Sentenza 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03634/2026REG.PROV.COLL.
N. 06986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6986 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11754 del 16 giugno 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026, il Cons. RO ON e udito, per la parte appellante, l’avvocato Giovanni Zampetti.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Il dott. -OMISSIS-, Funzionario di PS, è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per alcune condotte poste in essere nel 2001 in occasione del G8 ivi organizzato.
Il giudice di primo grado lo ha assolto dai reati ascrittigli, per cui il Ministero dell’Interno, con decreto del 9 luglio 2009, gli ha concesso a titolo di anticipo, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, la somma di € 82.620,00.
Il giudice di appello, invece, con sentenza del 18 maggio 2010, ha condannato il dott. -OMISSIS- per il reato di falso ideologico, ha assolto l’imputato per il reato di peculato ed ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di danneggiamento, violenza privata, perquisizione arbitraria e violazione di domicilio; la pronuncia è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 luglio 2012.
Con nota del 15 novembre 2013, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – considerato che il richiamato art. 18 del d.l. n. 97 del 1997, dispone la ripetizione delle anticipazioni concesse - ha chiesto all’interessato il versamento della somma di € 82.620,00.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con atto del 4 ottobre 2022, evidenziato l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al recupero della somma anticipata, ha invitato il dott. -OMISSIS- alla restituzione della stessa.
L’interessato ha proposto ricorso avverso tale richiesta dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Prima Quater n. 11754 del 16 giugno 2025, lo ha respinto.
Di talché, il soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza in fatto e in diritto con riferimento al primo motivo di ricorso relativo alle plurime e connesse violazioni delle norme e dei principi che governano il procedimento amministrativo.
La circostanza che l’attività amministrativa non sia assistita da discrezionalità non consentirebbe di disconoscere valenza provvedimentale al suo risultato, posto che possono ben esservi provvedimenti “vincolati” rispetto ai quali la legge detti specificamente presupposti ed effetti.
La condotta dell’Amministrazione sarebbe illegittima per avere definito il procedimento dopo più di dieci anni dalla sentenza definitiva della Corte di cassazione del 2012, e comunque dopo nove anni dall’avvio del procedimento del 2013, integrando per il suo concreto esplicarsi una violazione del fondamentale canone della ragionevole durata espressivo dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 2 l. 241/1990.
Non sarebbe sufficiente e conforme ai canoni di garanzia procedimentale che il provvedimento finale si risolva in un virgolettato del parere reso dall’Avvocatura dello Stato di Genova in data 28.2.2022 che, a sua volta, sulla base delle indicazioni di massima rese da altro parere non conosciuto dell’AGS, afferma il dovere di “provvedere all’immediato recupero delle anticipazioni liquidate per il giudizio di primo grado”. In altri termini, la mancata replica puntuale alle osservazioni integrerebbe di per sé una violazione della garanzia procedimentale di cui all’art. 10 l. 241/1990, che impone di valutare le memorie scritte e i documenti che possono essere presentati ove pertinenti all’oggetto del procedimento.
L’Amministrazione avrebbe violato i presupposti recati dalla disposizione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, in quanto non ricorrerebbero gli elementi (i) dell’illegittimità dell’originaria attribuzione; (ii) è omessa la valutazione dell’eventuale sussistenza delle ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare il contrarius actus; (iii) è violato il limite di 12 mesi individuato dalla norma per l’adozione del provvedimento; (iv) non si è tenuto specificamente conto degli interessi dell’odierno appellante.
Erroneità della sentenza in fatto e in diritto con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo alla violazione e alla falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 152/1975 e ss.mm.ii. e alla conseguente infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali per l’intero .
Al contrario di quanto affermato dal Tar, l’amministrazione avrebbe violato l’art. 32 L. n. 152/1975, che, correttamente inteso nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi, sarebbe l’unica norma applicabile al caso in esame.
L’applicazione del citato art. 32 deriverebbe proprio dalla specialità della disposizione rispetto all’art. 18 d.l. n. 67 del 1997, in quanto concernente “fatti”, pacificamente sottesi alle ipotesi di reato ascritte all’appellante, “compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica”.
