Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3634
TAR
Sentenza 16 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle norme e dei principi che governano il procedimento amministrativo (ragionevole durata, collaborazione, buona fede, art. 2 L. 241/1990)

    Il recupero di somme indebitamente erogate è un atto dovuto, privo di carattere provvedimentale e non soggetto ai termini di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990. Non vi sono vizi procedimentali o lesione dell'affidamento, poiché l'atto di concessione delle somme prevedeva espressamente la possibilità di ripetizione in caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990

    Il recupero di somme indebitamente erogate non è un atto di autotutela soggetto all'art. 21-nonies L. 241/1990, ma un atto dovuto e vincolato.

  • Rigettato
    Mancata motivazione puntuale delle osservazioni presentate

    Il recupero di somme indebitamente erogate è un atto dovuto, privo di carattere provvedimentale e non soggetto ai termini di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990. Non vi sono vizi procedimentali o lesione dell'affidamento, poiché l'atto di concessione delle somme prevedeva espressamente la possibilità di ripetizione in caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 152/1975

    L'appellante è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di falso ideologico (dolo), e anche per i reati per cui è intervenuta prescrizione o assoluzione, vi è stata condanna al risarcimento del danno in sede civile. Entrambe le norme (art. 32 L. 152/1975 e art. 18 D.L. 67/1997) prevedono la ripetibilità delle somme in caso di accertamento definitivo della responsabilità. La condanna per uno solo dei reati ascritti, o l'accertamento della responsabilità civile, giustifica il recupero dell'anticipo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 152/1975 e art. 18 D.L. n. 67/1997, nonché art. 27 Cost. e art. 6 par. 2 CEDU

    L'appellante è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di falso ideologico (dolo), e anche per i reati per cui è intervenuta prescrizione o assoluzione, vi è stata condanna al risarcimento del danno in sede civile. Entrambe le norme (art. 32 L. 152/1975 e art. 18 D.L. 67/1997) prevedono la ripetibilità delle somme in caso di accertamento definitivo della responsabilità. La condanna per uno solo dei reati ascritti, o l'accertamento della responsabilità civile, giustifica il recupero dell'anticipo. L'attività difensiva è indivisibile e non può essere parcellizzata per singolo reato.

  • Rigettato
    Ingiustificato arricchimento derivante dal recupero dell'intera somma, comprese imposte e interessi

    L'Amministrazione ha anticipato la somma comprensiva di IVA. La ripetizione dell'IVA non costituisce indebita locupletazione, poiché il peso finale del debito grava sull'appellante. Gli interessi sono dovuti dalla data della domanda di restituzione (15 novembre 2013) in quanto l'anticipazione è stata percepita in buona fede.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da un Funzionario di Polizia di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il suo ricorso contro la richiesta del Ministero dell'Interno di restituzione di un'anticipazione di spese legali pari a € 82.620,00, concessa ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997. L'appellante aveva sollevato quattro motivi di ricorso: il primo concernente violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare la ragionevole durata e la mancata valutazione delle sue osservazioni, nonché la violazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990; il secondo e il terzo, proposti in via principale e subordinata, relativi alla violazione dell'art. 32 della L. n. 152/1975 e dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, sostenendo l'errata applicazione di tali norme e l'infondatezza della pretesa di recupero dell'intera somma, dovendosi distinguere tra reati per i quali è intervenuta condanna e quelli per cui vi è stata assoluzione o prescrizione, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 27 Cost. e 6, par. 2, CEDU; il quarto motivo, anch'esso subordinato, riguardante l'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione per la pretesa di recupero dell'intera somma, comprensiva di imposte, contributi e interessi. L'Amministrazione appellata, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, aveva concluso per il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello infondato, respingendolo integralmente. Ha preliminarmente qualificato la posizione giuridica dell'appellante come diritto soggettivo patrimoniale, escludendo la natura provvedimentale dell'azione di recupero delle somme, la quale costituisce un atto dovuto e vincolato, non soggetto ai termini o alle prescrizioni dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Pertanto, le censure relative ai vizi procedimentali e alla lesione del legittimo affidamento sono state ritenute infondate, evidenziando che l'atto di concessione dell'anticipazione conteneva una chiara riserva di ripetizione in caso di sentenza definitiva che accertasse la responsabilità, e che l'Amministrazione aveva agito tempestivamente per il recupero. Quanto alla normativa applicabile, il Collegio ha confermato l'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, ritenendo che entrambe le disposizioni invocate (art. 32 L. n. 152/1975 e art. 18 d.l. n. 67/1997) prevedono la ripetibilità della somma elargita all'esito definitivo del procedimento penale. La condanna definitiva per il reato di falso ideologico, accertato come dolo, e il risarcimento del danno alle parti civili, integrano il presupposto per la rivalsa, anche in presenza di assoluzione per altri reati o prescrizione per altri ancora, poiché l'attività difensiva è unitaria e indivisibile. Infine, le doglianze sull'ingiustificato arricchimento sono state respinte, confermando la ripetibilità dell'IVA inclusa nell'anticipazione e la decorrenza degli interessi dalla data della domanda di restituzione, in quanto l'anticipazione era stata percepita in buona fede. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3634
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3634
    Data del deposito : 9 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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