CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1125/2022 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in San Parte_1
Benedetto del Tronto alla via Manara n. 136;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ricci e Nicoletta Broggi del Foro di
Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo pec;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e res.te in Porto CP_1
Sant'Elpidio alla via Milano n. 30, rappresentata dal proprio amministratore di sostegno avv. Angela Mattei;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Di Ruscio del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo alla via Gaetano
Orsolini n. 37;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 271/2022 del giorno 29.04.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 1166/2017 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato Parte_1
la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto pag. 2/9 ingiuntivo nei suoi confronti proposta da , come sopra CP_1
rappresentata e difesa.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
La impugna la decisione in epigrafe muovendo alla stessa Parte_1
le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Fermo nel ritenere che originariamente il contratto di appalto per le opere edili di cui è causa sarebbe stato concluso tra la committente sig.ra e la soc. In CP_1 CP_2
realtà, evidenzia l'appellante, tale affermazione sarebbe sostenuta esclusivamente sulla base del preventivo del 28.04.2009 della soc. CP_2
che, seppure sottoscritto per accettazione, non avrebbe però i requisiti per pag. 3/9 essere ritenuto un vero e proprio contratto, essendo lo stesso indirizzato non alla sig.ra ma alla ditta Fiori Vittorio, ed essendo inoltre privo di una serie CP_1
di altri elementi (data di sottoscrizione, accettazione da parte della soc.
etc.). Ferma dunque l'assenza di prova di una qualunque CP_2
stipulazione per iscritto del contratto di appalto, nel secondo motivo di appello l'appellante reitera la propria tesi difensiva secondo cui, appunto, l'appalto sarebbe stato concluso in assenza di qualsiasi formalizzazione, per fatti concludenti, tra la committente e la ditta che effettivamente eseguì i lavori,
ovvero essa In questo senso, come si ribadisce nel terzo Parte_1
motivo di appello, avrebbe anche errato la sentenza nel ritenere che l'originario contratto di appalto (asseritamente concluso con la sarebbe poi CP_2
stato illegittimamente (e cioè senza accettazione del committente) ceduto ad altra appaltatrice (la appunto); in realtà, deduce Parte_1
l'appellante, la circostanza dell'avvenuta cessione del contratto non sarebbe mai neppure stata dedotta da parte opponente appellata. Nel quarto motivo di impugnazione, poi, la società appellante si duole di come il Giudice di prime cure, anziché ritenere decadute e/o prescritte le doglianze per vizi delle opere,
avrebbe invece dovuto riconoscere che questi ultimi – all'esito dell'istruttoria –
sono risultati assolutamente insussistenti, come riferito dal teste geom. Tes_1
CP_3
pag. 4/9 Costituendosi in giudizio la parte opponente appellata ha resistito all'impugnazione evidenziando le ragioni di conferma della decisone gravata,
per la quale ha insistito.
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Va preliminarmente confermata la statuizione resa dal Tribunale di Fermo circa il fatto che, effettivamente, risulta agli atti la conclusione dell'originario contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice CP_1 CP_2
L'avvenuta sottoscrizione da parte della prima del preventivo offerto da quest'ultima, difatti è dato necessario e sufficiente a far ritenere l'accettazione delle opere e dei prezzi da parte della committente, con conseguente stipulazione di un corrispondente contratto di appalto (seppure descritto in termini essenziali propri di un preventivo). Ora, come si ricava dall'istruttoria di primo grado, è però accaduto che, tra la sottoscrizione dell'accordo (anno
2009) e la realizzazione effettiva delle opere (anno 2011), la soc.