Per il reato di peculato, come per gli altri reati addebitati, i fatti sarebbero stati compiuti in servizio
La ratio della norma consentirebbe di ricollegare il beneficio non soltanto ai casi di diretta utilizzazione delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, ma a ogni situazione che vi sia in qualche modo collegata.
Alla luce delle caratteristiche della condotta e del relativo contesto, nella fattispecie astratta di cui all’art. 32 della legge n. 152 del 1997 sarebbe riconducibile anche il peculato, oltre che l’imputazione di falso ideologico e, a maggior ragione, quelle relative al danneggiamento, alla violenza privata, alla perquisizione e alla violazione di domicilio.
Contrariamente a quanto affermato dal Tar, l’applicazione dell’art. 32, correttamente inquadrato alla luce della specificità della vicenda amministrativa sottesa alla fattispecie avrebbe dovuto, e dovrebbe, condurre alla conclusione della impossibilità per l’amministrazione di procedere al recupero delle somme già corrisposte per l’intero, atteso che la sentenza penale di primo grado resa sui i fatti relativi alla c.d. “vicenda -OMISSIS-” ha assolto il dott. -OMISSIS- da tutti i reati a egli ascritti e, diversamente dalla norma dell’art. 18 d.l. 67/1997, il dettato dell’art. 32 l. 152/1975 si limiterebbe a collegare l’eventuale rivalsa alla circostanza che vi sia “responsabilità dell’imputato per fatto doloso”, senza alcun riferimento a una progressione dei diversi gradi di giudizio, sino ad arrivare a una pronuncia di accertamento definitivo di tale responsabilità eventualmente adottata dopo la concessione di un’anticipazione delle spese legali.
Erroneità della sentenza in fatto e in diritto con riferimento al terzo motivo di ricorso proposto in via subordinata e relativo alla violazione e alla falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 152/1975 e ss.mm.ii. e, comunque, dell’art. 18 d.l. n. 67 del 1997 convertito in legge n. 135/1997, nonché alla violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 6, par. 2, della Cedu: infondatezza della pretesa ministeriale di recuperare l’intera somma corrisposta a titolo di anticipo delle spese legali, senza al contrario limitare il preteso recupero alla sola quota imputabile alla difesa per il reato di falso ideologico rispetto al quale è intervenuta sentenza penale di condanna .
Avrebbe valenza dirimente la circostanza che la condotta relativa all’asserito peculato sia stato posta in essere proprio nella qualità di Commissario Capo della Polizia di Stato aggregato alla Questura di Genova e nello svolgimento di compiti attribuiti per ragioni di servizio.
Assegnare rilevanza alla sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, peraltro facendo seguito alla sentenza di assoluzione di primo grado, significherebbe finire indebitamente per assimilare la pronuncia di prescrizione a quella di condanna che sancisca la responsabilità penale dell’imputato per fatto doloso.
Ad identiche conclusioni dovrebbe giungersi anche ai sensi della corretta lettura della disposizione dell’art. 18, comma 1, ultimo periodo, del d.l. 67/1997, ove ritenuto applicabile alla fattispecie. Se quel che conta nel caso in esame è il giudizio penale (si veda il dettato dello stesso art. 18 che si riferisce partitamente ai giudizi civili, penali e amministrativi “promossi” nei confronti dei dipendenti pubblici), non potrebbe certo assimilarsi la declaratoria di intervenuta prescrizione a una pronuncia di “accertamento definitivo della responsabilità” necessaria per il recupero delle somme anticipate. E ciò a maggior ragione laddove, come nella specie, la declaratoria di prescrizione in appello, confermata dalla Cassazione, segua alla pronuncia di assoluzione di primo grado, non rinvenendosi una successiva statuizione di accertamento definitivo della responsabilità nel senso della condanna penale speculare a quella assolutoria di primo grado.
