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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
sedente in Oviglio, via Can. B. Fracchia Parte_1
n. 4 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Chirco (C.F. ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso Roma n. 120, per delega agli atti [per comunicazioni e notifiche indicati la pec: Email_1
e il fax: 0131/251899] PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...] residente a[...], C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Balza, del Foro di Alessandria C.F._2
(C.F. , in forza di procura alle liti in atti ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di questi in Alessandria, Via Piacenza n. 16 (il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica o al seguente numero di fax 0131.051020) Email_2
PARTE APPELLATA
avverso:
la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 803/2023 resa il 27/09/2023 e pubblicata il 03/10/2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 2512/2019 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reictis,
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in parte narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 803/2023 emessa in data 27 settembre 2023 dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, nell'ambito del giudizio R.G. 2512/2019, pubblicata in data 03 ottobre 2023 e notificata in data 12 ottobre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- nel merito, in via principale: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 718/2019 – R.G. 1511/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi tutti esposti in parte narrativa.
- in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in parte narrativa, previa idonea capitolazione ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed indicazione dei testi. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal sig. CP_1
dinanzi al Tribunale di Alessandria per i motivi tutti meglio esposti nel presente
[...] atto.
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- respingere in ogni suo punto, per i motivi indicati, l'appello proposto dalla
[...]
verso la sentenza N. 803/2023, pubblicata il 03/10/2023 RG Parte_2
2512/2019 del Tribunale di Alessandria;
- confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la , con Parte_2 sede legale in Oviglio (AL) via B. Fracchia 4, CF: , P.IVA in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla consegna dei documenti di cui alla sentenza 803/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, non consegnati;
- accogliere la modifica di cui al provvedimento di correzione di errore materiale del Giudice del Tribunale di Alessandria RG. 2512/2019-1 Cron. 11035/2023 del 06/12/20232, disponendo la correzione, nella sentenza e nel dispositivo della stessa, della seguente espressione: “ in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e Presidente Dottoressa Odone ” disponendo la CP_3 sostituzione della stessa con l'espressione corretta: “ Controparte_2 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”,
- con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio oltre ad accessori di legge.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito, anche “Ente” o “Istituzione” o “ Parte_1 Parte_1 [...]
”) è una istituzione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede in Oviglio, Parte_1 il cui scopo è quello di perseguire finalità di solidarietà sociale e sociosanitaria e in particolare di provvedere all'accoglienza, all'assistenza e al mantenimento gratuito degli anziani inabili nullatenenti, aventi domicilio nel comune di Oviglio e privi di congiunti. Fornisce inoltre assistenza a pagamento agli anziani abbienti, dando comunque la precedenza agli abitanti del predetto comune, specialmente a quelli più disagiati. L'Ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione. Il signor era membro di questo Consiglio, avendo egli peraltro anche CP_1 ricoperto la carica di vicepresidente. La controversia verte sul diritto del consigliere di accedere e ottenere copia dei CP_1 documenti contabili, contrattuali e amministrativi della Istituzione, diritto che egli riteneva funzionale all'esercizio dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dell'Ente. In particolare, il signor lamentava di non poter esercitare appieno la propria CP_1 funzione di vigilanza e controllo sulla gestione, poiché gli veniva preclusa la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi e contabili, nonostante le sue reiterate istanze. Sosteneva, infatti, che molte iniziative venivano assunte senza le necessarie delibere consiliari e che i verbali non erano sempre sottoposti alla sua sottoscrizione. Per contrastare il prolungato diniego di consegna dei documenti, il signor si vedeva CP_1 costretto, nel maggio 2019, a depositare presso il Tribunale di Alessandria un ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 1511/2019). Con tale provvedimento, notificato alla il 12 giugno 2019, il Tribunale Parte_1 ingiungeva alla Istituzione l'immediata consegna di otto specifici documenti, tra cui: la copia di una lettera inviata da consiglieri nel 2014, la fattura del Ristorante "Tunon" relativa a un servizio di catering del 2017, la documentazione contabile degli anni 2016- 2018, la D.I.A. e gli elaborati di progetto del 2004, tutte le delibere di consiglio e i contratti di ospitalità a partire dal 2015, e infine lo statuto modificato e il nuovo modulo di contratto di ospitalità. Veniva altresì ingiunto il pagamento delle spese della procedura monitoria. La Istituzione, a sua volta, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 2512/2019) con atto di citazione notificato il 22 luglio 2019, chiedendo la revoca integrale del provvedimento. L'attrice opponente sosteneva che le pretese del signor fossero CP_1 infondate e pretestuose, poiché il diritto di consultazione non gli era mai stato negato. Affermava che parte della documentazione, come i verbali consiliari e la fattura del "Tunon", si trovava già nelle mani del consigliere fin dal gennaio 2018, e che altra parte era stata preparata per il ritiro, ma il signor si era rifiutato di prenderla in CP_1 consegna. La giustificava il diniego di consegnare i contratti di ospitalità Parte_1
(documenti indicati al n. 6 dell'elenco monitorio) con la necessità di tutelare il diritto alla privacy degli ospiti, dato che i documenti in questione contenevano dati sensibili. Lamentava, inoltre, l'impossibilità di consegnare la D.I.A. del 2004 (documento n. 3 dell'elenco monitorio), poiché gli attuali membri del Consiglio non erano a conoscenza della sua esistenza o collocazione. Sottolineava che l'opposizione era necessaria anche a causa della condotta scorretta del signor che, pur non partecipando assiduamente CP_1 alle riunioni consiliari, aveva divulgato dati non veritieri e diffamatori sull'Ente, tanto da averlo indotto a sporgere querela nei suoi confronti.
