Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 29 aprile 2021
Sentenza 22 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00181/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, proposto da
Marr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boldrini, Marco Boldrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipab Vicenza non costituita in giudizio;
nei confronti
Rossi Giants S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Turini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Determina n. 10 del 14 gennaio 2021 del responsabile del servizio centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese - comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 Codice Appalti in data 14 gennaio 2021 - che aggiudica in favore di Rossi Giants S.r.l. la procedura di fornitura di derrate alimentari per l'IPAB di Vicenza CIG 8482135F38 per un biennio, e assunto il relativo impegno di spesa;
- del verbale di gara n. 1 del 27 novembre 2020 prot. 17326, del verbale di gara n. 2 prot. 17326 e del verbale di gara n. 3 del 13 gennaio 2021 prot. 17326;
- della Determina n. 208 del 11 dicembre 2020 con la quale il responsabile del servizio della centrale unica di committenza nomina la commissione giudicatrice;
- della comunicazione datata 29 gennaio 2021 con la quale il responsabile della centrale di committenza conferma quanto disposto con determina n. 10/2021 disattendendo la richiesta di MARR di annullamento dell'aggiudicazione;
- del disciplinare di gara, sezione 5 modalità di attribuzione dei punteggi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonchè per l'accertamento e la declaratoria di annullamento dell'intera procedura di gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto per l'ipotesi che venga sottoscritto nelle more del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione dei Comuni del Camposampierese e di Rossi Giants S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, in relazione al periculum , che, nell’ambito del contemperamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello rappresentato dalla Stazione appaltante relativamente alla necessità di effettuare un urgente approvvigionamento delle derrate alimentari per gli ospiti dell’Ipab di Vicenza, rispetto all’interesse al travolgimento dell’intera procedura di gara, sotteso al gravame proposto dalla ricorrente;
rilevato, altresì, sotto il profilo del fumus , che i motivi di ricorso, ad un esame sommario tipico della presente fase del giudizio, non appaiono meritevoli di favorevole considerazione;
considerato, in particolare, che le censure riferite alla commissione di gara non paiono assistite da profili di fondatezza, atteso che, da un lato, l’omessa predeterminazione delle regole di competenza e trasparenza circa la nomina dei commissari costituisce un’inosservanza meramente formale inidonea ad inficiare la legittimità della nomina ove non siano in concreto vulnerati i principi di competenza e di trasparenza (questo stesso Tribunale sent. n. 925/2019) e, dall’altro, la Stazione Appaltante ha allegato i provvedimenti che appaiono, comunque, idonei a delineare un sistema di selezione dei commissari rispettoso dei precetti normativi che in ricorso si assumono violati;
ritenuto di fissare la Camera di Consiglio del 28.4.2021 per la trattazione della domanda ex art. 116, comma 2, CPA formulata in ricorso;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2021;
fissa per la trattazione della domanda ex art. 116, comma 2, CPA, la camera di consiglio del 28 aprile 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO