Art. 9.
Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.
Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere f e n) e nel secondo comma del precedente articolo 6.
Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.
Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere f e n) e nel secondo comma del precedente articolo 6.