3 Il signor convenuto opposto, si costituiva il 16 dicembre 2019 nel giudizio CP_1 davanti al Tribunale, contestando le difese avversarie e rilevando la contraddittorietà della difesa avversaria che, da un lato, affermava di avergli consegnato i documenti e, dall'altro, negava il suo diritto di ottenerli. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna della alla consegna dei Parte_1 documenti non ancora in suo possesso. Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie (ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e vari rinvii (anche dovuti all'emergenza COVID-19), il Tribunale procedeva all'assunzione delle prove orali, che si tenevano il 20 luglio 2021 e il 18 gennaio 2022. Durante l'istruttoria, un testimone (l'ex segretario Dott. confermava Per_1
l'esistenza di un forte contrasto tra il signor e il resto del Consiglio di CP_1
Amministrazione. Inoltre, la segretaria della (signora , Parte_1 Persona_2 pur confermando di aver ricevuto l'incarico di fare le copie dei documenti per il signor dichiarava di non avergliele consegnate quando questi si era recato per il ritiro, CP_1 poiché non aveva ricevuto alcun ordine in tal senso. All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, ribadendo l'attrice opponente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e il convenuto opposto chiedendo in via principale la sua conferma. Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 27 settembre 2023 pronunciava la sentenza n. 803/2023 qui appellata. Il Giudice riconosceva al signor in quanto CP_1
Consigliere, il diritto di consultare ed ottenere copia dei documenti, ritenendo tale facoltà funzionale all'esercizio dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla gestione dell'Ente. Rilevava che il soddisfacimento di tutte le richieste non risultava provato in modo chiaro e inequivocabile, anche alla luce delle risultanze istruttorie. In particolare, riteneva che la tutela della privacy potesse essere garantita mediante l'oscuramento dei dati sensibili, e che l'approvazione dei bilanci non garantiva una conoscenza completa della situazione contabile. Accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la alla consegna immediata di cinque Parte_1 degli otto documenti originariamente richiesti. Venivano esclusi dall'ordine di consegna la D.I.A. del 2004 (n. 3 dell'elenco monitorio) – non essendone provata l'esistenza o la collocazione all'interno della struttura – e i documenti indicati al n. 7 e al n. 8 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo (statuto modificato e nuovo modulo di contratto), poiché la loro consegna risultava provata in atti. Il Tribunale condannava la Pt_1
a rimborsare le spese legali a favore del signor motivando tale statuizione
[...] CP_1 con la soccombenza della parte opponente. Avverso la predetta sentenza (notificata il 12 ottobre 2023), la Parte_2 interponeva appello, ritenendo che il Tribunale non avesse
[...] correttamente valutato le risultanze di causa né applicato le norme sostanziali e processuali pertinenti. L'appellante articolava il proprio gravame in tre motivi. In primo luogo, censurava la sentenza (Capo 2.2) per non aver limitato il diritto di accesso del consigliere in presenza della provata violazione, da parte del signor dei CP_1 principii di buona fede e correttezza e di riservatezza, sostenendo che l'intera richiesta del era pretestuosa e volta alla creazione di un archivio personale non autorizzato. CP_1
In secondo luogo, l'appellante contestava l'accertamento della mancata consegna dei documenti (Capo 2.3), ribadendo che la documentazione era stata in parte già spedita o comunque resa disponibile per la consultazione e che la richiesta monitoria verteva in parte su duplicati.
