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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 2984 2021
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 2984/2021
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ielasi Agata Melania, giusta C.F._1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Alberto CP_1
Fuochi, giusta procura in atti;
resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 13/10/2021, ha agito in giudizio per contestare le pretese creditorie avanzata dall'ente resistente, avente ad oggetto comunicazione della revoca relativa all'anno 2016 (gennaio/marzo e marzo/maggio) e della restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di malattia (rispettivamente per l'importo di € 1536,32 e € 1481,24) sul presupposto della intervenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori per l'anno 2015. Ciò premesso, la ricorrente, chiedeva al giudice che la domanda venisse accolta e dichiarata non dovute le somma richiestagli dall . Il tutto con vittoria Controparte_2 di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
2. Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018). Nel caso in esame, detta prova, per il periodo di interesse, relativo all'anno 2018 è stata fornita. La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente è scaturita da verbale ispettivo CP_1 all'esito di accertamenti effettuati presso l'azienda Controparte_3
All'udienza del 12.11.2024 è stato escusso il teste . Il teste Testimone_1
ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_1 lavorato insieme, da fine luglio fino a dicembre 2015, lavoravamo per
, un'azienda agricola che si trova a Africo – località Controparte_3
Rizzo. Lavoravamo insieme, ci occupavamo della raccolta delle olive, degli ortaggi, della sistemazione della recinzione. Gl ortaggi erano cereali, piselli e rucola e altro che non ricordo. Era la titolar che ci diceva cosa fare durante la giornata. Lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15. Non so se i terreni su cui lavoravamo erano suoi o meno. Venivamo pagati in contanti, ho assistito al pagamento della signora poi ci dava la busta paga. Parte_1
Con noi lavorava che faceva le stesse cose che facevamo Parte_2 noi, poi c'erano altre persone ma non ricordo chi. La paga era di 700/800 euro al mese. Non so riferire con certezza se ho cause con l per le CP_1 stesse ragioni della ricorrente. Ho ricevuto delle comunicazioni e le ho consegnate all'avvocato”. All'udienza del 12.03.2025 è stato escusso il teste
. Il teste ha dichiarato: “conosco la Testimone_2 Testimone_2 ricorrente perché lavoravamo insieme. Lavoravamo ad Africo per CP_3
, titolare di un'azienda agricola. Entrambe abbiamo lavorato come
[...] braccianti agricole da luglio a dicembre 2015. Svolgevamo l'attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle 07.30/8 fino alle 15. Era la signora
che ci diceva cosa dovevamo fare, gli uomini si Controparte_3 occupavano di chiudere la recinzione, era necessario per piantare e poi raccogliere i prodotti, io e la signora ci occupavamo della Parte_1 raccolta delle olive, quando era periodo piantavamo e poi raccoglievamo, piselli, fave e cereali. I terreni su cui lavoravamo si trovano nel comune di Africo, località Rizzo. Nonostante il cognome in comune, non sono parente della titolare. Non so dire se i terreni in questione siano di proprietà di
o se siano in affitto. A volte ho assistito al pagamento Controparte_3 di quanto spettante alla signora perché ci consegnavano la Parte_1 somma in contanti insieme. La paga mensile era di € 800,00, a fine mese ci consegnava la busta paga. Per quanto mi ricordo non ho avuto e non ho cause con l' . CP_1
Ebbene, tali dichiarazioni collimano con quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo, poiché confermano le allegazioni in merito all'anno di lavoro rivendicato, alle mansioni svolte, alla località di esecuzione della prestazione ed alla retribuzione percepita nonché la subordinazione al datore di lavoro. Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro. Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dalla ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
3. Sicché, venendo meno il presupposto dedotto dall'ente (cancellazione dagli elenchi anagrafici ed inesistenza del rapporto di lavoro) a base della restituzione delle somme indicate nelle note, ne consegue l'accoglimento della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, vengono liquidate visto il DM 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia desumibile dalla contestata nota dell' . CP_1
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- dichiara che nulla deve la ricorrente all in considerazione degli Avvisi CP_1 di addebito numero dell'atto 394 2021 0000168256000 e numero 394 2021 0000168357000 contestatole a titolo di indennità di malattia per l'anno 2016;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 CP_1 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/11/2025.
IL GIUDICE
Dott.Enrico Rizzo