Art. 1381. Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti 1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. 2. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. (( 3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente; b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente. )) 4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente; b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente. )) 4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.