L’art. 18 comma 1, d.l. 67/1997 contiene due diverse ipotesi: quella del rimborso delle spese legali nel caso di “esclusione” della responsabilità, e quella consacrata dall’ultimo periodo del predetto comma relativa alla circostanza che l’amministrazione abbia ritenuto di assegnare l’anticipazione delle somme, eventualmente poi recuperabili nel caso di “accertamento definitivo” di responsabilità. Ebbene, se quanto alla prima ipotesi potrebbe discutersi circa l’idoneità della prescrizione del reato a soddisfare la richiesta esplicita della “esclusione” della responsabilità penale, ogni valenza della prescrizione dovrebbe escludersi categoricamente in relazione alla seconda ipotesi, quella che qui rileva, posto che, una volta che la PA abbia ritenuto di concedere le anticipazioni del rimborso, nel caso di successiva declaratoria di prescrizione del reato, sarebbe conforme ai principi di cui agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione l’opzione legislativa di subordinare il recupero di dette somme all’accertamento giurisdizionale della responsabilità del dipendente (Cons. Stato, VI, n. 7660/2004).
Se l’amministrazione ha riconosciuto le spese legali dopo la sentenza di assoluzione, la successiva intervenuta prescrizione dovrebbe essere posta su un ben diverso piano rispetto a una sentenza definitiva di accertamento di responsabilità.
Ciò che conterebbe nella specie è l’esito penalistico del giudizio per come definito dal giudice penale in relazione ai reati formalmente e singolarmente contestati.
La responsabilità penale sarebbe affatto diversa da quella civile o contabile, presupponendo e richiedendo un accertamento del tutto differente in termini di colpevolezza, per cui la responsabilità civile affermata nella sentenza che attesta l’estinzione del reato per prescrizione non potrebbe avere alcuna rilevanza ai fini del recupero delle spese legali in contestazione.
La valorizzazione della responsabilità agli effetti civili violerebbe in maniera diretta il principio costituzionale e convenzionale di non colpevolezza (art. 27 Cost. e art. 6, par. 2, CEDU).
Non potrebbe negarsi la possibilità, prima ancora della doverosità, di tenere distinte le quote riferibili agli oneri per la difesa in relazione alle diverse fattispecie di reato.
Erroneità della sentenza in fatto e in diritto con riferimento al quarto motivo di ricorso, proposto ancora in via subordinata, relativo all’ingiustificato arricchimento derivante per l’amministrazione dalla pretesa di recuperare l’intera somma corrisposta a titolo di anticipo delle spese legali, comprensiva delle imposte e dei contributi già pagati, con l’aggiunta degli interessi legali.
Dall’eventuale restituzione, totale o parziale, della stessa somma dovrebbero comunque escludersi gli importi di tutte le imposte e dei contributi pagati e alla stessa riferibili, tra cui in particolare l’IVA nella misura del 20%.
Il pagamento non è avvenuto sotto forma di rimborso delle spese eventualmente già sopportate dall’interessato, ma la somma è stata versata dall’amministrazione direttamente al legale di fiducia dell’appellante dietro presentazione dell’apposita fattura.
Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che gli interessi debbano essere corrisposti a partire dall’avvio del procedimento del 2013, posto che i medesimi non possono ritenersi dovuti a fronte di un ritardo nel recupero delle somme comunque imputabile alla sola amministrazione, in virtù di una condotta di per sé sufficiente a sancire l’illegittimità del provvedimento impugnato, e tenuto conto peraltro che il procedimento avviato era stato sospeso dalla PA.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha analiticamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Collegio rileva in primo luogo che la posizione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente – a differenza che nell’attribuzione del rimborso e della sua anticipazione, in cui vi è esercizio di potere amministrativo connotato da discrezionalità tecnica e conseguente posizione soggettiva di interesse legittimo - ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento di atti, è qualificabile unicamente come azione di accertamento di diritti e non involge la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.
In altri termini, nel caso di specie, il ricorrente ha agito per ottenere il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla non imposizione, in tutto o in parte, della ripetizione dell’anticipazione concessa ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, vale a dire del proprio diritto soggettivo a conservare, in tutto o in parte, l’anticipazione del rimborso delle spese legali, per cui la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, e cioè l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, dal nome del presidente ed estensore, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).
Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dal ricorrente circa la non applicabilità, in tutto o in parte, della richiamata norma restitutoria nei suoi confronti, a nulla rilevando eventuali vizi prospettati in relazione agli atti emanati dal Ministero.
In altri termini, il recupero da parte della p.a. di somme corrisposte a titolo di anticipazione di spese legali – tanto ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, quanto ai sensi dell’art. 32, l. n. 152/1975 – in conseguenza del verificarsi delle condizioni che giustificano la ripetizione delle somme da parte del pubblico dipendente ai sensi di ciascuna delle predette disposizioni - è, al pari di ogni ripetizione di indebito, un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna discrezionale facultas agendi, configurandosi, al contrario, il mancato recupero delle somme anticipate, e poi risultate non dovute, come danno erariale.
Ciò implica che la relativa attività della p.a. non deve ritenersi né sottoposta ad alcun termine, salvo quello di prescrizione decennale (decorrente dal momento in cui si è verificato il fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito) né regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (sui principi che disciplinano l’attività di recupero delle somme indebitamente versate da parte della p.a. v. per tutti Consiglio di Stato, II, 5 settembre 2022, n. 7690).
A tali premesse consegue l’infondatezza delle plurime censure con cui la parte ha dedotto vizi procedimentali nonché la lesione dell’affidamento.
3.1. L’attività amministrativa di recupero di una somma indebitamente erogata, come evidenziato, costituisce attività dovuta e del tutto vincolata, priva di carattere provvedimentale, e ciò implica che la stessa non è regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e, in linea di massima, ai termini imposti dalla legge sul procedimento amministrativo.
La ripetizione di somme indebite (in ragione del sopravvenuto venire meno del presupposto legale di concessione), quindi, non equivale certo all’esercizio di un potere di autotutela volto all’annullamento di un precedente atto adottato illegittimamente (né tantomeno alla revoca per sopravvenuti o rivalutati motivi di pubblico interesse).
Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, peraltro, anche nell’ipotesi del recupero da parte della pubblica amministrazione di contributi in assenza del requisito di legge (o per i quali sia stato accertato il sopravvenuto difetto del titolo di erogazione), non è necessaria l’indicazione della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell’indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023; sez. III, n. 527 del 2018; sez. IV, n. 2651 del 2007; sez. V, n. 5025 del 2003) e tale principio vale a maggior ragione nella fattispecie in esame.
3.2. Per quanto attiene alla durata dell’azione amministrativa ed alla conseguente possibile lesione del principio del legittimo affidamento, occorre sottolineare che l’affermazione e il radicamento del legittimo affidamento, quale corollario rafforzativo del principio di certezza del diritto, può contare oramai su di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenze, sez. VI, n. 3809 del 2021; n. 6143 del 2017) costituzionale (a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 155 del 1990, n. 39 del 1993, n. 203 del 2016 e n. 16 del 2017) e sovranazionale (cfr., ex plurimis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza, 8 aprile 1988, in causa C-120/86).
In base a questo principio, le aspettative di chi, sulla base di precedenti scelte o comportamenti dei pubblici poteri, poteva ragionevolmente confidare nella prosecuzione (o comunque stabilità) della situazione per lui favorevole, devono trovare specifiche forme di tutela, in quanto l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto». L’aspettativa di coerenza dell’amministrazione con il proprio precedente comportamento non si presenta più come il prodotto accessorio della cura dell’interesse pubblico, bensì come l’oggetto di un’autonoma pretesa (soggettiva) individuale.
Tuttavia, nel caso in esame, non può essere ravvisata alcuna ‘base affidante’ in capo al soggetto inciso dal recupero.
L’azione di recupero non è per nulla intervenuta in modo «improvviso e imprevedibile».
L’atto di concessione delle somme del 9 luglio 2009 faceva espressamente «salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità del predetto Funzionario>>. L’espressione utilizzata indicava con estrema chiarezza (soprattutto in considerazione del fatto che il destinatario della missiva era un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine) che si trattava di un rimborso concesso non a titolo definitivo, bensì con riserva di domandarne la restituzione qualora l’esito del procedimento penale non fosse risultato favorevole per l’istante.