[...]
si sia sostituita alla (cfr. teste dipendente Parte_1 CP_2 Tes_2
prima dell'una e poi dell'altra società, udito all'udienza del 13.10.2020). Tale
sostituzione – peraltro avvenuta nell'ambito della stessa famiglia di imprenditori ( – come dallo stesso riferito all'udienza del Parte_2
giorno 10.09.2020 – già legale rapp.te p.t. di è socio e padre CP_2
dell'amministratore di – non risulta essere stata Parte_1 Parte_3
formalizzata e/o comunque formalmente comunicata alla committente.
pag. 5/9 Ciononostante, va osservato che quest'ultima aveva incaricato, come proprio professionista fiduciario per la Direzione dei Lavori, il geom. Persona_1
il quale, come pure è risultato dall'istruttoria, ha svolto effettivamente l'incarico seguendo i lavori ed il cantiere (cfr. teste Vittorio Fiori, udito all'udienza del
17.06.2021). Ebbene, posto che è positivamente dimostrato agli atti (né invero è
in discussione tra le parti) che i lavori siano stati effettivamente eseguiti ed ultimati dalla soc. appare oggettivamente inverosimile Parte_1
che la committenza – se non altro tramite il proprio tecnico direttore dei lavori –
non si sia potuta avvedere di quale fosse effettivamente l'impresa che lavorava sulla sua proprietà. Sebbene non sia stata versata agli atti alcuna documentazione dell'appalto di cui si tratta (salvo il formulario rifiuti su cui appresso), qualsiasi lavoro edile necessita di un minimo di formalizzazione amministrativa in virtù della quale la committenza (e in particolare il DL) non può ignorare quale impresa appaltatrice stia prestando la propria opera in cantiere. Al più tardi, comunque, la committenza (e in particolare il DL) non possono non essersi avveduti della identità dell'impresa esecutrice all'atto della redazione del modulo rifiuti edili depositato agli atti e/o, comunque, alla consegna formale dei lavori. Da ciò dunque deve ricavarsi che la sig.ra o CP_1
comunque il professionista DL da lei incaricato (e, dunque, suo tramite, ella stessa), non potessero non sapere già durante il corso dei lavori e comunque almeno al termine degli stessi che l'impresa esecutrice non era la che CP_2
pag. 6/9 aveva originariamente formulato l'offerta in preventivo, ma la
[...]
E poiché la committenza (e/o il DL) non hanno Parte_1
tempestivamente formulato a suo tempo (ben prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo) alcuna formale contestazione dell'avvenuta sostituzione dell'impresa appaltatrice, deve ritenersi che la stessa abbia accettato, sebbene tacitamente (come del resto è ben possibile fare anche in presenza di una vera e propria cessione del contratto, allorchè il contratto ceduto – come nella specie –
non presenti vincoli di forma;
cfr. Cass., 3102/1987; Cass., 5244/2004) ma inequivocabilmente, che i lavori venissero eseguiti dalla Parte_1
Ne consegue pertanto che il corrispettivo originariamente pattuito con la non può ora certamente non ritenersi dovuto nei confronti della CP_2
effettiva esecutrice dei lavori, Si consideri del resto che Parte_1
ora, a lavori eseguiti – peraltro con esito positivo, come accertato dalla sentenza di primo grado – qualsiasi contestazione sulla diversità dell'impresa esecutrice rispetto a quella inizialmente contraente, si presenterebbe come assolutamente contraria al superiore principio di buona fede nelle obbligazioni, posto che appunto – essendo stati i lavori eseguiti senza vizi o difetti – la committente ceduta non avrebbe alcun interesse (come invece avrebbe potuto teoricamente averlo prima dell'inizio dei lavori) a negare il proprio consenso alla sostituzione dell'impresa esecutrice.
pag. 7/9 Il quarto motivo di impugnazione, relativo al cambio di motivazione in merito al rigetto della riconvenzionale per vizi proposta da parte opponente, è
inammissibile. La parte integralmente vittoriosa (come lo è stata l'odierna appellante con riferimento alla avversa domanda di garanzia per vizi) non ha interesse giuridicamente rilevante ad una mera modifica della motivazione che non conduca ad una diversa statuizione di merito (cfr. Cass., 658/2015). Del
resto, la statuizione di primo grado circa l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non risulta impugnata incidentalmente da parte appellata.