4 Infine, l'Istituzione impugnava la statuizione relativa alle spese processuali (Capo 3.1), denunciando l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la condanna fosse contraddittoria rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo e al parziale accoglimento della domanda di opposizione, per cui si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle spese di lite. Il signor si costituiva nel giudizio di appello con comparsa datata 19 febbraio CP_1
2024, chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellato evidenziava come il Tribunale avesse correttamente riconosciuto il suo diritto di accesso, ritenuto funzionale al mandato e non inficiato da presunte violazioni di correttezza, per le quali non esistevano prove in atti. Inoltre, negava che la documentazione fosse stata consegnata, ribadendo che l'Istituzione aveva dimostrato una ostinata volontà di negargliene l'accesso. In merito alle spese, l'appellato osservava che la sua domanda era stata accolta quasi integralmente, dato che solo tre dei documenti originariamente richiesti erano stati esclusi dall'ordine di consegna (i documenti n. 7 e n. 8, in quanto consegnati dopo la notifica dell'ingiunzione, e il documento n. 3, ritenuto non presente nella struttura), affermando che la soccombenza della era Parte_1 pertanto piena e giustificava la condanna alle spese.
Nelle more del giudizio di appello, in data 8 maggio 2025, il signor azionava il titolo CP_1 esecutivo e notificava all'Istituzione un atto di precetto per la consegna dei documenti. A seguito di tale azione esecutiva, la provvedeva, in data 14 luglio 2025, alla Parte_1 consegna di alcuni dei documenti stabiliti in sentenza (la lettera, la fattura "Tunon" e la documentazione contabile). Tuttavia, rimaneva non adempiuta la consegna delle copie delle delibere del consiglio e dei contratti di ospitalità. Il signor richiedeva quindi il CP_1 pignoramento della documentazione restante.
Si segnala, infine, che la sentenza di primo grado è stata oggetto di correzione di errore materiale a seguito di istanza del signor Con ordinanza del 6 dicembre 2023, CP_1 infatti, il Tribunale disponeva la correzione dell'indicazione relativa al legale rappresentante della , nel senso che, al posto dell'indicazione erronea Parte_1
" in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e Presidente Dottoressa ", presente nell'intestazione della Controparte_4 sentenza n. 803/2023 e nel dispositivo della stessa, doveva leggersi "
[...]
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore". Controparte_2
Sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe, la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. I tre motivi di gravame sono qui di seguito separatamente esaminati.
1. Primo motivo di appello, relativo alla condotta del CP_1
Il primo motivo di appello, con cui la censura l'errata valutazione dei Parte_1 limiti al diritto di accesso in relazione all'asserita violazione dei principi di buona fede, correttezza e riservatezza da parte del è da ritenersi infondato. CP_1
Il Tribunale ha correttamente statuito che il diritto del Consigliere di consultare ed ottenere copia della documentazione inerente all'amministrazione della Parte_1 costituisce un corollario innegabile e funzionale all'esercizio del mandato di controllo e
5 vigilanza sull'andamento dell'Ente. Tale facoltà è non solo lecita, ma doverosa, in considerazione delle responsabilità personali che investono l'amministratore (artt. 18, 19, 1703, 2043 c.c. e art. 16 Statuto: secondo quest'ultimo, le responsabilità e i poteri del Consiglio includono l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente, la delibera dei regolamenti di amministrazione, di servizio interno del personale, la definizione dei criteri da seguire nell'amministrazione e nella gestione degli ospiti, l'esercizio dei poteri disciplinari sul personale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo). L'appellante ha tentato di giustificare il diniego opposto al adducendo una condotta CP_1
"pretestuosa ed abnorme" e la violazione dei principii di correttezza e riservatezza. Tuttavia, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non è emersa alcuna prova di comportamenti contrari all'interesse della . Le risultanze processuali e Parte_1 documentali hanno dimostrato tutt'al più un generale reciproco disaccordo tra il convenuto e il resto del Consiglio di Amministrazione circa la gestione dell'ente, circostanza che non può pregiudicare il diritto fondamentale di accesso ai documenti. L'appellante ha insistito sulla rilevanza del procedimento penale per diffamazione pendente contro il Ora, a prescindere dal fatto che la pendenza di un procedimento CP_1 penale non è di per sé significativa al fine di valutare il comportamento del soggetto che in quel procedimento è imputato, in ogni caso deve considerarsi che il signor è CP_1 stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Tale esito processuale indebolisce ulteriormente la tesi della circa la presunta "scorrettezza" del come Parte_1 CP_1 giustificazione del diniego di accesso agli atti. L'argomento della violazione della privacy (riguardo in particolare ai contratti di ospitalità) è stato correttamente superato dal Giudice di prime cure. Come affermato, la tutela dei dati sensibili non implica un diniego assoluto alla consegna di copie, ma può essere garantita attraverso altri mezzi, quale l'occultamento dei dati sensibili presenti sui documenti. Tale soluzione consente un equo bilanciamento tra l'obbligo di trasparenza del consiglio e il diritto alla riservatezza degli ospiti. La preoccupazione dell'appellante di evitare la creazione di un "archivio parallelo" fuori sede è una mera illazione. Il diritto di estrarre copia è in ogni caso parte del diritto di controllo. Il primo motivo di appello è, pertanto, privo di fondamento.