Dopo la presentazione di osservazioni, l’Amministrazione non ha tenuto alcun comportamento che potesse essere inteso (o anche soltanto frainteso) come una forma di rassicurazione o acquiescenza.
Al contrario, l’Amministrazione ha adottato atti inequivocabilmente intesi a dimostrare l’intenzione di recuperare le anticipazioni, e segnatamente: ha tempestivamente richiesto, successivamente al giudicato penale (di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. 1798), con atto del 5 novembre 2013, la restituzione della somma concessa a titolo di anticipo; con nota del 27 dicembre 2018 ha informato il ricorrente dello stato della procedura di rivalsa (rimasta sospesa a seguito di alcune pronunce discordanti espresse dalle Avvocature dello Stato); con atto datato 4
ottobre 2022, ha riattivato la procedura di rivalsa (cfr. Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2025, n. 7864).
4. Le censure relative alla corretta applicazione della normativa da applicare in materia sono anch’esse infondate.
4.1. L’Amministrazione ha applicato l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 secondo cui: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
L’appellante, invece, ha sostenuto che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 32 della legge n. 152 del 1975, secondo cui:
“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”.
L’appellante ha poi concluso che, comunque, anche applicando l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, i presupposti per la ripetizione dell’indebito non sarebbero maturati.
4.2. La prospettazione dell’appellante è che l’Amministrazione avrebbe dovuto sussumere la fattispecie sotto l’art. 32 della legge n. 152 del 1975, in quanto la fattispecie concreta riguarderebbe il peculato, oltre che l’imputazione di falso ideologico e, a maggior ragione, il danneggiamento, la violenza privata, la perquisizione e la violazione di domicilio.
L’art. 32 autorizzerebbe il rimborso delle spese legali «salva rivalsa se vi è stata responsabilità dell’imputato per fatto doloso», senza tuttavia fare alcun riferimento al fatto che tale responsabilità debba essere accertata via definitiva (diversamente da quanto previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 che farebbe riferimento a una sentenza definitiva che accerti la responsabilità). Tale assunto sarebbe dirimente, nel caso di specie, in quanto il giudizio per il quale il Ministero ha concesso l’anticipazione delle spese legali è stato quello di primo grado celebratosi davanti al Tribunale di Genova che, con sentenza n. -OMISSIS- del 13 novembre 2008, aveva escluso la responsabilità dell’appellante.
L’appellante sostiene anche che l’Amministrazione, in ogni caso, non avrebbe potuto rivalersi delle spese sostenute per la difesa del reato per cui è stato assolto e dei reati per i quali è intervenuta la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
4.3. Le doglianze non sono condivisibili per quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 7864 del 5 ottobre 2025, che è giunta a conclusioni dalle quali questo Collegio non ha ragioni per discostarsi.
Il rimborso delle spese legali era escluso, sia dall’art. 32 della legge n. 152 del 1975 (secondo cui: «le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso»), sia alla luce dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (secondo cui la ripetizione ha luogo nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità), con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere all’azione di rivalsa di quanto anticipato.
Le due citate disposizioni si differenziano fondamentalmente per il fatto che, per gli anticipi concessi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, l’azione di rivalsa è consentita solo in caso di accertata «responsabilità dell’imputato per fatto doloso» (il rimborso delle spese legali, quindi, è concesso anche al dipendente in caso di ritenuta responsabilità colposa).
Ebbene, l’appellante è stato condannato con una sentenza definitiva di condanna alla pena di 3 anni e 8 mesi (di cui 3 anni condonati per indulto), per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), quindi a titolo di dolo, e con condanna (oltre che al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili) a risarcire i danni alle parti civili, in solido con il responsabile civile (Ministero dell’Interno), mentre è stato assolto per il reato di peculato ed è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati.
Entrambe le norme (l’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e l’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997) sono accomunate dalla riserva di ripetibilità della somma elargita all’esito definitivo del procedimento penale.
