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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2728/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Rita Battiato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.3.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 104 giornate nell'anno 2022 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto condannarsi l a CP_1
corrispondere il trattamento di disoccupazione agricola in relazione al medesimo anno.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n. 37971, Cass.
2.12.2022 n.
35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019, Cass. 28241/2018, Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016, Cass. 27144-
27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass. 23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.002677/T01 del
27.7.2022 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola
[...]
. Controparte_2
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che una delle due testi addotte dall'istante, ovvero
[...]
, ha precisato di avere promosso analoga controversia Testimone_1
contro l' e di avervi addotto come teste l'odierna ricorrente, così che CP_1
sua attendibilità si rivela già sotto tale profilo assai dubbia.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca non comporta incapacità a testimoniare, ma incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In ogni caso, deve rilevarsi che la stessa istante aveva dichiarato agli ispettori, in data 31.5.2022 (come attestato dal verbale in atti), di avere lavorato, in tale anno, sempre e solo con il titolare dell'azienda Pt_2
e con suo fratello , specificando ulteriormente che a
[...] Parte_3
lavorare erano soltanto loro tre, sicché, anche sotto tale profilo, la deposizione ora in esame si rivela del tutto inattendibile.
L'altro teste addotto dall'istante, ovvero , ha invece Parte_3
riferito che l'istante avrebbe lavorato, nell'anno 2022, nel periodo da febbraio a giugno, laddove la stessa istante, in sede di accertamento
3 ispettivo, aveva dichiarato invece di avere lavorato solo da febbraio fino ad aprile, sicché anche la deposizione ora in esame si rivela a sua volta inattendibile.
Deve a questo punto evidenziarsi che in numerosi arresti la S.C. ha ritenuto le dichiarazioni rese in sede ispettiva più genuine e veritiere rispetto a quelle poi rese in giudizio: cfr. Cass.
3.2.2022 n. 3412, Cass.
2.11.2020 n. 24208, Cass. 16.7.2019 n. 19026 e altre.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949, e conseguentemente il diritto della stessa istante di percepire il trattamento di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2728/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Rita Battiato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.3.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 104 giornate nell'anno 2022 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto condannarsi l a CP_1
corrispondere il trattamento di disoccupazione agricola in relazione al medesimo anno.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n. 37971, Cass.
2.12.2022 n.
35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019, Cass. 28241/2018, Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016, Cass. 27144-
27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass. 23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.002677/T01 del
27.7.2022 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola
[...]
. Controparte_2
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che una delle due testi addotte dall'istante, ovvero
[...]
, ha precisato di avere promosso analoga controversia Testimone_1
contro l' e di avervi addotto come teste l'odierna ricorrente, così che CP_1
sua attendibilità si rivela già sotto tale profilo assai dubbia.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca non comporta incapacità a testimoniare, ma incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In ogni caso, deve rilevarsi che la stessa istante aveva dichiarato agli ispettori, in data 31.5.2022 (come attestato dal verbale in atti), di avere lavorato, in tale anno, sempre e solo con il titolare dell'azienda Pt_2
e con suo fratello , specificando ulteriormente che a
[...] Parte_3
lavorare erano soltanto loro tre, sicché, anche sotto tale profilo, la deposizione ora in esame si rivela del tutto inattendibile.
L'altro teste addotto dall'istante, ovvero , ha invece Parte_3
riferito che l'istante avrebbe lavorato, nell'anno 2022, nel periodo da febbraio a giugno, laddove la stessa istante, in sede di accertamento
3 ispettivo, aveva dichiarato invece di avere lavorato solo da febbraio fino ad aprile, sicché anche la deposizione ora in esame si rivela a sua volta inattendibile.
Deve a questo punto evidenziarsi che in numerosi arresti la S.C. ha ritenuto le dichiarazioni rese in sede ispettiva più genuine e veritiere rispetto a quelle poi rese in giudizio: cfr. Cass.
3.2.2022 n. 3412, Cass.
2.11.2020 n. 24208, Cass. 16.7.2019 n. 19026 e altre.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949, e conseguentemente il diritto della stessa istante di percepire il trattamento di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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