2. Secondo motivo di appello, relativo all'avvenuta consegna dei documenti. Il secondo motivo, con cui la sostiene che il Giudice abbia erroneamente Parte_1 valutato le prove documentali e orali, non riconoscendo che la documentazione fosse già stata consegnata o resa disponibile, è altrettanto infondato. La difesa della è stata, sul punto, sin dal primo grado, contraddittoria. Parte_1
L'Ente ha dapprima negato il diritto, e poi ha dichiarato di aver già soddisfatto le richieste del Consigliere. Il Tribunale ha correttamente rilevato che i documenti prodotti dall'appellante (specie sub docc. 6 e 7) si limitavano a generiche dichiarazioni della Presidente circa la trasmissione di "copie richieste", senza indicare in modo preciso i singoli documenti fotocopiati e spediti. Tali dichiarazioni generiche non costituiscono prova sufficiente del soddisfacimento integrale delle richieste. La tesi dell'appellante è smentita dalle risultanze probatorie orali emerse nel corso del giudizio, in particolare dalla testimonianza della dipendente della , signora Parte_1
testimone di parte opponente. La tese, infatti, ha dichiarato di aver Persona_2
6 ricevuto l'incarico di preparare le copie, ma di non averle consegnate al al momento CP_1 del ritiro, in quanto non aveva avuto l'ordine ordine di darglieli. Tale deposizione, della cui attendibilità oggettiva e soggettiva non vi è ragione di dubitare, dimostra chiaramente che, sebbene le copie potessero essere pronte, la consegna fu deliberatamente negata o comunque non avvenne. La pervicace resistenza della è confermata dagli atti successivi alla Parte_1 sentenza impugnata. Nonostante il titolo esecutivo, l'appellante ha atteso quasi due anni e ha consegnato solo tre dei cinque documenti richiesti (N. 1, 2, 4) unicamente dopo la notifica dell'atto di precetto nel maggio 2025. Questo comportamento, protrattosi fino quasi alla decisione in appello, conferma l'ostinata volontà di negare l'accesso agli atti. Il secondo motivo di appello è, pertanto, privo di fondamento.
3. Terzo Motivo di Appello, relativo alle spese processuali Il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta l'erronea condanna alle spese in primo grado, invocando la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a causa della parziale revoca del decreto ingiuntivo, è infondato. Sebbene il Tribunale abbia formalmente revocato il decreto ingiuntivo (atto necessario nel giudizio di opposizione), l'esito complessivo della lite consente di individuare il CP_1 come parte vittoriosa, nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061), secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta.
La domanda del è stata accolta nella sua sostanziale interezza. CP_1
I documenti N. 7 (Statuto) e N. 8 (Nuovo Contratto) sono stati esclusi dalla condanna del Tribunale perché la li aveva consegnati solo dopo la notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo. Ciò conferma l'esigenza e la fondatezza originaria dell'azione monitoria promossa dal rendendo la responsabile per le spese sostenute per CP_1 Parte_1 ottenere tali documenti. Il documento N. 3 (D.I.A. 2004) è stato l'unico elemento rifiutato dal Giudice, ma solo per l'accertata mancanza prova della detenzione del medesimo da parte dell'Ente. Il Tribunale ha comunque riconosciuto il diritto del a tale CP_1 documentazione, indirizzandolo agli Uffici Comunali. Il Tribunale ha dunque correttamente applicato l'art. 91 c.p.c., tenuto conto della prevalente soccombenza della parte opponente.
Sulla scorta delle argomentazioni sopra delineate, i motivi di appello vanno rigettati, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 803/2023 del Tribunale di Alessandria.
