il credito.
La domanda va pertanto rigettata.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
Pagina 5 di 6
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.900,00 per compensi (dei quali € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Manna, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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