In conclusione, in riforma della decisione gravata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 3.500,00= (di cui € 750,00= per fase di studio;
€ 500,00= per pag. 8/9 fase introduttiva;
€ 1.250,00= per fase di trattazione;
€ 1.500,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1125/2022 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in San Parte_1
Benedetto del Tronto alla via Manara n. 136;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ricci e Nicoletta Broggi del Foro di
Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo pec;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e res.te in Porto CP_1
Sant'Elpidio alla via Milano n. 30, rappresentata dal proprio amministratore di sostegno avv. Angela Mattei;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Di Ruscio del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo alla via Gaetano
Orsolini n. 37;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 271/2022 del giorno 29.04.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 1166/2017 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato Parte_1
la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto pag. 2/9 ingiuntivo nei suoi confronti proposta da , come sopra CP_1
rappresentata e difesa.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
La impugna la decisione in epigrafe muovendo alla stessa Parte_1
le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Fermo nel ritenere che originariamente il contratto di appalto per le opere edili di cui è causa sarebbe stato concluso tra la committente sig.ra e la soc. In CP_1 CP_2
realtà, evidenzia l'appellante, tale affermazione sarebbe sostenuta esclusivamente sulla base del preventivo del 28.04.2009 della soc. CP_2
che, seppure sottoscritto per accettazione, non avrebbe però i requisiti per pag. 3/9 essere ritenuto un vero e proprio contratto, essendo lo stesso indirizzato non alla sig.ra ma alla ditta Fiori Vittorio, ed essendo inoltre privo di una serie CP_1
di altri elementi (data di sottoscrizione, accettazione da parte della soc.
etc.). Ferma dunque l'assenza di prova di una qualunque CP_2
stipulazione per iscritto del contratto di appalto, nel secondo motivo di appello l'appellante reitera la propria tesi difensiva secondo cui, appunto, l'appalto sarebbe stato concluso in assenza di qualsiasi formalizzazione, per fatti concludenti, tra la committente e la ditta che effettivamente eseguì i lavori,
ovvero essa In questo senso, come si ribadisce nel terzo Parte_1
motivo di appello, avrebbe anche errato la sentenza nel ritenere che l'originario contratto di appalto (asseritamente concluso con la sarebbe poi CP_2
stato illegittimamente (e cioè senza accettazione del committente) ceduto ad altra appaltatrice (la appunto); in realtà, deduce Parte_1
l'appellante, la circostanza dell'avvenuta cessione del contratto non sarebbe mai neppure stata dedotta da parte opponente appellata. Nel quarto motivo di impugnazione, poi, la società appellante si duole di come il Giudice di prime cure, anziché ritenere decadute e/o prescritte le doglianze per vizi delle opere,
avrebbe invece dovuto riconoscere che questi ultimi – all'esito dell'istruttoria –
sono risultati assolutamente insussistenti, come riferito dal teste geom. Tes_1
CP_3
pag. 4/9 Costituendosi in giudizio la parte opponente appellata ha resistito all'impugnazione evidenziando le ragioni di conferma della decisone gravata,
per la quale ha insistito.
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Va preliminarmente confermata la statuizione resa dal Tribunale di Fermo circa il fatto che, effettivamente, risulta agli atti la conclusione dell'originario contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice CP_1 CP_2
L'avvenuta sottoscrizione da parte della prima del preventivo offerto da quest'ultima, difatti è dato necessario e sufficiente a far ritenere l'accettazione delle opere e dei prezzi da parte della committente, con conseguente stipulazione di un corrispondente contratto di appalto (seppure descritto in termini essenziali propri di un preventivo). Ora, come si ricava dall'istruttoria di primo grado, è però accaduto che, tra la sottoscrizione dell'accordo (anno
2009) e la realizzazione effettiva delle opere (anno 2011), la soc.
