Articolo 4 della Legge 24 novembre 1949, n. 846
Articolo 3Articolo 5
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2 dicembre 1949
Art. 4.
Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:
1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;
2) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) dal Sindaco de comune di Torino;
4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1949