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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15825 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice del Tribunale civile di Roma dr.ssa M.RI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N°18718 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 3.7.2025
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GE LA (pec: ) giusta procura in atti ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Montello n.30;
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente CP_1 CodiceFiscale_2 giudizio in Roma – Via San Tommaso d'Aquino n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Antonino
DIERNA che la assiste, rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto (P.E.C. ); Email_2
Oggetto: Pagamento di indebito.
Conclusioni: All'udienza del 3.7.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di avere Parte_1 divorziato da giusta sentenza del Tribunale di Roma n.13056/2010, in virtù CP_1 della quale era stato sancito il diritto della controparte a ricevere mensilmente dal marito un assegno divorzile pari ad euro 4000,00, poi rivalutato nella somma pari ad euro 4303,33, deduceva che a seguito di giudizio di modifica delle condizioni del divorzio, il Tribunale intestato con decreto n.14069/2020, aveva ridotto alla somma pari ad Euro 1500,00 l'importo mensile dovuto, a titolo di assegno divorzile, nei confronti di a far data dal deposito del ricorso. Pertanto CP_1
l'attore chiedeva nel presente giudizio di: accertare e dichiarare il proprio diritto a ripetere e vedersi restituire le somme versate in eccedenza ed incassate in maniera indebita da CP_1 per un importo pari ad Euro 64.476,59 oltre interessi legali fino al soddisfo, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di cui sopra. L'attore chiedeva in via subordinata, operando una compensazione fra quanto dovuto dalla controparte e quanto dovuto alla stessa, da per Euro 5858,37, per spese legali, in riferimento alla Parte_1 sentenza n.838/22 emessa inter partes dal Tribunale di Roma (all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso con esito positivo dalla convenuta avverso l'odierno attore), e condannare alla restituzione e al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma pari ad Euro 58.618,22 oltre interessi legali fino al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o comunque ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. L'attore formulava istanza ex art. 186 ter cpc ricorrendo nella fattispecie i presupposti di legge per ottenere ordinanza ingiuntiva di pagamento nei riguardi della controparte in via principale per la somma complessiva pari ad Euro 64.476,59, ed in via subordinata nella minor somma pari ad euro 58.618,22.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda avversaria CP_1 chiedendone l'integrale rigetto. La convenuta deducendo l'irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile e la erroneità del calcolo effettuato dall'attore chiedeva pertanto: accertata e dichiarata l'irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile, respingere tutte le domande proposte in via principale e in via subordinata dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto ed inammissibili, oltre che non provate. - Respingere altresì l'istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. in tutte le sue articolazioni, in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova.
Orbene questo giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per concedere l''ordinanza ex art. 186 comma cpc tratteneva la causa a sentenza, disattendendo la richiesta di CTU, di cui alla domanda per come formulata, e concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza parziale m-5344/2024 il Tribunale intestato si è pronunciato in ordine all''an della pretesa attorea accogliendo la domanda avanzata da . Parte_1
La domanda di restituzione formulata da ha ad oggetto la somma Parte_1 indebitamente ricevuta dalla controparte dal 27.9.2018 fino ad agosto 2020, corrispondente ad Euro
2500,00 per 22 mesi per la somma complessiva pari ad Euro 55.000 .
La richiesta avanzata dall'attore, come devalutata al fine di potere calcolare sulla medesima somma gli interessi, deve essere compensata con il debito che il ha maturato nei riguardi della Parte_1 convenuta in virtù di condanna al pagamento delle spese di lite nei giudizi di opposizione all'esecuzione, intervenuti tra le parti, come documentato in atti per la somma non contestata pari ad Euro. 5858,37. Dai calcoli come sopra illustrati deriva quindi che la somma dovuta dalla convenuta nei riguardi dell'attore risulta pari ad Euro 49.141,63 oltre interessi legali dalla domanda
(27.9.2018) al soddisfo salva la rivalutazione ove maggiore (In caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto.Cass.25589/2010).
La richiesta avanzata da parte convenuta avente ad oggetto il ricalcolo delle somme percepite tenuto conto delle imposte non corrisposte dal , sui redditi dichiarati dal 2018 al 2020, e Parte_1 corrisposte da nel medesimo periodo non merita accoglimento. Ed invero CP_1 posto che ciascuna parte ha la propria distinta posizione fiscale per aliquota pagata, per detrazioni, la questione deve essere risolta in maniera distinta per ciascuna parte con il corrispettivo Erario di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni ulteriore istanza e preso atto della sentenza parziale n.5344/2024:
Accoglie la domanda di , e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1 al pagamento nei suoi riguardi della somma pari ad Euro Euro 49.141,63 oltre interessi legali dalla domanda (27.9.2018) al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 7800,00 oltre IVA e CPA.
[...]
Roma 12.11.2025
Il Giudice
RI RI RA