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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” dell'11.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3381 del ruolo gen. dell'anno 2021, ivi riunita la causa iscritta al n.
220/2023
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Emilio Balletti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ubaldo Greco resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi successivamente riuniti la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n° 37120220015238381000 notificato il 19 dicembre 2022, nonché avverso il precedente “invito a regolarizzare” notificato il 25 maggio 2021, entrambi aventi ad oggetto il pagamento dell'importo di € 52.975,63, per CP_ presunta violazione della regolarità contributiva accertata dall . In particolare, la difesa
1 CP_ attorea ha dedotto – nel merito – che già in data 24.06.2020 l' aveva notificato alla un atto di “interruzione termini prescrizionali”, con il quale le veniva Parte_1 richiesto il pagamento di € 30.543,95 a titolo di contributi omessi per il periodo maggio
2015/aprile 2016 in relazione alle lavoratrici e Parte_2 Parte_3 in base alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6796/2019: con la cit. sentenza, infatti, la società era stata condannata a risarcire entrambe le lavoratrici, parametrando il danno alle retribuzioni non percepite nel periodo maggio 2015/aprile 2016. Eccepita, quindi, CP_ l'insussistenza del fondamento della pretesa avanzata dall , ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ L ha contestato la fondatezza dell'opposizione, esponendo che “La succitata inadempienza aperta nella Gestione Aziende con Dipendenti riguarda l'addebito dei contributi dovuti in favore delle lavoratrici … e Parte_3 Parte_2
… a seguito delle Sentenze N. 4337/16 emessa dal Tribunale di Napoli, N. 2659/19 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e N. 6796/19 emessa dal Tribunale di Napoli. In data 16/6/20 è pervenuta a questo Ufficio, trasmessa dall'avvocato delle lavoratrici, denuncia di mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alle succitate sentenze da parte dell'Azienda Sviluppo Campania S.p.a. Sulla base della documentazione pervenuta lo scrivente Ufficio ha provveduto alla quantificazione dei contributi…”. Ha quindi concluso per il rigetto.
Privo di legittimazione passiva è il Concessionario del servizio di riscossione, che nessuna CP_ parte ha nelle procedure curate in proprio dall .
Ciò posto, risulta dagli atti di causa (v. sent. CdA Napoli 2659/2019) che con sentenza n.
4337/2016 il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande proposte da Parte_2
e , intese ad ottenere l'accertamento del loro diritto di essere
[...] Parte_3 assunte alle dipendenze della società (odierna opponente), in Parte_1 quanto vincitrici della selezione indetta il 30.12.2014 per l'assunzione di n. 19 profili di quadro e n. 45 impiegati direttivi.
Specificamente – si legge nelle motivazioni rese dalla Corte d'Appello, nel respingere il gravame proposto dalla società soccombente in primo grado – “Per quel che concerne il motivo di gravame con il quale l'appellante deduce l'ingiustizia della pronuncia con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento del danno, è appena il caso di rilevare
2 che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “in caso di tardivo adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di assunzione del candidato vincitore di concorso, è dovuto a quest'ultimo il risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione da liquidarsi in misura corrispondente alle retribuzioni spettanti per il periodo di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde perceptum” …”; la C.d.A., poi, continua affermando che “Applicati tali principi al caso in esame, in cui si tratta di una procedura di mobilità tra società partecipate dalla Regione Campania, risulta chiaro che la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di prima istanza risulta ispirata a criteri pienamente condivisibili”.
Ebbene, sulla base delle anzidette premesse, è indubbio che la sentenza resa dal
Tribunale di Napoli, confermata anche in grado di appello, non ha condannato la società
al pagamento di somme a titolo di retribuzione, ma esclusivamente a Parte_1 titolo risarcitorio.
Deve allora osservarsi, sul punto, che tali emolumenti non possono in alcun modo determinare l'insorgere di alcun tipo di contribuzione previdenziale, neanche partendo dall'assunto secondo cui l'obbligo di versare i contributi previdenziali discenderebbe ex lege dalla natura sostanzialmente retributiva delle somme corrisposte a titolo formalmente risarcitorio.