Infatti, deve ritenersi del tutto preclusa dalla lettera della legge (che ricollega l’anticipazione al giudizio penale, complessivamente inteso, e non a singoli gradi o fasi di esso), oltre che dal suo fondamento logico-razionale (quello di precludere il rimborso delle spese legali in caso di definitivo accertamento della rottura del rapporto di immedesimazione organica, costituente il presupposto imprescindibile dell’assunzione, da parte dell’Amministrazione, dell’onere economico della difesa in giudizio), ritenere che l’anticipo, in quanto concesso per il giudizio di primo grado di assoluzione, non avrebbe potuto più essere recuperato.
Siffatta conclusione vale a maggior ragione quando, come nel caso in discussione, alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e alla conseguente esclusione della punibilità penale per il mero fatto del decorso del tempo, si accompagni la condanna dell’imputato da parte dello stesso giudice penale al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, proprio per il fatto illecito per cui è stato tratto a processo penale a titolo di dolo.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora la responsabilità risulta accertata con sentenza passata in giudicato agli effetti civili, e non agli effetti penali per intervenuta prescrizione, risulta comunque integrato il presupposto per la ripetizione dell’anticipazione corrisposta; l’art. 32, si aggiunge, fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso, senza distinguere agli effetti penali o, come nel caso di specie, agli effetti civili (Cons Stato, VI, 5 ottobre 2025, che richiama Cons. Stato, II, n. 4379 del 2024).
Ad ogni buon conto, anche volendo seguire la tesi dell’appellante sulla necessaria presenza della responsabilità penale quale imprescindibile presupposto per procedere al recupero, è dirimente considerare che, come ampiamente riportato nella sentenza appellata, la sentenza penale che ha definito il procedimento ha acclarato la responsabilità dolosa dell’appellante per la perquisizione illegale della scuola, accertando che la presenza sua e della sua squadra all’interno della stessa per la conseguenza di una grave violazione di legge e dei doveri d’ufficio. Ne consegue, nonostante l’assoluzione, la non rimborsabilità delle spese anche in relazione all’attività processuale svolta per l’accusa di peculato.
In tale contesto, in definitiva, isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione o è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, essere parcellizzata con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione o per i quali è stata svolta l’indagine.
Ne consegue che l’obbligazione di pagamento della prestazione professionale ha natura indivisibile, non potendo essere frazionata in tante obbligazioni quanti sono i fatti reato in relazione ai quali essa è stata prestata e, d’altra parte, sarebbe impossibile scindere la unitaria prestazione in singoli e distinti valori per ciascuno dei fatti reato per i quali è stata svolta.
Peraltro, la condanna anche per uno solo dei reati ascritti invera la fattispecie prevista dalla norma, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di recuperare l’anticipo erogato.
5. Infine, sulla base di quanto già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 7864 del 2025, si rivelano infondate anche le ultime censure formulate.
5.1. L’Amministrazione ha anticipato la somma di € 82.620,00 quale importo fatturato dall’avvocato -OMISSIS-, comprensivo degli oneri accessori, tra cui l’IVA del 20%.
L’Amministrazione, per le ragioni esposte sopra, è tenuta recuperare tutta la somma concessa, pari a € 82.620,00, importo che includeva anche l’IVA (cfr. Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2025, n. 7864).
La ripetizione di quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto non integra affatto un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente. Il peso finale del debito (segnatamente: il corrispettivo del difensore e la corrispondente percentuale di IVA, per la quale è il professionista ad essere soggetto passivo) deve, infatti, essere posto integralmente a carico dell’appellante-cliente (il quale, se non restituisse l’imposta all’Amministrazione che gliela ha anticipata, finirebbe per godere, in parte qua, di un ingiustificato arricchimento).
5.2. Quanto agli interessi, essi sono dovuti per legge come obbligazione accessoria dell’indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto «agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L’anticipazione è stata percepita dall’istante nell’esercizio di un diritto (astrattamente) previsto dalla legge, quindi in buona fede. Per questo motivo gli interessi sono dovuti dalla data della domanda di restituzione dell’indebito coincidente con la ricordata nota del 5 novembre 2013.
6. In definitiva, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore dell’Amministrazione appellata.
8. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello e nella successiva memoria, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute pertinenti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 6985 del 2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
RO ON, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RO ON | RG De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.