Le spese del grado di appello seguono la totale soccombenza della parte appellante. Tali spese si liquidano a favore dell'appellato vittorioso – sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile basso della causa – in complessivi euro 6.946,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria e la trattazione essendo sostanzialmente consistita nella riproposizione di argomenti già ampiamente sviluppati negli atti introduttivi del grado.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 803/2023 resa il 27/09/2023 e pubblicata il 03/10/2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 2512/2019 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. NN la parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali del giudizio d'appello alla parte appellata , spese che liquida in € 6.946,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 quale parte appellante integralmente soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
La Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
sedente in Oviglio, via Can. B. Fracchia Parte_1
n. 4 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Chirco (C.F. ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso Roma n. 120, per delega agli atti [per comunicazioni e notifiche indicati la pec: Email_1
e il fax: 0131/251899] PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...] residente a[...], C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Balza, del Foro di Alessandria C.F._2
(C.F. , in forza di procura alle liti in atti ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di questi in Alessandria, Via Piacenza n. 16 (il quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica o al seguente numero di fax 0131.051020) Email_2
PARTE APPELLATA
avverso:
la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 803/2023 resa il 27/09/2023 e pubblicata il 03/10/2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 2512/2019 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reictis,
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in parte narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 803/2023 emessa in data 27 settembre 2023 dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, nell'ambito del giudizio R.G. 2512/2019, pubblicata in data 03 ottobre 2023 e notificata in data 12 ottobre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- nel merito, in via principale: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 718/2019 – R.G. 1511/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi tutti esposti in parte narrativa.
- in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in parte narrativa, previa idonea capitolazione ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed indicazione dei testi. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal sig. CP_1
dinanzi al Tribunale di Alessandria per i motivi tutti meglio esposti nel presente
[...] atto.
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- respingere in ogni suo punto, per i motivi indicati, l'appello proposto dalla
[...]
verso la sentenza N. 803/2023, pubblicata il 03/10/2023 RG Parte_2
2512/2019 del Tribunale di Alessandria;
- confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la , con Parte_2 sede legale in Oviglio (AL) via B. Fracchia 4, CF: , P.IVA in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla consegna dei documenti di cui alla sentenza 803/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, non consegnati;
- accogliere la modifica di cui al provvedimento di correzione di errore materiale del Giudice del Tribunale di Alessandria RG. 2512/2019-1 Cron. 11035/2023 del 06/12/20232, disponendo la correzione, nella sentenza e nel dispositivo della stessa, della seguente espressione: “ in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e Presidente Dottoressa Odone ” disponendo la CP_3 sostituzione della stessa con l'espressione corretta: “ Controparte_2 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”,
- con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio oltre ad accessori di legge.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito, anche “Ente” o “Istituzione” o “ Parte_1 Parte_1 [...]
”) è una istituzione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede in Oviglio, Parte_1 il cui scopo è quello di perseguire finalità di solidarietà sociale e sociosanitaria e in particolare di provvedere all'accoglienza, all'assistenza e al mantenimento gratuito degli anziani inabili nullatenenti, aventi domicilio nel comune di Oviglio e privi di congiunti. Fornisce inoltre assistenza a pagamento agli anziani abbienti, dando comunque la precedenza agli abitanti del predetto comune, specialmente a quelli più disagiati. L'Ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione. Il signor era membro di questo Consiglio, avendo egli peraltro anche CP_1 ricoperto la carica di vicepresidente. La controversia verte sul diritto del consigliere di accedere e ottenere copia dei CP_1 documenti contabili, contrattuali e amministrativi della Istituzione, diritto che egli riteneva funzionale all'esercizio dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dell'Ente. In particolare, il signor lamentava di non poter esercitare appieno la propria CP_1 funzione di vigilanza e controllo sulla gestione, poiché gli veniva preclusa la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi e contabili, nonostante le sue reiterate istanze. Sosteneva, infatti, che molte iniziative venivano assunte senza le necessarie delibere consiliari e che i verbali non erano sempre sottoposti alla sua sottoscrizione. Per contrastare il prolungato diniego di consegna dei documenti, il signor si vedeva CP_1 costretto, nel maggio 2019, a depositare presso il Tribunale di Alessandria un ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 1511/2019). Con tale provvedimento, notificato alla il 12 giugno 2019, il Tribunale Parte_1 ingiungeva alla Istituzione l'immediata consegna di otto specifici documenti, tra cui: la copia di una lettera inviata da consiglieri nel 2014, la fattura del Ristorante "Tunon" relativa a un servizio di catering del 2017, la documentazione contabile degli anni 2016- 2018, la D.I.A. e gli elaborati di progetto del 2004, tutte le delibere di consiglio e i contratti di ospitalità a partire dal 2015, e infine lo statuto modificato e il nuovo modulo di contratto di ospitalità. Veniva altresì ingiunto il pagamento delle spese della procedura monitoria. La Istituzione, a sua volta, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 2512/2019) con atto di citazione notificato il 22 luglio 2019, chiedendo la revoca integrale del provvedimento. L'attrice opponente sosteneva che le pretese del signor fossero CP_1 infondate e pretestuose, poiché il diritto di consultazione non gli era mai stato negato. Affermava che parte della documentazione, come i verbali consiliari e la fattura del "Tunon", si trovava già nelle mani del consigliere fin dal gennaio 2018, e che altra parte era stata preparata per il ritiro, ma il signor si era rifiutato di prenderla in CP_1 consegna. La giustificava il diniego di consegnare i contratti di ospitalità Parte_1
(documenti indicati al n. 6 dell'elenco monitorio) con la necessità di tutelare il diritto alla privacy degli ospiti, dato che i documenti in questione contenevano dati sensibili. Lamentava, inoltre, l'impossibilità di consegnare la D.I.A. del 2004 (documento n. 3 dell'elenco monitorio), poiché gli attuali membri del Consiglio non erano a conoscenza della sua esistenza o collocazione. Sottolineava che l'opposizione era necessaria anche a causa della condotta scorretta del signor che, pur non partecipando assiduamente CP_1 alle riunioni consiliari, aveva divulgato dati non veritieri e diffamatori sull'Ente, tanto da averlo indotto a sporgere querela nei suoi confronti.
