Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Andrea Del Nevo ex art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Andrea Zeroli Parte_1
e
Avv. Andrea Ruocco Controparte_1
contumace Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 709/25, emesso Parte_1 nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 20/03/25, con cui le è stato ordinato, solidalmente a di consegnare Controparte_2 immediatamente a copia della polizza assicurativa e del Controparte_1 relativo modulo di adesione inerenti al contratto di prestito personale n. 15532809. Entrambi gli istituti bancari ingiunti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione a favore di parte ricorrente, quantificate in 1.370,00 euro per onorari, oltre al rimborso di esborsi e spese generali. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione allo Pt_1 stesso, affermando di aver già trasmesso al la documentazione oggetto CP_1 dell'ingiunzione, sia spontaneamente a seguito di richiesta dell'interessato nel 2022, sia in adempimento del precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 991/2023. Conseguentemente, l'opponente ha richiesto:
• la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
• la revoca del provvedimento monitorio;
• la condanna di parte avversaria al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.. Parte opposta, inizialmente dichiarata contumace per mancata costituzione nel termine stabilito dal Giudice, si è costituita nel giudizio di merito, nonché nel sub-procedimento cautelare, non opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività e chiedendo, nel merito, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
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1. Sull'opposizione al decreto ingiuntivo. Il ricorso in opposizione da cui origina il presente giudizio è fondato. Parte opposta non contesta il fatto che la documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna sia stata effettivamente trasmessa al a seguito di altro procedimento. CP_1
Inoltre, l'opponente produce documentazione attestante l'avvenuto inoltro, tramite pec, dei documenti richiesti e relativi al contratto fonte del rapporto tra le parti: copia del contratto di finanziamento, copia dell'estratto conto, copia delle condizioni generali di polizza, copia del modulo di adesione della polizza (prod. 5 parte opponente). Chi scrive prende atto, quindi, che l'opposto ha già ottenuto prima di questo giudizio i documenti richiesti.
2. Sulla condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria. I. La domanda proposta da ai sensi dell'art. 96, commi 1, c.p.c. è fondata. Pt_1
La responsabilità in esame origina dall'aver agito in giudizio nella fase monitoria per la consegna di documentazione già trasmessa dalla resistente sia spontaneamente sia in adempimento di precedente decreto ingiuntivo. In particolare, l'elemento soggettivo della colpa grave, richiesto ai fini dell'integrazione della responsabilità da lite temeraria, va rinvenuto proprio nell'aver già instaurato un giudizio monitorio per la consegna dei medesimi documenti, all'esito del quale aveva provveduto alla trasmissione di Pt_1 quanto richiesto. Il ha agito con negligenza non lieve, azionando un nuovo procedimento, CP_1 pur avendo già ottenuto quanto richiesto nella fase monitoria di questo giudizio. Per quanto attiene all'elemento oggettivo, occorre richiamare l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione a mente del quale la prova dell'esistenza del danno da lite temeraria può presumersi sulla base di nozioni di comune esperienza, purché il richiedente adempia all'onere di allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno medesimo (Cass. 21798/2015). Nella presente fattispecie, l'onere di allegazione gravante sull'opponente risulta adempiuto mediante la produzione n. 5 di Pt_1
In riferimento alla quantificazione del danno da lite temeraria, in assenza di parametri normativi, occorre rapportare la liquidazione dello stesso alle spese di lite del giudizio monitorio e della fase di opposizione, in particolare duplicandone l'importo (Cass. 26435/2020 e precedenti conformi). II. Alla condanna ex art 96 c.p.c. consegue l'applicazione dell'art. 4, comma 9, del
D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, nella misura indicata dalla norma citata.
2 III. Chi scrive ritiene manifestamente fondate le difese di con conseguente Pt_1 applicazione dell'art. 4, comma 8, del menzionato Decreto nella misura del 25%, in considerazione della sussistenza di colpa grave e non di dolo. IV. Invece si ritiene di non accogliere la domanda presentata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto della natura documentale non monetaria della controversia, della semplicità delle argomentazioni difensive svolte da nonché del risarcimento dei danni da lite temeraria già Pt_1 liquidati ai sensi del primo comma della citata disposizione. V. Infine, occorre dare applicazione al quarto comma dell'art. 96 c.p.c. e condannare d'ufficio parte soccombente a pagare una somma di denaro a favore dello Stato a titolo di ristoro del danno arrecato, in termini di aggravio del contenzioso, all'amministrazione della giustizia. In punto di determinazione dell'importo di cui sopra, si ritiene di applicare la percentuale del 25% della forbice prevista dalla disposizione normativa (pari a 4.500,00 euro). All'accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui sopra consegue la revoca del decreto opposto, la condanna dell'opposto a rimborsare alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, secondo i valori medi dello scaglione riferibili all'importo del decreto opposto, con aggiornamento al 2022, e l'aumento già citato.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 709/2025 del 20/03/25. NN parte opposta al pagamento in favore di controparte:
- delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in 9.520,00 euro per compensi, oltre accessori di legge;
- di 9.520,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
DICHIARA ridotto del 75% il compenso del difensore di parte opposta ex art. 4, comma 9, del D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014. RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.. NN parte opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma pari a 1.125,00 euro.
Genova, 16/6/25
Il Giudice
Andrea Del Nevo
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio Gloria Lo Giudice
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