Art. 4.
Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:
1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;
2) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) dal Sindaco de comune di Torino;
4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.
Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:
1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;
2) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) dal Sindaco de comune di Torino;
4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.