3 Il signor convenuto opposto, si costituiva il 16 dicembre 2019 nel giudizio CP_1 davanti al Tribunale, contestando le difese avversarie e rilevando la contraddittorietà della difesa avversaria che, da un lato, affermava di avergli consegnato i documenti e, dall'altro, negava il suo diritto di ottenerli. Insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna della alla consegna dei Parte_1 documenti non ancora in suo possesso. Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie (ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e vari rinvii (anche dovuti all'emergenza COVID-19), il Tribunale procedeva all'assunzione delle prove orali, che si tenevano il 20 luglio 2021 e il 18 gennaio 2022. Durante l'istruttoria, un testimone (l'ex segretario Dott. confermava Per_1
l'esistenza di un forte contrasto tra il signor e il resto del Consiglio di CP_1
Amministrazione. Inoltre, la segretaria della (signora , Parte_1 Persona_2 pur confermando di aver ricevuto l'incarico di fare le copie dei documenti per il signor dichiarava di non avergliele consegnate quando questi si era recato per il ritiro, CP_1 poiché non aveva ricevuto alcun ordine in tal senso. All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, ribadendo l'attrice opponente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e il convenuto opposto chiedendo in via principale la sua conferma. Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 27 settembre 2023 pronunciava la sentenza n. 803/2023 qui appellata. Il Giudice riconosceva al signor in quanto CP_1
Consigliere, il diritto di consultare ed ottenere copia dei documenti, ritenendo tale facoltà funzionale all'esercizio dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla gestione dell'Ente. Rilevava che il soddisfacimento di tutte le richieste non risultava provato in modo chiaro e inequivocabile, anche alla luce delle risultanze istruttorie. In particolare, riteneva che la tutela della privacy potesse essere garantita mediante l'oscuramento dei dati sensibili, e che l'approvazione dei bilanci non garantiva una conoscenza completa della situazione contabile. Accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la alla consegna immediata di cinque Parte_1 degli otto documenti originariamente richiesti. Venivano esclusi dall'ordine di consegna la D.I.A. del 2004 (n. 3 dell'elenco monitorio) – non essendone provata l'esistenza o la collocazione all'interno della struttura – e i documenti indicati al n. 7 e al n. 8 dell'elenco di cui al ricorso per decreto ingiuntivo (statuto modificato e nuovo modulo di contratto), poiché la loro consegna risultava provata in atti. Il Tribunale condannava la Pt_1
a rimborsare le spese legali a favore del signor motivando tale statuizione
[...] CP_1 con la soccombenza della parte opponente. Avverso la predetta sentenza (notificata il 12 ottobre 2023), la Parte_2 interponeva appello, ritenendo che il Tribunale non avesse
[...] correttamente valutato le risultanze di causa né applicato le norme sostanziali e processuali pertinenti. L'appellante articolava il proprio gravame in tre motivi. In primo luogo, censurava la sentenza (Capo 2.2) per non aver limitato il diritto di accesso del consigliere in presenza della provata violazione, da parte del signor dei CP_1 principii di buona fede e correttezza e di riservatezza, sostenendo che l'intera richiesta del era pretestuosa e volta alla creazione di un archivio personale non autorizzato. CP_1
In secondo luogo, l'appellante contestava l'accertamento della mancata consegna dei documenti (Capo 2.3), ribadendo che la documentazione era stata in parte già spedita o comunque resa disponibile per la consultazione e che la richiesta monitoria verteva in parte su duplicati.