La giurisprudenza amministrativa è, invero, consolidata nel senso che, ove il giudice si sia pronunciato sulla illegittima mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego in capo ad un determinato soggetto, l'Amministrazione, in presenza dei relativi presupposti, è tenuta ad emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per gli effetti giuridici, ma non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l'assunzione del servizio (la retroattività anche degli effetti economici può apparire giustificata soltanto nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto di impiego legittimamente sorto e già in atto, in cui la qualità e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note - cfr., in ultimo, Cons.
Stato, III, n. 1029/2015 e IV, n. 134/2015, V, n. 1867/2015), restando comunque salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alla mancata o ritardata assunzione imputabile a colpa dell'Amministrazione
(cfr. Cons. Stato, III, n. 5902/2014; 3891/2014; n. 4020/2013).
La retrodatazione è, infatti, una finzione, che trova la sua ragione giustificatrice nella esigenza di dare esecuzione in maniera realmente satisfattiva ad una decisione favorevole al soggetto, che avrebbe dovuto essere assunto in una data antecedente.
3 Tale finzione non può, però, spingersi sino al punto di riconoscere un diritto di credito alle retribuzioni, in quanto nessuna prestazione lavorativa è stata svolta.
Ed infatti, nell'ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, la fictio iuris della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria.
Ne deriva che, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni, ma solo al risarcimento del danno, così come già accertato nel caso di specie con statuizione passata in giudicato.
A tal proposito, in una recente pronuncia, il Consiglio di Stato (cfr. 22 giugno 2022 n. 5128) ha così statuito: “nel caso di ritardata assunzione per l'accertata illegittimità degli atti del concorso, non è possibile una ricostruzione degli effetti economici, in quanto, in mancanza della prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione, mentre le differenze retributive non conseguite possono essere chieste solo a titolo di risarcimento del danno.
Ciò in quanto il diritto alla retribuzione, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, con l'effetto che non sono dovute le spettanze economiche facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici.
Relativamente a detto periodo l'interessato può chiedere, in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell'amministrazione (T.A.R. Lazio Roma
Sez. I bis, 4-1-2021, n. 9; T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 12-6-2018, n. 6546). In materia di impiego pubblico, infatti, in caso di tardiva assunzione, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, tale voce, difatti, presuppone "l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva" (Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 13940/2017)”.
Il danno per omessa o ritardata assunzione non può, del resto, essere identificato tout court nella mancata erogazione della retribuzione (nel caso di specie, peraltro, già risarcito integralmente con sentenza più volte citata) e nell'omesso versamento della contribuzione
(richiesta mediante l'avviso di addebito in questa sede impugnato), necessitando di essere
4 provato, caso per caso, con precisa allegazione e dimostrazione dei diversi e singoli pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale subiti, che trovino causa nella condotta del datore di lavoro (v. Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017).
Di conseguenza, on precipuo riferimento al profilo previdenziale, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di illegittima lesione del diritto soggettivo all'assunzione, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni, ma non anche per la perdita della contribuzione.
In particolare, con l'ordinanza n. 25225 del 10.11.2020, la Cassazione ha ribadito che, qualora dall'atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, che presuppongono l'avvenuta instaurazione del rapporto sinallagmatico, ma può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..
Il danneggiato, tuttavia, non può domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perché il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e l'Istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti: infatti – secondo il Giudice di legittimità – condizione indispensabile per la condanna di parte datoriale al pagamento della contribuzione è la sussistenza di un rapporto di lavoro, che costituisce imprescindibile presupposto di quello previdenziale, configurandosi l'obbligo datoriale di pagare i contributi come obbligo di facere e non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore.
Tornando allora alla fattispecie in esame, deve concludersi che, a seguito delle summenzionate sentenze che hanno riconosciuto alle originarie ricorrenti soltanto il risarcimento del danno da ritardata assunzione, non è dovuta la regolarizzazione della posizione previdenziale delle lavoratrici a carico della società . Parte_1
L'opposizione va perciò accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di metà delle stesse in ragione della peculiarità della questione esaminata.
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P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n°
37120220015238381000. CP_ c) Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 10.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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