[...]
si sia sostituita alla (cfr. teste dipendente Parte_1 CP_2 Tes_2
prima dell'una e poi dell'altra società, udito all'udienza del 13.10.2020). Tale
sostituzione – peraltro avvenuta nell'ambito della stessa famiglia di imprenditori ( – come dallo stesso riferito all'udienza del Parte_2
giorno 10.09.2020 – già legale rapp.te p.t. di è socio e padre CP_2
dell'amministratore di – non risulta essere stata Parte_1 Parte_3
formalizzata e/o comunque formalmente comunicata alla committente.
pag. 5/9 Ciononostante, va osservato che quest'ultima aveva incaricato, come proprio professionista fiduciario per la Direzione dei Lavori, il geom. Persona_1
il quale, come pure è risultato dall'istruttoria, ha svolto effettivamente l'incarico seguendo i lavori ed il cantiere (cfr. teste Vittorio Fiori, udito all'udienza del
17.06.2021). Ebbene, posto che è positivamente dimostrato agli atti (né invero è
in discussione tra le parti) che i lavori siano stati effettivamente eseguiti ed ultimati dalla soc. appare oggettivamente inverosimile Parte_1
che la committenza – se non altro tramite il proprio tecnico direttore dei lavori –
non si sia potuta avvedere di quale fosse effettivamente l'impresa che lavorava sulla sua proprietà. Sebbene non sia stata versata agli atti alcuna documentazione dell'appalto di cui si tratta (salvo il formulario rifiuti su cui appresso), qualsiasi lavoro edile necessita di un minimo di formalizzazione amministrativa in virtù della quale la committenza (e in particolare il DL) non può ignorare quale impresa appaltatrice stia prestando la propria opera in cantiere. Al più tardi, comunque, la committenza (e in particolare il DL) non possono non essersi avveduti della identità dell'impresa esecutrice all'atto della redazione del modulo rifiuti edili depositato agli atti e/o, comunque, alla consegna formale dei lavori. Da ciò dunque deve ricavarsi che la sig.ra o CP_1
comunque il professionista DL da lei incaricato (e, dunque, suo tramite, ella stessa), non potessero non sapere già durante il corso dei lavori e comunque almeno al termine degli stessi che l'impresa esecutrice non era la che CP_2
pag. 6/9 aveva originariamente formulato l'offerta in preventivo, ma la
[...]
E poiché la committenza (e/o il DL) non hanno Parte_1
tempestivamente formulato a suo tempo (ben prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo) alcuna formale contestazione dell'avvenuta sostituzione dell'impresa appaltatrice, deve ritenersi che la stessa abbia accettato, sebbene tacitamente (come del resto è ben possibile fare anche in presenza di una vera e propria cessione del contratto, allorchè il contratto ceduto – come nella specie –
non presenti vincoli di forma;
cfr. Cass., 3102/1987; Cass., 5244/2004) ma inequivocabilmente, che i lavori venissero eseguiti dalla Parte_1
Ne consegue pertanto che il corrispettivo originariamente pattuito con la non può ora certamente non ritenersi dovuto nei confronti della CP_2
effettiva esecutrice dei lavori, Si consideri del resto che Parte_1
ora, a lavori eseguiti – peraltro con esito positivo, come accertato dalla sentenza di primo grado – qualsiasi contestazione sulla diversità dell'impresa esecutrice rispetto a quella inizialmente contraente, si presenterebbe come assolutamente contraria al superiore principio di buona fede nelle obbligazioni, posto che appunto – essendo stati i lavori eseguiti senza vizi o difetti – la committente ceduta non avrebbe alcun interesse (come invece avrebbe potuto teoricamente averlo prima dell'inizio dei lavori) a negare il proprio consenso alla sostituzione dell'impresa esecutrice.
pag. 7/9 Il quarto motivo di impugnazione, relativo al cambio di motivazione in merito al rigetto della riconvenzionale per vizi proposta da parte opponente, è
inammissibile. La parte integralmente vittoriosa (come lo è stata l'odierna appellante con riferimento alla avversa domanda di garanzia per vizi) non ha interesse giuridicamente rilevante ad una mera modifica della motivazione che non conduca ad una diversa statuizione di merito (cfr. Cass., 658/2015). Del
resto, la statuizione di primo grado circa l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non risulta impugnata incidentalmente da parte appellata.
In conclusione, in riforma della decisione gravata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 3.500,00= (di cui € 750,00= per fase di studio;
€ 500,00= per pag. 8/9 fase introduttiva;
€ 1.250,00= per fase di trattazione;
€ 1.500,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 9/9