4 Infine, l'Istituzione impugnava la statuizione relativa alle spese processuali (Capo 3.1), denunciando l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la condanna fosse contraddittoria rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo e al parziale accoglimento della domanda di opposizione, per cui si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle spese di lite. Il signor si costituiva nel giudizio di appello con comparsa datata 19 febbraio CP_1
2024, chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellato evidenziava come il Tribunale avesse correttamente riconosciuto il suo diritto di accesso, ritenuto funzionale al mandato e non inficiato da presunte violazioni di correttezza, per le quali non esistevano prove in atti. Inoltre, negava che la documentazione fosse stata consegnata, ribadendo che l'Istituzione aveva dimostrato una ostinata volontà di negargliene l'accesso. In merito alle spese, l'appellato osservava che la sua domanda era stata accolta quasi integralmente, dato che solo tre dei documenti originariamente richiesti erano stati esclusi dall'ordine di consegna (i documenti n. 7 e n. 8, in quanto consegnati dopo la notifica dell'ingiunzione, e il documento n. 3, ritenuto non presente nella struttura), affermando che la soccombenza della era Parte_1 pertanto piena e giustificava la condanna alle spese.
Nelle more del giudizio di appello, in data 8 maggio 2025, il signor azionava il titolo CP_1 esecutivo e notificava all'Istituzione un atto di precetto per la consegna dei documenti. A seguito di tale azione esecutiva, la provvedeva, in data 14 luglio 2025, alla Parte_1 consegna di alcuni dei documenti stabiliti in sentenza (la lettera, la fattura "Tunon" e la documentazione contabile). Tuttavia, rimaneva non adempiuta la consegna delle copie delle delibere del consiglio e dei contratti di ospitalità. Il signor richiedeva quindi il CP_1 pignoramento della documentazione restante.
Si segnala, infine, che la sentenza di primo grado è stata oggetto di correzione di errore materiale a seguito di istanza del signor Con ordinanza del 6 dicembre 2023, CP_1 infatti, il Tribunale disponeva la correzione dell'indicazione relativa al legale rappresentante della , nel senso che, al posto dell'indicazione erronea Parte_1
" in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e Presidente Dottoressa ", presente nell'intestazione della Controparte_4 sentenza n. 803/2023 e nel dispositivo della stessa, doveva leggersi "
[...]
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore". Controparte_2
Sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe, la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. I tre motivi di gravame sono qui di seguito separatamente esaminati.
1. Primo motivo di appello, relativo alla condotta del CP_1
Il primo motivo di appello, con cui la censura l'errata valutazione dei Parte_1 limiti al diritto di accesso in relazione all'asserita violazione dei principi di buona fede, correttezza e riservatezza da parte del è da ritenersi infondato. CP_1
Il Tribunale ha correttamente statuito che il diritto del Consigliere di consultare ed ottenere copia della documentazione inerente all'amministrazione della Parte_1 costituisce un corollario innegabile e funzionale all'esercizio del mandato di controllo e
5 vigilanza sull'andamento dell'Ente. Tale facoltà è non solo lecita, ma doverosa, in considerazione delle responsabilità personali che investono l'amministratore (artt. 18, 19, 1703, 2043 c.c. e art. 16 Statuto: secondo quest'ultimo, le responsabilità e i poteri del Consiglio includono l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente, la delibera dei regolamenti di amministrazione, di servizio interno del personale, la definizione dei criteri da seguire nell'amministrazione e nella gestione degli ospiti, l'esercizio dei poteri disciplinari sul personale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo). L'appellante ha tentato di giustificare il diniego opposto al adducendo una condotta CP_1
"pretestuosa ed abnorme" e la violazione dei principii di correttezza e riservatezza. Tuttavia, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non è emersa alcuna prova di comportamenti contrari all'interesse della . Le risultanze processuali e Parte_1 documentali hanno dimostrato tutt'al più un generale reciproco disaccordo tra il convenuto e il resto del Consiglio di Amministrazione circa la gestione dell'ente, circostanza che non può pregiudicare il diritto fondamentale di accesso ai documenti. L'appellante ha insistito sulla rilevanza del procedimento penale per diffamazione pendente contro il Ora, a prescindere dal fatto che la pendenza di un procedimento CP_1 penale non è di per sé significativa al fine di valutare il comportamento del soggetto che in quel procedimento è imputato, in ogni caso deve considerarsi che il signor è CP_1 stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Tale esito processuale indebolisce ulteriormente la tesi della circa la presunta "scorrettezza" del come Parte_1 CP_1 giustificazione del diniego di accesso agli atti. L'argomento della violazione della privacy (riguardo in particolare ai contratti di ospitalità) è stato correttamente superato dal Giudice di prime cure. Come affermato, la tutela dei dati sensibili non implica un diniego assoluto alla consegna di copie, ma può essere garantita attraverso altri mezzi, quale l'occultamento dei dati sensibili presenti sui documenti. Tale soluzione consente un equo bilanciamento tra l'obbligo di trasparenza del consiglio e il diritto alla riservatezza degli ospiti. La preoccupazione dell'appellante di evitare la creazione di un "archivio parallelo" fuori sede è una mera illazione. Il diritto di estrarre copia è in ogni caso parte del diritto di controllo. Il primo motivo di appello è, pertanto, privo di fondamento.
2. Secondo motivo di appello, relativo all'avvenuta consegna dei documenti. Il secondo motivo, con cui la sostiene che il Giudice abbia erroneamente Parte_1 valutato le prove documentali e orali, non riconoscendo che la documentazione fosse già stata consegnata o resa disponibile, è altrettanto infondato. La difesa della è stata, sul punto, sin dal primo grado, contraddittoria. Parte_1
L'Ente ha dapprima negato il diritto, e poi ha dichiarato di aver già soddisfatto le richieste del Consigliere. Il Tribunale ha correttamente rilevato che i documenti prodotti dall'appellante (specie sub docc. 6 e 7) si limitavano a generiche dichiarazioni della Presidente circa la trasmissione di "copie richieste", senza indicare in modo preciso i singoli documenti fotocopiati e spediti. Tali dichiarazioni generiche non costituiscono prova sufficiente del soddisfacimento integrale delle richieste. La tesi dell'appellante è smentita dalle risultanze probatorie orali emerse nel corso del giudizio, in particolare dalla testimonianza della dipendente della , signora Parte_1
testimone di parte opponente. La tese, infatti, ha dichiarato di aver Persona_2
6 ricevuto l'incarico di preparare le copie, ma di non averle consegnate al al momento CP_1 del ritiro, in quanto non aveva avuto l'ordine ordine di darglieli. Tale deposizione, della cui attendibilità oggettiva e soggettiva non vi è ragione di dubitare, dimostra chiaramente che, sebbene le copie potessero essere pronte, la consegna fu deliberatamente negata o comunque non avvenne. La pervicace resistenza della è confermata dagli atti successivi alla Parte_1 sentenza impugnata. Nonostante il titolo esecutivo, l'appellante ha atteso quasi due anni e ha consegnato solo tre dei cinque documenti richiesti (N. 1, 2, 4) unicamente dopo la notifica dell'atto di precetto nel maggio 2025. Questo comportamento, protrattosi fino quasi alla decisione in appello, conferma l'ostinata volontà di negare l'accesso agli atti. Il secondo motivo di appello è, pertanto, privo di fondamento.
3. Terzo Motivo di Appello, relativo alle spese processuali Il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta l'erronea condanna alle spese in primo grado, invocando la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a causa della parziale revoca del decreto ingiuntivo, è infondato. Sebbene il Tribunale abbia formalmente revocato il decreto ingiuntivo (atto necessario nel giudizio di opposizione), l'esito complessivo della lite consente di individuare il CP_1 come parte vittoriosa, nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061), secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta.
La domanda del è stata accolta nella sua sostanziale interezza. CP_1
I documenti N. 7 (Statuto) e N. 8 (Nuovo Contratto) sono stati esclusi dalla condanna del Tribunale perché la li aveva consegnati solo dopo la notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo. Ciò conferma l'esigenza e la fondatezza originaria dell'azione monitoria promossa dal rendendo la responsabile per le spese sostenute per CP_1 Parte_1 ottenere tali documenti. Il documento N. 3 (D.I.A. 2004) è stato l'unico elemento rifiutato dal Giudice, ma solo per l'accertata mancanza prova della detenzione del medesimo da parte dell'Ente. Il Tribunale ha comunque riconosciuto il diritto del a tale CP_1 documentazione, indirizzandolo agli Uffici Comunali. Il Tribunale ha dunque correttamente applicato l'art. 91 c.p.c., tenuto conto della prevalente soccombenza della parte opponente.
Sulla scorta delle argomentazioni sopra delineate, i motivi di appello vanno rigettati, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 803/2023 del Tribunale di Alessandria.
Le spese del grado di appello seguono la totale soccombenza della parte appellante. Tali spese si liquidano a favore dell'appellato vittorioso – sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile basso della causa – in complessivi euro 6.946,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria e la trattazione essendo sostanzialmente consistita nella riproposizione di argomenti già ampiamente sviluppati negli atti introduttivi del grado.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 803/2023 resa il 27/09/2023 e pubblicata il 03/10/2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 2512/2019 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. NN la parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali del giudizio d'appello alla parte appellata , spese che liquida in € 6.946,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 quale parte appellante integralmente soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
La Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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